La Legge sul referendum: il risultato diventa vincolante per il Parlamento, con un termine di 120 giorni, e l’iniziativa dei cittadini non può più essere bloccata.
LEGGE
che modifica e integra la Legge n. 3/2000 sull’organizzazione e lo svolgimento del referendum e la Legge 189/1999 sull’esercizio dell’iniziativa legislativa da parte dei cittadini
Il Parlamento della Romania adotta la presente legge
Art. I — La Legge n. 3/2000 sull’organizzazione e lo svolgimento del referendum, con le successive modifiche e integrazioni, è modificata e integrata come segue: → i motivi
1. Dopo l’articolo 6 è inserito un nuovo articolo 6¹, del seguente tenore: → i motivi
«Articolo 6¹
(1) L’iniziativa e la procedura di adozione delle iniziative legislative dei cittadini sono soggette alle disposizioni dell’art. 74, comma 1, della Costituzione della Romania, ripubblicata, della Legge 189/1999, ripubblicata, e della presente legge.
(2) L’organizzazione e lo svolgimento del referendum sull’adozione delle iniziative legislative dei cittadini, nonché il suo risultato, sono vincolanti.
(3) L’iniziativa legislativa dei cittadini è trasmessa senza indugio alla Corte Costituzionale, che procede secondo la legge. Qualora l’iniziativa legislativa dei cittadini risulti incostituzionale, essa si considera non perfezionata ed è restituita agli iniziatori, con ripresa della procedura.
(4) Se la Corte Costituzionale dichiara costituzionale l’iniziativa legislativa dei cittadini, il progetto di legge è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, unitamente alla decisione della Corte Costituzionale. I cittadini della Romania sono chiamati a esprimere la propria volontà mediante voto in un referendum nazionale sull’adozione del progetto di legge, l’ultima domenica del termine di 30 giorni calcolato dalla data di pubblicazione dell’iniziativa legislativa popolare nella Gazzetta Ufficiale, essendo il Governo obbligato a portarlo immediatamente a conoscenza del pubblico attraverso i mezzi di comunicazione.
(5) Le persone aventi diritto a partecipare al referendum nazionale sull’adozione delle iniziative legislative dei cittadini, le modalità di svolgimento della campagna referendaria, l’organizzazione e lo svolgimento del referendum, l’organizzazione e le attribuzioni degli uffici elettorali, i fatti costituenti illecito amministrativo e il modo di accertarli e sanzionarli sono quelli previsti dall’art. 4, dall’art. 7, comma (1), e dai capi IV–VI. Il risultato del referendum nazionale è stabilito conformemente all’art. 5, commi (2) e (3), e all’art. 7, comma (2).»
2. All’articolo 7, il comma (1) è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi
«(1) I cittadini che partecipano al referendum hanno il diritto di rispondere “SÌ” o “NO” alla seguente domanda riportata sulla scheda: “Siete d’accordo con la legge di revisione della Costituzione della Romania nella forma approvata dal Parlamento?”, ovvero “Siete d’accordo con l’iniziativa legislativa dei cittadini pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. …?” (completando di conseguenza il numero e la data della Gazzetta Ufficiale in cui è stata pubblicata l’iniziativa legislativa dei cittadini sottoposta a referendum).»
3. All’articolo 45, il comma (2) è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi
«(2) La legge di revisione della Costituzione, l’iniziativa legislativa dei cittadini o, se del caso, la misura di rimozione dalla carica del Presidente della Romania entrano in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, della decisione della Corte Costituzionale che conferma i risultati del referendum.
4. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 15 è modificata e avrà il seguente contenuto: → i motivi
a) secondo la presente legge, nel caso del referendum sulla revisione della Costituzione, nel rispetto dell’art. 151, comma (3), della Costituzione della Romania, ripubblicata, nonché nel caso del referendum per l’adozione di iniziative legislative dei cittadini, nel rispetto dell’art. 74, comma 1, della Costituzione della Romania, ripubblicata.
5. All’articolo 45, dopo il comma (3), è aggiunto un nuovo comma (4), del seguente tenore: → i motivi
«(4) Il risultato del referendum d’interesse nazionale convocato ai sensi dell’articolo 90 della Costituzione della Romania (ripubblicata) è vincolante per il Parlamento, il quale deve, entro non più di 120 giorni dalla data di pubblicazione del risultato del referendum nella Gazzetta Ufficiale della Romania da parte della Corte Costituzionale, adottare una legge che rispetti la volontà del popolo espressa per referendum.»
Art. II — La Legge n. 189 del 9 dicembre 1999 (ripubblicata) sull’esercizio dell’iniziativa legislativa da parte dei cittadini è modificata e integrata come segue: → i motivi
1. All’articolo 7, il comma (5) è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi
«Dalla data di ricezione della decisione della Corte Costituzionale, la Camera del Parlamento investita dell’iniziativa legislativa notifica all’Ufficio Elettorale Centrale affinché siano avviate le procedure di organizzazione e svolgimento del referendum nazionale ai sensi della Legge 3/2000. In quest’ultimo caso, la Corte Costituzionale si pronuncia altresì sulla costituzionalità della proposta di revisione della Costituzione, ai sensi dell’art. 146, lettera a), della Costituzione, ripubblicata.»
Presidente del Senato — Presidente della Camera dei Deputati
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