LA TERZA REPUBBLICAun progetto di rifondazione della Romania
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La relazione illustrativa della Costituzione della Sovranità: il fondamento giuridico, i precedenti europei e l’argomento di ogni articolo del progetto di revisione.

Il testo integrale del progetto: La Costituzione della Sovranità

Traduzione integrale. Il testo romeno resta quello che fa fede.

Il testo integrale del progetto — vedi qui. Le note su Facebook riguardanti questo progetto: n. 156; n. 160; n. 167; n. 169; n. 213; n. 214; n. 215; n. 219; fra le altre.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sezione 1 — Titolo del progetto di atto normativo

«La Costituzione della Sovranità» —

Progetto di revisione della Costituzione della Romania

Sezione 2 — Motivo dell’adozione dell’atto normativo

Descrizione della situazione attuale

Negli ultimi anni sono state adottate nella legislazione romena una serie di norme che contravvengono, in aspetti particolari o nel loro insieme, allo spirito e alla lettera della Costituzione della Romania, ripubblicata. Questo stato di fatto e di diritto è tale da incidere gravemente e direttamente sulla sovranità dello Stato romeno sancita all’articolo 1, comma 1, della Costituzione — sovranità intesa sia come diritto della nazione all’identità e all’autodeterminazione sia come stato di legalità conforme all’ordine costituzionale.

La risposta alla tensione cui sono stati sottoposti lo Stato romeno e il cittadino romeno per effetto della pandemia, dal marzo 2020 al 2022, seguita dalla guerra alle frontiere del Paese dal 2022 a oggi, tanto sul piano economico quanto su quello sociale, ha rivelato una serie di disfunzioni all’interno delle istituzioni dello Stato romeno tali da incidere in modo diretto, fondamentale e irreversibile sui diritti e sulle libertà del cittadino nonché sulla sovranità nazionale.

In realtà, questa situazione — divenuta la «normalità» degli ultimi anni, ma certamente riscontrata, seppure con minore frequenza, nell’arco dei 33 anni trascorsi dall’adozione della Costituzione del 1991 — è causata da un quadro costituzionale rivelatosi col tempo insufficientemente chiaro, talvolta apertamente lacunoso, che ha lasciato spazio a interpretazioni e derive pericolose per i diritti e le libertà del cittadino romeno, per lo sviluppo economico e sociale sostenibile e per la coerenza e il buon funzionamento delle istituzioni di sicurezza della Romania, con il risultato che è stato violato lo «spirito», se non anche la lettera, delle disposizioni costituzionali vigenti.

Alla luce di quanto precede, discende l’immediata necessità di adottare la presente iniziativa legislativa di revisione della Costituzione, al fine di porre rimedio alla situazione descritta e di riportare l’attenzione e le priorità dello Stato sul cittadino romeno e sulla necessità di assicurare la continuità fisica, culturale e spirituale della nazione romena — il tutto conducendo alla costruzione di un nuovo ordine costituzionale che può dirsi «Terza Repubblica», nel rispetto al contempo dei «Limiti della revisione» stabiliti dall’articolo 152 della Costituzione.

A tal fine, muovendo dal principio secondo cui la sovranità nazionale è il diritto del popolo di decidere il proprio futuro e di fissare le priorità dello Stato, la sua organizzazione e il suo funzionamento, nonché il diritto del popolo di controllare e regolare l’attività dello Stato — disponendo l’articolo 2, comma 2, della Costituzione della Romania, ripubblicata, che «La sovranità nazionale appartiene al popolo romeno…» —, la soluzione normale e immediatamente necessaria è un’ampia revisione della Costituzione che corregga lo stato di fatto e di diritto sopra descritto, stabilendo e sancendo a livello costituzionale misure generali aventi valore di principi costituzionali.

Per tutte queste ragioni, e non da ultimo per restituire al cittadino i suoi diritti fondamentali e al popolo la sovranità garantita dalla Costituzione, si sono rese necessarie talune modifiche costituzionali.

1¹. Nel caso di progetti che recepiscono la legislazione comunitaria o creano il quadro per la sua applicazione diretta, sono indicati solo gli atti comunitari interessati, con i loro elementi di identificazione — Non sono stati individuati documenti nella legislazione comunitaria in questo settore.

2. Modifiche previste

Le modifiche e le integrazioni apportate all’attuale Costituzione dal progetto intitolato «La Costituzione della Sovranità» hanno per oggetto di disciplina il consolidamento e la garanzia dei diritti fondamentali del cittadino e il ripristino della sovranità e dello Stato di diritto, quali sanciti dall’articolo 1, comma 1, della Costituzione della Romania, con l’effetto di un riassetto strutturale delle istituzioni dello Stato romeno:

1. Separazione ed equilibrio dei poteri nello Stato. L’articolo 1, commi 4 e 5, propone un’organizzazione dello Stato fondata sui principi di separazione, equilibrio e leale cooperazione fra i poteri dello Stato: legislativo, esecutivo e giudiziario. Questa è una premessa essenziale del funzionamento democratico, che offre un quadro solido per prevenire gli abusi di potere e per assicurare un controllo reciproco efficace fra le branche del governo. Riaffermare la forza vincolante della Costituzione, delle leggi e delle decisioni giudiziarie, nonché delle decisioni della Corte Costituzionale, rafforza lo Stato di diritto e contribuisce a consolidare la fiducia dei cittadini nella giustizia e nelle istituzioni.

2. Protezione dei diritti e delle libertà fondamentali. Altro aspetto di massima importanza è la revisione degli articoli che consolidano e proteggono i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini. Per esempio, le modifiche proposte all’articolo 21, comma 3, che garantisce il diritto a un processo equo, o all’articolo 22, comma 2, che vieta la tortura e i trattamenti sperimentali, sono vitali per allineare la legislazione romena agli standard internazionali in materia di diritti umani.

3. Chiarezza e precisione nel testo costituzionale. I nuovi commi proposti conferiscono maggiore chiarezza al testo costituzionale — per esempio precisando i diritti relativi all’identità sessuale del bambino, i diritti inalienabili della persona umana, ovvero limitando la possibilità di interferire con l’integrità fisica e psichica dell’individuo. Si tratta di materie sensibili nella società moderna e costituiscono un passo avanti nella protezione dell’individualità e della dignità umana di fronte alle tecnologie emergenti e alle pratiche abusive.

4. Riforma della giustizia e salvaguardia dell’indipendenza della magistratura. Le modifiche agli articoli concernenti la giustizia — come quelle all’articolo 23, che disciplina le condizioni della custodia cautelare, o agli articoli 124, 125 e 133, relativi all’indipendenza e all’integrità dei magistrati — riflettono il desiderio della società di un sistema giudiziario imparziale ed efficace. Queste revisioni mirano a prevenire l’influenza politica e ad assicurare che tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge.

5. Rafforzamento dei diritti sociali ed economici. Una serie di modifiche proposte riguarda i diritti sociali ed economici, come quelli relativi all’istruzione e alla sanità. L’articolo 32, comma 8, che prevede l’assegnazione di una percentuale minima del PIL al finanziamento dell’istruzione nazionale, e l’articolo 34, commi 4 e 5, che garantiscono il finanziamento della sanità nazionale, sono misure che sottolineano l’impegno dello Stato romeno a migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini. Riflettono la consapevolezza che istruzione e salute sono pilastri essenziali dello sviluppo e del progresso di una nazione.

6. Trasparenza del sistema politico e responsabilità degli eletti. La revisione degli articoli concernenti il funzionamento del sistema politico — come l’articolo 62 sulla rappresentanza in Parlamento, o l’articolo 70, che introduce la possibilità di revocare i parlamentari mediante referendum locale — segnala una tendenza verso una maggiore trasparenza e responsabilità degli eletti. Questi cambiamenti possono condurre a un coinvolgimento civico più attivo nel processo democratico e a una migliore calibrazione della rappresentanza dei cittadini nelle strutture di potere.

7. Consolidamento dello Stato di diritto e della supremazia della legge. Le revisioni proposte agli articoli concernenti lo status dei magistrati — come l’articolo 133, che ridefinisce la struttura e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, e l’articolo 134, che disciplina la procedura di nomina dei magistrati — promuovono un sistema giudiziario più robusto e più resistente alle pressioni politiche o alla corruzione. Sono essenziali per garantire uno Stato di diritto in cui la legge sia applicata in modo uniforme ed equo. In conclusione, la revisione della Costituzione della Romania è un processo che richiede un’analisi giudiziosa e una partecipazione attiva dell’intero corpo sociale.

In sostanza, la revisione della Costituzione non riguarda soltanto la modifica di taluni articoli, ma la riaffermazione dei valori fondamentali dello Stato romeno: la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e il buon governo. Gli elementi innovativi introdotti dalle proposte di revisione sono in armonia con le tendenze democratiche mondiali e con i valori europei che la Romania si è impegnata a promuovere. Rispondono parimenti alle richieste dei cittadini di maggiore integrità nell’esercizio delle cariche pubbliche, di una giustizia equa e della protezione dei diritti umani.

La revisione della Costituzione è un atto di equilibrio fra tradizione e innovazione, fra valori consolidati ed esigenze di una società in permanente mutamento. Ogni proposta di modifica della Costituzione reca in sé il potenziale di una trasformazione significativa.

Per esempio, l’introduzione di disposizioni più chiare sull’intercettazione e la sorveglianza dei cittadini (articolo 23, commi 14 e 15) non solo rafforza la protezione della vita privata, ma sottolinea anche l’importanza della trasparenza e dei limiti imposti alle autorità nell’esercizio del potere. Ciò è fondamentale in una democrazia sana, in cui il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali è essenziale.

Al tempo stesso, le disposizioni volte a una migliore rappresentatività in Parlamento (articolo 62) e quelle che consentono ai cittadini di promuovere referendum per la revoca dei parlamentari (articolo 70) sono esempi di democratizzazione diretta del processo politico, che attribuiscono ai cittadini un ruolo più attivo nel governo del Paese.

Inoltre, l’accento posto sull’istruzione e sulla sanità riflette una comprensione profonda del fatto che il benessere nazionale dipende dall’investimento nel capitale umano. Le dotazioni di bilancio minime stabilite per questi ambiti essenziali (articoli 32 e 34) non sono pertanto meri impegni finanziari, ma anche impegni morali verso il futuro della società romena.

Parimenti, la revisione volta a consolidare i diritti relativi alla proprietà (articolo 44, comma 10) e alla famiglia (articolo 48, commi 1 e 2) si allinea ai principi di una società che rispetta la libertà individuale e i valori tradizionali, promuovendo al tempo stesso una visione moderna e inclusiva di queste istituzioni fondamentali.

Non da ultimo, la riforma del sistema giudiziario e della struttura del Consiglio Superiore della Magistratura (articoli 125, 132 e 133) contribuirà ad accrescere la fiducia del pubblico nella capacità dei tribunali di amministrare la giustizia in modo indipendente e imparziale.

Questi cambiamenti sono essenziali per migliorare la percezione della giustizia e per assicurare un quadro giuridico al tempo stesso fermo e flessibile, adattato alle realtà e alle sfide della società. Il presente progetto di legge di revisione della Costituzione indica una Romania più matura in termini democratici — una Romania che conosce e valorizza il proprio potenziale, che rispetta i propri cittadini e che assume un ruolo attivo e responsabile sulla scena europea e internazionale. È un impegno che assumiamo non solo verso noi stessi, ma anche verso le generazioni future.

Per queste ragioni, la Costituzione della Romania, legge fondamentale dello Stato, è stata sottoposta al più ampio processo di revisione dalla sua adozione nel 1991. Questa impresa è stata sollecitata da vigorosi dibattiti, sia fra gli specialisti di diritto costituzionale sia nella sfera pubblica, sulla direzione in cui la società romena desidera evolvere. Per tale ragione il progetto di revisione ha portato alla luce una serie di cambiamenti volti a rafforzare lo Stato di diritto, a consolidare i principi democratici e ad adattare la legislazione alle realtà e alle sfide del XXI secolo.

In totale sono state proposte modifiche a non meno di 51 articoli — più precisamente 1 comma abrogato, 67 commi modificati e 30 di nuova introduzione — il che sottolinea la portata e la complessità dell’impresa legislativa.

Il processo di revisione inizia con l’articolo 1 della Costituzione stessa, commi 4 e 5, i quali, nella formulazione riveduta, sottolineano i principi della separazione dei poteri nello Stato e la forza vincolante della Costituzione e delle decisioni giudiziarie. Ciò riflette la volontà di rafforzare il ruolo e l’indipendenza di ciascun potere dello Stato — legislativo, esecutivo e giudiziario — e di assicurare che nessuno di essi possa minare lo Stato di diritto.

L’articolo successivo di interesse è l’articolo 19, comma 2, che è stato abrogato. Questa soppressione semplifica e chiarisce il diritto, eliminando ridondanze e possibili confusioni derivanti dall’interpretazione del testo costituzionale a danno del cittadino romeno, che fino alla presente revisione poteva essere estradato verso Stati terzi.

Altro punto chiave è la riformulazione dell’articolo 21, comma 3, che ora garantisce il diritto a un processo equo e alla definizione delle cause entro un termine ragionevole da parte di un tribunale indipendente e imparziale, sottolineando così il fermo impegno dello Stato a proteggere i diritti fondamentali dei propri cittadini.

Le modifiche all’articolo 22 sono parimenti significative, in particolare l’introduzione di nuovi commi che affrontano materie quali l’identità sessuale del bambino e la protezione dell’integrità fisica o psichica individuale della persona. Si tratta di aggiunte che rispondono ai dibattiti sociali attuali e riflettono la preoccupazione di garantire i diritti individuali di fronte a possibili abusi.

Anche l’articolo 23, relativo ai diritti e alle libertà fondamentali nel contesto del processo penale, è stato modificato così da limitare il ricorso alla custodia cautelare e da assicurare protezione contro il pedinamento o la sorveglianza non autorizzati dei cittadini. Altro elemento rilevante sono le modifiche all’articolo 24, che rafforzano il diritto di difesa e l’accesso agli atti delle indagini penali. Tali modifiche affrontano un problema sensibile del sistema giudiziario romeno, sottolineando la necessità di trasparenza ed equità nel processo penale. → il testo dell’articolo

L’articolo 27, relativo alle perquisizioni, riconfigura le condizioni alle quali esse possono essere eseguite, sottolineando la necessità di un mandato di perquisizione ben fondato e del rigoroso rispetto dello scopo per cui è stato emesso. Si pone così maggiore enfasi sulla protezione della vita privata dell’individuo e sulla limitazione del potere di ingerenza arbitraria dello Stato. → il testo dell’articolo

Nei campi dell’istruzione e della sanità, l’articolo 32 e l’articolo 34 introducono rispettivamente disposizioni sull’assegnazione di una percentuale minima del PIL al finanziamento di questi settori vitali, il che evidenzia una preoccupazione per lo sviluppo e il consolidamento dei sistemi di istruzione e sanità.

Le modifiche agli articoli 40 e 44 riguardano la trasparenza e l’integrità nei partiti politici e in materia di proprietà, precludendo a giudici, pubblici ministeri e altre categorie di funzionari pubblici l’appartenenza a partiti politici o la titolarità di cariche pubbliche elettive o di nomina per un periodo di 5 anni dalla cessazione della funzione. Ciò può leggersi come misura volta a prevenire i conflitti d’interesse e a consolidare l’indipendenza della magistratura.

L’articolo 48, relativo alla famiglia, introduce una definizione più rigorosa del matrimonio, limitandolo all’unione fra due esseri umani di sesso opposto la cui identità sessuale acquisita alla nascita non sia stata modificata. Questa modifica ha suscitato controversie, essendo considerata da alcuni un passo indietro in materia di diritti civili, mentre la maggioranza della popolazione della Romania la vede come una difesa dei valori tradizionali. → il testo dell’articolo

Quanto alla giustizia, l’articolo 52 è stato riveduto e sottolinea ora il diritto della persona lesa da un’autorità pubblica di ottenere il riconoscimento del diritto o dell’interesse legittimo in questione e il risarcimento del danno, il che riflette un miglioramento dei meccanismi di protezione dei cittadini contro gli abusi dello Stato.

L’articolo 62 riconfigura la soglia di rappresentanza in Parlamento, favorendo uno spettro politico più diversificato e agevolando l’accesso delle minoranze e degli indipendenti al processo legislativo. Ciò può avere un impatto positivo sul pluralismo e sulla rappresentatività nella democrazia romena. → il testo dell’articolo

Le modifiche agli articoli concernenti l’autorità giudiziaria e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, come gli articoli 125 e 133, riguardano l’indipendenza e la responsabilità dei magistrati, stabilendo meccanismi più rigorosi di selezione, nomina e sanzione e chiarendo il ruolo del Consiglio quale garante dell’indipendenza della giustizia. Tali modifiche mirano a consolidare la fiducia del pubblico nel sistema giudiziario e ad assicurare un’amministrazione della giustizia equa ed efficace.

Oltre a quanto precede, la revisione della Costituzione introduce anche un nuovo Titolo VI — «La partecipazione della Romania a organismi e alleanze internazionali» — che stabilisce le procedure con cui la Romania può aderire a organismi e alleanze internazionali, modificarne i trattati o recedere da essi, sottolineando la supremazia della Costituzione e dell’interesse sovrano del popolo romeno in tali processi.

In conclusione, il progetto di revisione della Costituzione della Romania propone modifiche sostanziali capaci di influenzare in modo significativo la struttura politica e sociale del Paese. Questi cambiamenti riflettono un tentativo di trovare l’equilibrio fra l’esigenza di modernizzazione e di adattamento al contesto attuale e la necessità di preservare taluni valori tradizionali. La presente revisione combina articoli che aprono la via a principi moderni di governo e di protezione dei diritti umani con altre modifiche che consolidano aspetti conservatori della società.

Il processo di revisione costituzionale è, in sostanza, un dialogo fra passato, presente e futuro — un dialogo che deve essere aperto, onesto e inclusivo. Prendendo parte attiva a questo dialogo, ogni cittadino (fra le centinaia che hanno partecipato ai dibattiti aperti dell’ultimo anno e mezzo) ha contribuito a dare forma a una Romania più giusta e più equilibrata: una nazione che rispetta il proprio passato, si impegna nel proprio presente e guarda al futuro con speranza e fiducia.

La Romania si trova a un punto di inflessione, in cui ogni decisione può far pendere la bilancia fra stagnazione e progresso. La revisione della Costituzione ci offre l’occasione di scegliere il progresso, di allinearci alle migliori pratiche democratiche e di assicurare che il nostro Stato sia pronto a navigare le complessità del mondo contemporaneo. Questa impresa presuppone non solo mutamenti legislativi, ma anche una trasformazione culturale, un’apertura a nuove forme di governo e un fermo impegno verso lo Stato di diritto e la giustizia sociale.

La revisione della Costituzione rafforza così la nostra capacità di funzionare come società fondata sul rispetto di ogni individuo e sulla promozione dell’interesse comune. È una riaffermazione del fatto che in Romania ogni cittadino conta e che la sua voce è fondamentale nel determinare il corso che la nostra nazione seguirà.

Attraverso la presente revisione della Costituzione si stabilisce un elevato standard di governo democratico, si consolidano le istituzioni e si garantiscono la protezione e il rispetto dei diritti umani in Romania.

È un processo retto dai principi di equità, giustizia e trasparenza, che assicura che ogni cittadino si senta rappresentato e protetto dalla legge. Questa revisione costituzionale non è soltanto una responsabilità della classe politica, ma anche un’opportunità per ogni cittadino di contribuire a dare forma a una società migliore. È un appello all’azione civica e alla partecipazione attiva alla vita pubblica, prova che la democrazia è viva e che ogni persona ha un ruolo da svolgere nel suo sviluppo.

