La Legge della Sovranità (versione 20) — testo integrale
Progetto di legge: «La Legge della Sovranità —
La legge per la protezione dell’interesse superiore e sovrano del popolo e del cittadino romeno»
Muovendo dal principio costituzionale secondo cui la sovranità nazionale appartiene al popolo romeno, e parimenti dalla necessità di un maggiore coinvolgimento del cittadino romeno nel processo decisionale e legislativo mediante l’attuazione del principio della democrazia partecipativa, attraverso l’esercizio del diritto di iniziativa legislativa da parte di almeno 100.000 cittadini aventi diritto di voto, nel rispetto dell’art. 5, comma (1), della Legge n. 24/2000 sulle norme di tecnica legislativa, in combinato disposto con l’art. 74, comma (1), della Costituzione della Romania, ripubblicata,
muovendo dalla necessità di adottare una legge che garantisca e rafforzi la sovranità dello Stato romeno sancita all’articolo 1, comma (1), della Costituzione della Romania, ripubblicata, mediante l’attuazione di misure necessarie e urgenti in diversi settori idonei a incidere sulla sovranità nazionale, intesa sia come diritto della nazione all’identità e all’autodeterminazione sia come stato di diritto conforme all’ordine costituzionale,
vista la necessità di garantire e rafforzare i diritti fondamentali del cittadino mediante l’istituzione di norme che rendano impossibile limitare, ritardare o eludere il controllo parlamentare sugli atti normativi che prevedano limitazioni, restrizioni o condizioni ai diritti e alle libertà fondamentali, nonché la necessità di abrogare le disposizioni di legge vigenti che rendono possibili tali limitazioni incostituzionali,
tenuto conto delle indicazioni e delle conclusioni della Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2020 sull’impatto delle misure contro la COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali (2020/2790(RSP)) negli Stati membri, fra cui la Romania,
e tenuto altresì conto del carattere imperativo della Convenzione europea per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina — Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 — e del relativo Protocollo aggiuntivo sul divieto di clonazione di esseri umani, firmato a Parigi il 12 gennaio 1998, ratificati con Legge n. 17 del 22 febbraio 2001, nonché della Convenzione del 26 novembre 1968 sull’imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 26 novembre 1968, nonché della necessità dell’attuazione diretta e immediata di tali convenzioni nella legislazione nazionale,
considerato che la protezione della dignità umana si fonda sull’idea che l’uomo è un essere intellettuale e morale incline a determinare se stesso e a svilupparsi in libertà, e che la dignità inalienabile dell’uomo consiste precisamente nella necessità che sia rispettata la sua condizione di persona responsabile,
tenuto conto della necessità di rafforzare lo Stato di diritto mediante il rispetto della legalità e della costituzionalità attraverso l’attuazione diretta, non discriminatoria e immediata delle decisioni della Corte Costituzionale; vista la necessità di rendere trasparente il processo decisionale dell’amministrazione mediante la pubblicazione di tutti gli atti d’interesse generale e la loro messa a disposizione completa e gratuita dei cittadini attraverso la Gazzetta Ufficiale della Romania, la garanzia della libertà di espressione nell’ambiente online e la necessità della rappresentanza parlamentare della più ampia possibile quota di cittadini romeni aventi diritto di voto,
tenuto conto della disastrosa situazione ecologica a livello nazionale, nonché della drastica riduzione del patrimonio forestale nazionale causata dai disboscamenti massicci e irrazionali e dai tagli a raso degli ultimi 30 anni, e della necessità di vietare lo sfruttamento abusivo ed eccessivo dei boschi al fine di ricostituire e rigenerare il patrimonio forestale nazionale, nonché della necessità di un divieto immediato e totale dell’esportazione di legname non trasformato e dell’importazione di rifiuti,
visto l’obbligo di preservare il patrimonio nazionale, nonché la necessità di massimizzare, per il cittadino romeno, la redditività dello sfruttamento delle ricchezze di proprietà pubblica, con la conseguenza di configurare come reato ogni atto avente l’effetto di diminuire la ricchezza nazionale,
visto il basso grado di trasparenza del processo decisionale all’interno delle istituzioni pubbliche della Romania,
tenuto conto della necessità della difesa dell’intero territorio nazionale da parte dell’intero popolo su base volontaria, nonché della necessità di acquisire equipaggiamenti militari nuovi e di ultima generazione direttamente dal produttore ed esclusivamente nel rispetto della legislazione nazionale che disciplina le operazioni compensative negli appalti militari,
tenuto conto delle decisioni della Corte Costituzionale sulla costituzionalità di talune disposizioni in materia penale e processuale penale, e in altri ambiti sociali,
considerato che le oltre 100.000 firme di cittadini a favore di questa iniziativa legislativa costituiscono un solido argomento per il rispetto della volontà del popolo romeno e della sua sovranità,
Il Parlamento della Romania adotta la presente legge:
Capitolo I — Misure per il consolidamento dello Stato di diritto e la protezione dell’interesse superiore e sovrano del popolo e del cittadino romeno
Articolo 1 → i motivi
Non possono essere stabilite limitazioni dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo mediante atti amministrativi normativi.