Questo è il vero significato della revisione della Costituzione — non un atto formale, ma un rinnovamento dell’impegno verso i principi della democrazia e dello Stato di diritto, una riaffermazione dei valori su cui riposa la nostra società. Attraverso la revisione mediante questa iniziativa legislativa popolare, la Romania concretizza l’opportunità di dimostrare la propria maturità democratica e di porre una nuova pietra angolare nella costruzione di uno Stato moderno e prospero. Tali modifiche costituiscono il mezzo attraverso il quale si consolidano la democrazia, la sovranità e lo Stato di diritto in Romania.

il rafforzamento e la garanzia dei diritti del cittadino (saranno modificati e integrati gli articoli 1, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 34, 44 e 48 della Costituzione), ossia:

la menzione espressa dell’uguaglianza dei tre poteri conferisce loro, in aggiunta, una garanzia costituzionale e, sul piano della cooperazione fra di essi, esclude ogni tendenza a una possibile gerarchia;

l’essenza dello Stato di diritto è il rispetto delle decisioni giudiziarie; la prassi degli ultimi anni e la condotta di coloro che sono chiamati a rispettare una decisione giudiziaria hanno confermato che occorre anche una consacrazione costituzionale di tale obbligo;

a livello internazionale l’espressione «ottimale e prevedibile» è impiegata dal 2004; è più attuale e più conforme alla realtà della legislazione, alla sua applicazione e alle disfunzioni effettive — ossia il carico di lavoro eccessivo, la carenza di personale e di logistica, e l’instabilità legislativa;

— il divieto di sottoporre i cittadini a trattamenti medici sperimentali o a qualsiasi trattamento medico senza il consenso scritto, completo e onestamente informato del paziente;

— la protezione dell’identità sessuale dei bambini quale acquisita alla nascita;

— Il mandato di custodia cautelare è emesso dal giudice per i diritti e le libertà. È importante che tale misura sia adottata soltanto da un giudice del tribunale materialmente competente a giudicare nel merito, così da evitare la situazione in cui la custodia è disposta da un giudice di un altro tribunale situato nella medesima circoscrizione territoriale della procura richiedente, mentre il giudizio si svolge dinanzi a un tribunale diverso (situazione esistente nella prassi giudiziaria attuale). Le disposizioni sulla custodia cautelare (comprese quelle sulla competenza) devono essere disciplinate a livello costituzionale,

— Il divieto di sorvegliare il cittadino romeno senza la previa autorizzazione del tribunale;

— Senza espressa menzione di una sanzione per legge, il testo costituzionale non impone l’adozione di norme vincolanti che impediscano il possibile uso di prove ottenute illecitamente;

— Il principio della parità delle armi fra accusa e difesa è una necessità, essendo garanzia del diritto delle parti a un processo equo ai sensi dell’art. 6 CEDU, garanzia imposta come requisito obbligatorio dalla Corte europea in tutte le cause conclusesi con la condanna dello Stato romeno;

— Deve tenersi conto della garanzia aggiuntiva dell’inviolabilità del domicilio, poiché talvolta la perquisizione è disposta dal tribunale in una causa la cui competenza a giudicare nel merito appartiene alla corte d’appello;

— Si è radicata una prassi divenuta erroneamente regola, ossia quella di emettere autorizzazioni nella fase degli atti preliminari, mentre, per garantire i diritti dei cittadini, dovrebbe imporsi il requisito dell’avvio delle indagini penali. Non di rado si fa ricorso a leggi speciali (la Legge sulla sicurezza nazionale), con limiti più generosi in questa materia quanto alle condizioni dell’autorizzazione data dal giudice. In quest’ultimo caso viene aggirato il sistema di assegnazione casuale — obbligatorio in tutte le altre cause portate dinanzi a un tribunale — poiché di tali richieste conoscono i giudici dell’Alta Corte all’uopo designati;

— Il rafforzamento e la garanzia del diritto di difesa, libero da ingerenze e da condizioni imposte dallo Stato;

— Il divieto di limitare o condizionare l’ottenimento, la detenzione e l’uso di qualsiasi valuta in contanti;

— La famiglia fondata sul matrimonio liberamente consentito fra due esseri umani di sesso opposto, nati maschio e femmina;

— Il diritto della persona all’autodeterminazione e a svilupparsi in libertà secondo la propria volontà;

— Il divieto di aumentare, diminuire, turbare o alterare l’integrità fisica o psichica individuale della persona con mezzi tecnologici senza il suo consenso;

la limitazione del potere e dell’influenza dei servizi di informazione sulla società (saranno modificati e integrati gli articoli 40, 116, 118 e 119), ossia:

— i membri e gli ex membri dei servizi di informazione non possono ricoprire cariche pubbliche di nomina o elettive per un periodo di 5 anni dalla cessazione dell’esercizio di tali funzioni;

— I servizi di informazione e quelli ad essi assimilati sono organizzati esclusivamente come organi civili, alle condizioni stabilite dalla legge, il che significa la smilitarizzazione dei servizi di informazione;

— I capi dei servizi di informazione sono nominati dal Parlamento in seduta comune delle due camere;

l’aumento del potere del Parlamento (saranno modificati e integrati gli articoli 62, 65, 72, 74, 75, 108, 115, 118, 119 e 146), ossia:

— Il rafforzamento della democrazia e l’aumento della rappresentatività del Parlamento imponendo a livello costituzionale una soglia elettorale dell’1 % per l’ingresso in Parlamento;

— Il Parlamento nomina il Procuratore Generale e i procuratori capo della Direzione Nazionale Anticorruzione e della Direzione per le Indagini sulla Criminalità Organizzata e il Terrorismo;

— Siamo dell’avviso che debba essere soppressa la frase finale relativa alla revoca da parte della Camera della misura adottata in caso di flagranza. L’ingerenza delle Camere, mediante la revoca di tali misure nel corso del processo penale, viola il principio della separazione dei poteri nello Stato e l’indipendenza della magistratura;

— La riduzione del numero di firme necessarie per un’iniziativa legislativa dei cittadini da 100.000 a 30.000;

— L’abolizione dell’adozione tacita delle leggi;

— La limitazione della delega legislativa dell’esecutivo;

— Il diritto esclusivo del Parlamento di dare il previo assenso all’ingresso, allo stazionamento o allo svolgimento di operazioni di truppe straniere, in tempo di pace, sul territorio della Romania;

— L’inclusione nel Consiglio Supremo di Difesa Nazionale dei presidenti delle due Camere del Parlamento;

— La riduzione del numero di parlamentari che possono adire la Corte Costituzionale, da 50 a 20 deputati e da 25 a 10 senatori rispettivamente;

la diminuzione del potere del Presidente (saranno modificati e integrati gli articoli 83, 90, 94, 103 e 142), ossia:

— la riduzione del mandato del Presidente da 5 a 4 anni;

— La limitazione del diritto del Presidente di indire referendum;

— Il Presidente conferisce i gradi di maresciallo, generale e ammiraglio soltanto con il parere vincolante delle commissioni specializzate del Parlamento;

— Il Presidente è tenuto a designare quale candidato alla carica di Primo Ministro il candidato designato dal partito che detiene il maggior numero di parlamentari;

— Il Presidente non nominerà più i giudici della Corte Costituzionale;

il rafforzamento e la garanzia dell’indipendenza della magistratura (saranno modificati e integrati gli articoli 124, 125, 126, 132, 133, 134, 146 e 147), ossia:

L’aumento del controllo amministrativo all’interno dei tribunali mediante l’ampliamento dei poteri dei presidenti di tribunale (valutazione, designazione ad altri incarichi direttivi, delega, distacco, trasferimento) è un manifesto pericolo per l’indipendenza dei giudici — indipendenza che deve essere garantita al massimo livello;

È obbligatorio il non coinvolgimento dei giudici nei servizi segreti e la loro non appartenenza ad essi, nonché ad associazioni e società occulte, segrete o discrete;

L’esclusione del fattore politico — ossia del Presidente della Romania — dalla nomina dei giudici; tale meccanismo deve essere ripensato, dato che le proposte di nomina spettano al garante dell’indipendenza della giustizia, cioè al Consiglio Superiore della Magistratura; per i pubblici ministeri, la proposta di nomina può essere formulata dal Ministero Pubblico, le cui funzioni sono attualmente esercitate attraverso la Procura presso l’Alta Corte di Cassazione e Giustizia;

Oltre agli incarichi di insegnamento nell’istruzione superiore, deve essere garantita anche la presenza dei giudici in incarichi di insegnamento presso l’Istituto Nazionale della Magistratura (che in futuro potrebbe essere ripensato come Istituto Nazionale dei Giudici) e presso la Scuola Nazionale dei Cancellieri. Aggiunte analoghe possono essere fatte quanto alla presenza dei pubblici ministeri in incarichi di insegnamento presso l’Istituto Nazionale della Magistratura (che in futuro potrebbe essere ripensato come Istituto Nazionale dei Pubblici Ministeri) e presso la Scuola Nazionale dei Cancellieri;

L’indipendenza della giustizia può essere garantita soltanto dai giudici, poiché solo essi godono di reale indipendenza. È dunque necessario ripensare a livello costituzionale l’autorità che offre garanzie di indipendenza alla magistratura e consolida così lo Stato di diritto — ossia il Consiglio Superiore della Magistratura, di cui i pubblici ministeri non saranno più membri;

Il Consiglio Superiore della Magistratura può comprendere un massimo di 10 giudici, eletti ciascuno dalle assemblee generali dei giudici di tutto il Paese, circostanza idonea ad assicurare la piena rappresentatività degli eletti (che in ogni caso rappresentano tutti i giudici e non soltanto quelli del tribunale da cui provengono). La struttura del numero di giudici corrispondente a ciascun tribunale deve essere ripensata in rapporto al numero di tribunali e di giudici esistenti a livello nazionale;

Deve essere ripensata la durata del mandato dei membri, poiché il periodo di sei anni non ha sempre prodotto i migliori risultati, ma piuttosto un consolidamento dell’influenza e un eccesso di potere;

Deve parimenti essere stabilito espressamente a livello costituzionale che il mandato del presidente del Consiglio Superiore dei Giudici è di un anno e che tale mandato direttivo non può essere prorogato, rinnovato né sottoposto ad alcuna altra «innovazione legale»;

Deve essere abrogata la disposizione relativa alla partecipazione del Presidente della Romania alle sedute del Consiglio, introdotta dalla revisione del 2003;

Devono essere soppresse e riadattate le norme procedurali relative alle decisioni rese dal Consiglio Superiore dei Giudici quanto alla loro natura giuridica e al rimedio esperibile contro di esse;

La Corte Costituzionale potrà dichiarare incostituzionale un trattato anche dopo la sua ratifica;

L’inosservanza da parte di giudici e pubblici ministeri delle decisioni della Corte Costituzionale costituirà illecito disciplinare e sarà sanzionata alle condizioni stabilite da una legge organica;

la difesa e l’aumento della ricchezza nazionale (saranno modificati e integrati gli articoli 116, 136 e 140), ossia:

— Bilanci minimi e massimi stabiliti dalla Costituzione: 6 % — istruzione, 9 % — sanità, 2 % — difesa in tempo di pace.

— Le cariche pubbliche di nomina, ovvero le cariche e le qualità conferite per designazione diretta, sono ricoperte per un massimo di 2 mandati di 4 anni ciascuno al massimo;

— I canoni dovuti in base ai contratti di concessione sono aggiornati al livello dei prezzi praticati nell’Unione Europea ogni cinque anni;

— La Corte dei Conti verifica la gestione delle risorse pubbliche e riferisce le proprie constatazioni al Parlamento almeno una volta all’anno, essendo la Relazione pubblica;

il rafforzamento della democrazia, la garanzia della sovranità nazionale e la difesa della supremazia della Costituzione e dell’interesse sovrano del popolo nella conduzione delle relazioni internazionali (saranno modificati e integrati gli articoli 70, 97, 120, 148 e 149), ossia:

— La possibilità di revocare per referendum coloro che sono eletti a voto diretto: il Presidente, i parlamentari, i sindaci e i presidenti dei consigli distrettuali;

— l’adempimento degli obblighi assunti dalla Romania in virtù dei trattati soltanto nel rispetto della Costituzione della Romania e nell’interesse superiore e sovrano del popolo romeno;

— L’adesione della Romania a organismi e alleanze internazionali, e il recesso da essi, avvengono soltanto mediante legge adottata per decisione sovrana del popolo romeno espressa per referendum.

Una guida completa alle modifiche apportate alla Costituzione romena nel progetto di revisione

Per questo, benché la Costituzione della Romania, legge suprema dello Stato, sia il documento che definisce la struttura fondamentale della società romena, i principi che la governano e i diritti dei suoi cittadini, come ogni documento vivo essa richiede un aggiornamento periodico per restare pertinente ed efficace in mezzo ai mutamenti sociali, politici e tecnologici. Per queste ragioni, il presente progetto di revisione della Costituzione della Romania apporta una serie di cambiamenti significativi in un’ampia gamma di settori, dalla separazione dei poteri nello Stato ai diritti e alle libertà fondamentali dell’uomo, alla giustizia e alle relazioni internazionali.

In totale, il progetto propone la revisione di 51 articoli, mediante l’aggiunta, la modifica o l’abrogazione di specifici commi. Per cogliere la portata e la profondità di questi cambiamenti, passeremo in rassegna ciascun articolo interessato, insieme ai commi in questione, spiegandone al contempo il contenuto e le implicazioni.

Cominciamo con l’articolo 1, che è modificato nei commi 4 e 5, stabilendo i principi di separazione, equilibrio e cooperazione fra i poteri dello Stato e la forza vincolante della Costituzione e delle decisioni giudiziarie.

Nell’articolo 19 è abrogato il comma 2, e l’articolo 21 subisce una modifica al comma 3, che pone l’accento sul diritto a un processo equo e alla definizione delle cause entro un termine ragionevole.

L’articolo 22 è riveduto al comma 2 così da vietare la tortura e i trattamenti inumani o degradanti, e dopo il comma 3 sono aggiunti tre nuovi commi (4-6) che proteggono l’identità sessuale biologica del bambino e l’integrità fisica o psichica individuale della persona. → il testo dell’articolo

Le modifiche proseguono con l’articolo 23, nel quale il comma 4 sottolinea le condizioni eccezionali per indagare e giudicare una persona privata della libertà, e dopo il comma 13 sono aggiunti altri due nuovi commi (14 e 15) che disciplinano la sorveglianza dei cittadini e la limitazione della libertà individuale.

L’articolo 24 riceve tre nuovi commi (3-5) che assicurano il diritto di difesa libero da condizioni, vietano l’uso di documenti classificati nel processo giudiziario senza accesso per le persone interessate e i loro avvocati, e garantiscono il principio della parità delle armi nel processo penale. → il testo dell’articolo

Quanto all’istruzione e alla sanità, l’articolo 32 e l’articolo 34 sono rispettivamente integrati con nuovi commi che stabiliscono la percentuale di PIL destinata annualmente a questi settori e l’autonomia degli istituti di istruzione e sanitari nell’uso delle proprie entrate. Tali aggiunte sono cruciali per assicurare un livello adeguato di finanziamento e per migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini.

Altre modifiche importanti riguardano l’articolo 40, il cui comma 3 stabilisce il divieto per i membri di talune professioni di appartenere a partiti politici, e

l’articolo 44, che introduce un nuovo comma (10) che garantisce il diritto del cittadino di disporre liberamente dei propri beni. → il testo dell’articolo

Nel campo della giustizia, l’articolo 125 sottolinea l’inamovibilità dei giudici e le condizioni di legge per la loro nomina, promozione o sanzione, e

l’articolo 133 espone in dettaglio la struttura e i poteri del Consiglio Superiore della Magistratura, compreso il suo ruolo di garante dell’indipendenza della giustizia. → il testo dell’articolo

Altro aspetto particolarmente rilevante sono le modifiche agli articoli che disciplinano la struttura e il funzionamento della Corte Costituzionale. Così l’articolo 143 stabilisce le nuove condizioni applicabili ai giudici di tale corte, e

l’articolo 146 espone in dettaglio i poteri della Corte, compresa la pronuncia sulla costituzionalità delle leggi e dei trattati internazionali. Questi cambiamenti hanno un impatto significativo sul modo in cui sono protetti i diritti e le libertà fondamentali, nonché sulla separazione dei poteri nello Stato. → il testo dell’articolo

L’articolo 147, dal canto suo, definisce gli effetti delle decisioni della Corte Costituzionale, mentre l’articolo di nuova aggiunta, → il testo dell’articolo

l’articolo 148, sottolinea la supremazia della Costituzione e dell’interesse sovrano del popolo nella conduzione delle relazioni internazionali, stabilendo un quadro chiaro per l’adesione, per la ratifica della revisione dei trattati istitutivi e per il recesso della Romania da organismi e alleanze internazionali, tutto ciò da farsi mediante referendum. → il testo dell’articolo

Per comprendere meglio il contesto e la necessità di tali modifiche, è essenziale tener presenti gli sviluppi degli ultimi anni e il modo in cui hanno influenzato la struttura della società romena. I cambiamenti proposti riflettono la volontà di allineare la legislazione nazionale agli standard internazionali, di rispondere ai bisogni dei cittadini e di consolidare le istituzioni dello Stato.

Un esempio è l’introduzione dei nuovi commi nell’articolo 22 che, oltre a vietare la tortura, affrontano anche problemi contemporanei come i diritti delle persone nel contesto del progresso tecnologico, proteggendone l’integrità fisica e psichica contro possibili abusi legati all’uso della tecnologia. Ciò dimostra una consapevolezza delle realtà digitali e dell’impatto delle tecnologie emergenti sui diritti umani.

Al tempo stesso, l’aumento delle dotazioni di bilancio per l’istruzione e la sanità indica un riconoscimento dell’importanza di questi settori, vitali per lo sviluppo sostenibile della società. Stabilendo percentuali minime di PIL da investire in questi campi, il progetto di revisione mira ad assicurare le risorse necessarie a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

D’altra parte, le modifiche relative al funzionamento della Corte Costituzionale e del Consiglio Superiore della Magistratura servono a rafforzare l’indipendenza della giustizia e ad assicurare un migliore equilibrio fra i poteri dello Stato. Ciò è essenziale in una democrazia, dove il rispetto della legge e la garanzia dei diritti dei cittadini dipendono da una magistratura imparziale ed efficace.

Parimenti, l’approccio adottato riguardo alle elezioni e ai mandati di talune cariche pubbliche, come quelle di sindaco o di presidente, riflette un tentativo di accrescere la responsabilità degli eletti verso l’elettorato mediante la possibilità di revocarli per referendum. Ciò potrebbe condurre a un maggiore coinvolgimento civico nel processo democratico e a una maggiore responsabilizzazione dei pubblici funzionari.

In conclusione, il progetto di revisione della Costituzione della Romania rappresenta un passo importante nel processo continuo di perfezionamento del quadro giuridico entro cui funziona la società romena. Con tali modifiche si mira non solo a consolidare la struttura dello Stato di diritto e ad assicurare una migliore protezione dei cittadini, ma anche ad adattarsi ai complessi mutamenti del mondo contemporaneo.

Segue una presentazione delle modifiche e delle integrazioni alle disposizioni costituzionali e delle ragioni della loro adozione, nell’ordine in cui compaiono nella legge di revisione della Costituzione e nel testo costituzionale quale risulterà dopo la revisione:

1. I commi 4 e 5 dell’articolo 1 sono modificati e avranno il seguente contenuto: → il testo dell’articolo

«(4) Lo Stato è organizzato secondo i principi di separazione, equilibrio e leale cooperazione fra i tre poteri uguali — legislativo, esecutivo e giudiziario — nel quadro della democrazia costituzionale. Il potere legislativo è rappresentato dal Parlamento; il potere esecutivo è rappresentato dal Governo e dagli altri organi specializzati dell’amministrazione pubblica centrale; e il potere giudiziario è rappresentato dall’Alta Corte di Cassazione e Giustizia e dagli altri organi giurisdizionali.»

«(5) In Romania, il rispetto della Costituzione e della sua supremazia e delle leggi, nonché il rispetto delle decisioni giudiziarie e delle decisioni della Corte Costituzionale, è obbligatorio.»

L’imperativo dell’equilibrio dei poteri nello Stato. La Costituzione della Romania, adottata nel 1991 e riveduta nel 2003, è stata la pietra angolare della democrazia postcomunista e dello Stato di diritto in Romania. L’articolo 1, che stabilisce le fondamenta del sistema politico e statale, è oggetto di una revisione proposta volta a consolidare i principi di separazione, equilibrio e leale cooperazione fra i poteri dello Stato.

L’articolo 1, comma 4, recita attualmente: «(4) Lo Stato è organizzato secondo il principio della separazione e dell’equilibrio dei poteri — legislativo, esecutivo e giudiziario — nel quadro della democrazia costituzionale.»

L’aggiunta della frase «Il potere legislativo è rappresentato dal Parlamento; il potere esecutivo è rappresentato dal Governo e dagli altri organi specializzati dell’amministrazione pubblica centrale; e il potere giudiziario è rappresentato dall’Alta Corte di Cassazione e Giustizia e dagli altri organi giurisdizionali.» mira a esplicitare quale sia ciascun potere, escludendo così per omissione il Presidente dai tre poteri. Tale modifica anticipa e precisa anche il modo di interpretare e applicare la seconda frase del comma.

Al comma 5, che prima della modifica recita «In Romania, il rispetto della Costituzione e della sua supremazia e delle leggi è obbligatorio», si aggiunge la clausola «nonché il rispetto delle decisioni giudiziarie e delle decisioni della Corte Costituzionale è obbligatorio». Tale precisazione, benché avrebbe dovuto essere implicita nella precedente formulazione della Costituzione, è necessaria e deve essere introdotta nel testo costituzionale riveduto proprio per dare effetto e concretezza al principio dell’equilibrio dei poteri.

Il rispetto delle decisioni giudiziarie è la garanzia dell’applicazione diretta, dell’effettività e della concretezza dello stato di legalità in una società — stato noto anche col nome più comune di «Stato di diritto» — ragion per cui introdurre come principio costituzionale la forza vincolante delle decisioni giudiziarie è una misura necessaria.

Al tempo stesso, introdurre nella Costituzione il carattere vincolante delle Decisioni della Corte Costituzionale è la manifestazione e l’applicazione diretta della prima parte di questo comma 5, che afferma esplicitamente che «In Romania, il rispetto della Costituzione e della sua supremazia… è obbligatorio»; il rispetto delle decisioni della Corte Costituzionale è l’espressione concreta della supremazia della Costituzione e il più importante mezzo di garanzia della sovranità nazionale.

Le modifiche all’articolo 1 della Costituzione, benché apparentemente ridondanti e ripetitive rispetto alla precedente formulazione, servono a precisare e a rafforzare i principi e le regole che governano il funzionamento dello Stato romeno; tali nuove garanzie sono necessarie anche alla luce delle derive e delle disfunzioni osservate nei 33 anni di applicazione della Costituzione del 1991, essendo l’essenza dello Stato di diritto il rispetto delle decisioni giudiziarie.

L’importanza della revisione dei commi 4 e 5 dell’articolo 1. La revisione proposta per i commi 4 e 5 dell’

articolo 1 della Costituzione della Romania non è un mero esercizio formale, ma una necessità nel contesto attuale, in cui le prassi politiche e le interpretazioni giuridiche hanno spesso mostrato la necessità di chiarire e consolidare il testo costituzionale. Tali modifiche possono servire da meccanismo per prevenire conflitti di competenza fra i poteri dello Stato e per assicurarne il funzionamento armonioso.

L’adozione di formulazioni più esplicite all’interno della Costituzione è coerente con le tendenze osservate in altri Stati europei che hanno scelto di enunciare esplicitamente i poteri e i rapporti fra i poteri dello Stato. Per esempio, la Costituzione tedesca, nota come Grundgesetz, stabilisce chiaramente il ruolo e le funzioni dei vari organi dello Stato nonché il principio della separazione dei poteri, che funge da base per l’organizzazione istituzionale del Paese. Tale chiarezza aiuta a evitare l’ambiguità e consolida lo Stato di diritto.

Nello stesso spirito di chiarezza e stabilità, la Costituzione della Spagna definisce in termini precisi i ruoli e i rapporti fra Parlamento, Governo e magistratura, ponendo particolare enfasi sull’indipendenza del potere giudiziario quale fondamento delle libertà e dei diritti dei cittadini. Attraverso tale struttura la Costituzione spagnola mira a proteggere i principi democratici e ad assicurare un equilibrio duraturo fra i poteri dello Stato, evitando così l’eccessiva centralizzazione del potere o il rischio di una deriva autoritaria.

Questa iniziativa legislativa può considerarsi un passo necessario nella maturazione istituzionale della Romania e nel suo allineamento alla prassi democratica europea, fornendo una base più solida al funzionamento delle istituzioni e al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Inoltre, la revisione proposta dei commi 4 e 5 è in armonia con le disposizioni dell’articolo 16 sull’uguaglianza dei diritti. L’uguaglianza dei poteri dello Stato, come ridefinita, consolida l’idea dell’uguaglianza giuridica dei cittadini, poiché garantisce che nessun potere possa prevalere sugli altri.

In conclusione, la revisione dell’articolo 1 della Costituzione della Romania — chiarendo e rafforzando il principio della separazione dei poteri ed esplicitando la forza vincolante delle decisioni giudiziarie e delle decisioni della Corte Costituzionale — costituisce una tappa essenziale nell’evoluzione democratica del Paese. Tale processo di revisione non solo assicura l’allineamento agli standard europei, ma consolida la fiducia dei cittadini nei meccanismi dello Stato, creando le condizioni per un governo efficace ed equo.

In conclusione, la revisione dei commi 4 e 5 della Costituzione della Romania è una manifestazione di maturità politica e di comprensione della necessità di un quadro costituzionale robusto. È un riconoscimento del fatto che una democrazia forte si costruisce non solo mediante leggi, ma anche garantendone il rispetto in uno spirito di leale cooperazione fra tutte le branche del potere. È al tempo stesso un segnale che lo Stato romeno sta rafforzando le proprie fondamenta.