Articolo 2 → i motivi
L’articolo 4 dell’Ordinanza d’urgenza n. 1/1999 sul regime dello stato d’assedio e dello stato d’emergenza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21 gennaio 1999, con le successive integrazioni e modifiche, è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi
«Durante lo stato d’assedio o lo stato d’emergenza, l’esercizio di taluni diritti e libertà fondamentali può essere limitato soltanto nella misura richiesta dalla situazione e nel rispetto dell’art. 53 della Costituzione della Romania, ripubblicata, ad eccezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali previsti dall’art. 32 e di quelli sanciti dalla Costituzione agli articoli 21 — Libero accesso alla giustizia, 22 — Il diritto alla vita e all’integrità fisica e psichica, 23 — La libertà individuale, 24 — Il diritto di difesa, 26 — La vita intima, familiare e privata, 28 — Il segreto della corrispondenza, 29 — La libertà di coscienza, 30 — La libertà di espressione, 31 — Il diritto all’informazione, 34 — Il diritto alla tutela della salute e 35 — Il diritto a un ambiente sano, 40 — Il diritto di associazione, 42 — Il divieto del lavoro forzato, 44 — Il diritto di proprietà privata, 45 — La libertà economica, 46 — Il diritto di successione, 47 — Il livello di vita.»
Articolo 3 → i motivi
La Legge 55 del 15 maggio 2020 su talune misure per la prevenzione e il contrasto degli effetti della pandemia di COVID-19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 396 del 15 maggio 2020, con le successive modifiche e integrazioni, è abrogata.
Articolo 4 → i motivi
La Legge 46 del 21 gennaio 2003 sui diritti del paziente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 gennaio 2003, con le successive modifiche e integrazioni, è modificata e integrata come segue:
All’articolo 4, dopo il comma (1), è inserito un nuovo comma (2), del seguente tenore: → i motivi
«I medicinali, i materiali sanitari, i dispositivi medici e gli altri mezzi terapeutici possono essere somministrati o applicati ai cittadini romeni soltanto previa acquisizione dell’accordo e del consenso scritti dei pazienti, a seguito di informazione preventiva e obbligatoria fornita sulla base dei foglietti illustrativi forniti dal produttore dei medicinali proposti, salvo le urgenze mediche.»
Dopo l’articolo 36¹ è inserito un nuovo articolo 36², del seguente tenore: → i motivi
«Nessun cittadino può essere discriminato, positivamente o negativamente, per aver accettato o rifiutato un trattamento o un dispositivo medico.»
Articolo 5 → i motivi
La Legge 95 del 14 aprile 2006 sulla riforma del sistema sanitario, ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 652 del 28 agosto 2015, con le successive modifiche e integrazioni, è modificata e integrata come segue:
(1) Dopo l’articolo 704 è inserito un nuovo articolo 704¹, del seguente tenore: «(1) Non possono essere commercializzati né usati medicinali o dispositivi medici per i quali il produttore non offra garanzie né rimedi dimostrabilmente praticabili contro gli effetti avversi, né possono essere applicati tali trattamenti medici. (2) È vietata la commercializzazione o l’uso di medicinali, vaccini, dispositivi medici e altri prodotti farmaceutici per i quali non siano state condotte sperimentazioni cliniche complete secondo la metodologia prevista dalla legge.» (2) All’articolo 811, il comma (1) è modificato e avrà il seguente contenuto: «(1) Ai fini del presente capo, la pubblicità dei medicinali comprende ogni mezzo di informazione mediante contatto diretto (sistema «porta a porta»), nonché ogni forma di promozione destinata a stimolare la prescrizione, la distribuzione, la vendita o il consumo di medicinali.» → i motivi
L’articolo 813 è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi
«(1) È vietata ogni forma di pubblicità commerciale in televisione, alla radio e sulle reti sociali per medicinali, vaccini, dispositivi medici e altri prodotti farmaceutici, autorizzati o non autorizzati. (2) È vietata la distribuzione diretta di medicinali alla popolazione da parte dei produttori a scopo promozionale.»
Articolo 6 → i motivi
La Legge 272 del 21 giugno 2004 sulla protezione e promozione dei diritti del bambino, ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 5 marzo 2014, con le successive modifiche e integrazioni, è modificata e integrata come segue:
(1) All’articolo 9, dopo il comma (1), è inserito un nuovo comma (1¹), del seguente tenore: «L’identità sessuale biologica del bambino, acquisita alla nascita, non può essere alterata prima dei 18 anni.» (2) All’articolo 28, dopo il comma (4), è inserito un nuovo comma (5), del seguente tenore: «È vietato mettere a disposizione dei minori di diciotto anni qualsiasi informazione o materiale che promuova l’allontanamento dall’identità sessuale biologica, il cambiamento di sesso e l’omosessualità.» (3) All’articolo 46, comma (3), la lettera i) è modificata e avrà il seguente contenuto: «lo svolgimento sistematico nelle scuole, almeno una volta a semestre, di programmi di educazione alla vita, compresa l’educazione sessuale per i ragazzi di età superiore ai 14 anni, al fine di prevenire il contagio di malattie a trasmissione sessuale e le gravidanze precoci.» → i motivi
Articolo 7 → i motivi
All’articolo 64 della Legge n. 287 del 17 luglio 2009 sul Codice Civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 511 del 24 luglio 2009, con le successive modifiche e integrazioni, dopo il comma (2) sono inseriti tre nuovi commi da (3) a (5), del seguente tenore: → i motivi
«(3) Nessuna autorità né persona può, mediante alcun meccanismo tecnologico, aumentare, diminuire o turbare l’integrità fisica o psichica individuale di una persona senza il consenso scritto, espresso, informato e liberamente manifestato di tale persona ovvero, nel caso di persona sottoposta a interdizione giudiziale o di paziente incapace di esprimere la propria volontà, senza il consenso scritto, espresso, informato e liberamente manifestato del rappresentante legale. (4) È vietata ogni intrusione o forma di intervento sulle connessioni neuronali, nonché ogni intrusione a livello cerebrale mediante l’uso di neurotecnologie, di un’interfaccia cervello-computer o di qualsiasi altro sistema o dispositivo, in assenza del consenso scritto, espresso, informato e liberamente prestato della persona, anche in circostanze mediche, ovvero, nel caso di persona sottoposta a interdizione giudiziale o di paziente incapace di esprimere la propria volontà, del rappresentante legale. (5) È vietata la detenzione o l’uso di qualsiasi sistema o dispositivo il cui scopo sia accedere all’attività neuronale o manipolarla.»
Articolo 8 → i motivi
All’articolo 5 della Legge n. 159 del 19 luglio 2016 sul regime dell’infrastruttura fisica delle reti di comunicazione elettronica e su misure per ridurre il costo di installazione delle reti di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 559 del 25 luglio 2016, il comma (2) è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi
«Le disposizioni del comma (1) si applicano previa acquisizione dell’accordo scritto di tutti i proprietari e/o comproprietari, anche per quanto riguarda il diritto di accesso agli spazi di proprietà indivisa negli edifici condominiali, nonché per quanto riguarda il fissaggio di reti di comunicazione elettronica, delle tecnologie e delle apparecchiature impiegate nelle infrastrutture informatiche e di comunicazione d’interesse nazionale, nonché nelle reti di comunicazione elettronica tramite le quali sono forniti servizi di comunicazione elettronica, ovvero di elementi di infrastruttura fisica necessari a sostenerle, sulle pareti o sui terrazzi di tali edifici.»
Articolo 9 → i motivi
La Legge n. 286 del 17 luglio 2009 sul Codice Penale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 510 del 24 luglio 2009, con le successive modifiche e integrazioni, è modificata e integrata come segue:
(1) Dopo l’articolo 195 è inserito un nuovo articolo, l’art. 195¹, con la rubrica marginale «Perturbazione o modificazione dell’integrità fisica o mentale», del seguente tenore:
«(1) La perturbazione o la modificazione dell’integrità individuale fisica o mentale di una persona senza il suo consenso scritto, espresso, informato e liberamente manifestato è punita con la reclusione da 5 a 10 anni e con l’interdizione da determinati diritti.
(2) Il fatto di detenere o utilizzare qualsiasi sistema o dispositivo il cui scopo sia accedere all’attività neuronale o manipolarla, di accedere all’attività neuronale della persona o di manipolarla, nonché qualsiasi intervento sulle connessioni neuronali o intrusione a livello cerebrale, in modo invasivo o non invasivo, in assenza del consenso scritto, espresso, informato e liberamente manifestato della persona, è punito con la reclusione da 7 a 20 anni e con l’interdizione da determinati diritti.»
(2) All’articolo 197, dopo il comma (1), sono inseriti due nuovi commi, (2) e (3), del seguente tenore:
«(2) Il fatto di indurre un minore che non abbia compiuto i 18 anni a modificare l’identità sessuale biologica acquisita alla nascita è punito con la reclusione da 7 a 15 anni.
(3) Se il fatto previsto dal comma precedente è stato commesso da un genitore, tutore, insegnante o professore, o ha prodotto conseguenze fisiche per il minore, i limiti speciali della pena sono aumentati di un terzo.»
(3) All’articolo 211, dopo il comma (1), è inserito un nuovo comma (1¹), del seguente tenore:
«L’intermediazione o l’incentivazione di adozioni da parte di persone che non abbiano la qualità di funzionari della Direzione Generale di Assistenza Sociale e Protezione del Minore o dell’Autorità Nazionale per i Diritti delle Persone con Disabilità, i Minori e le Adozioni è punita con la reclusione da 7 a 15 anni e con l’interdizione dall’esercizio di determinati diritti.»
(4) All’articolo 221, il comma 4 è modificato e avrà il seguente tenore:
«L’induzione, da parte di un maggiorenne, di un minore che non abbia compiuto i 14 anni ad assistere alla commissione di atti a carattere esibizionistico ovvero a spettacoli o rappresentazioni nei quali si commettono atti sessuali di qualsiasi natura, nonché la messa a sua disposizione di materiali a carattere pornografico o con contenuto che descrive esplicitamente la sessualità, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.»
(5) All’articolo 221, dopo il comma (5), è inserito un nuovo comma (5¹), del seguente tenore:
«Il fatto di mettere a disposizione dei minori di diciotto anni qualsiasi materiale che promuova l’allontanamento dall’identità sessuale biologica, la riassegnazione di genere e l’omosessualità è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.»
(6) All’articolo 221, il comma (6) è modificato e avrà il seguente tenore:
«Il tentativo dei reati previsti ai commi (1), (2), (2¹) e (5¹) è punibile.»
(7) L’articolo 297 è modificato e avrà il seguente tenore:
«(1) Il fatto del pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, non compie un atto o lo compie in violazione della legge al fine di ottenere un vantaggio indebito e con ciò cagiona un danno ovvero una lesione dei diritti o degli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica è punito con la reclusione da 2 a 7 anni e con l’interdizione dall’esercizio del diritto di ricoprire una funzione pubblica.