Questo mutamento costituzionale è, in sostanza, un passo verso il consolidamento di uno Stato in cui ciascun potere esercita il proprio ruolo in modo indipendente ma in spirito di collaborazione, contribuendo a un sano equilibrio e al buon funzionamento dell’intero sistema politico. Rafforzerà la fiducia dei cittadini nella capacità delle istituzioni di proteggere i loro diritti e le loro libertà e di rispondere adeguatamente alle loro aspettative.

2. L’articolo 19, comma 2, è abrogato. → il testo dell’articolo

L’articolo 19, comma 2, recita attualmente: «(2) In deroga alle disposizioni del comma (1), i cittadini romeni possono essere estradati in base alle convenzioni internazionali di cui la Romania è parte, alle condizioni stabilite dalla legge e su base di reciprocità.»

L’abrogazione dell’articolo 19, comma 2, rimuove la deroga stabilita al principio enunciato al comma 1 del medesimo articolo, ossia che «(1) Un cittadino romeno non può essere estradato o espulso dalla Romania.»

In tal modo è rimossa la possibilità che un cittadino romeno sia estradato verso Paesi terzi dove potrebbe essere sottoposto a indagini penali o a condanna.

La ragione principale per rimuovere la possibilità di estradare un cittadino romeno verso Stati terzi è la necessità di consolidare il diritto del cittadino romeno a un processo equo — diritto garantito dall’articolo 21, comma 2, della Costituzione — svolto nella lingua ufficiale della Romania, che ai sensi dell’articolo 13 della Costituzione è il romeno, nonché di beneficiare del diritto di difesa riconosciuto e garantito dall’articolo 24 della Costituzione.

Tali diritti trovano pieno esercizio soltanto ove lo Stato romeno garantisca al cittadino romeno l’accesso a un tribunale nazionale, svolgendosi il processo in romeno e sulla base delle uniche leggi che il cittadino romeno è tenuto (e presunto) a conoscere — le leggi della Romania — e, non da ultimo, in presenza di un avvocato «di fiducia o nominato d’ufficio» con cui possa consultarsi nella lingua ufficiale dello Stato senza necessità di intermediari quali interpreti e traduttori.

Non da ultimo, le grandi o grandissime distanze dal domicilio del cittadino romeno alle quali possono trovarsi i Paesi che chiedono l’estradizione di un cittadino romeno estradabile secondo le attuali norme costituzionali costituiscono un ostacolo maggiore, spesso insormontabile, all’esercizio delle relazioni familiari, tanto più che esiste la possibilità che il cittadino romeno sia trattenuto in stato di detenzione per periodi lunghi o talvolta lunghissimi, il che viola flagrantemente l’obbligo imposto dall’articolo 26 della Costituzione allo Stato romeno di proteggere la vita familiare.

La ragione secondaria per rimuovere la deroga prevista dall’articolo 19, comma 2, della Costituzione è la necessità che lo Stato romeno si assuma integralmente i costi di giudicare e, ove del caso, difendere, detenere e riabilitare il cittadino romeno — parte essenziale della responsabilità dello Stato romeno nei rapporti con i suoi partner internazionali, nonché del diritto sovrano della Romania di giudicare e punire, secondo le proprie leggi, tanto i cittadini romeni quanto i cittadini stranieri che commettano reati sul territorio romeno.

Lo scopo così perseguito è il rafforzamento e la garanzia dei diritti del cittadino.

Dal punto di vista del suo rapporto con altri articoli della Costituzione, l’abrogazione dell’articolo 19, comma 2, produrrebbe una maggiore coerenza fra i principi fondamentali relativi ai diritti dei cittadini e la loro applicazione. Per esempio, l’articolo 22, sul diritto alla vita e all’integrità fisica e psichica, si concilierebbe meglio con un regime giuridico che non consente l’estradizione, ribadendo così l’impegno dello Stato romeno a proteggere tali diritti contro qualsiasi minaccia esterna, comprese quelle giudiziarie.

Rispetto ad altre costituzioni europee, l’abrogazione di questo comma collocherebbe la Romania nel gruppo dei Paesi che hanno scelto di garantire la non estradizione dei propri cittadini quale principio costituzionale. Per esempio, la Costituzione tedesca prevede all’articolo 16, comma 2, che «nessun tedesco può essere estradato all’estero». Tale disposizione riflette un approccio simile a quello che la Romania adotterebbe abrogando l’articolo 19, comma 2, ponendo l’accento sulla sovranità nazionale e sulla protezione dei cittadini rispetto a sistemi giuridici stranieri.

Alla luce dei dibattiti sulla sovranità nazionale e sulla globalizzazione della giustizia penale, l’abrogazione del comma 2 potrebbe essere vista da alcuni come un passo indietro nella cooperazione penale internazionale, ma è un rafforzamento della sovranità nazionale e della responsabilità dello Stato romeno verso i propri cittadini e verso i propri partner internazionali.

3. L’articolo 21, comma 3, è modificato e avrà il seguente contenuto: → il testo dell’articolo

«(3) Le parti hanno diritto a un processo equo e alla definizione delle proprie cause entro un termine ragionevole, ottimale e prevedibile, da parte di un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge.»

L’attuale formulazione dell’articolo 21, comma 3, «Le parti hanno diritto a un processo equo e alla definizione delle proprie cause entro un termine ragionevole», è stata integrata con le parole «ottimale e prevedibile, da parte di un tribunale indipendente e imparziale», allo scopo di stabilire quale principio costituzionale la Raccomandazione contenuta nel Programma Quadro della Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ). La Commissione ha adottato il Programma Quadro intitolato «Un nuovo obiettivo per i sistemi giudiziari: la trattazione di ogni caso entro un termine ottimale e prevedibile».

La presente modifica dell’articolo 21, comma 3, risponde alla raccomandazione CE-CEPEJ adottata l’8 dicembre 2006, nota come «Compendio», con la quale si raccomandava ai sistemi giudiziari nazionali di stabilire termini quadro per i procedimenti giudiziari in applicazione del nuovo concetto di «termine ottimale e prevedibile». In vari Stati europei (Finlandia, Slovenia, Norvegia) sono state adottate soluzioni per stabilire durate quadro dei procedimenti giudiziari in rapporto alla complessità delle cause, fissando anche taluni periodi in materia penale.

Questa modifica risponde alla domanda retorica posta dal professor Ion Deleanu all’epoca dell’adozione delle leggi di modifica dei codici procedurali: «La consacrazione nella legge di procedura civile dell’espressione “termine ottimale e prevedibile” non equivale a una revisione implicita e inammissibile delle disposizioni costituzionali, che si riferiscono a un “termine ragionevole”?» In tal modo il concetto di «termine ottimale e prevedibile» — variante nuova e più esigente del «termine ragionevole» — è attuato a livello costituzionale.

Il medesimo articolo aggiunge anche l’espressione «un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge», allo scopo di armonizzare la Costituzione con le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il cui articolo 6 prevede che «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge (…)».

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che il diritto a un processo equo è garantito soltanto se la causa è esaminata da un «tribunale indipendente e imparziale costituito per legge». A sostegno della necessità di attuare questa modifica del testo costituzionale, richiamiamo alcuni punti già consolidati nella giurisprudenza della Corte EDU:

«L’indipendenza va intesa come indipendenza rispetto agli altri poteri (esecutivo e legislativo) (Beaumartin c. Francia, § 38) e come indipendenza rispetto alle parti (Sramek c. Austria, § 42). Il rispetto di tale requisito è valutato in particolare sulla base di criteri statutari, quali le modalità di nomina e la durata del mandato dei membri del tribunale, o l’esistenza di garanzie sufficienti contro le pressioni esterne.»

Ai fini dell’articolo 6 § 1, il tribunale deve essere imparziale. L’imparzialità è normalmente definita come assenza di pregiudizio o di parzialità e va valutata [Micallef c. Malta (GC), §§ 93-101; Nicholas c. Cipro, § 49]:

i. secondo un approccio soggettivo, avendo riguardo al convincimento personale e alla condotta del giudice, ossia stabilendo se egli abbia manifestato parzialità o pregiudizio personale nella causa; e inoltre

ii. secondo un approccio oggettivo, che consiste nel determinare se il tribunale abbia offerto, in particolare attraverso la propria composizione, garanzie sufficienti a escludere ogni legittimo dubbio sulla sua imparzialità.

«La Corte ha sottolineato che anche le apparenze possono avere importanza o, come recita il detto inglese, “justice must not only be done, it must also be seen to be done”. In una società democratica i tribunali devono ispirare fiducia ai soggetti alla loro giurisdizione. Ogni giudice nei cui confronti possa sussistere un legittimo timore di difetto di imparzialità deve pertanto astenersi [Micallef c. Malta (GC), § 98]. Quanto all’istanza di ricusazione, il tribunale deve rispondere agli argomenti addotti a sostegno di essa (Harabin c. Slovacchia, § 136).»

Alla luce di tutta la giurisprudenza sopra richiamata, il testo costituzionale deve essere integrato con le disposizioni previste dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e costantemente affermate nella giurisprudenza della Corte, istituendo così a livello costituzionale nuove garanzie per l’esercizio dei diritti e delle libertà del cittadino romeno.

L’articolo 21 della vigente Costituzione della Romania prevede che ogni persona possa rivolgersi ai tribunali per la tutela dei propri diritti, delle proprie libertà e dei propri interessi legittimi. Nessun atto normativo può impedire l’esercizio di tale diritto. La modifica del comma 3 sottolinea ulteriormente la necessità di una giustizia accessibile ed efficace, pilastro fondamentale di una società democratica rispettosa dei diritti e delle libertà dei propri cittadini. Oltre ad allinearsi agli standard europei, questa revisione è coerente con altri articoli della Costituzione della Romania. Ad esempio, l’articolo 16 afferma l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e alle autorità pubbliche, senza privilegi e senza discriminazioni. Un processo equo, ottimale e prevedibile è dunque un naturale prolungamento di quell’uguaglianza davanti alla legge. Rispetto ad altre costituzioni europee, il nuovo testo dell’articolo 21, comma 3, della Costituzione della Romania è in linea con i principi affermati a livello di Unione europea. Così, la Costituzione tedesca prevede all’articolo 101 che «Nessuno può essere sottratto al suo giudice naturale», mentre l’articolo 103 garantisce il diritto di essere ascoltati in giudizio. Tali disposizioni riflettono un impegno verso il principio dello Stato di diritto e la tutela dei diritti individuali, analogo alla revisione proposta per l’articolo 21 in Romania. La revisione dell’articolo 21 e il suo allineamento agli standard europei non solo rafforzano dunque l’impegno della Romania verso i principi democratici e lo Stato di diritto, ma contribuiscono anche a consolidare la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario. Si tratta di una riforma essenziale, che favorirà inoltre una maggiore prevedibilità della giurisprudenza nazionale e sosterrà l’efficienza dei procedimenti giudiziari, riducendo così l’eccessiva durata dei processi, problema frequente nel sistema giudiziario romeno. → il testo dell’articolo

Inoltre, l’allineamento dell’articolo 21, comma 3, agli standard europei avrà un impatto positivo sul contesto imprenditoriale romeno, poiché investitori e imprese beneficeranno di una maggiore certezza del diritto e di un quadro giuridico prevedibile. Ciò può stimolare la crescita economica e migliorare il clima degli investimenti, attirando così maggiori capitali stranieri e generando nuove opportunità di lavoro per i cittadini.

La revisione dell’articolo 21 e l’adozione della nozione di «termine ottimale e prevedibile» riflettono altresì un approccio proattivo alla gestione del crescente carico di lavoro dei tribunali. Tale approccio può ridurre sensibilmente il numero di cause rinviate e garantire che i cittadini non subiscano ritardi ingiustificati. In sostanza, una giustizia rapida è una giustizia più vicina agli ideali di equità ed efficienza che ogni sistema giudiziario dovrebbe incarnare.

È importante osservare che la revisione proposta non si limita a migliorare i tempi di definizione delle cause, ma si estende anche alla qualità del processo giudiziario nel suo complesso. Includendo i requisiti di indipendenza e imparzialità del tribunale, si garantisce che ogni causa sarà giudicata sulla base dei fatti e del diritto applicabile, senza influenze esterne né pregiudizi. In tal modo si assicurano sia l’integrità del processo giudiziario sia la fiducia del pubblico nella giustizia.

In conclusione, la modifica dell’articolo 21 della Costituzione della Romania costituisce una tappa cruciale nell’evoluzione della giustizia e dello Stato di diritto in Romania. Attuando la nozione di «termine ottimale e prevedibile», si assicura che i diritti dei cittadini a un processo equo siano rispettati conformemente ai più elevati standard europei. Si consolidano parimenti i principi di indipendenza e imparzialità della magistratura, elementi vitali per un sistema giudiziario moderno ed efficace.

La revisione va inquadrata nel più ampio contesto della riforma della giustizia e della necessità di accrescere la trasparenza, l’efficienza e la responsabilità del sistema giudiziario. Una simile modifica costituzionale non rappresenta soltanto un allineamento alle direttive europee, ma anche un’affermazione dell’impegno della Romania verso i valori democratici e il rispetto dei diritti umani.

Non si tratta soltanto di un passo avanti per il sistema giudiziario romeno, ma anche di un messaggio forte: la Romania è dedita alla tutela e alla promozione dello Stato di diritto, assicurando così un ambiente stabile ed equo a tutti i suoi cittadini. Alla luce di queste considerazioni, la revisione dell’articolo 21 non è soltanto necessaria, ma imperativa per il progresso della società romena nel suo insieme.

In conclusione, la modifica dell’articolo 21 della Costituzione della Romania è un passo essenziale verso il consolidamento di una giustizia trasparente ed efficace e, soprattutto, conforme agli standard europei e internazionali del processo equo. Questa riforma costituzionale ha il potenziale di migliorare sensibilmente la percezione pubblica del sistema giudiziario e di accrescere la fiducia nei meccanismi di applicazione della legge.

In sostanza, con questa revisione la Romania intraprende un percorso di modernizzazione e miglioramento della giustizia, pilastro centrale nel funzionamento di una democrazia sana. Tale iniziativa deve essere accompagnata da altre misure di riforma che assicurino l’effettiva applicazione dei principi sanciti nel nuovo comma dell’articolo 21. Fra queste possono figurare gli investimenti nelle infrastrutture giudiziarie, la formazione continua dei magistrati e l’introduzione di tecnologie informatiche per rendere più efficiente la gestione dei fascicoli. È inoltre essenziale promuovere una cultura della responsabilità e dell’integrità fra i professionisti della giustizia, così da garantire che i nuovi standard costituzionali siano osservati con la massima serietà.

In definitiva, la revisione dell’articolo 21 non deve essere considerata un mero atto di conformità alle raccomandazioni europee, ma una riaffermazione dell’impegno della Romania verso i principi fondamentali della giustizia e dello Stato di diritto. Essa rappresenta un impegno verso i cittadini e la promessa di offrire loro una giustizia che non solo rispetti la lettera della legge, ma sia anche sollecita, efficace ed equa verso ciascun individuo.

La revisione costituzionale è dunque una pietra angolare nella costruzione di un sistema giudiziario capace di ispirare fiducia e rispetto e di assicurare che i diritti e le libertà di ogni cittadino romeno siano tutelati e promossi conformemente ai più elevati standard internazionali. È un passo coraggioso e necessario sul cammino dell’evoluzione democratica della Romania, verso una società in cui la giustizia sia davvero per tutti: una giustizia non soltanto proclamata, ma applicata concretamente e visibilmente nella vita quotidiana di ogni cittadino.

Con questa revisione la Romania si assume la responsabilità di allineare il proprio sistema giudiziario non soltanto alle aspettative dei propri cittadini, ma anche alla dinamica dei mutamenti legislativi mondiali, assicurando che il proprio diritto costituzionale tenga il passo con l’innovazione giuridica internazionale. Tale sforzo non solo migliorerà la qualità della giustizia, ma contribuirà anche all’immagine della Romania quale Stato membro dell’Unione europea dedito al rispetto e alla promozione dei diritti umani e dei valori democratici.

Infine, occorre riconoscere che la revisione dell’articolo 21 è più di un semplice adeguamento giuridico: è il riflesso delle aspirazioni di un popolo verso una giustizia migliore e una società più equa. È un passo avanti nel consolidamento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni dello Stato e un segnale che la Romania si impegna affinché la giustizia non sia soltanto teorica, ma pratica e accessibile a ogni persona.

4. L’articolo 22, comma 2, è così modificato: → il testo dell’articolo

«(4) L’identità sessuale biologica del bambino, acquisita alla nascita, non può essere alterata prima dei 18 anni.

In uno Stato di diritto la costituzione è il fondamento su cui si edifica l’intero edificio giuridico e sociale. Come ogni fondamento, essa deve essere solida ma anche adattabile alla dinamica della società che sostiene. La revisione degli articoli costituzionali non è dunque soltanto un diritto, ma un obbligo quando tali articoli non corrispondono più alle realtà o alle aspirazioni dei cittadini. In questo senso, l’articolo 21 della Costituzione della Romania, che disciplina il diritto a un processo equo, richiede particolare attenzione e un aggiornamento agli standard europei contemporanei.

All’attuale formulazione dell’articolo 22, comma 2 — «Nessuno può essere sottoposto a tortura né ad alcun tipo di pena o trattamento inumano o degradante.» — è stato aggiunto il termine «sperimentale», affinché il divieto di «sottoporre» una persona a tortura, a qualsiasi tipo di pena o a qualsiasi «trattamento inumano o degradante» si estenda anche ai trattamenti sperimentali.

Si istituisce così a livello costituzionale il divieto di «sottoporre una persona» — ossia di costringerla contro la propria volontà — a qualsiasi tipo di trattamento sperimentale. Poiché il testo costituzionale è redatto in un linguaggio semplice, comprensibile a qualunque parlante di lingua romena, tanto il termine «trattamento» quanto il termine «sperimentale» hanno rigorosamente la loro portata concettuale corrente, quale risulta dalla definizione del dizionario.

Così, il termine «trattamento» può essere inteso sia come «Il modo di comportarsi verso qualcuno; atteggiamento, condotta verso qualcuno» (sinonimi: condotta, comportamento) — poiché la portata concettuale di questo termine è stata spesso (infondatamente) ristretta nell’interpretazione corrente del vecchio testo costituzionale — sia come «L’insieme dei mezzi dietetici, farmaceutici, balneo-climatici e igienici di lotta contro una malattia», nel senso di cure mediche; l’insieme dei mezzi igienici, dietetici, farmaceutici, balneari, climatici e di altro genere con cui si cura una malattia (sinonimi: cura, terapia), o «Un modo, metodo o mezzo terapeutico impiegato nella lotta contro la malattia», e anche «Un insieme di operazioni effettuate su un materiale o su un organismo ecc. al fine di ottenere mutamenti di qualità, forma, struttura ecc. per scopi industriali, economici o scientifici.»

Parimenti, il termine «sperimentale» è inteso nel suo senso corrente, ossia «a titolo di prova».

Si istituisce così a livello costituzionale il divieto categorico e inequivoco di sottoporre o costringere qualsiasi persona alla somministrazione di qualsiasi mezzo dietetico, farmaceutico, balneo-climatico o igienico di lotta contro una malattia, di qualsiasi modo, metodo o mezzo terapeutico impiegato nella lotta contro la malattia, o di qualsiasi «insieme di operazioni effettuate su un materiale o su un organismo ecc. al fine di ottenere mutamenti di qualità, forma, struttura ecc. per scopi industriali, economici o scientifici», «a titolo di prova» — ossia di qualsiasi «mezzo dietetico, farmaceutico, balneo-climatico o igienico di lotta contro una malattia» che non sia già stato dimostrato efficace e sicuro nel trattamento delle malattie per le quali se ne raccomanda la somministrazione.

La misura è assolutamente necessaria per rafforzare il diritto del cittadino alla vita e all’integrità fisica e psichica, in armonia con la libertà di coscienza. Ciascuno di questi elementi è indissolubilmente legato alla sovranità del popolo, inteso come l’insieme dei cittadini i cui diritti e libertà devono essere garantiti.

Il comma (2), nella nuova formulazione, esclude categoricamente che una persona possa essere sottoposta a trattamenti che non rispettino la sua dignità e integrità umana, consolidando così la tutela contro gli abusi che possono derivare da esperimenti medici o scientifici. Questa modifica è in piena armonia con i valori umanisti promossi dall’Unione europea e con le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il cui articolo 3 sancisce il «Diritto all’integrità della persona».

Secondo tale articolo, ogni persona ha diritto al rispetto della propria integrità fisica e psichica e, nell’ambito della medicina e della biologia, devono essere rispettati, tra l’altro, il consenso libero e informato della persona interessata, il divieto delle pratiche eugenetiche e il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti una fonte di lucro. È importante osservare che la revisione dell’articolo 22 della Costituzione della Romania è altresì consonante con le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in particolare con l’articolo 3, che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti. Questo allineamento agli standard internazionali riflette l’impegno della Romania a promuovere e tutelare i diritti umani nel proprio ordinamento interno, consolidando così il suo status di membro della comunità europea e internazionale.

Confrontando il testo riveduto dell’articolo 22 con quelli di altre costituzioni europee, si può osservare che la maggior parte degli Stati membri dell’Unione europea include nei propri documenti fondamentali disposizioni analoghe che vietano la tortura e i trattamenti inumani. Ad esempio, la Costituzione tedesca (Grundgesetz) afferma all’articolo 1 l’inviolabilità della dignità umana e sottolinea che «rispettarla e proteggerla è dovere di ogni potere statale». Tale disposizione è integrata dall’articolo 104, che vieta i trattamenti inumani o degradanti durante la detenzione. Analogamente, la Costituzione spagnola garantisce all’articolo 15 il diritto alla vita e vieta la tortura e ogni forma di pena o trattamento inumano o degradante. La proposta di revisione della Costituzione della Romania volta a includere il divieto dei trattamenti sperimentali non è quindi soltanto una necessità interna, ma anche un allineamento a standard di tutela dei diritti umani riconosciuti e adottati a livello internazionale.

Tale modifica consoliderà la fiducia nella giustizia e assicurerà che le pratiche mediche e scientifiche siano condotte nel rispetto della dignità e dei diritti fondamentali di ogni individuo.

In conclusione, la revisione dell’articolo 22 volta a esplicitare il divieto dei trattamenti sperimentali costituisce un passo importante nell’aggiornamento e nell’adattamento della Costituzione della Romania ai valori e ai principi che governano la società moderna. Essa servirà non soltanto come garanzia del rispetto dei diritti individuali, ma anche come piattaforma per lo sviluppo di un quadro giuridico più solido nei settori medico e scientifico, assicurando che il progresso non sacrifichi l’integrità umana.