(2) Con la stessa pena è sanzionato il fatto del pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, limita l’esercizio di un diritto di una persona ovvero crea per essa una situazione di timore, di esclusione sociale o di inferiorità per motivi di razza, nazionalità, origine etnica, lingua, religione, sesso, orientamento sessuale, appartenenza politica, patrimonio, età, disabilità, malattia cronica non contagiosa o infezione da HIV/AIDS.
(8) All’articolo 297, dopo il comma (2), è inserito un nuovo comma (3), del seguente tenore:
«(3) È punito con la reclusione da 7 a 10 anni il fatto del pubblico ufficiale di dare applicazione a qualsiasi norma di legge dichiarata incostituzionale con Decisione della Corte costituzionale della Romania.»
(9) All’articolo 394, al comma (1), è inserita una nuova lettera e), del seguente tenore:
«e) l’esercizio di una funzione di dignità pubblica o che comporti l’esercizio dell’autorità dello Stato.»
(10) All’articolo 394, dopo il comma (1), è inserito un nuovo comma (2), del seguente tenore:
«Se il fatto previsto al comma 1 lettera b) ha cagionato danni rilevanti all’economia nazionale, la pena è l’ergastolo o la reclusione da 15 a 25 anni e l’interdizione da determinati diritti.»
(11) All’articolo 398, dopo il comma (1), è inserito un nuovo comma (2), del seguente tenore:
«Costituisce parimenti atto di Alto tradimento, che comporta la stessa pena, la mancata attuazione da parte del Presidente della Romania delle Decisioni della Corte costituzionale che risolvono conflitti di natura costituzionale entro 10 giorni dalla comunicazione del dispositivo.»
Articolo 10 → i motivi
La Legge n. 135 del 1º luglio 2010 sul Codice di Procedura Penale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 486 del 15 luglio 2010, con le successive modifiche e integrazioni, è modificata e integrata come segue:
(1) All’articolo 247, i commi (1) e (2) sono modificati e avranno il seguente contenuto: «(1) Il giudice per i diritti e le libertà, durante le indagini penali, il giudice della camera preliminare, durante la procedura di camera preliminare, ovvero il tribunale, durante il giudizio, può disporre il ricovero medico provvisorio dell’indagato o imputato affetto da malattia mentale o consumatore cronico di sostanze psicoattive, se lo stato dell’autore è stato determinante per la commissione del fatto e la misura è necessaria per rimuovere un pericolo concreto e attuale per la sicurezza pubblica. (2) La misura di cui al comma (1) consiste nel ricovero medico non volontario dell’indagato o imputato presso una struttura di assistenza medica specializzata, è adottata per un periodo non superiore a 60 giorni e può essere prorogata fino alla guarigione o al miglioramento che rimuova lo stato di pericolo.»
(2) All’articolo 453, comma (1), dopo la lettera f) è inserita una nuova lettera g), del seguente tenore:
«la decisione si è fondata su una disposizione di legge che è stata abrogata o modificata dopo che la decisione è divenuta definitiva, qualora le disposizioni penali siano più favorevoli o il fatto sia stato depenalizzato.»
Articolo 11 → i motivi
All’articolo 18, comma (2), della Legge n. 202 del 9 novembre 1998 sull’organizzazione della Gazzetta Ufficiale della Romania, ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 511 del 3 luglio 2017, con le successive modifiche e integrazioni, il testo è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi
«Il formato elettronico della Gazzetta Ufficiale della Romania è disponibile gratuitamente e senza restrizioni, in modo permanente. Il formato elettronico gratuito e senza restrizioni è un documento portatile, privo di filigrana o di iscrizioni aggiuntive rispetto al formato a stampa; esso diviene accessibile a tutti gli utenti lo stesso giorno della pubblicazione, anche per la ricerca, il salvataggio, la condivisione e la stampa.»
Articolo 12 → i motivi
(1) È vietato cancellare o censurare pubblicazioni, informazioni, immagini o dati personali, nonché bloccare account personali su reti sociali, in ambienti di archiviazione Cloud, nell’ambiente virtuale e/o nell’ambiente online, ovvero su dispositivi elettronici di proprietà personale.
(2) Ogni violazione delle disposizioni del comma (1) comporta la responsabilità materiale degli operatori o titolari degli ambienti virtuali e delle reti sociali, degli ambienti di archiviazione Cloud, dei siti online o dei sistemi operativi.
(3) Ogni controversia riguardante la violazione delle disposizioni dei commi precedenti è soggetta alla legislazione nazionale ed è decisa dal tribunale di primo grado del domicilio dell’attore.
(4) L’azione è esente da contributo unificato.
Articolo 13 → i motivi
La Legge n. 208 del 20 luglio 2015 sull’elezione del Senato e della Camera dei Deputati e sull’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità Elettorale Permanente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 553 del 24 luglio 2015, con le successive modifiche e integrazioni, è modificata e integrata come segue:
(1) All’articolo 92¹ sono abrogati i commi (3), (4) e (5).
(2) All’articolo 94, comma (2), la lettera a) è modificata e avrà il seguente tenore:
«1 % del totale dei voti validamente espressi a livello nazionale, ovvero 10 % del totale dei voti validamente espressi in almeno 4 circoscrizioni elettorali, per tutti i competitori elettorali;»
(3) All’articolo 94, comma (2), la lettera b) è modificata e avrà il seguente tenore:
«nel caso delle alleanze politiche e delle alleanze elettorali, alla soglia dell’1 % prevista alla lettera a) si aggiunge, per ciascun membro dell’alleanza, un solo punto percentuale dei voti validamente espressi in tutte le circoscrizioni elettorali, senza poter superare il 5 % di tali voti.»
(4) L’articolo 103¹ è modificato e avrà il seguente tenore:
«(1) L’Autorità Elettorale Permanente assicura il funzionamento, presso la sede dell’Ufficio Elettorale Centrale, di un’infrastruttura informatica che soddisfa i seguenti obiettivi:
a) assicura il funzionamento del sistema informatico di centralizzazione dei dati dei verbali che attestano i risultati della votazione;
b) assicura l’archiviazione in tempo reale dei duplicati delle banche dati generate dal sistema informatico di monitoraggio dell’affluenza e di prevenzione del voto illegale, nonché dei registri delle macchine su cui esso funziona, per agevolarne l’analisi e la trasparenza.
(2) L’infrastruttura informatica prevista al comma (1) è unica e comprende server, sistemi di archiviazione dei dati, apparecchiature di comunicazione e di sicurezza, nonché licenze e applicazioni informatiche, ed è destinata esclusivamente all’applicazione delle disposizioni della presente legge.
(3) Il sistema informatico di centralizzazione dei dati dei verbali che attestano i risultati della votazione e il sistema informatico di monitoraggio dell’affluenza e di prevenzione del voto illegale possono essere consultati, per la visualizzazione in tempo reale dei dati, dalla sede dell’Ufficio Elettorale Centrale, dai rappresentanti dell’Ufficio Elettorale Centrale e da quelli dell’Autorità Elettorale Permanente, sulla base dei diritti di accesso stabiliti con decisione dell’Autorità Elettorale Permanente.
(4) L’Autorità Elettorale Permanente assicura l’assistenza e il supporto tecnico per il funzionamento delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche previste al comma (2).
(5) L’Autorità Elettorale Permanente fornisce le applicazioni e/o i servizi informatici che saranno utilizzati dall’Ufficio Elettorale Centrale per la centralizzazione dei dati dei verbali che attestano i risultati della votazione, nonché le apparecchiature informatiche necessarie alla centralizzazione dei risultati della votazione da parte dell’Ufficio Elettorale Centrale. Esse funzioneranno nell’ambito dell’infrastruttura informatica prevista al comma (1).
(6) Le applicazioni informatiche previste al comma (5) sono certificate dall’Autorità Elettorale Permanente e da questa messe a disposizione dei partiti politici e delle organizzazioni dei cittadini appartenenti alle minoranze nazionali che partecipano alle elezioni, su loro richiesta scritta.
(7) L’Autorità Elettorale Permanente assicura, per tutta la giornata della votazione e per quella successiva, la pubblicità dei dati relativi al numero degli elettori che si sono recati alle urne, nonché delle informazioni risultanti dalla verifica delle correlazioni nei verbali che attestano i risultati della votazione, ottenute mediante il sistema informatico di monitoraggio dell’affluenza e di prevenzione del voto illegale.»
(5) All’articolo 110, il comma (1) è modificato e avrà il seguente tenore:
«L’Autorità Elettorale Permanente, con il sostegno dell’Istituto Nazionale di Statistica, assicura l’attuazione e la gestione del sistema informatico di monitoraggio dell’affluenza e di prevenzione del voto illegale, sulla base dei dati e delle informazioni del Registro elettorale e del Registro delle sezioni di voto.»
(6) All’articolo 110, il comma (3) è modificato e avrà il seguente tenore:
«Per l’attuazione e il funzionamento, durante le elezioni, del sistema informatico di monitoraggio dell’affluenza e di prevenzione del voto illegale si utilizzerà, di regola, l’infrastruttura informatica detenuta dalle autorità dell’amministrazione pubblica centrale e locale, nonché dagli istituti di istruzione.»
(7) All’articolo 110, il comma (4) è modificato e avrà il seguente tenore:
«L’organizzazione delle elezioni, dei referendum e di altre consultazioni popolari, nonché l’amministrazione dei relativi processi, compreso lo spoglio dei voti, ad eccezione delle attività di vigilanza e di ordine pubblico, saranno svolte esclusivamente dagli uffici elettorali, ossia quello Centrale e quelli Locali. La violazione di questa disposizione costituisce reato ed è punita con la reclusione da 7 a 10 anni.»
(8) All’articolo 110, il comma 8 è abrogato.
Capitolo II — Misure ecologiche per la protezione dell’interesse superiore e sovrano del popolo e del cittadino romeno
Articolo 14 → i motivi
La Legge 57/2020 sulla gestione sostenibile delle foreste della Romania, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 402 del 15 maggio 2020, è modificata come segue:
(1) L’articolo 1 è modificato e avrà il seguente contenuto: «È vietata, fino al 1º gennaio 2121, l’esportazione, all’interno o all’esterno dello spazio comunitario, di legname non trasformato, compresi i tronchi, con o senza corteccia, il legname tondo, il legname segato, le travi e le traversine ferroviarie.» (2) L’articolo 4 è modificato e avrà il seguente contenuto: «L’inosservanza del divieto di esportazione di legname previsto dall’art. 1 è punita con la reclusione da 7 a 20 anni e l’interdizione da alcuni diritti.» → i motivi
Articolo 15 → i motivi
La Legge 46 del 19 marzo 2008 sul Codice Forestale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 611 del 12 agosto 2015, con le successive modifiche e integrazioni, è modificata e integrata come segue:
(1) All’articolo 29, il comma (1) è modificato e avrà il seguente contenuto: «Sono vietati, fino al 1º gennaio 2121, il disboscamento e i tagli a raso sul territorio della Romania, compresi quelli giustificati dalla ricostruzione ecologica, dalla rigenerazione e dalla cura dei boschi.» (2) All’articolo 29 sono abrogati i commi (2), (3), (4) e (5). (3) Dopo l’articolo 109 sono inseriti tre nuovi articoli 109¹, 109² e 109³, del seguente tenore: «109¹ L’ammalare gli alberi del patrimonio forestale o l’infestarli con parassiti è punito con la reclusione da 7 a 20 anni.»; «109² La violazione del divieto di cui all’art. 29 della presente legge è punita con la reclusione da 7 a 20 anni.»; «109³ L’incendio doloso del patrimonio forestale è punito con la reclusione da 7 a 20 anni.» → i motivi
Articolo 16 → i motivi
All’articolo 13 della Legge n. 211 del 15 novembre 2011 sul regime dei rifiuti, ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 28 marzo 2014, dopo il comma (1) è inserito un nuovo comma (2), del seguente tenore: → i motivi
«È vietata l’introduzione nel Paese di rifiuti di qualsiasi tipo.»