Adottando una simile modifica, la Romania riafferma il proprio impegno per la tutela dei diritti umani e consolida la propria posizione di Stato democratico allineato ai valori e alle norme internazionali in materia di diritti fondamentali.

5. Dopo l’articolo 22, comma 3, sono inseriti i commi 4, 5 e 6, del seguente tenore: → il testo dell’articolo

«(4) L’identità sessuale biologica del bambino acquisita alla nascita non può essere modificata prima dei 18 anni.

(5) Il diritto della persona all’autodeterminazione e a svilupparsi liberamente secondo la propria libera volontà e nel rispetto del proprio status di persona responsabile, quali attributi della dignità umana, sono diritti umani inalienabili e sono garantiti e tutelati dallo Stato romeno.

«(4) In via eccezionale e con motivazione, le indagini e il giudizio nel processo penale si svolgono con la persona privata della libertà. La custodia cautelare è disposta dal giudice del tribunale competente a giudicare nel merito, alle condizioni di legge, soltanto se strettamente necessaria al corretto svolgimento del processo penale e soltanto nel corso di esso, dopo l’esercizio dell’azione penale.»

L’articolo 22 della Costituzione della Romania riceve inoltre due ulteriori commi destinati a garantire e a rafforzare la tutela del «diritto alla vita e all’integrità fisica e psichica» del cittadino romeno alla luce delle nuove sfide e dei nuovi pericoli portati dagli sviluppi sociali e tecnologici degli ultimi anni, sviluppi impossibili da prevedere negli anni in cui la Costituzione fu adottata (1991) o riveduta (2003).

Il comma 4 di nuova introduzione vieta così, fino ai 18 anni, qualsiasi forma di intervento sul corpo del minore volta a modificare l’identità sessuale acquisita alla nascita. Nell’adottare queste modifiche si è tenuto conto sia del superiore interesse del minore sia del suo diritto di decidere e di disporre del proprio corpo con piena cognizione di causa dopo aver raggiunto la maturità psicologica, così da eliminare qualsiasi influenza prematura sul normale sviluppo fisico e psichico del cittadino romeno. Non da ultimo, si è tenuto conto del carattere irreversibile di ogni modificazione prematura del sesso, modificazioni che avranno un effetto negativo sia sullo sviluppo del minore sia, direttamente, sulla natalità in Romania attraverso i cambiamenti di sesso effettuati durante la minore età, aspetto che incide direttamente tanto sui diritti della persona quanto sulla sovranità nazionale.

Il comma (4) solleva dunque un tema delicato e al tempo stesso cruciale: l’identità sessuale biologica del bambino e il divieto di modificarla prima della maggiore età. Questo punto ha implicazioni profonde per i diritti del minore, continuando a bilanciare il suo diritto all’autonomia personale con la sua adeguata tutela durante il periodo formativo. È importante osservare che tale norma non intende limitare i diritti individuali, bensì assicurare un quadro stabile per lo sviluppo armonioso del bambino, senza che egli sia sottoposto a pressioni o a decisioni suscettibili di avere conseguenze a lungo termine sulla sua salute fisica e psichica. In tal senso la revisione va vista come una misura precauzionale che protegge i minori da decisioni premature capaci di incidere irreversibilmente sul corso naturale del loro sviluppo. Questo aspetto è coerente anche con l’articolo 49 della Costituzione della Romania, che prevede la protezione speciale dei bambini e dei giovani, sottolineando la necessità di assicurare condizioni ottimali per il loro sviluppo fisico, intellettuale e sociale.

Tale protezione non è soltanto una responsabilità morale, ma anche giuridica: lo Stato ha il dovere di creare un ambiente in cui i bambini possano crescere e svilupparsi in sicurezza, senza essere esposti al rischio di assumere decisioni che eccedono la loro maturità emotiva e cognitiva.

Al tempo stesso, il comma 5 di nuova introduzione sancisce «il diritto della persona all’autodeterminazione e a svilupparsi secondo la propria libera volontà», diritto che nasce dallo stesso status del cittadino quale persona responsabile, presunta pienamente capace e sana di mente.

Questa modifica ha tenuto conto dell’evoluzione dottrinale degli ultimi decenni nello studio delle libertà personali, evoluzione sospinta dai più recenti sviluppi tecnologici, che pongono grandi sfide allo status dell’uomo quale essere libero e razionale — sfide impeccabilmente sintetizzate dalla Corte costituzionale federale tedesca nella formulazione concisa: «La tutela della dignità umana si fonda sull’idea che l’uomo è un essere intellettuale-morale disposto a determinare se stesso e a svilupparsi in libertà. L’inalienabile dignità dell’uomo risiede proprio nella necessità che sia rispettato il suo status di persona responsabile» (BVerfGE 45, 187 — Lebenslange Freiheitsstrafe).

In tal modo il «libero arbitrio», principio fondamentale del pensiero cristiano ed europeo, è stato ricondotto nella sfera del diritto all’integrità psichica — essendo il «libero arbitrio» principio e radice di ogni diritto e libertà umana, sintetizzato nella libertà dell’uomo di scegliere tra il bene e il male secondo la propria coscienza: un diritto universale che contiene in sé il principio di tutte le libertà civiche e in particolare della libertà di coscienza (disciplinata dall’articolo 29 della Costituzione), nonché della libertà di espressione (articolo 30), della libertà individuale (articolo 23) e della libertà di circolazione (articolo 25).

Il comma (5) pone inoltre l’accento su un principio fondamentale: la dignità umana e il diritto inalienabile di ogni individuo all’autodeterminazione. Si tratta di un prolungamento dell’articolo 30, che tutela la libertà di espressione.

Tutelando il diritto umano all’autodeterminazione, lo Stato romeno riafferma il proprio impegno verso i valori democratici e il rispetto dei diritti umani. Questo nuovo comma riflette una comprensione moderna della dignità umana, in cui ogni persona è considerata capace di governare il proprio destino, entro un quadro giuridico che offre tutela e rispetto alle decisioni individuali.

Quale prosecuzione e concretizzazione del principio enunciato al comma 5, il comma 6 di nuova introduzione tiene conto tanto degli sviluppi tecnologici degli ultimi anni quanto delle più recenti acquisizioni dei laboratori di ricerca più avanzati del settore, che creano le condizioni per possibili intrusioni tecnologiche idonee a turbare l’integrità fisica o psichica della persona, realizzabili anche, ma non solo, mediante l’impiego di neurotecnologie. Considerati i rischi potenziali derivanti dall’assenza di regolamentazione in un ambito capace di produrre effetti diretti sul cittadino romeno come individuo e sulle comunità nel loro complesso — entrambi suscettibili di provocare influenze incontrollate sulla società e quindi sulla sovranità nazionale — la disposizione costituzionale vieta implicitamente l’uso di qualsiasi dispositivo il cui scopo sia accrescere, diminuire o turbare l’integrità fisica o psichica individuale della persona, il che comporta altresì il divieto di accedere all’attività neuronale o di manipolarla, o di ridurre l’autonomia della volontà o la capacità dei cittadini di decidere liberamente. Tuttavia, coerentemente con il principio sancito dall’articolo 26, comma 2, della Costituzione («La persona fisica ha il diritto di disporre di sé, purché non violi i diritti e le libertà altrui, l’ordine pubblico o il buon costume»), il testo costituzionale lascia il cittadino libero di avvalersi di tali mezzi tecnologici se è previamente ottenuto «il consenso scritto, espresso, informato e liberamente manifestato della persona o, nel caso di persona interdetta o di paziente incapace di esprimere la propria volontà, il consenso scritto, espresso, informato e liberamente manifestato del rappresentante legale». La regolamentazione anticipata di questo settore deve essere introdotta a livello costituzionale per la difesa preventiva dei valori sociali tutelati dallo Stato romeno e per la difesa dei diritti e dell’integrità fisica e psichica del cittadino romeno, quali elementi fondamentali della sovranità nazionale.

In questa linea, il comma (6) affronta una preoccupazione contemporanea: l’impatto della tecnologia sull’integrità personale. In un contesto di progresso tecnologico rapido e spesso imprevedibile, è essenziale che la legislazione preveda garanzie contro gli abusi tecnologici che potrebbero violare l’integrità fisica o psichica di un individuo. Tale disposizione è coerente con l’articolo 26 della Costituzione, che tutela il diritto alla vita intima, familiare e privata, consolidando così la base giuridica per la protezione dei cittadini da tecniche invasive che potrebbero penetrare nella sfera privata senza il consenso espresso della persona. Confrontando il testo riveduto dell’articolo 22 con altre costituzioni europee, possiamo osservare una tendenza generale all’aggiornamento e all’adattamento dei testi fondamentali alle realtà del XXI secolo.

Ad esempio, la Costituzione tedesca riconosce e tutela l’identità di genere, ma non impone un’età specifica per il riconoscimento dei cambiamenti di sesso. La Costituzione spagnola, dal canto suo, considera inviolabile il diritto all’integrità fisica e morale, senza fare riferimento esplicito a tecnologie che possano incidere su tali aspetti dell’integrità individuale.

Nel contesto della revisione dell’articolo 22 della Costituzione della Romania, l’adozione di misure specifiche per la tutela dell’identità sessuale biologica dei bambini e dell’integrità fisica e psichica delle persone riflette un approccio proattivo e lungimirante. Tale impresa è coerente con i principi in materia di diritti umani promossi a livello europeo e internazionale e con la necessità di proteggere i cittadini da possibili abusi derivanti dall’uso improprio delle nuove tecnologie. Va rilevato che, sebbene la revisione dell’articolo 22 apporti chiarimenti necessari nel contesto attuale, essa deve essere condotta con particolare attenzione all’equilibrio tra la tutela dei diritti dei minori e il rispetto dei diritti umani fondamentali.

6. L’articolo 23, comma 4, è così modificato: → il testo dell’articolo

«(4) In via eccezionale e con motivazione, l’indagine e il giudizio nel processo penale si svolgono con la persona privata della libertà. La custodia cautelare è disposta dal giudice del tribunale competente a giudicare il merito della causa, alle condizioni previste dalla legge, soltanto se strettamente necessaria al corretto svolgimento del processo penale e soltanto nel corso di tale processo, dopo l’esercizio dell’azione penale.»

L’attuale formulazione dell’articolo 23, comma 4 — «La custodia cautelare è disposta da un giudice e soltanto nel corso del processo penale.» — è modificata al fine di istituire nuove garanzie procedurali per i cittadini romeni.

La prima di tali garanzie è la statuizione del carattere eccezionale della privazione della libertà di una persona: «In via eccezionale e con motivazione, l’indagine e il giudizio nel processo penale si svolgono con la persona privata della libertà.» Lo scopo principale di questa modifica è la protezione dell’individuo contro privazioni della libertà arbitrarie o ingiustificate. Si stabilisce a livello costituzionale tanto il carattere eccezionale della misura privativa della libertà quanto l’obbligo di motivarla, il che rafforza il principio di legalità della privazione della libertà sotto il profilo sia procedurale sia sostanziale, imponendo così la scrupolosa osservanza del principio della supremazia della legge.

Un’altra garanzia procedurale istituita a livello costituzionale è che «La custodia cautelare è disposta dal giudice del tribunale competente a giudicare il merito della causa», il che è idoneo a garantire una conoscenza approfondita della causa pendente e della necessità di adottare una misura eccezionale nei confronti della persona indagata o giudicata.

Un’ulteriore condizione è che la custodia cautelare sia disposta alle condizioni previste dalla legge — ulteriore rafforzamento e conferma del principio di legalità della privazione della libertà. Per soddisfare la condizione di legalità, ogni detenzione deve essere applicata «secondo la procedura prevista dalla legge». Per questo motivo, in caso di privazione della libertà, è particolarmente importante che sia rispettato il principio generale della certezza del diritto. Si stabilisce quindi a livello costituzionale che è essenziale che tutte le condizioni della privazione della libertà siano chiaramente definite nel diritto interno e che la legge stessa sia prevedibile nella sua applicazione, così da soddisfare il requisito di «legalità» posto dalla Costituzione — standard che esige che le norme di diritto siano sufficientemente precise da consentire a una persona, se necessario con l’assistenza di un consulente, di prevedere in misura ragionevole le conseguenze che una determinata condotta può comportare nelle circostanze specifiche del suo caso. Attuare a livello costituzionale il principio di legalità della privazione della libertà — la «qualità della legge» — comporta l’imperativo che una norma che autorizza la privazione della libertà sia sufficientemente accessibile, chiara e prevedibile nella sua applicazione. Fra i fattori rilevanti per valutare la «qualità della legge» — talvolta detti anche «garanzie contro l’arbitrio» — figurano l’esistenza di chiare disposizioni legali per disporre la detenzione, per prorogarla e per definirne la durata, nonché l’esistenza di rimedi effettivi mediante i quali il ricorrente possa contestare la «legalità» e la «durata» della detenzione, come è del resto affermato nella giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Le ultime due condizioni completano la serie di garanzie procedurali stabilite a livello costituzionale, ossia che la privazione della libertà sia disposta «soltanto se strettamente necessaria al corretto svolgimento del processo penale e soltanto nel corso di tale processo, dopo l’esercizio dell’azione penale» — condizioni che impongono nuovi standard per l’applicazione dei diritti dei cittadini tanto al legislatore quanto al giudice nazionale.

È essenziale osservare che queste modifiche costituzionali non sono isolate, ma si inseriscono in un più ampio contesto di adeguamento alle disposizioni e ai principi enunciati in altri documenti fondamentali, quali la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. In tal senso, la revisione dell’articolo 23 va letta anche in termini di allineamento agli standard europei di tutela dei diritti umani.

Esaminando altre costituzioni europee, osserviamo che il principio di proporzionalità e di necessità nella privazione della libertà è uno standard comune. Ad esempio, la Costituzione tedesca (Grundgesetz) prevede espressamente che «la libertà della persona può essere limitata soltanto in base a una legge e soltanto nel rispetto delle forme ivi prescritte». Analogamente, la Costituzione francese stabilisce che «nessuno può essere arbitrariamente detenuto» e che la privazione della libertà deve fondarsi su motivi definiti dalla legge e rispettare le procedure legislative stabilite. Questi principi dello Stato di diritto trovano riscontro anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che sottolinea il diritto di ogni persona a non essere arbitrariamente privata della libertà. Per confronto, la modifica proposta per l’articolo 23 della Costituzione della Romania incorpora tali valori fondamentali, consolidando le premesse di un sistema giudiziario rispettoso dei diritti umani e del principio di legalità. Con questa revisione la Romania compie passi importanti verso l’armonizzazione della propria legislazione con gli standard e le prassi europee in materia di giustizia e di diritti umani.

Oltre a questi confronti con le costituzioni di altri Stati europei, va sottolineato che una simile norma costituzionale sulla custodia cautelare contribuisce in misura significativa a consolidare la fiducia del pubblico nella giustizia. Ciò perché, conformemente alle raccomandazioni internazionali, si riconosce che la privazione della libertà deve essere una misura di ultima istanza, applicata soltanto quando altre misure meno invasive risultino insufficienti a raggiungere le finalità legittime del processo penale.

7. All’articolo 23, dopo il comma 13 sono aggiunti i commi 14 e 15, del seguente tenore: → il testo dell’articolo

«(14) Nessun cittadino romeno può essere pedinato o sorvegliato, né le sue conversazioni o comunicazioni possono essere intercettate, senza la previa autorizzazione di un giudice a norma di legge, e tali misure sono eseguite soltanto dagli organi di indagine penale. È vietato utilizzare nel processo atti e registrazioni ottenuti in violazione delle norme di legge che li disciplinano o effettuati da organi diversi da quelli di indagine penale.

(15) In nessuna situazione e per nessun motivo può essere invocata l’esistenza di un diritto collettivo per limitare la libertà individuale.»

L’articolo 23 della Costituzione della Romania, rubricato «Libertà individuale», riceve 2 nuovi commi che introducono garanzie supplementari per la tutela della libertà individuale del cittadino — garanzie adeguate ai nuovi sviluppi tecnologici e ad alcune derive manifestatesi negli ultimi anni sul piano politico e sociale.

Il comma 14, di nuova introduzione con la presente revisione, sancisce il divieto assoluto di pedinare o sorvegliare il cittadino romeno o di intercettare le sue conversazioni o comunicazioni di qualsiasi genere senza previa autorizzazione di un tribunale. Ciò costituisce una garanzia concreta e un mezzo attivo e reattivo di tutela del diritto del cittadino alla vita intima e privata, quale disciplinato dall’articolo 26, comma 1, della Costituzione — «Le autorità pubbliche rispettano e proteggono la vita intima, familiare e privata.» — e al tempo stesso dà forma concreta all’obbligo costituzionale delle autorità di rispettare e proteggere la vita intima, familiare e privata mediante un obbligo di astensione da talune attività che erodono i diritti e le libertà civiche. Questa disposizione contrasta la tentazione delle autorità statali di istituire una presunzione generale di colpevolezza e di pericolosità sociale gettata su ogni cittadino e sulla società in generale mediante la predisposizione di dispositivi e l’installazione di mezzi tecnici integrati di sorveglianza di massa «preventiva».

In un’epoca in cui la tecnologia avanza a passi da gigante e l’informazione viaggia alla velocità della luce, la protezione dei dati personali e della vita privata è divenuta un tema scottante dell’agenda pubblica. In tale contesto, la revisione dell’articolo 23 della Costituzione della Romania non è soltanto una necessità, ma un obbligo verso il cittadino moderno, che vede il proprio diritto alla vita privata minacciato da possibilità tecnologiche inaudite in passato. L’articolo 23, che concerne la libertà individuale e la sicurezza della persona, è alla base dello Stato di diritto e garantisce che nessun cittadino possa essere privato della libertà senza il rispetto delle procedure di legge.

Il comma 15, quale posto dalla presente revisione, riafferma e rafforza i diritti individuali del cittadino, attribuendo loro priorità assoluta su qualsiasi presunto «diritto collettivo». Tale disposizione serve ad arrestare ogni tentazione totalitaria di chi governa, essendo storicamente noto e riconosciuto che i «diritti collettivi» furono invocati dai regimi fascisti e comunisti per annullare i diritti individuali. Questa misura è tanto più necessaria in quanto i «diritti collettivi», non essendo disciplinati ed elencati in modo esaustivo a livello costituzionale, non possono essere contrapposti né anteposti all’insieme dei diritti e delle libertà espressamente previsti per l’individuo dalla Costituzione. La necessità di disciplinare immediatamente tale affermazione a livello costituzionale è rafforzata dalla comparsa sempre più frequente, negli ultimi quattro anni, dell’espressione «diritti collettivi» quale giustificazione per l’attuazione di politiche pubbliche liberticide, e serve a rafforzare il principio enunciato nella Convenzione di Oviedo (di cui la Romania è parte), secondo il quale «L’interesse e il bene dell’essere umano devono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.»

Per questo motivo il contesto attuale richiede un’analisi attenta e l’adeguamento delle disposizioni costituzionali alle realtà della sicurezza nazionale e alla dinamica delle minacce transnazionali. La revisione dell’articolo 23 tutela sia la sicurezza dei cittadini sia i loro inalienabili diritti e libertà, esigendo che nessuna minaccia reale o presunta alla sicurezza nazionale abbia l’effetto di erodere i diritti fondamentali in nome di un presunto interesse di sicurezza nazionale.

È essenziale osservare che l’aggiunta dei commi 14 e 15 all’articolo 23 della Costituzione della Romania risuona con l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, il quale prevede che ogni ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tali diritti possa avvenire soltanto conformemente alla legge e debba essere necessaria in una società democratica. Le modifiche costituzionali proposte sono dunque pienamente coerenti con i criteri di necessità, proporzionalità e legalità imposti dagli standard europei in materia di diritti umani.

Esaminando il testo riveduto anche in confronto con altre costituzioni europee, osserviamo che molti Stati membri dell’Unione europea hanno adeguato il proprio quadro costituzionale per riflettere tali principi. Ad esempio, in Germania l’articolo 10 del Grundgesetz garantisce la segretezza della corrispondenza, della posta e delle telecomunicazioni, sottolineando la necessità di un mandato giudiziario per le restrizioni. Analogamente, l’articolo 18 della Costituzione spagnola tutela il diritto alla riservatezza personale e familiare e all’inviolabilità del domicilio, nonché la segretezza delle comunicazioni, e prevede che la limitazione di tali diritti sia consentita soltanto con decisione giudiziaria. Questi esempi dimostrano l’allineamento delle modifiche proposte agli standard internazionali e alla prassi democratica consolidata.

La revisione dell’articolo 23 della Costituzione della Romania non è un mero adeguamento legislativo, bensì una riaffermazione dell’impegno della Romania verso i valori democratici e i diritti umani fondamentali. Riflettendo sull’esperienza di altre nazioni europee e integrandovi le specificità nazionali, questa revisione è un passo necessario verso il consolidamento di un autentico Stato di diritto, in cui la libertà individuale e la tutela della vita privata siano considerate pilastri incrollabili della democrazia.

In conclusione, la revisione proposta ha il potenziale di realizzare un equilibrio effettivo tra l’esigenza di sicurezza dello Stato e il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini, costituendo una pietra miliare nell’evoluzione giuridica e democratica della Romania. È un impegno verso il cittadino e il riconoscimento dell’evoluzione della società nell’era digitale, che richiede una tutela rafforzata contro le intrusioni illegittime nella vita privata.

Con queste modifiche la Romania si allinea agli standard europei e internazionali, onorando gli impegni assunti con i trattati e le convenzioni di cui è parte. Tali cambiamenti legislativi riflettono inoltre una maturazione della società civile, sempre più consapevole dell’importanza e della fragilità dei diritti civili di fronte al progresso tecnologico e alle misure di sorveglianza.

Questo equilibrio tra libertà e sicurezza è la chiave dello sviluppo sostenibile di una società in cui ogni individuo si senta protetto e libero di esprimere la propria opinione, di comunicare e di vivere senza timore di sorveglianze ingiustificate. Andando oltre le barriere giuridiche e penetrando nella sfera dell’etica e della morale sociale, la revisione dell’articolo 23 serve anche a educare e ad allertare l’opinione pubblica e chi detiene il potere sull’importanza dell’integrità personale e della dignità umana. È un appello al rispetto del principio secondo cui ogni persona ha il diritto di essere lasciata in pace — diritto fondamentale in una società che si dichiara libera e democratica.

8. All’articolo 24, dopo il comma 2 sono aggiunti i commi da 3 a 5, del seguente tenore: → il testo dell’articolo

«(3) Il diritto alla difesa può essere esercitato direttamente o mediante un difensore di fiducia, senza alcuna possibilità di subordinare l’accesso agli atti che compongono un fascicolo pendente presso le procure e i tribunali al possesso di un’autorizzazione o di un certificato rilasciato da una qualsiasi autorità pubblica.