CAPITOLO III — Misure in campo economico per la protezione dell’interesse superiore e sovrano del popolo e del cittadino romeno
Articolo 17 → i motivi
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata, fino al 1º gennaio 2121, l’alienazione dei beni dello Stato romeno o delle quote detenute dallo Stato in compagnie e società nazionali, in istituti di credito e in qualsiasi altra società di cui lo Stato sia azionista, indipendentemente dalla quota di capitale sociale detenuta.
Articolo 18 → i motivi
All’art. 307 dell’Ordinanza d’urgenza n. 57 del 3 luglio 2019 sul Codice Amministrativo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 555 del 5 luglio 2019, dopo il comma (1) è inserito un nuovo comma (1¹), del seguente tenore:
«Il canone minimo ottenuto mediante concessione non può scendere al di sotto del livello medio del mercato europeo.»
Articolo 19 → i motivi
(1) All’articolo 30 della Legge n. 312 del 28 giugno 2004 sullo Statuto della Banca Nazionale della Romania, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 582 del 30 giugno 2004, il comma (1), lettera a), è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi
«a) l’oro custodito esclusivamente e integralmente presso la Banca Nazionale della Romania.»
(2) Entro non più di 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Romania, la Banca Nazionale della Romania rimpatria integralmente l’oro depositato fuori dalla Romania.
(3) L’inosservanza delle disposizioni del comma (2) costituisce reato ed è punita con la reclusione da 10 a 20 anni e l’interdizione da alcuni diritti.
Articolo 20 → i motivi
(1) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti conclusi dallo Stato romeno sono pubblici e sono pubblicati sul sito dell’istituzione contraente e nella Gazzetta Ufficiale, Parte IV.
(2) Entro non più di 5 giorni dalla data di adozione della presente legge, tutti i contratti conclusi dallo Stato romeno fino a tale data sono pubblicati sul sito dell’istituzione contraente e nella Gazzetta Ufficiale, Parte IV.
Articolo 21 → i motivi
(1) La mancata esecuzione dolosa da parte di un pubblico funzionario dei contratti di concessione o di privatizzazione conformemente alle loro clausole, ovvero, se del caso, la dolosa omissione di promuovere le azioni per la loro esecuzione, è punita con la reclusione da 10 a 20 anni e l’interdizione da alcuni diritti.
(2) La mancata esecuzione colposa da parte di un pubblico funzionario dei contratti di concessione o di privatizzazione conformemente alle loro clausole, ovvero, se del caso, la colposa omissione di promuovere le azioni per la loro esecuzione, è punita con la reclusione da 5 a 10 anni e l’interdizione da alcuni diritti.
Articolo 22 → i motivi
(1) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata la commercializzazione sul territorio della Romania di qualsiasi prodotto di qualità inferiore a quelli commercializzati con lo stesso marchio nel Paese d’origine.
(2) È vietata la commercializzazione con lo stesso marchio di beni di qualità differenti.
(3) La violazione di questa norma di legge costituisce pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 7, comma (2), della Legge n. 363 del 21 dicembre 2007 e comporta la sanzione del commerciante con un’ammenda da 10.000.000 a 50.000.000 di euro, a seconda della gravità del fatto.
Capitolo IV — Misure nel campo della sicurezza e della difesa nazionali per la protezione dell’interesse superiore e sovrano del popolo e del cittadino romeno
Articolo 23 → i motivi
La Legge n. 51 del 29 luglio 1991 sulla sicurezza nazionale della Romania, ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 marzo 2014, con le successive modifiche e integrazioni, è modificata come segue:
(1) All'articolo 29, i commi (1) e (2) sono modificati e avranno il seguente tenore:
«(1) I servizi di informazione, controinformazione, protezione, telecomunicazioni speciali e quelli ad essi assimilati sono organizzati esclusivamente in forma civile, e i loro dipendenti diventano, per assimilazione, funzionari pubblici con statuto speciale, con il diritto di organizzarsi in sindacati e di essere sottoposti a indagine dalle procure civili competenti.
(2) Il loro statuto è disciplinato con legge organica.»
(2) All'articolo 29, dopo il comma (3) è introdotto un nuovo comma (4), con il seguente tenore:
«Il personale del Servizio Romeno di Informazioni, del Servizio di Informazioni Estere, del Servizio di Telecomunicazioni Speciali e del Servizio di Protezione e Guardia che, alla data del pensionamento, abbia avuto la qualità di militare di carriera per un periodo di 15 anni o più conserva i propri diritti fino alla cessazione della funzione, in qualunque modo essa avvenga.»