(4) È vietato agli organi di indagine penale, a qualsiasi tribunale e a qualsiasi autorità o istituzione utilizzare atti o informazioni classificati ai quali una persona o il suo avvocato di fiducia non abbia accesso, senza che sia richiesta alcuna previa autorizzazione, qualora con essi o sulla base di essi sia limitato un diritto di tale persona o sia leso un suo interesse legittimo.»

(5) Per tutta la durata del processo penale è garantito al più alto livello il principio della parità delle armi tra accusa e difesa.»

L’introduzione di un nuovo comma dopo l’articolo 24, comma 2, della Costituzione della Romania — articolo rubricato «Il diritto alla difesa» — sancisce espressamente il diritto di ogni cittadino di difendersi direttamente o mediante un difensore «senza alcuna possibilità di subordinare l’accesso agli atti che compongono un fascicolo pendente presso i tribunali al possesso di un’autorizzazione o di un certificato rilasciato da una qualsiasi autorità pubblica».

È così vietata qualsiasi giustificazione o possibilità di impedire l’accesso del cittadino interessato agli atti di un fascicolo pendente presso i tribunali; le autorità non possono subordinare lo studio degli atti e l’apprestamento di una difesa effettiva e concreta, nelle forme e a opera del difensore liberamente scelto dal cittadino parte del processo, alla previa ottenzione o al possesso di un’autorizzazione o di un certificato rilasciato da una qualsiasi autorità pubblica. Questa norma costituzionale di nuova introduzione renderà impossibile giustificare la limitazione o il condizionamento del diritto alla difesa richiamando la natura delle informazioni che costituiscono le prove nei fascicoli pendenti davanti ai tribunali, indipendentemente dal fatto che, prima di essere costituite in prova, tali informazioni recassero una particolare classificazione o un determinato grado di segretezza. Parimenti, tale norma costituzionale rende impossibile classificare difensori e avvocati in base al livello di autorizzazione all’accesso alle informazioni classificate di cui dispongono, il che impedirà allo Stato di «selezionare» avvocati «accreditati» per partecipare a determinate cause e rafforzerà il diritto alla difesa di ogni cittadino, qualunque sia la natura della causa di cui è parte.

Tali garanzie sono rafforzate e confermate dall’espressa statuizione nella Costituzione del «principio della parità delle armi tra accusa e difesa al più alto livello», principio che prima della presente revisione non trovava alcun riscontro a livello costituzionale. Il diritto alla parità delle armi fu sancito per la prima volta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del 27 giugno 1968 nel caso Neumeister, e il primo accertamento di una violazione di tale diritto fu compiuto con la sentenza del 16 luglio 1971 Ringeisen c. Austria. L’essenza di questa garanzia consiste nel fatto che a ciascuna parte è offerta una ragionevole possibilità di presentare la propria causa in condizioni che non la pongano in una situazione di sostanziale svantaggio rispetto alla controparte, sicché il tribunale deve creare possibilità uguali, sufficienti e adeguate per l’impiego di tutti i mezzi processuali a sostegno della posizione di ciascuna parte.

Osserviamo che la prassi giudiziaria e l’evoluzione degli standard internazionali in materia di diritti umani suggeriscono che è giunto il momento di aggiornare questo testo costituzionale.

Le proposte di revisione dell’articolo 24 mirano a migliorare l’accesso alla giustizia e a garantire un processo equo mediante tre importanti aggiunte.

La prima aggiunta, il comma (3), stabilisce che il diritto alla difesa può essere esercitato direttamente o mediante un difensore di fiducia, senza condizioni relative all’accesso agli atti del fascicolo. Si tratta di un cambiamento significativo, poiché rimuove barriere burocratiche idonee a ostacolare un processo equo.

Il secondo comma proposto, il (4), solleva la questione delle informazioni classificate e dell’accesso ad esse nel processo. Vietare alle autorità di utilizzare informazioni classificate cui l’imputato o il suo difensore non abbia accesso è una misura cruciale per assicurare la trasparenza e un processo equo.

Infine, il comma (5) consolida il principio della parità delle armi, garantendo così che nessuna delle parti sia posta in una situazione di svantaggio nel processo.

Esaminando il rapporto dei nuovi commi con altri articoli della Costituzione della Romania, osserviamo coerenza e allineamento con i principi generali dello Stato di diritto e della tutela dei diritti umani. Ad esempio, l’articolo 21, che garantisce il libero accesso alla giustizia e il diritto a un processo equo, è rafforzato da tali aggiunte. Parimenti, l’articolo 53, che disciplina la limitazione dell’esercizio di taluni diritti o libertà, risulta ora meglio bilanciato dall’articolo 24, comma 4, che tutela il diritto alla difesa da possibili abusi mediante l’eccessiva classificazione delle informazioni.

La revisione proposta dell’articolo 24 va considerata anche nel contesto internazionale. Il confronto con altre costituzioni europee mostra che molte di esse contengono disposizioni analoghe che sottolineano l’importanza del diritto a un processo equo e a una difesa adeguata. Ad esempio, la Costituzione tedesca (Grundgesetz) garantisce all’articolo 103 il diritto di essere ascoltati in giudizio, e la Costituzione spagnola, all’articolo 24, assicura il diritto alla difesa e a un processo pubblico senza indebiti ritardi.

Tali constatazioni evidenziano una tendenza europea comune a garantire i diritti fondamentali nei procedimenti giudiziari. Questi confronti rivelano inoltre un impegno generale al rispetto e alla tutela dei diritti umani, così come intesi e applicati nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Tale allineamento non solo rafforza l’ordinamento giuridico nazionale, ma consolida anche la posizione della Romania in seno alla comunità europea, mostrando un’apertura verso gli standard democratici e il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini. In conclusione, la revisione dell’articolo 24 della Costituzione della Romania è una misura imperativa per assicurare un processo equo e per garantire il diritto alla difesa senza restrizioni ingiustificate. Le modifiche proposte riflettono non soltanto una necessità interna, ma anche un’armonizzazione con le prassi e i principi del diritto europeo. È essenziale che la Romania si allinei a tali standard al fine di promuovere un sistema giudiziario trasparente ed equo, che tuteli i diritti e le libertà fondamentali di ogni cittadino. In tal senso la revisione dell’articolo 24 riveste importanza strategica, contribuendo a consolidare la fiducia dei cittadini nella giustizia e a migliorare la percezione internazionale della Romania quale Stato membro dell’Unione europea rispettoso dei valori e dei principi dello Stato di diritto.

9. L’articolo 27, comma 3, è così modificato: → il testo dell’articolo

«(3) La perquisizione è disposta dal giudice del tribunale competente a giudicare il merito della causa ed è eseguita alle condizioni e nelle forme previste dalla legge e soltanto per lo scopo e nei limiti indicati nel mandato di perquisizione. Le informazioni e i beni ricercati sono espressamente individuati nel mandato di perquisizione, che è emesso soltanto con motivazione e soltanto se la perquisizione è assolutamente necessaria all’accertamento dei reati oggetto di indagine alla data in cui l’autorizzazione è richiesta.»

L’attuale formulazione del testo costituzionale oggetto di revisione — «La perquisizione è disposta da un giudice ed è eseguita alle condizioni e nelle forme previste dalla legge.» — è stata modificata e integrata tenendo conto dell’attuale contesto di mutamento socio-politico e di rapido sviluppo tecnologico e, soprattutto, del fatto che la tutela dei diritti e delle libertà individuali è un pilastro centrale di ogni democrazia degna di questo nome. Data la prassi giudiziaria quotidiana, nella quale si incontrano innumerevoli abusi divenuti interpretazioni e applicazioni accettate dell’attuale testo costituzionale, una revisione dell’articolo 27, comma 3, della Costituzione della Romania non è soltanto una necessità, ma un obbligo derivante dalla dinamica della società moderna e dall’impegno verso i principi dello Stato di diritto.

L’articolo 27, comma 3, della Costituzione della Romania disciplina un aspetto cruciale dei diritti umani: la perquisizione. Il testo attuale prevede: «La perquisizione è disposta da un giudice ed è eseguita alle condizioni e nelle forme previste dalla legge.» Alla luce delle nuove sfide del XXI secolo, tuttavia, è imperativo esaminare se tale disposizione costituzionale sia ancora sufficiente ad assicurare un adeguato equilibrio tra le esigenze di sicurezza dello Stato e il rispetto dei diritti inalienabili dei cittadini.

Uno dei principali argomenti a favore della revisione di questa disposizione è la necessità di rafforzare il principio di proporzionalità e di specificità nell’ambito della procedura di perquisizione. Nella forma proposta per la revisione, si pone l’accento sull’idea che le perquisizioni debbano essere strettamente legate allo scopo e ai limiti del mandato, e sull’obbligo che le informazioni e i beni ricercati siano chiaramente individuati nel mandato stesso.

Questo approccio più dettagliato e circoscritto assicura che i diritti fondamentali delle persone interessate siano rigorosamente rispettati, evitando così gli abusi che possono derivare da disposizioni di legge vaghe o eccessivamente generiche. Esigendo che il mandato di perquisizione sia emesso «soltanto con motivazione e soltanto se la perquisizione è assolutamente necessaria», si offre un’ulteriore garanzia che l’operato delle autorità sarà sempre giustificato e proporzionato alla gravità del reato indagato.

La revisione proposta dell’articolo 27, comma 3, sottolinea inoltre l’importanza della competenza del giudice che dispone la perquisizione. Precisando che la perquisizione deve essere disposta dal «giudice del tribunale competente a giudicare il merito della causa», si assicura che la decisione sia adottata da un organo che conosce a fondo i dettagli e la complessità del caso. Ne deriva un livello più elevato di accuratezza e di legalità nel processo giudiziario, con conseguente consolidamento della fiducia del pubblico nella giustizia.

Parimenti, nell’era digitale in cui viviamo, il carattere specifico e dettagliato del mandato di perquisizione diviene tanto più rilevante. Dato l’ingente volume di dati personali e di informazioni conservati su supporti digitali, è essenziale assicurare che le perquisizioni siano eseguite nel rispetto della vita privata e della riservatezza individuale. L’individuazione esplicita nel mandato delle informazioni e dei beni ricercati è quindi un passo cruciale per la tutela di tali diritti nel contesto digitale.

La revisione proposta allinea inoltre la Costituzione della Romania agli standard internazionali e alla prassi giudiziaria di altri Stati democratici, dove la protezione dei dati e della vita privata è considerata componente essenziale dello Stato di diritto. La Romania darebbe così prova di un fermo impegno verso i valori democratici e migliorerebbe la propria posizione sulla scena internazionale.

Un altro aspetto degno di considerazione è che la revisione di questo articolo costituzionale potrebbe prevenire potenziali violazioni dei diritti umani suscettibili di essere portate davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo. È noto che la Romania è stata in passato condannata per il mancato rispetto del diritto alla vita privata a causa dello svolgimento irregolare di perquisizioni. Una formulazione più chiara e restrittiva potrebbe quindi ridurre tali rischi e consolidare il rispetto dei diritti umani nel diritto interno.

D’altra parte, i critici potrebbero sostenere che la revisione dell’articolo 27, comma 3, potrebbe limitare la capacità delle autorità di agire con rapidità ed efficacia nella lotta alla criminalità. È essenziale però riconoscere che ogni misura di sicurezza deve operare entro i limiti del rispetto dei diritti fondamentali. Una democrazia matura deve trovare il giusto equilibrio tra la protezione dei cittadini e la tutela delle libertà individuali.

In conclusione, la revisione del testo dell’articolo 27, comma 3, della Costituzione della Romania è un passo necessario per assicurare che la legislazione del Paese tenga il passo con gli sviluppi tecnologici e sociali

e per riflettere un impegno immutato nella tutela dei diritti umani nell’era dell’informazione. Questa revisione riguarda la ricerca di un equilibrio tra sicurezza nazionale e integrità personale, tra autorità dello Stato e libertà individuale. In ultima analisi, riguarda il consolidamento dello Stato di diritto in una società che ripone speranze sempre maggiori in una giustizia equa e imparziale.

Con tale modifica la Costituzione diverrebbe un documento più vivo, meglio adattato alle complesse realtà del mondo in cui viviamo, e un più solido garante dei diritti dei cittadini. La revisione dell’articolo 27, comma 3, non è soltanto una questione di aggiornamento giuridico, ma anche una dichiarazione di principio, l’impegno che la Romania continuerà a tutelare i diritti e le libertà dei propri cittadini — non soltanto come misura di aggiornamento normativo, ma anche come misura che consolida la fiducia del pubblico nelle istituzioni cui spetta difendere la giustizia e la legalità. Alla fine, la modifica proposta è una garanzia che i diritti umani e i principi fondamentali della democrazia restino ancorati alle realtà del nostro secolo, assicurando una tutela effettiva e adeguata alle sfide del tempo.

In conclusione, la revisione dell’articolo 27, comma 3, della Costituzione della Romania rappresenta uno sviluppo necessario per assicurare che i diritti dei cittadini siano adeguatamente tutelati di fronte alle nuove sfide della società. Questa impresa giuridica riflette una comprensione profonda della necessità di bilanciare l’autorità giudiziaria con il rispetto della sfera privata dell’individuo. Se adottata, la nuova formulazione dell’articolo rappresenterà un passo importante verso il consolidamento di un sistema giudiziario che pone i diritti umani al centro delle proprie preoccupazioni, riflettendo così i valori di una società che intende progredire secondo i principi democratici e il rispetto della dignità umana.

Le modifiche proposte servono non soltanto a rafforzare il quadro giuridico esistente, ma anche a garantire maggiore chiarezza nell’applicazione della legge, facilitando così un’interpretazione uniforme e prevedibile. Ciò è essenziale per evitare l’arbitrio e per assicurare che ogni caso sia trattato equamente e secondo standard chiari, riducendo così l’incertezza giuridica e consolidando la fiducia nella giustizia.

In definitiva, la perquisizione costituisce un’intrusione significativa nella vita privata di una persona, e il quadro entro cui essa si svolge deve essere definito nel modo più preciso possibile per proteggere da ogni forma di abuso. La revisione dell’articolo 27, comma 3, non è quindi soltanto una necessità giuridica, ma anche una manifestazione di responsabilità sociale e di dedizione ai valori fondamentali di una società rispettosa dei propri cittadini.

10. Dopo l’articolo 28, comma 1, sono inseriti tre nuovi commi, ossia il 2, il 3 e il 4, del seguente tenore: → il testo dell’articolo

(4) Qualora sussista particolare urgenza nell’adottare una delle misure previste al comma (2), il pubblico ministero può, in via provvisoria, disporre con decreto, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, che la misura sia adottata per un periodo non superiore a 48 ore. Immediatamente dopo l’adozione della misura, il pubblico ministero si rivolge al tribunale competente, che si pronuncia sulla misura disposta dal pubblico ministero e, se richiesto, sulla sua prosecuzione. Se la misura disposta dal pubblico ministero è annullata, il tribunale ordina, ove ne ricorrano i presupposti, la distruzione delle prove acquisite, eseguita dal pubblico ministero sulla base di verbale depositato presso il tribunale.»

(3) L’intercettazione e la registrazione di conversazioni o comunicazioni effettuate per telefono o con qualsiasi altro mezzo elettronico di comunicazione, le registrazioni ambientali, la localizzazione o il tracciamento mediante GPS o altri mezzi elettronici di sorveglianza, la registrazione di immagini, l’acquisizione dei tabulati telefonici o altre tecniche analoghe previste dalla legge sono disposte dal giudice per i diritti e le libertà del tribunale materialmente competente a giudicare il merito della causa, soltanto per motivi fondati, se tali misure sono assolutamente necessarie per provare il reato in ordine al quale sussiste un ragionevole sospetto, e sono eseguite soltanto dagli organi di indagine penale.»

(4) In caso di particolare urgenza nell’adozione di una delle misure previste al comma (2), il pubblico ministero può, in via provvisoria, disporre con ordinanza, nel rispetto delle condizioni di legge, che la misura sia adottata per un periodo non superiore a 48 ore. Immediatamente dopo l’adozione della misura, il pubblico ministero si rivolge al tribunale competente, che si pronuncia sulla misura disposta dal pubblico ministero e, se richiesto, sulla sua prosecuzione. Se la misura disposta dal pubblico ministero è annullata, il tribunale ordina, ove occorra, la distruzione delle prove ottenute, che è eseguita dal pubblico ministero sulla base di un verbale da depositare presso il tribunale.»

Negli ultimi anni la società romena ha assistito a vivaci dibattiti sulla necessità di rivedere la Costituzione, documento fondamentale su cui si fonda il funzionamento dell’intero apparato statale. Fra i molti articoli suscettibili di revisione, l’articolo 28, relativo alla segretezza della corrispondenza, ha attirato in modo particolare l’attenzione dell’opinione pubblica e degli specialisti del diritto.

Questa sezione si propone dunque di illustrare le ragioni per cui è necessario inserire tre nuovi commi — 2, 3 e 4 — nell’articolo 28 della Costituzione della Romania. Nell’era digitale in cui viviamo, la protezione dei dati personali e della vita privata è divenuta una preoccupazione centrale. La corrispondenza elettronica, le conversazioni telefoniche e altre forme di comunicazione per via elettronica sono oggi fondamentali nella vita quotidiana.

In tale contesto, il comma (2) proposto serve a consolidare nel testo costituzionale la garanzia della segretezza della corrispondenza, offrendo così un quadro giuridico più solido per la tutela di questo diritto fondamentale. Il testo proposto include nella sfera protetta ogni forma di corrispondenza, quale che sia il mezzo con cui è condotta, coprendo tutti i significati correnti della parola quali risultano dal dizionario: I.1. Lo scambio (regolare) di lettere tra due o più persone. ♦ L’insieme delle lettere scambiate tra due persone. ♦ Il contenuto di una lettera. 2. Il resoconto di avvenimenti verificatisi in una località, redatto dal corrispondente di un giornale, di una rivista, di una stazione radiofonica o televisiva ecc.

Il comma (3), dal canto suo, risponde alle sfide contemporanee legate alla sorveglianza elettronica e alla necessità di bilanciare il diritto alla vita privata con le esigenze di sicurezza nazionale e di prevenzione della criminalità. Il comma 3 riguarda l’intercettazione e la registrazione di conversazioni o comunicazioni effettuate per telefono o con qualsiasi altro mezzo elettronico di comunicazione, le registrazioni ambientali, la localizzazione o il tracciamento mediante GPS o altri mezzi elettronici di sorveglianza, la registrazione di immagini, l’acquisizione dei tabulati telefonici o altre tecniche analoghe previste dalla legge — l’espressione «con altri mezzi» conferendo all’elencazione carattere non esaustivo e lasciandola flessibile di fronte a futuri sviluppi tecnologici impossibili da prevedere alla data di redazione di questa aggiunta al testo costituzionale. Prevedendo che le misure di sorveglianza possano essere disposte soltanto dal giudice per i diritti e le libertà, si assicura uno stretto controllo giurisdizionale e si previene l’abuso di tali misure da parte degli organi di indagine penale.

Il comma (4) introduce un meccanismo d’urgenza, riconoscendo che in talune situazioni eccezionali il tempo è determinante per prevenire un reato o tutelare la sicurezza pubblica. Tale disposizione offre al pubblico ministero la possibilità di agire con rapidità, mantenendo al tempo stesso la supremazia del controllo giurisdizionale, poiché al tribunale spetta l’ultima parola nella convalida o nell’annullamento delle misure adottate. Va rilevato che queste modifiche proposte non sono prive di precedenti. Altri Stati europei di solida tradizione democratica dispongono di norme analoghe che consentono alle loro autorità di agire efficacemente nella lotta alla criminalità nel rispetto dei diritti e delle libertà dei cittadini.

Rivedere la Costituzione in tal senso allineerebbe dunque la Romania agli standard internazionali e dimostrerebbe l’impegno del Paese verso la tutela dei diritti umani. In conclusione, l’inserimento dei commi (2), (3) e (4) nell’articolo 28 della Costituzione della Romania non è soltanto necessario, ma imperativo nel contesto attuale. Tali modifiche costituzionali creeranno un equilibrio tra la necessità di assicurare la sicurezza dei cittadini e quella di tutelare i diritti e le libertà individuali. Con questa revisione la Romania potrà rispondere adeguatamente alle sfide del XXI secolo, consolidare lo Stato di diritto e affermare il proprio impegno verso i valori democratici e il rispetto della vita privata di ogni cittadino.

Oltre a rafforzare il quadro giuridico nazionale, la revisione dell’articolo 28 e l’inserimento dei nuovi commi avranno un impatto positivo anche sul piano internazionale. La Romania potrà dimostrare di tenere il passo con gli sviluppi tecnologici e di essere capace di adattare la propria legislazione per rispondere efficacemente alle nuove sfide della cibersicurezza e della protezione dei dati. Un simile passo potrebbe inoltre accrescere la fiducia dei partner internazionali nell’impegno della Romania a rispettare e promuovere gli standard europei e internazionali in materia di diritti fondamentali.

Ridefinire e adattare la Costituzione alle realtà del XXI secolo è un’impresa che richiede responsabilità e visione. In questo processo dobbiamo tenere conto non soltanto del contesto attuale, ma anche dei possibili sviluppi futuri, così da assicurare che i diritti dei cittadini siano protetti da qualsiasi tecnologia emergente capace di mettere in pericolo la vita privata.

Infine, la revisione dell’articolo 28 e l’aggiunta dei nuovi commi costituiscono un’occasione per consolidare la democrazia e lo Stato di diritto in Romania. È un passo necessario per assicurare che la legislazione del Paese rifletta e protegga i valori fondamentali della società nell’era dell’informazione. Con questo aggiornamento sarà garantito che i diritti umani, e in particolare il diritto alla vita privata, siano rispettati e fermamente difesi. Tale revisione va considerata non soltanto una necessità giuridica, ma anche un impegno etico verso i cittadini. È essenziale comprendere che tutelare i dati personali e la vita privata non significa impedire alle autorità di svolgere il proprio ruolo nella prevenzione e nella lotta alla criminalità, bensì assicurare che ogni misura adottata a tal fine sia proporzionata, necessaria e conforme alla legge.

La revisione della Costituzione e, in particolare, dell’articolo 28 è prova della maturazione della società romena e del suo ordinamento giuridico. Essa riflette la consapevolezza che i diritti individuali e la sicurezza collettiva non sono concetti antagonisti ma, al contrario, possono rafforzarsi a vicenda entro un quadro legislativo ben definito ed equilibrato. In tal senso, le proposte di modifica dell’articolo 28 rappresentano un passo avanti verso il consolidamento di una società che attribuisce alla sicurezza dei propri cittadini lo stesso valore che attribuisce al rispetto e alla tutela delle libertà individuali. È uno sviluppo naturale in uno Stato di diritto, che deve essere pronto a rispondere dinamicamente ai mutamenti tecnologici e sociali.

In conclusione, la revisione della Costituzione e l’aggiunta dei commi (2), (3) e (4) all’articolo 28 costituiscono una necessità imperativa per assicurare un equilibrio tra libertà fondamentali e sicurezza nazionale conformemente alle norme democratiche. Questo aggiornamento legislativo rifletterà l’impegno della Romania verso i diritti umani, adeguandosi alle realtà e alle sfide dell’era digitale.

Tale revisione non è dunque un semplice aggiornamento del testo, ma anche una riaffermazione dell’impegno verso una società democratica, moderna e adattata alle nuove tecnologie. È una svolta nella storia costituzionale della Romania, che segnerà senza dubbio un passo avanti nel consolidamento della democrazia e del rispetto dei diritti umani. Con una Costituzione riveduta e adattata alle esigenze attuali, la Romania compirà un passo decisivo verso un futuro in cui i diritti civici siano tutelati e rispettati, consolidando così la fiducia nelle istituzioni dello Stato e nei meccanismi di protezione giuridica. Una simile iniziativa contribuirà a rafforzare lo Stato di diritto e a promuovere una governance trasparente, responsabile e attenta alle esigenze dei cittadini. Per comprendere meglio il contesto e l’importanza di questi cambiamenti, dobbiamo guardare oltre il testo della legge e analizzare l’impatto pratico sulla vita quotidiana di ciascun individuo. In un mondo in cui la tecnologia avanza rapidamente e l’informazione circola a livello globale a velocità senza precedenti, è essenziale disporre di un quadro giuridico che tuteli efficacemente i diritti fondamentali. Le modifiche proposte all’articolo 28 sono una risposta a queste sfide e rappresentano un passo necessario nell’adeguamento della legislazione alle realtà presenti e future. Esse mirano a garantire che ogni forma di sorveglianza sia giustificata, proporzionata e limitata da garanzie giurisdizionali, assicurando così che il rispetto della vita privata resti un pilastro della società romena. Tali disposizioni contribuiranno a creare un quadro di certezza del diritto in cui i cittadini possano sentirsi protetti da possibili abusi e in cui la libertà individuale non sia sacrificata in nome della sicurezza. Introducendo limiti chiari e un effettivo controllo giurisdizionale, si intende prevenire ogni lesione dei diritti fondamentali. Non da ultimo, è essenziale riconoscere che la revisione costituzionale è un processo dinamico, che deve riflettere l’evoluzione della società ed essere preparato alle sfide del futuro. In tal senso, l’aggiunta dei commi (2), (3) e (4) all’articolo 28 è un esempio di progresso legislativo che sostiene l’adattabilità e la sostenibilità dell’ordinamento giuridico romeno di fronte all’innovazione tecnologica. Con questo aggiornamento si intende non soltanto tutelare i diritti individuali, ma anche consolidare la fiducia del pubblico nei meccanismi che difendono tali diritti. È segno di maturazione democratica e della comprensione che sicurezza nazionale e diritti umani non devono essere in contraddizione, ma devono coesistere in un equilibrio benefico per la società.

In conclusione, la revisione dell’articolo 28 è un passo avanti nell’allineamento della Romania agli standard internazionali in materia di tutela dei diritti umani e della vita privata. È una misura che riafferma l’impegno verso i valori democratici e offre ulteriori garanzie che ogni azione dello Stato nel campo della sorveglianza sia condotta conformemente ai principi di legalità, necessità e proporzionalità.

11. All’articolo 32, dopo il comma 7 è aggiunto il comma 8, del seguente tenore: → il testo dell’articolo → il testo dell’articolo

«(8) Per il finanziamento dell’istruzione nazionale sono destinati annualmente, dal bilancio dello Stato e dai bilanci delle autorità pubbliche locali, almeno il 6 % del prodotto interno lordo dell’anno di riferimento. Inoltre, gli istituti e le istituzioni di istruzione possono ottenere e utilizzare autonomamente entrate proprie.»

Dopo il comma 7 di tale articolo proponiamo l’aggiunta di un nuovo comma, il comma 8, del seguente tenore: «(8) Per il finanziamento dell’istruzione nazionale sono destinati annualmente, dal bilancio dello Stato e dai bilanci delle autorità pubbliche locali, almeno il 6 % del prodotto interno lordo dell’anno di riferimento. Inoltre, gli istituti e le istituzioni di istruzione possono ottenere e utilizzare autonomamente entrate proprie.» Questa proposta non è un mero adeguamento legislativo, ma una misura imperativa per assicurare lo sviluppo e la modernizzazione del sistema di istruzione romeno.

Nel contesto attuale, l’insufficiente finanziamento dell’istruzione è divenuto una realtà preoccupante, che incide sulla qualità dell’insegnamento e limita l’accesso a risorse educative adeguate. L’attuazione del comma 8 garantirebbe che l’istruzione nazionale benefici annualmente di una percentuale minima del PIL, offrendo una base solida per la pianificazione a lungo termine degli investimenti in infrastrutture, tecnologie didattiche, programmi di formazione degli insegnanti e iniziative di ricerca.

Inoltre, concedendo autonomia finanziaria alle istituzioni scolastiche, queste potrebbero gestire le risorse in modo più efficiente, favorendo l’innovazione e l’adattabilità alle esigenze specifiche di ciascun contesto educativo. L’autonomia finanziaria potrebbe altresì stimolare la competitività e migliorare la qualità dei servizi educativi offerti ad alunni e studenti. È importante sottolineare che in molti Paesi sviluppati l’investimento nell’istruzione è considerato una priorità nazionale, direttamente correlata al progresso sociale ed economico. Un esempio è dato dagli Stati nordici, che destinano all’istruzione una percentuale significativa del PIL e, di conseguenza, dispongono di sistemi educativi tra i migliori al mondo. Il valore del 6 % del PIL non è del resto una cifra arbitraria, ma è raccomandato dall’UNESCO come minimo necessario per assicurare un’istruzione di qualità e per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile in materia di istruzione. Nel caso della Romania questa cifra rappresenta non soltanto un allineamento agli standard internazionali, ma anche un fermo impegno verso il futuro dell’istruzione e dei giovani del Paese. È essenziale osservare che un adeguato finanziamento dell’istruzione contribuisce a ridurre le disparità sociali e a creare pari opportunità per tutti i cittadini. Senza accesso a un’istruzione di qualità, i bambini e i giovani provenienti da contesti svantaggiati sono privati della possibilità di realizzare il proprio potenziale e di contribuire efficacemente alla società in cui vivono.

Rivedere la Costituzione per includere il comma 8 nell’articolo 32 invierebbe alla società un segnale forte sul valore che attribuiamo all’istruzione e porrebbe le basi di un mutamento positivo nella mentalità istituzionale e nelle priorità politiche. È un investimento nel capitale umano, nell’innovazione e nel futuro sostenibile della Romania. In conclusione, è imperativo riconoscere che l’istruzione non è soltanto un diritto costituzionale, ma anche una necessità strategica per lo sviluppo nazionale.

La revisione dell’articolo 32 volta a includervi il comma 8 offrirebbe dunque il quadro necessario a un sistema di istruzione solido, capace di rispondere alle sfide del XXI secolo e di contribuire attivamente al miglioramento della qualità della vita in Romania.

12. All’articolo 34, dopo il comma 3 sono aggiunti i commi 4 e 5, del seguente tenore: → il testo dell’articolo → il testo dell’articolo

«(4) Nessuno può essere sottoposto contro la propria volontà ad alcun trattamento profilattico o medico, né al prelievo o al trapianto di organi. I trattamenti medici sono possibili soltanto con consenso scritto, completo e onestamente informato.

(5) Per il finanziamento della sanità nazionale sono destinati annualmente, dal bilancio dello Stato e dai bilanci delle autorità pubbliche locali, almeno il 9 % del prodotto interno lordo dell’anno di riferimento. Inoltre, gli istituti e le istituzioni sanitarie possono ottenere e utilizzare autonomamente entrate proprie.»

L’inserimento del comma 4 nell’articolo 34 della Costituzione, rubricato «Il diritto alla tutela della salute», è volto a sancire a livello costituzionale il diritto di ogni cittadino di ricevere o rifiutare determinati trattamenti profilattici o medici e a istituire l’obbligo, già esistente a livello sub-costituzionale, di somministrare farmaci «soltanto con consenso scritto, completo e onestamente informato», e costituisce un’ulteriore garanzia del diritto della persona fisica di disporre di sé, diritto già garantito dall’articolo 26 della Costituzione.

Questo nuovo comma integra al tempo stesso a livello costituzionale alcuni principi enunciati nella Convenzione di Oviedo, ratificata dallo Stato romeno con la legge n. 17 del 22 febbraio 2001.

L’articolo 5 della Convenzione prevede che «Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato il proprio consenso libero e informato. Tale persona riceve preliminarmente un’informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento nonché sulle sue conseguenze e sui suoi rischi. La persona interessata può in qualsiasi momento ritirare liberamente il proprio consenso.» → il testo dell’articolo

Attuare a livello costituzionale tali principi e valori, già riconosciuti dallo Stato romeno, costituisce un mezzo per rafforzarli e garantirli, ed è al tempo stesso il modo più efficace per attuare, far conoscere e diffondere norme fondamentali per la tutela del diritto alla salute.

L’articolo 34, comma 4, serve a rafforzare e a elevare al rango di norma costituzionale un principio fondamentale della bioetica: l’autonomia del paziente. In un’epoca in cui la tecnologia medica avanza rapidamente, la capacità dell’individuo di decidere sul proprio corpo e sulla propria salute non può essere ignorata.

Questa modifica proposta assicura che nessuna persona sarà sottoposta a un trattamento medico o profilattico senza il proprio consenso informato. L’esigenza di un consenso scritto, completo e onestamente informato è un pilastro dell’etica medica moderna. Essa non solo tutela il diritto all’autonomia, ma rafforza anche la fiducia tra i pazienti e i professionisti della salute.

Il comma proposto sottolinea inoltre l’importanza del rispetto della volontà dell’individuo in materia di prelievo e trapianto di organi — procedura medica capace di salvare vite, ma che richiede una decisione profondamente personale.

Il comma (5), dal canto suo, solleva una questione spesso trascurata ma di vitale importanza: il finanziamento del sistema sanitario. Stabilendo una soglia minima del 9 % del prodotto interno lordo del Paese per la sanità, si offre una base solida per il continuo miglioramento dei servizi medici.

Un sistema sanitario ben finanziato è un pilastro essenziale di una società sana e della garanzia del diritto alla salute per tutti i cittadini. Il comma propone inoltre una duplice fonte di finanziamento, combinando il bilancio dello Stato con quello delle autorità pubbliche locali. Ciò consentirebbe un migliore adattamento alle esigenze specifiche di ciascuna comunità e assicurerebbe una distribuzione più equa delle risorse.

Parimenti, la possibilità per gli istituti e le istituzioni sanitarie di ottenere e utilizzare autonomamente entrate proprie apre la via a una maggiore flessibilità ed efficienza nella gestione dei fondi. Concentriamoci ora sull’impatto che tali cambiamenti potrebbero avere sulla società. In primo luogo, con un quadro legislativo che pone maggiore accento sul consenso informato, i pazienti godranno di un maggiore potere decisionale e saranno meglio protetti dagli abusi. In secondo luogo, stabilire una soglia finanziaria chiara per la sanità obbligherà il governo a dare priorità a questo settore vitale, il che potrebbe tradursi in tempi di attesa più brevi, in una migliore qualità dei servizi medici e in un maggiore accesso a nuove tecnologie e terapie. Ciò potrebbe avere un effetto positivo sulla speranza di vita e sullo stato di salute generale della popolazione.

Parimenti, un finanziamento adeguato potrebbe affrontare il problema dell’emigrazione del personale sanitario. Negli ultimi anni la Romania ha dovuto far fronte a una fuga di cervelli in campo sanitario, con molti medici e infermieri che hanno scelto di esercitare in altri Paesi. Un finanziamento più generoso potrebbe contribuire a trattenere questi professionisti qualificati, migliorando le condizioni di lavoro e offrendo retribuzioni competitive. La revisione dell’articolo 34, comma 5, potrebbe inoltre stimolare l’innovazione e l’efficienza nel settore sanitario. Con la possibilità di generare e utilizzare entrate proprie, ospedali e cliniche potrebbero investire in apparecchiature di ultima generazione e in programmi di formazione continua del personale. Ciò è cruciale per tenere il passo con i rapidi progressi della medicina e per offrire ai pazienti le migliori opzioni terapeutiche disponibili al mondo. A titolo di esempio, si considerino i sistemi sanitari di altri Paesi, dove l’autonomia finanziaria delle istituzioni mediche ha portato a un miglioramento della qualità dei servizi e a una significativa innovazione del settore. L’esperienza internazionale mostra che, quando gli istituti sanitari sono messi in condizione di gestire le risorse in modo efficiente, i risultati vanno a vantaggio tanto dei pazienti quanto del sistema sanitario nel suo complesso.

In conclusione, la revisione dell’articolo 34 della Costituzione mediante l’aggiunta dei commi (4) e (5) rappresenta uno sviluppo necessario, che riflette i valori e le esigenze attuali della società romena. Tali modifiche collocherebbero la Romania fra gli Stati che rispettano e promuovono i diritti umani nel campo della salute, assicurando al tempo stesso un finanziamento adeguato e sostenibile del sistema sanitario. È un passo nella giusta direzione verso la garanzia di un futuro più sano e più prospero per tutti i cittadini.

13. L’articolo 40, comma 3, è così modificato: → il testo dell’articolo

«(3) I giudici della Corte costituzionale, il Difensore civico, i giudici e i pubblici ministeri nazionali e il personale a essi assimilato, i magistrati europei, i membri in servizio attivo delle forze armate e dei servizi di intelligence, gli agenti di polizia e altre categorie di funzionari pubblici stabilite con legge organica non possono appartenere a partiti politici. Tali categorie professionali non possono appartenere a partiti politici né ricoprire cariche pubbliche elettive o di nomina per un periodo di 5 anni dalla cessazione dell’esercizio di tali funzioni.»

Il testo originario dell’articolo 40, comma 3, della Costituzione della Romania è stato modificato aggiungendo, tra le categorie professionali che non possono appartenere a partiti politici, i membri dei servizi di intelligence. Tale aggiunta è necessaria perché, in forza della presente legge di revisione della Costituzione, i servizi di intelligence sono divenuti istituzioni smilitarizzate, situazione che comporta la necessità di integrare e modificare l’articolo 40, comma 3, in modo da nominare i membri dei servizi di intelligence tra le categorie interessate da tale divieto — tanto più che nel testo della Costituzione anteriore alla revisione i membri dei servizi di intelligence erano compresi tra i «membri in servizio attivo delle forze armate».

Al tempo stesso, un’ulteriore modifica dell’articolo 40, comma 3, della Costituzione consiste nell’imporre alle categorie professionali sopra menzionate il divieto di «ricoprire cariche pubbliche elettive o di nomina per un periodo di 5 anni dalla cessazione dell’esercizio di tali funzioni». Tale disposizione si ispira alla legislazione statunitense ed è volta a rendere impossibile che politici e funzionari eletti o nominati mantengano legami privilegiati con le strutture cui appartenevano, poiché il trascorrere del tempo fa sbiadire i rapporti personali e l’influenza che le persone appartenenti alle categorie professionali elencate potrebbero conservare con ex colleghi e subordinati.

L’impresa di rivedere l’articolo 40, comma 3, muove dalla premessa che al cuore della democrazia si trova il principio della separazione dei poteri, fondamento che garantisce l’equilibrio e il corretto funzionamento di ogni Stato di diritto.

La revisione dell’articolo 40, comma 3, della Costituzione non è una mera modifica legislativa, ma una necessità imperativa che risponde all’esigenza di consolidare l’indipendenza e l’imparzialità di determinate cariche e istituzioni pubbliche. La necessità di rivedere questo testo costituzionale affonda le radici nella storia dei problemi legati all’eccessiva politicizzazione di funzioni chiave dello Stato.

I giudici della Corte costituzionale, il Difensore civico, i magistrati, i pubblici ministeri e altre categorie di funzionari pubblici devono essere autentici garanti dell’imparzialità e dell’uguaglianza davanti alla legge, e la loro appartenenza a partiti politici può gettare un’ombra su tale obbligo fondamentale. Negli ultimi anni abbiamo assistito a casi in cui i confini tra il potere giudiziario e il potere esecutivo o legislativo si sono confusi, mettendo in pericolo il principio della separazione dei poteri e, per implicazione, la democrazia stessa. Lo scopo di questi divieti è prevenire i conflitti di interesse e assicurare che le decisioni assunte da tali persone siano interamente volte al bene pubblico e non agli interessi di un partito o di gruppi di influenza.

La modifica proposta per l’articolo 40, comma 3, mira a rafforzare questa barriera tra funzionari pubblici e partiti politici, così da evitare ogni sospetto di parzialità. Il divieto di appartenere alle strutture dei partiti politici per un periodo di cinque anni dopo la cessazione della carica pubblica serve a consolidare tale idea, offrendo un cuscinetto temporale che consente un ritorno a uno stato di neutralità percepibile nella società.

Questa revisione non è priva di precedenti. Molte democrazie consolidate dispongono di norme analoghe volte a proteggere l’integrità e l’indipendenza delle funzioni statali. Ad esempio, nei Paesi di lunga tradizione democratica è ben chiaro che taluni ruoli — in particolare quelli giudiziari e quelli connessi alla difesa nazionale — devono restare apolitici, al fine di assicurare la fiducia dei cittadini nella loro imparzialità ed efficacia.

Inoltre, la restrizione relativa al ricoprire cariche pubbliche elettive o di nomina per un periodo di cinque anni dopo la cessazione del servizio è essenziale per evitare il fenomeno delle «porte girevoli», per cui ex membri delle autorità pubbliche possono rapidamente reinserirsi nella politica o in altre cariche capaci di influenzare indebitamente decisioni e politiche. Tale misura consolida ulteriormente il muro tra la carriera nel servizio pubblico e l’attività politica, assicurando così che le decisioni siano assunte avendo di mira il bene comune e non il vantaggio personale o le fedeltà politiche. In tal modo si garantisce che l’esperienza accumulata durante l’esercizio della carica non sia utilizzata a fini di parte, ma resti al servizio dello Stato e dei suoi cittadini.

È importante osservare che questa revisione non solo tutela l’integrità delle cariche pubbliche, ma consolida anche la fiducia del pubblico nelle istituzioni dello Stato. Quando i funzionari pubblici e i magistrati sono percepiti come al di sopra delle battaglie politiche, il rispetto e la fiducia nelle loro decisioni aumentano. Ciò è essenziale al funzionamento di una democrazia sana, in cui i cittadini devono essere convinti che le leggi e le decisioni siano applicate equamente e obiettivamente.

Ciò detto, la revisione proposta dell’articolo 40 può anche suscitare controversie. I critici potrebbero sostenere che le restrizioni imposte potrebbero limitare i diritti individuali dei funzionari pubblici, compreso il loro diritto alla libertà di associazione. Tale opinione, tuttavia, non tiene conto del fatto che le cariche interessate da questa revisione rivestono particolare importanza nella struttura del potere statale e richiedono pertanto un grado maggiore di restrizione al fine di preservare l’imparzialità e l’integrità del sistema.

La revisione dell’articolo 40 della Costituzione così come proposta rappresenta un passo importante nel consolidamento del principio della separazione dei poteri e nella tutela dello Stato di diritto. Grazie a questa netta separazione tra carriera nel servizio pubblico e attività politica, lo Stato romeno può rafforzare le proprie fondamenta democratiche e costruire un ambiente di governo più trasparente e responsabile.

In conclusione, la revisione proposta dell’articolo 40 della Costituzione è un’impresa necessaria per assicurare l’integrità e l’efficacia delle istituzioni dello Stato. Essa segna il riconoscimento che talune cariche pubbliche devono essere esercitate in assoluta indipendenza da qualsiasi influenza politica. Attuando tale modifica, la Romania si allinea agli standard internazionali di buona pratica amministrativa e assicura che i propri pilastri democratici siano rafforzati per il futuro.

Questa riforma costituzionale non si limita a un cambiamento di lettere nel testo fondamentale, ma rappresenta un’evoluzione del pensiero politico e amministrativo. Essa sottolinea l’impegno verso solidi principi democratici e verso una governance pulita, libera da tentazioni di parte o dalla corruzione. Con questa revisione si crea un quadro più chiaro e più sicuro per coloro che servono l’interesse pubblico, contribuendo così a consolidare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni che plasmano la loro vita quotidiana. È un passo cruciale verso la maturazione politica e istituzionale della società romena, che beneficerà di un’amministrazione dedita ai principi di giustizia ed equità. In tale contesto è vitale che la revisione sia compresa non come una restrizione, ma come una garanzia dell’indipendenza e della neutralità essenziali al corretto funzionamento dello Stato.

In ultima analisi, questa separazione tra sfera politica e sfera amministrativo-giudiziaria è la pietra angolare di una democrazia che rispetta se stessa e i propri cittadini. È nostro dovere collettivo assicurare che le modifiche alla Costituzione non siano semplici riflessi di ideali astratti, ma trasformazioni concrete che apportino benefici reali alla vita quotidiana dei cittadini.

Questa revisione contribuisce a creare una società in cui la giustizia e l’amministrazione siano davvero al servizio dell’individuo e non a disposizione di interessi di gruppo o politici. In definitiva, la modifica dell’articolo 40 della Costituzione è più di un cambiamento legislativo. È un impegno per una Romania più giusta, più equa e, in ultima analisi, più prospera. È un passo verso la garanzia che le fondamenta della nostra democrazia non siano soltanto protette, ma rafforzate contro le sfide del futuro. Simili revisioni costituzionali sono vitali in un mondo in continuo mutamento, in cui l’adattabilità e la resilienza istituzionali divengono la chiave del progresso e della stabilità.

Con questa revisione proposta la Romania riafferma il proprio impegno a rispettare e promuovere i valori democratici, a separare nettamente la sfera politica da quella amministrativa e giudiziaria e ad assicurare che ogni cittadino possa confidare nell’imparzialità e nell’integrità di chi ricopre cariche pubbliche. La revisione dell’articolo 40 non è dunque soltanto una necessità, ma anche un’opportunità per allinearci ai più elevati standard democratici e per consolidare la fiducia nelle nostre strutture di governo. È segno della maturazione della società romena e della volontà di costruire un futuro in cui i principi fondamentali della democrazia non siano soltanto rispettati, ma vigilmente difesi.

14. All’articolo 44, dopo il comma 9 è aggiunto il comma 10, del seguente tenore: → il testo dell’articolo

«(1) La famiglia si fonda sul matrimonio liberamente consentito fra due esseri umani di sesso opposto la cui identità sessuale acquisita alla nascita non sia stata modificata, sulla loro uguaglianza e sul diritto e dovere dei genitori di assicurare la crescita, l’educazione e l’istruzione dei figli.

Il comma aggiunto all’articolo 44 della Costituzione della Romania, rubricato «Il diritto di proprietà privata», sancisce espressamente il diritto del cittadino romeno di conservare, utilizzare e disporre liberamente e incondizionatamente dei propri beni, escludendo qualsiasi condizione o limitazione legale al riguardo.