(3) Dopo l'articolo 33 sono introdotti due nuovi articoli, l'art. 33¹ e l'art. 33², con il seguente tenore:
«33¹ (1) È vietata la partecipazione, in qualsiasi forma, dei servizi di informazione, controinformazione e di quelli ad essi assimilati al compimento di qualsiasi atto di procedura giudiziaria.
(2) Influenzare in qualsiasi modo il pubblico ministero o il giudice investito di un'indagine, da parte di qualunque persona, compresi dipendenti o collaboratori dei servizi di informazione, controinformazione e di quelli ad essi assimilati, costituisce reato ed è punito con la reclusione da 10 a 20 anni e con l'interdizione da determinati diritti.
(3) Il tentativo è punibile.
(4) L'omessa denuncia dell'intervento previsto al comma (1) costituisce reato ed è punita con la stessa pena prevista al comma (2).
33² (1) È vietata la partecipazione, in qualsiasi forma, dei servizi di informazione, controinformazione e di quelli ad essi assimilati allo svolgimento di qualsiasi attività di natura politica, economica e mediatica.
(2) È vietato ai servizi di informazione, controinformazione e a quelli ad essi assimilati detenere società commerciali, direttamente o indirettamente, tramite personale proprio o persone interposte, nonché svolgere attività commerciali sul territorio della Romania o all'estero.
(3) I servizi di informazione, controinformazione e quelli ad essi assimilati non possono utilizzare fondi diversi da quelli previsti dalla legge di bilancio dello Stato.
(4) Qualsiasi provento realizzato dai servizi di informazione, controinformazione e da quelli ad essi assimilati nell'ambito delle attività specifiche è versato al bilancio dello Stato.
(5) È vietato ai servizi di informazione, controinformazione e a quelli ad essi assimilati costituire, finanziare, dirigere o coordinare, tramite personale proprio o persone interposte, organizzazioni non governative.
(6) La violazione delle disposizioni previste ai commi da (1) a (5) costituisce reato ed è punita con la reclusione da 10 a 20 anni e con l'interdizione da determinati diritti.
(7) Il tentativo è punibile.
(8) L'omessa denuncia dei fatti previsti ai commi da (1) a (5) costituisce reato ed è punita con la stessa pena prevista al comma (6).»
Articolo 24 → i motivi
La Legge n. 14 del 24 febbraio 1992 sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio Romeno di Informazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 3 marzo 1992, con le successive modifiche, è modificata come segue:
(1) All'articolo 9, comma (1), la lettera a) è modificata e avrà il seguente tenore:
«richiedere e ottenere oggetti, documenti o informazioni ufficiali da autorità o istituzioni pubbliche»
(2) All'articolo 9, comma (1), la lettera e) è abrogata.
(3) All'articolo 10, il comma (1) è modificato e avrà il seguente tenore:
«Nelle situazioni che costituiscono minacce alla sicurezza nazionale, il Servizio Romeno di Informazioni, tramite agenti a tal fine designati, svolge attività specifiche di raccolta di informazioni, effettuate secondo la procedura prevista dalla Legge n. 51/1991, con le successive modifiche, che si applica di conseguenza.»
(4) All'articolo 27, il comma (1) è modificato e avrà il seguente tenore:
«Il personale del Servizio Romeno di Informazioni è composto da dipendenti civili che svolgono attribuzioni operative e amministrative.»
(5) All'articolo 27, il comma (3) è abrogato.
(6) All'articolo 29, il comma (1) è abrogato.
(7) L'articolo 30 è abrogato.
(8) L'articolo 42 è modificato e avrà il seguente tenore:
«(1) Gli edifici, i mezzi di trasporto, le apparecchiature tecniche e gli altri mezzi materiali per i funzionari del Servizio Romeno di Informazioni sono forniti dal Governo.
(2) I fondi necessari allo svolgimento dell'attività del Servizio Romeno di Informazioni sono previsti nel bilancio dello Stato, approvato dal Parlamento.
(3) Il Servizio Romeno di Informazioni dispone di un parco proprio di mezzi di trasporto per l'apparato centrale e le unità subordinate, stabilito mediante le tabelle di dotazione delle unità approvate dal Direttore.»
Articolo 25 → i motivi
La Legge n. 1 del 6 gennaio 1998 sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio di Informazioni Estere, ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 511 del 18 ottobre 2000, con le successive modifiche, è modificata come segue:
(1) all’articolo 9, il comma (1) è modificato e avrà il seguente contenuto:
«Il Servizio di Informazioni Estere svolge la propria attività in conformità con la Costituzione della Romania, con le leggi del Paese e con le decisioni del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale.»
(2) All'articolo 10, il comma (1) è modificato e avrà il seguente tenore: «Il Servizio di Informazioni Estere è autorizzato, alle condizioni previste dalla legge, a impiegare metodi e a creare e detenere mezzi idonei per ottenere, verificare, valutare, sfruttare e conservare dati e informazioni riguardanti la sicurezza nazionale.»
(3) L'articolo 11 è modificato e avrà il seguente tenore:
«Il Servizio di Informazioni Estere ha il diritto, alle condizioni previste dalla legge, di richiedere e ottenere dalle autorità pubbliche rumene i dati o i documenti necessari all'adempimento delle proprie attribuzioni.»