Al tempo stesso, il comma aggiunto all’articolo 44 sancisce il diritto del cittadino romeno di ottenere, detenere e utilizzare qualsiasi valuta in contanti — diritto ora reso costituzionale, che non può essere limitato né condizionato.

Tali disposizioni introdotte nella Costituzione riveduta costituiscono un’applicazione diretta e una conseguenza naturale della libertà individuale e un mezzo di tutela della sicurezza della persona, quale disciplinata a livello costituzionale dall’articolo 23, comma 1, secondo cui «La libertà individuale e la sicurezza della persona sono inviolabili», e sono parimenti effetto diretto della disposizione del comma 1 dello stesso articolo 44, secondo cui il diritto di proprietà è garantito.

Tali modifiche sono assolutamente necessarie in considerazione di alcune iniziative incostituzionali e abusive volte a limitare il diritto di ottenere, utilizzare e detenere in proprietà vari beni e valute.

La libertà economica è un pilastro fondamentale di una società democratica e prospera. Essa assicura non soltanto il benessere individuale, ma anche lo sviluppo collettivo. Nel contesto attuale, tuttavia, segnato da rapide trasformazioni e da sfide globali, la legislazione nazionale deve essere non soltanto adattabile, ma anche anticipatrice. In tal senso, la revisione dell’articolo 44 della Costituzione della Romania mediante l’aggiunta di un nuovo comma è volta a consolidare la libertà economica del cittadino romeno.

Il contesto attuale e le sfide economiche: in un mondo globalizzato, in cui le transazioni finanziarie e i movimenti di capitale sono rapidi e cospicui, le norme in campo economico devono offrire sicurezza ma anche flessibilità.

L’economia della Romania, in crescita e in via di integrazione nelle strutture europee e internazionali, deve affrontare varie sfide: dalla volatilità dei mercati finanziari alla necessità di attrarre investimenti esteri. In questo panorama i cittadini devono poter gestire i propri beni con la massima libertà, così da reagire efficacemente alle dinamiche economiche.

L’aggiunta del comma (10) all’articolo 44 della Costituzione della Romania è un passo essenziale verso il consolidamento della libertà economica. Essa risponde non soltanto all’esigenza di tutelare il diritto del cittadino di disporre dei propri beni, ma anche alla necessità di assicurare un quadro giuridico stabile e prevedibile per le transazioni economiche. In sostanza, il testo riveduto garantisce che nessun fattore esterno — statale o privato — possa imporre restrizioni arbitrarie al modo in cui i cittadini esercitano il controllo sulle proprie risorse finanziarie.

L’aggiunta del comma (10) all’articolo 44 della Costituzione ha tenuto conto di diversi argomenti. In primo luogo, questo nuovo comma riafferma il principio dell’autonomia personale nella sfera economica, diritto inalienabile in una società libera. In secondo luogo, assicura protezione contro possibili abusi da parte dello Stato, che potrebbe cercare di limitare l’accesso a talune valute o a taluni mezzi di transazione. In terzo luogo, garantendo il diritto di utilizzare qualsiasi valuta in contanti, il comma (10) promuove la diversità e la competitività all’interno del sistema finanziario. Infine, il comma (10) proposto può fungere da catalizzatore di riforme economiche più ampie, stimolando un mercato finanziario solido e aperto, essenziale per attrarre investimenti e per una crescita economica sostenibile.

L’inserimento del comma (10) nella Costituzione della Romania avrà un impatto profondo sulla società, promuovendo una cultura economica fondata sulla libertà e sulla responsabilità individuale. Esso potrebbe ridurre la burocrazia e facilitare l’iniziativa imprenditoriale, offrendo ai cittadini la possibilità di innovare e di partecipare attivamente all’economia di mercato. Tale misura favorirà una migliore distribuzione delle risorse e una crescita economica inclusiva.

Conclusioni. La revisione dell’articolo 44 della Costituzione della Romania volta a includervi il comma (10) è più di una semplice modifica legislativa: è una riaffermazione dell’impegno del nostro Paese verso i principi della libertà economica e dello Stato di diritto. Questo passo potrebbe trasformare profondamente il modo in cui i cittadini interagiscono con l’economia e potrebbe aprire la via a una società più dinamica e prospera. In ultima analisi, l’adozione di questo comma non solo consoliderà la fiducia degli investitori e sosterrà lo sviluppo economico, ma assicurerà anche il rispetto del diritto fondamentale di ogni cittadino di controllare le proprie risorse finanziarie. La Romania si allineerà così agli standard internazionali di tutela della proprietà e della libertà economica.

In conclusione, rivedere la Costituzione per includere il comma (10) nell’articolo 44 non è soltanto una necessità giuridica, ma anche un’occasione per consolidare la fiducia dei cittadini nel sistema economico e per incoraggiare una partecipazione attiva alla vita economica del Paese. È un impegno verso il futuro, un investimento nella stabilità e nella prosperità della Romania.

In questa impresa si è tenuto conto anche dell’esperienza di altre nazioni che hanno adottato misure analoghe a tutela della libertà economica, così da assicurare che la Romania adotti le migliori prassi internazionali.

Confrontando e analizzando diversi modelli costituzionali, possiamo individuare le strategie più efficaci che ci consentono di raggiungere i nostri obiettivi senza compromettere i principi democratici o la stabilità finanziaria. Un esempio rilevante è la Costituzione svizzera, che offre un modello di equilibrio tra la tutela della proprietà privata e l’interesse pubblico. Adottando un approccio analogo, la Romania potrebbe beneficiare di un quadro giuridico che sostiene l’iniziativa individuale e assicura un mercato libero ed equo.

In conclusione, la revisione proposta dell’articolo 44 mediante l’aggiunta del comma (10) rappresenta un’occasione per affermare il fermo impegno della Romania verso i principi della libertà economica e della democrazia. Questa impresa costituzionale può fungere da impulso per rivitalizzare l’economia nazionale e per consolidare la fiducia dei cittadini nella capacità e nella volontà delle istituzioni dello Stato di tutelare e promuovere i diritti individuali, tenendo presente che, in ultima analisi, il diritto alla libertà economica e il controllo sulle proprie risorse sono essenziali per la dignità e la prosperità di ogni cittadino.

La revisione dell’articolo 44 volta a riflettere tali diritti fondamentali non è dunque soltanto una questione di politica interna, ma anche un messaggio forte alla comunità internazionale sui valori e sulla visione della Romania in materia di sviluppo economico e di rispetto dei diritti umani. In conclusione, l’aggiunta del comma (10) all’articolo 44 della Costituzione della Romania rappresenta un passo cruciale verso il consolidamento di un quadro giuridico che rispetta e promuove la libertà economica. Questa modifica costituzionale può dare ai cittadini romeni la certezza di poter utilizzare le proprie risorse finanziarie nel modo più adeguato alle proprie esigenze e aspirazioni, senza restrizioni ingiustificate né interferenze arbitrarie.

15. I commi 1 e 2 dell’articolo 48 sono così modificati: → il testo dell’articolo

«(1) La famiglia è fondata sul matrimonio liberamente consentito tra due esseri umani di sesso opposto, nati maschio e femmina, sulla loro uguaglianza e sul diritto e dovere dei genitori di assicurare la crescita, l’educazione e l’istruzione dei figli.

(2) Le condizioni per la celebrazione, lo scioglimento e la nullità del matrimonio sono stabilite dalla legge. L’unione religiosa tra un uomo e una donna non produce effetti giuridici e può essere celebrata anche senza che sia stato contratto un matrimonio civile.»

Le disposizioni costituzionali rivedute nell’articolo 48, comma 1, costituiscono una necessaria precisazione della precedente formulazione di tale comma, secondo cui «La famiglia è fondata sul matrimonio liberamente consentito tra i coniugi, sulla loro uguaglianza e sul diritto e dovere dei genitori di assicurare la crescita, l’educazione e l’istruzione dei figli.»

In effetti, la definizione della parola romena «soț» e del suo plurale «soți» presenta un grado eccessivo di genericità, spaziando da «Uomo sposato considerato in relazione alla propria moglie» e «Le due persone di sesso opposto unite dal matrimonio» fino ad «Associato, collaboratore, socio, compagno» o «Oggetto che, insieme a un altro (simile), forma un paio»; mentre il verbo «a soți» (accompagnare) significa «ASSOCIARE, RAGGRUPPARE, ACCOMPAGNARE, UNIRE, CONGIUNGERE» e «associarsi; 2 (regionale) prendere come socio», essendo soltanto l’ultimo significato corrente «3 (regionale) sposare».

Considerata tale realtà linguistica e la marcata sfumatura e relativizzazione dei rapporti sociali negli ultimi tempi, il testo è stato riformulato nella Costituzione riveduta, sostituendo la parola «coniugi» con l’espressione «due esseri umani di sesso opposto», poiché il testo costituzionale esige che il matrimonio possa essere celebrato soltanto tra esseri umani — prima condizione — di sesso opposto, seconda e fondamentale condizione.

Al tempo stesso, tenuto conto anche della funzione biologica e non soltanto sociale della famiglia e del suo ruolo fondamentale nella trasmissione e nella continuità del patrimonio genetico e culturale dei cittadini sul territorio della Romania, l’enunciazione esplicita secondo cui la famiglia è fondata sul matrimonio liberamente consentito tra due esseri umani di sesso opposto ha dovuto essere integrata e precisata nel senso che essi devono essere nati maschio e femmina, rendendo impossibile il matrimonio con o tra persone che hanno cambiato sesso.

L’articolo 48, comma 2, della Costituzione è modificato nel senso che «L’unione religiosa tra un uomo e una donna non produce effetti giuridici e può essere celebrata anche senza che sia stato contratto un matrimonio civile.» La modifica è stata operata perché il testo originario di tale comma prevedeva che «Il matrimonio religioso può essere celebrato soltanto dopo il matrimonio civile», il che contrasta con lo spirito e la lettera dei primi tre commi dell’articolo 29 della Costituzione, secondo cui «(1) La libertà di pensiero e di opinione, nonché la libertà di credo religioso, non possono essere limitate in alcuna forma. (…) (3) I culti religiosi sono liberi e si organizzano secondo i propri statuti, alle condizioni previste dalla legge. (…)» Tale contraddizione era accentuata dal subordinare il compimento di un atto rituale al previo compimento di un atto di stato civile, il che è idoneo a limitare tanto la libertà di pensiero e di opinione (essendo il cittadino libero di ritenere di potersi sposare religiosamente senza compiere anche un atto di stato civile a tal fine) quanto la libertà di credo religioso — credenze che possono essere tali da escludere l’intervento dello Stato nei rapporti personali tra coniugi. Inoltre, il testo costituzionale del secondo periodo dell’articolo 29, comma 1, e dell’articolo 29, comma 2 — «Nessuno può essere costretto ad adottare un’opinione o ad aderire a un credo religioso contrario alle proprie convinzioni. (2) La libertà di coscienza è garantita» — è contraddetto dalla precedente formulazione dell’articolo 48, comma 2, che costringeva i cittadini a contrarre matrimonio civile per poter contrarre matrimonio religioso. Non da ultimo, la precedente formulazione, che subordinava il compimento di un atto di culto al previo compimento di un atto di un’autorità statale, si pone in profonda contraddizione con il carattere laico dello Stato romeno; tutte queste violazioni e contraddizioni rispetto a principi, valori e diritti costituzionali costituiscono le ragioni per cui l’articolo 48, comma 2, ha dovuto essere modificato.

In conclusione, la proposta di revisione dei commi 1 e 2 di questo articolo testimonia la volontà della società romena di riaffermare i valori tradizionali nella definizione giuridica della famiglia, in un contesto sociale sempre più diversificato. La revisione proposta mira a chiarire i termini in cui la famiglia è definita e disciplinata nel quadro legislativo romeno. Il comma (1) sottolinea il carattere eterosessuale del matrimonio e precisa che esso è fondato sul consenso liberamente espresso tra un uomo e una donna nati come tali. La modifica propone inoltre di porre l’accento sull’uguaglianza di genere e sulle responsabilità genitoriali nella crescita e nell’educazione dei figli. Il comma (2) prevede che le questioni relative alla celebrazione, allo scioglimento e alla nullità del matrimonio continueranno a essere disciplinate esclusivamente dalla legge e che l’unione religiosa tra un uomo e una donna non produrrà effetti giuridici in assenza di matrimonio civile. Tale precisazione intende sottolineare la separazione tra Stato e Chiesa e l’indipendenza giuridica del matrimonio civile da quello religioso. In sostanza, gli argomenti a sostegno di questa revisione poggiano sulla volontà di rafforzare la nozione di famiglia tradizionale e di offrire un quadro giuridico più preciso per la disciplina dei rapporti familiari, ritenendosi essenziale che nella Costituzione vi sia una definizione chiara e inequivoca della famiglia, che rifletta e tuteli i valori culturali e sociali propri della Romania.

16. L’articolo 52 è così modificato: → il testo dell’articolo

«(1) La persona lesa in un proprio diritto o in un interesse legittimo da un’autorità pubblica, da un organo giudiziario o da un tribunale, mediante un atto amministrativo, mediante la mancata definizione di un’istanza nel termine di legge, mediante atti del pubblico ministero o mediante decisioni giudiziarie, ha diritto a ottenere il riconoscimento del diritto vantato o dell’interesse legittimo, l’annullamento dell’atto o della decisione giudiziaria e il risarcimento del danno.

(2) Le condizioni e i limiti dell’esercizio di tale diritto sono stabiliti con legge organica.

(3) Lo Stato risponde patrimonialmente dei danni causati da errori giudiziari. La responsabilità dello Stato è stabilita alle condizioni previste dalla legge e non esclude la responsabilità dei magistrati che abbiano esercitato la loro funzione in mala fede o con colpa grave.

(4) La responsabilità dei magistrati per l’esercizio della funzione in mala fede o con colpa grave è stabilita con legge organica, che deve comprendere la responsabilità civile, disciplinare e penale del magistrato che ha cagionato la lesione del diritto o dell’interesse legittimo del giudice o del pubblico ministero.

(5) I diritti e la responsabilità dei giudici e dei pubblici ministeri alla data della loro ammissione in magistratura non possono essere diminuiti da leggi successive alla loro nomina con decreto del Presidente.»

La revisione dell’articolo 52, comma 1, che fino alla revisione recita «La persona lesa in un proprio diritto o in un interesse legittimo da un’autorità pubblica, mediante un atto amministrativo o mediante la mancata definizione di un’istanza nel termine di legge, ha diritto a ottenere il riconoscimento del diritto vantato o dell’interesse legittimo, l’annullamento dell’atto e il risarcimento del danno», risponde all’esigenza di chiarire ed estendere i diritti delle persone lese dalle autorità pubbliche. È vitale che i cittadini dispongano di meccanismi efficaci per difendere i propri diritti e interessi legittimi. Ciò presuppone non soltanto il riconoscimento e l’annullamento degli atti amministrativi o delle decisioni giudiziarie che li riguardano, ma anche una reale possibilità di ottenere il risarcimento del danno subito. Riformulando questo comma e nominando espressamente le cause idonee a ledere gli interessi legittimi del cittadino — ossia «la mancata definizione di un’istanza nel termine di legge», «gli atti del pubblico ministero o le decisioni giudiziarie» — si creano le condizioni per una tutela giuridica più solida e si trasmette un messaggio chiaro sulla serietà con cui lo Stato tratta i diritti individuali.

I commi 2 e 3 restano invariati.

Il comma (4), di nuova introduzione nell’articolo 52, risponde a un problema delicato e di grande importanza: la responsabilità dei magistrati. Prevedendo una legge organica che disciplini la responsabilità civile, disciplinare e penale dei magistrati, si garantisce che essi agiranno con maggiore prudenza e responsabilità. Si assicura così che i diritti dei cittadini siano tutelati e che ogni grave scorrettezza o azione in mala fede da parte dei magistrati non resti impunita. Ciò contribuisce ad accrescere la fiducia nel sistema giudiziario e a consolidare l’indipendenza della giustizia.

L’ultimo comma, il comma (5) di nuova introduzione, riguarda la tutela dello status dei giudici e dei pubblici ministeri, aspetto chiave per il mantenimento dell’indipendenza e dell’imparzialità del sistema giudiziario. Vietando la riduzione dei loro diritti e della loro responsabilità mediante leggi successive alla nomina, si offre un’ulteriore garanzia che i magistrati possano esercitare le proprie funzioni senza timore di ripercussioni arbitrarie. Questa clausola consolida quindi il principio della separazione dei poteri nello Stato e protegge i magistrati da influenze esterne capaci di incidere sui loro giudizi.

In conclusione, la revisione dell’articolo 52 della Costituzione è una misura necessaria per assicurare che i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini siano effettivamente tutelati. Le modifiche proposte apportano una serie di miglioramenti significativi al quadro giuridico esistente, offrendo maggiore chiarezza, responsabilità e protezione. Questa revisione non solo rafforza il fondamento giuridico del rispetto e della garanzia dei diritti individuali, ma rappresenta anche un fermo impegno della Romania a rispettare i principi dello Stato di diritto e ad allinearsi agli standard internazionali di giustizia. È essenziale tenere presente che questa revisione non è fine a se stessa, ma un mezzo per costruire un sistema giudiziario più giusto e più trasparente, capace di ispirare la fiducia dei cittadini. In una democrazia matura e responsabile, ogni cittadino ha il diritto di aspettarsi che lo Stato si assuma la responsabilità degli errori commessi dai propri rappresentanti e offra garanzie reali per la tutela dei suoi diritti e interessi. La revisione dell’articolo 52 serve a rafforzare tali aspettative e a confermare l’impegno della Romania verso solidi principi democratici.

L’esistenza di un quadro giuridico ben definito, che tuteli efficacemente i diritti dei cittadini e imponga responsabilità alle autorità, è fondamentale.

L’articolo 52, nella sua forma riveduta, promette di offrire tale quadro, consolidando così la fiducia nelle istituzioni dello Stato e contribuendo a creare una società fondata sul rispetto della legge e della giustizia. Esaminando la traiettoria giuridica e sociale della Romania negli ultimi anni, appare evidente che la revisione dell’articolo 52 non è soltanto un atto di riforma, ma anche un simbolo della maturazione giuridica dello Stato. Le modifiche proposte riflettono una comprensione profonda dell’importanza dei diritti individuali e dei meccanismi di tutela giuridica contro abusi di qualsiasi genere. Con questi cambiamenti lo Stato romeno riafferma il proprio impegno a essere garante della giustizia e del rispetto della dignità umana. → il testo dell’articolo

17. L’articolo 62, comma 2, è così modificato: → il testo dell’articolo

«Nel Parlamento della Romania sono rappresentati i cittadini che hanno votato per un partito che ha ottenuto almeno l’1 % dei voti della popolazione, oppure da parlamentari indipendenti che hanno ottenuto almeno 73 000 voti per la Camera dei Deputati e 168 000 voti per il Senato. Le firme a sostegno delle candidature dei partiti politici e dei candidati indipendenti possono essere raccolte anche online, potendo i cittadini firmare con qualsiasi forma di firma digitale riconosciuta dalla legge.»

L’articolo 62, comma 2, la cui precedente formulazione era «Le organizzazioni dei cittadini appartenenti alle minoranze nazionali che non ottengano nelle elezioni il numero di voti necessario per essere rappresentate in Parlamento hanno diritto a un seggio di deputato ciascuna, alle condizioni della legge elettorale. I cittadini di una minoranza nazionale possono essere rappresentati da una sola organizzazione», è stato modificato al fine di garantire la rappresentanza del maggior numero possibile di cittadini nel Parlamento della Romania. A tal fine è stata stabilita a livello costituzionale una soglia elettorale di accesso al Parlamento pari ad almeno l’1 % per qualsiasi partito e ad almeno 73 000 voti per la Camera dei Deputati e 168 000 voti per il Senato per chi intenda candidarsi come indipendente. Questa misura, ispirata all’assetto della Costituzione italiana, è idonea ad accrescere la rappresentatività dei cittadini romeni in Parlamento, così come quella delle minoranze nazionali, che potranno inviare in Parlamento il rappresentante che i loro membri decideranno — uno o più parlamentari — senza alcuna ulteriore necessità di una «selezione» operata dallo Stato fra le «organizzazioni» «riconosciute» come rappresentative delle minoranze nazionali.

Questa modifica avrà l’effetto di una maggiore democratizzazione e di un accrescimento del ruolo e del potere del Parlamento nell’architettura dello Stato romeno, muovendo dalla constatazione che al cuore della democrazia parlamentare si trova il principio della rappresentanza civica, pilastro che garantisce che la voce del popolo sia ascoltata e rispettata all’interno delle strutture del potere statale. In tale contesto, la revisione proposta del testo dell’articolo 62 della Costituzione della Romania è tema di grandissimo interesse, essenziale per la salute e l’evoluzione democratica della società romena.

Secondo la revisione proposta, un partito dovrà ottenere almeno l’1 % dei voti della popolazione per essere rappresentato in Parlamento, mentre i parlamentari indipendenti dovranno superare una soglia di 73 000 voti per la Camera dei Deputati e di 168 000 per il Senato. Tale cambiamento ridisegnerà sostanzialmente il panorama politico, offrendo ai piccoli partiti e agli indipendenti maggiori possibilità di contribuire alle decisioni nazionali. Per comprendere l’importanza di questa revisione dobbiamo esaminare il sistema attuale. Attualmente la legge elettorale romena impone soglie piuttosto elevate per i partiti politici — il 5 % dei voti espressi — soglie idonee a scoraggiare la partecipazione politica e la diversità in Parlamento.

Al contrario, ridurre tale soglia a solo l’1 % favorirà il pluralismo e offrirà l’occasione di rappresentare voci meno ascoltate. Muovendo dalla premessa che la diversità delle opinioni e la rappresentanza del più ampio spettro possibile di interessi dei cittadini sono essenziali al funzionamento democratico, la revisione proposta è un passo nella giusta direzione. Le modifiche del testo della Costituzione porteranno a un aumento del numero di partiti e di indipendenti in Parlamento, contribuendo così a una maggiore frammentazione del potere e alla prevenzione della sua concentrazione nelle mani di poche entità dominanti.

Tale cambiamento riconosce inoltre l’importanza e il ruolo che i parlamentari indipendenti possono svolgere in politica. Un voto per un candidato indipendente è spesso un voto di fiducia nella capacità di un individuo di rappresentare gli interessi dell’elettorato, indipendentemente dalle direttive di un partito politico. La soglia proposta per gli indipendenti resta sufficientemente accessibile da consentire a figure pubbliche con una solida base di sostenitori di entrare nella corsa per un seggio in Parlamento. Le soglie differenziate riflettono la natura distinta delle candidature di partito rispetto a quelle indipendenti e riconoscono le diverse sfide che ciascun tipo di candidatura comporta.