(4) L'articolo 13 è modificato e avrà il seguente tenore:
«Il personale del Servizio di Informazioni Estere è composto da dipendenti civili.»
(5) L'articolo 14 è modificato e avrà il seguente tenore:
«I militari in congedo o in pensione del Servizio di Informazioni Estere hanno tutti i diritti e i doveri previsti dagli atti normativi applicabili all'esercito rumeno, nonché dalla normativa specifica di tale servizio.»
(6) All'articolo 21, il comma (1¹) è abrogato.
Articolo 26 → i motivi
La Legge n. 92 del 24 luglio 1996 sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio di Telecomunicazioni Speciali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 30 luglio 1996, è modificata come segue:
(1) all’articolo 11, comma (1), la lettera m) è modificata e avrà il seguente contenuto:
«svolge altre attività necessarie, quali: ricerca e progettazione tecnologica e informatica, attività di personale e di formazione, di trasporto, di assistenza medica e di riabilitazione, nonché attività socio-culturali e sportive per il proprio personale, secondo le norme di legge.»
(2) All'articolo 12, il comma (1) è modificato e avrà il seguente tenore:
«Il personale del Servizio di Telecomunicazioni Speciali è composto da dipendenti civili.»
(3) All'articolo 12, il comma (2) è abrogato.
(4) L'articolo 14 è modificato e avrà il seguente tenore:
«Il Servizio di Telecomunicazioni Speciali organizza un proprio sistema di istruzione e di perfezionamento della formazione dei dipendenti civili e, sulla base di un protocollo, tramite le istituzioni specializzate appartenenti alle strutture del sistema nazionale di difesa, l'istruzione universitaria e, se del caso, nell'ambito di servizi e imprese specializzate del Paese o dell'estero.»
Articolo 27 → i motivi
La Legge n. 191 del 19 ottobre 1998 sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio di Protezione e Guardia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 402 del 22 ottobre 1998, con le successive modifiche e integrazioni, è modificata come segue:
(1) All'articolo 1, il comma (2) è modificato e avrà il seguente tenore:
«Il Servizio di Protezione e Guardia è parte integrante del sistema nazionale di difesa.»
(2) L'articolo 13 è abrogato.
(3) All'articolo 14, le lettere d) ed e) sono abrogate.
(4) All'articolo 15, il comma (1) è modificato e avrà il seguente tenore:
«Il personale del Servizio di Protezione e Guardia è composto da dipendenti civili.»
(5) All'articolo 15, il comma (3) è modificato e avrà il seguente tenore:
«Il personale civile che svolge attribuzioni specifiche per la realizzazione delle attività operative è inquadrato nei gruppi di lavoro I e II.»
(6) All'articolo 16, i commi (1) e (3) sono abrogati.
(7) All'articolo 19, il comma (1) è modificato e avrà il seguente tenore:
«Il personale civile del Servizio di Protezione e Guardia proviene tra i diplomati delle istituzioni militari di istruzione. Nel caso di posti in ambiti specifici di attività per i quali le istituzioni militari di istruzione non formano gli specialisti necessari, tali posti possono essere coperti con persone formate da istituzioni civili di istruzione che soddisfino le condizioni di legge.»
(8) All'articolo 29, il comma (1) è modificato e avrà il seguente tenore:
«Il personale civile del Servizio di Protezione e Guardia ha l'obbligo di mantenere il segreto di Stato e il segreto professionale, alle condizioni previste dalla legge.»
Articolo 28 → i motivi
1. È istituita la Guardia Nazionale sul principio della difesa dell’intero territorio nazionale da parte dell’intero popolo su base volontaria.
2. La Legge n. 45 del 1º luglio 1994 — Legge sulla difesa nazionale della Romania, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 7 luglio 1994, con le successive integrazioni e modifiche, è modificata e integrata come segue:
a) L’articolo 10 è modificato e avrà il seguente contenuto: «Le forze destinate alla difesa sono composte dalle forze armate, dalla guardia nazionale e dalle forze di protezione.» b) L’articolo 11 è modificato e avrà il seguente contenuto: «Le forze armate comprendono l’esercito, la guardia nazionale, le grandi unità e le unità subordinate al Ministero dell’Interno e della Riforma Amministrativa, quelle dei servizi di informazione dello Stato e altre formazioni di difesa organizzate secondo la legge.» c) Dopo l’articolo 12 è inserito un nuovo articolo 12¹, del seguente tenore: «(1) La Guardia Nazionale fa parte del sistema di difesa nazionale ed è subordinata direttamente al Parlamento, in quanto rappresentante della volontà del popolo, per la salvaguardia della sovranità, dell’indipendenza e dell’unità dello Stato, dell’integrità territoriale del Paese e della democrazia costituzionale.» → i motivi
Articolo 29 → i motivi
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli equipaggiamenti militari sono acquisiti soltanto dal loro produttore e soltanto alle condizioni dell’Ordinanza d’urgenza n. 189/2002 sulle operazioni compensative relative ai contratti di approvvigionamento per le esigenze di difesa, ordine pubblico e sicurezza nazionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 942 del 23 dicembre 2002.
Capitolo V — Disposizioni finali e transitorie
Articolo 30 → i motivi
La presente legge entra in vigore 3 giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, essendo abrogata da tale data ogni disposizione contraria.
Commenti su questo testo
I commenti entrano nella rubrica del documento nel Forum sovranista. Si discute sul testo, con argomenti.
Vedi tutta la discussione nel forum →