Affrontando il tema dal punto di vista del cittadino, questa revisione dell’articolo 62 contribuirà a un maggiore coinvolgimento civico e a una maggiore fiducia nel processo elettorale. In un’epoca in cui il senso di estraneità rispetto alla classe politica è sempre più marcato, la possibilità di vedere rappresentato in Parlamento uno spettro più ampio di opzioni può fungere da catalizzatore per la partecipazione elettorale.

Parimenti, consentire la raccolta online delle firme a sostegno delle candidature è un passo verso la modernizzazione del processo elettorale e il suo adeguamento all’era digitale. La digitalizzazione è divenuta una componente inevitabile della nostra vita quotidiana, e le nostre politiche e i nostri sistemi elettorali devono tenere il passo con questi mutamenti. Le firme digitali sono riconosciute in molti ambiti dell’amministrazione pubblica e privata, sicché estenderle alla sfera del sostegno alle candidature potrebbe favorire una più ampia partecipazione civica, soprattutto tra i giovani.

I critici di questa revisione potrebbero sostenere che un Parlamento con una rappresentanza più frammentata potrebbe condurre a instabilità politica o a difficoltà nel formare le maggioranze necessarie a governare. L’esperienza di altre democrazie europee suggerisce tuttavia che un simile sistema può stimolare il dialogo e la collaborazione fra i partiti, aspetti capaci di contribuire a una governance più equilibrata e a una legislazione più attenta alle diverse esigenze della società.

Confrontandoci con altri Paesi europei, osserviamo che la Romania non è sola nell’affrontare le sfide di una rappresentanza equa nei parlamenti nazionali. Ad esempio, in Germania la soglia di accesso al Bundestag è del 5 % dei voti oppure la conquista di almeno tre mandati diretti. In Polonia la soglia per il Sejm è del 5 %, ma per le coalizioni elettorali sale all’8 % — a fronte della Romania, dove può arrivare fino al 10 % per le coalizioni. Al contrario, Paesi come i Paesi Bassi non hanno alcuna soglia elettorale, consentendo così una gamma variegata di partiti in Parlamento. Tale diversità può apparire svantaggiosa in termini di stabilità governativa, ma d’altro canto offre un quadro più fedele dello spettro politico e delle preferenze elettorali dei cittadini.

Per comprendere meglio, guardiamo alla Costituzione italiana, che offre un esempio di sistema elettorale misto, combinando rappresentanza proporzionale e maggioritaria. In Italia tale sistema consente una rappresentanza equilibrata tra partiti grandi e piccoli, nonché ai candidati indipendenti, assicurando così che tutte le correnti politiche siano rappresentate in Parlamento. Questo confronto ci conduce alla domanda essenziale: il modello italiano potrebbe servire da ispirazione per la Romania? Adottando una soglia di accesso al Parlamento più bassa, vicina al sistema italiano, la Romania potrebbe favorire il pluralismo politico e ridurre la concentrazione del potere nelle mani di pochi partiti dominanti.

In conclusione, la revisione dell’articolo 62, comma 2, della Costituzione della Romania costituisce una riforma capace di portare aria fresca nella politica romena, promuovendo inclusività e diversità. Abbassando la soglia elettorale e riconoscendo il ruolo dei parlamentari indipendenti, questa revisione proposta potrebbe non solo migliorare la rappresentatività in Parlamento, ma anche consolidare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche del Paese. La revisione proposta non è dunque soltanto una questione di cifre e di soglie elettorali, ma un tema che tocca i fondamenti della democrazia attraverso il prisma della partecipazione e della rappresentanza. È un appello a una democrazia più flessibile, adattata alle dinamiche sociali contemporanee e alla necessità di riconoscere la diversità politica. Una Romania con un Parlamento più diversificato contribuirà a consolidare la democrazia e ad accrescere il coinvolgimento dei cittadini nella vita politica. Questa riforma costituzionale rappresenta un’occasione per costruire un sistema politico più aperto e più reattivo ai mutamenti della società e alle aspirazioni e ai bisogni del suo elettorato.

18. Dopo la lettera k) dell’articolo 65, comma 2, è aggiunta una nuova lettera, la lettera l), del seguente tenore: → il testo dell’articolo

«l) Nomina il Procuratore Generale della Procura presso l’Alta Corte di Cassazione e Giustizia e i Procuratori Capo della Direzione Nazionale Anticorruzione e della Direzione per l’Indagine sulla Criminalità Organizzata e sul Terrorismo, per un mandato di quattro anni, rinnovabile una sola volta.»

Nell’articolo 65 della Costituzione della Romania, rubricato «Sedute delle Camere», è aggiunta dopo la lettera k) una lettera l) che conferisce al Parlamento un nuovo potere — potere che accrescerà il ruolo e l’importanza dell’«organo rappresentativo supremo del popolo romeno»: «Nominare il Procuratore Generale della Procura presso l’Alta Corte di Cassazione e Giustizia e i Procuratori Capo della Direzione Nazionale Anticorruzione e della Direzione per l’Indagine sulla Criminalità Organizzata e sul Terrorismo.»

Attualmente l’articolo 65 della Costituzione della Romania disciplina i poteri del Parlamento, e il comma (2), che giunge fino alla lettera k), copre un’ampia gamma di competenze. Nel contesto socio-politico attuale, tuttavia, emerge la necessità di un adeguamento legislativo mediante l’aggiunta della lettera l). Tale modifica propone che il Parlamento svolga un ruolo decisivo nella nomina del Procuratore Generale e dei procuratori capo delle più importanti direzioni investigative del Paese.

Conferire tale potere al Parlamento — potere che fino alla presente modifica rientrava tra quelli del Presidente ai sensi dell’articolo 94, comma 1, lettera c), della Costituzione — è volto a democratizzare e a rendere trasparenti tanto i concorsi quanto le nomine ai posti direttivi della Procura Generale e delle Direzioni che ne fanno parte, il che costituisce un rafforzamento della funzione suprema del Parlamento nello Stato.

Muovendo dalla premessa che al cuore della democrazia si trova il principio della separazione dei poteri nello Stato — pilastro essenziale che assicura l’equilibrio e il corretto funzionamento di una società — alla base di tale principio sta l’idea che i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario debbano funzionare in modo indipendente, ciascuno con competenze ben definite e senza che alcuno possa intervenire nel dominio dell’altro. Da questa prospettiva, la revisione dell’articolo 65 della Costituzione volta ad aggiungere una nuova lettera l) riveste importanza fondamentale per l’architettura del potere giudiziario in Romania. L’articolo 65 della Costituzione della Romania riguarda il ruolo e i poteri del Parlamento, organo supremo di rappresentanza del popolo romeno e unica autorità legislativa del Paese.

La revisione proposta intende aggiungere una nuova lettera, la l), secondo cui, in seduta comune, le Camere del Parlamento «Nominano il Procuratore Generale della Procura presso l’Alta Corte di Cassazione e Giustizia e i Procuratori Capo della Direzione Nazionale Anticorruzione e della Direzione per l’Indagine sulla Criminalità Organizzata e sul Terrorismo». Tale modifica rappresenta una svolta nel modo di procedere alle nomine per le più alte cariche dell’apparato di indagine penale della Romania.

Anzitutto dobbiamo comprendere il contesto attuale in cui si colloca questa proposta di revisione. Negli ultimi anni la Romania ha compiuto progressi significativi nella lotta alla corruzione e nel consolidamento dello Stato di diritto, processo sostenuto dalle istituzioni europee e internazionali. Tale lotta è però lungi dall’essere conclusa, e vi sono costanti preoccupazioni riguardo all’influenza politica nella nomina degli alti procuratori, che può minare l’indipendenza del sistema giudiziario. La revisione proposta mira a creare un processo di nomina più trasparente e responsabile, assicurando che le persone selezionate per questi ruoli cruciali nella lotta alla corruzione siano scelte in base al merito professionale e non all’appartenenza o alla simpatia politica. Ciò potrebbe contribuire a una maggiore fiducia nella giustizia, essenziale per il consolidamento della democrazia. Il dibattito sulla modifica dell’articolo 65 si inserisce in una più ampia tendenza di riforma giudiziaria volta ad allineare la prassi romena agli standard europei. Tali standard sottolineano la necessità di tutelare l’indipendenza dei pubblici ministeri e di evitare interferenze esterne nell’amministrazione della giustizia. Uno degli argomenti forti a favore della revisione è che stabilire un quadro giuridico chiaro per la nomina del Procuratore Generale e dei procuratori capo della DNA e della DIICOT ridurrà il rischio di politicizzare la giustizia. Al tempo stesso, garantisce che tali posizioni chiave siano ricoperte da professionisti di reputazione impeccabile, il che è essenziale per la credibilità e l’efficacia del sistema giudiziario.

Gli argomenti a favore di questa revisione sono molteplici. Il primo e più importante è il consolidamento del principio della separazione dei poteri nello Stato — legislativo, esecutivo e giudiziario. Mediante il coinvolgimento diretto del Parlamento nella nomina dei più alti procuratori si assicura una maggiore indipendenza dall’influenza dell’esecutivo, che è un pilastro fondamentale di uno Stato di diritto. Tale cambiamento potrebbe ridurre il rischio di politicizzazione della giustizia, aspetto frequentemente criticato dagli organismi europei e internazionali che monitorano lo Stato di diritto. Un secondo argomento riguarda la responsabilità e la trasparenza del processo di nomina. Il coinvolgimento del Parlamento comporta dibattiti pubblici, audizioni e la possibilità per la società civile di partecipare all’esame dei candidati. Ciò potrebbe portare a una selezione più rigorosa e a un processo più aperto, accrescendo così la fiducia del pubblico nel sistema giudiziario. Occorre inoltre tener conto del contesto internazionale. Molti Stati membri dell’Unione europea dispongono di procedure analoghe, il che suggerisce che un simile meccanismo di nomina è compatibile con i valori democratici e con i principi di buon governo riconosciuti a livello europeo. Tale allineamento agli standard europei è essenziale per assicurare una cooperazione efficace e il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri. Un ulteriore argomento nasce dalla necessità di contrastare il fenomeno della corruzione. I Procuratori Capo della Direzione Nazionale Anticorruzione e della Direzione per l’Indagine sulla Criminalità Organizzata e sul Terrorismo sono in prima linea nella lotta contro questa piaga. Assicurare che la loro nomina avvenga in modo trasparente e indipendente accresce l’efficacia della lotta alla corruzione e migliora l’immagine della giustizia sul piano nazionale e internazionale.

Inoltre, limitare il mandato a quattro anni, rinnovabile una sola volta, è una misura che previene la stagnazione e promuove il dinamismo all’interno delle istituzioni giudiziarie. Tale limitazione potrebbe altresì scoraggiare ogni tendenza all’accumulo di potere a lungo termine nelle mani di un singolo individuo. In conclusione, la revisione dell’articolo 65 della Costituzione mediante l’aggiunta della lettera l) è una misura che merita seria considerazione nella prospettiva del rafforzamento dello Stato di diritto e dell’allineamento agli standard europei. È un passo necessario per assicurare che le strutture chiave del sistema giudiziario siano guidate da persone competenti, scelte mediante un processo trasparente ed equo. Sarebbe un segnale forte del fatto che la Romania è dedita alla lotta alla corruzione e al rafforzamento della democrazia. In ultima analisi, la revisione proposta della Costituzione non è soltanto una questione di conformità a un modello europeo, ma una dimostrazione di maturazione politica interna. È un momento in cui i decisori politici possono mostrare di anteporre l’interesse pubblico e i principi dell’integrità giuridica a qualsiasi calcolo politico momentaneo. La revisione dell’articolo 65 non è dunque soltanto necessaria, ma imperativa per il continuo sviluppo di un sistema di giustizia solido, che serva realmente gli interessi del cittadino e contribuisca a consolidare lo Stato di diritto in Romania. L’iniziativa di rivedere la Costituzione, e in particolare l’articolo 65, deve pertanto essere vista come un’occasione per riformare e migliorare i meccanismi giudiziari e di controllo conformemente ai più elevati standard democratici. Non si tratta soltanto di allinearsi alle direttive europee, ma di assumere un fermo impegno per il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto nella società romena. In questo processo è essenziale che tutte le parti interessate — politici, magistrati, esperti di diritto e cittadini — collaborino e apportino argomenti costruttivi.

19. All’articolo 70, dopo il comma (2) è inserito il comma (3), del seguente tenore: → il testo dell’articolo

«(3) Il mandato di deputato o senatore cessa altresì quando il titolare è revocato dalla carica mediante referendum locale convocato nella circoscrizione elettorale in cui è stato eletto da un numero di 7 300 cittadini nel caso del deputato e di 16 800 cittadini nel caso del senatore. Le firme per la convocazione del referendum possono essere raccolte anche online, potendo i cittadini firmare con qualsiasi forma di firma digitale riconosciuta dalla legge. Un referendum per la revoca di un parlamentare non può essere organizzato negli ultimi 6 mesi del mandato. Il parlamentare è revocato se la metà più uno dei partecipanti al referendum vota a favore della revoca, indipendentemente dal quorum di partecipazione. Dopo che la Corte costituzionale ha accertato la cessazione del mandato del parlamentare, il seggio vacante è attribuito, fino allo svolgimento delle elezioni successive, al candidato eletto che segue nella circoscrizione elettorale interessata alle ultime elezioni.»

La revisione dell’articolo 70 della Costituzione della Romania mediante l’inserimento di un nuovo comma che consente ai cittadini di revocare i parlamentari con referendum locale non è una semplice modifica, ma un passo importante nel consolidamento della democrazia partecipativa e nell’assicurare la responsabilità diretta degli eletti verso l’elettorato. La presente proposta è conseguenza diretta dell’articolo 2, comma 1, secondo cui «La sovranità nazionale appartiene al popolo romeno, che la esercita mediante i propri organi rappresentativi, costituiti con elezioni libere, periodiche e corrette, nonché mediante referendum», e costituisce un’applicazione diretta dell’esercizio della sovranità nazionale mediante referendum. In un momento in cui le dinamiche politiche sono in continuo mutamento e la voce del cittadino deve essere più presente e la democrazia «più diretta», rivedere il testo di alcuni articoli della Costituzione diviene una necessità impellente. Secondo la proposta, il mandato di deputato o senatore può cessare non soltanto per dimissioni o incompatibilità, ma anche per volontà diretta dei cittadini espressa mediante referendum. Tale meccanismo di revoca, noto anche come «recall», è uno strumento democratico che conferisce all’elettorato il potere di ritirare la fiducia accordata a un parlamentare prima del termine del mandato. L’inserimento del comma (3) nell’articolo 70 pone in primo piano l’idea della responsabilità diretta dei rappresentanti verso coloro che li hanno eletti.

Per avviare il referendum di revoca occorre mobilitare un numero significativo di cittadini: 7 300 nel caso di un deputato e 16 800 nel caso di un senatore. Queste cifre non sono arbitrarie; rappresentano una proporzione ragionevole dell’elettorato di una circoscrizione, assicurando così che possa aver luogo soltanto un’iniziativa dotata di autentico sostegno popolare. Una cifra simile rappresenta una partecipazione significativa, che conferisce una soglia di serietà alla richiesta della popolazione. Qualora la maggioranza dei votanti opti per la revoca del parlamentare, indipendentemente dal quorum, la Corte costituzionale accerterà la cessazione del mandato e il seggio vacante sarà attribuito al candidato successivo nella lista elettorale fino alle elezioni successive.

Tale disposizione introduce un nuovo livello di responsabilità diretta dei parlamentari verso il proprio elettorato. Benché sulla carta i parlamentari siano delegati del popolo e debbano rappresentarne gli interessi, il divario tra le promesse elettorali e la condotta effettiva può talvolta generare insoddisfazione nell’elettorato. La revisione proposta consente ai cittadini di agire direttamente quando ritengono che il proprio rappresentante non stia adempiendo in modo soddisfacente al mandato.

La ratio di questa revisione ruota attorno all’idea della responsabilità diretta dei parlamentari verso l’elettorato. Questo nuovo comma consentirebbe ai cittadini di revocare un deputato o un senatore mediante referendum locale, dando così alle comunità il potere di revocare il mandato di un parlamentare che non rappresenta più gli interessi e la volontà di chi lo ha eletto. Tale meccanismo di controllo diretto potrebbe trasformare in modo fondamentale il rapporto tra elettori ed eletti, assicurando maggiore responsabilità e trasparenza nel processo legislativo. Il punto centrale di questa proposta è che, in sostanza, un parlamentare deve essere un servitore del popolo e non un semplice rappresentante. Egli deve essere in contatto permanente con le realtà e i bisogni della propria circoscrizione elettorale. Qualora si discosti da tali aspettative, i cittadini disporrebbero di uno strumento concreto per esprimere il proprio malcontento: il referendum locale.

Una simile misura può fungere da catalizzatore per un maggiore coinvolgimento civico, poiché i cittadini sono chiamati a partecipare attivamente al processo di controllo e di valutazione dell’attività dei parlamentari. Grazie alla possibilità di convocare un referendum locale, i parlamentari sono incoraggiati a mantenere le proprie promesse elettorali e a conservare un legame costante con la propria base elettorale, a rischio di perdere il mandato in caso di scarso rendimento o di condotta inappropriata.

La revisione dell’articolo 70 e l’introduzione di questa disposizione si inseriscono inoltre nel contesto di una volontà globale di rinnovare la fiducia nelle istituzioni democratiche. Negli ultimi anni abbiamo osservato una tendenza crescente allo scetticismo dei cittadini verso la capacità degli eletti di servire l’interesse pubblico. Questo strumento di «recall» può funzionare come meccanismo correttivo, una sorta di «pulsante di reset» per le scelte compiute dall’elettorato, offrendo alle persone la possibilità di rivedere le proprie decisioni quando i loro rappresentanti non soddisfano più le aspettative.

Una comprensione approfondita di questo meccanismo richiede anche un’analisi delle condizioni della sua attuazione. Un referendum per la revoca di un parlamentare non può essere organizzato negli ultimi 6 mesi del mandato, così da assicurare che non sia utilizzato come strumento politico nei periodi preelettorali. Inoltre, perché la revoca sia efficace, la metà più uno dei partecipanti al referendum deve votare a favore, eliminando così la dipendenza da un quorum di partecipazione che potrebbe ostacolare l’espressione della volontà popolare.

Il meccanismo proposto nel nuovo articolo 70, comma 3, combina dunque in modo equilibrato i principi della democrazia rappresentativa con quelli della democrazia diretta. Tale approccio rispetta la sovranità nazionale e al tempo stesso accresce la responsabilità e la trasparenza nel governo. Esso riflette un principio fondamentale della democrazia: il potere deriva dalla volontà del popolo. Da questa prospettiva, il nuovo comma dell’articolo 70 introduce un nuovo livello di responsabilità diretta dei parlamentari verso il proprio elettorato, responsabilità che non si limita alla periodica consultazione elettorale, ma può essere attivata in qualsiasi momento durante l’esercizio del mandato.

Questo meccanismo di «recall», come è noto in altri ordinamenti, mira ad accrescere la responsabilità degli eletti e a favorire una maggiore congruenza tra l’operato dei parlamentari e la volontà di chi li ha votati.

Per comprendere meglio il contesto e le possibili implicazioni di questa revisione, è utile osservare come altri Stati abbiano incorporato procedure analoghe nella propria struttura costituzionale. Ad esempio, negli Stati Uniti d’America il meccanismo del recall è una caratteristica comune in molti Stati federati, che consente agli elettori di revocare i propri eletti prima della scadenza del mandato.

In California questo processo fu utilizzato in modo celebre quando, nel 2003, il governatore Gray Davis fu revocato e sostituito da Arnold Schwarzenegger. La procedura di recall negli USA varia da Stato a Stato, ma in sostanza consente ai cittadini di revocare un funzionario mediante una petizione seguita da un voto. Al contrario, Paesi come il Regno Unito non dispongono di un simile meccanismo diretto, ma nel 2015, con il Recall of MPs Act, hanno introdotto la possibilità di attivare un processo di recall quando un parlamentare è condannato alla reclusione o sospeso dalla Camera dei Comuni per un certo periodo. Tale processo è però assai più ristretto e non è avviato direttamente dagli elettori. In alcuni Paesi, come la Lituania e la Slovacchia, le costituzioni consentono la revoca dei rappresentanti mediante referendum promossi dai cittadini. Ciò dimostra il riconoscimento dell’importanza del controllo pubblico diretto nel mantenimento dell’integrità e della responsabilità degli eletti.

Per comprendere meglio questa iniziativa possiamo guardare al modello svizzero di democrazia diretta, dove i cittadini dispongono di un potere considerevole sulle decisioni politiche. In Svizzera i referendum e le iniziative popolari sono strumenti ordinari attraverso cui la popolazione esercita la propria volontà. Per confronto, l’introduzione di un meccanismo analogo in Romania potrebbe consolidare la democrazia partecipativa e accrescere il grado di coinvolgimento civico.

Tale proposta è inoltre coerente con le attuali tendenze alla digitalizzazione e alla maggiore accessibilità dei processi democratici. La possibilità di raccogliere online le firme per la convocazione di un referendum riflette un adeguamento alle realtà della società moderna, in cui la tecnologia svolge un ruolo sempre più importante nel facilitare la partecipazione civica. In Romania, dove l’uso della tecnologia e di internet è in continua crescita, l’attuazione di una simile opzione potrebbe stimolare il coinvolgimento dei cittadini nel processo democratico. Inoltre, la soglia fissata per il numero di firme necessarie ad avviare un referendum — 7 300 per un deputato e 16 800 per un senatore — assicura che soltanto un sostegno significativo dell’elettorato possa innescare un simile processo. Ciò previene gli abusi e assicura che la revoca di un parlamentare sia il risultato di un’autentica volontà collettiva e non di manovre politiche o di impulsi momentanei. Quanto al quorum di partecipazione, il fatto che la revoca possa avvenire indipendentemente da esso, purché la maggioranza dei presenti voti a favore, sottolinea l’intenzione di attribuire ai cittadini un potere reale.

Tornando alla revisione proposta della Costituzione della Romania, la revisione dell’articolo 70 potrebbe fornire un potente strumento di coinvolgimento civico e funzionare come autentico meccanismo di equilibrio nella sfera politica. Questa possibilità di revocare i parlamentari mediante referendum locale potrebbe determinare una maggiore trasparenza e assicurare che le decisioni politiche siano più strettamente allineate ai desideri dell’elettorato.

20. L’articolo 72, comma 3, è così modificato: → il testo dell’articolo

«(3) In caso di flagranza di reato, i deputati o i senatori possono essere fermati e perquisiti. Il Ministro della Giustizia informa senza indugio il presidente della Camera del fermo e della perquisizione.»

Nel contesto dinamico delle attuali realtà socio-politiche, la revisione dei testi legislativi diviene una necessità impellente per assicurare un ordinamento giuridico coerente ed efficace. L’articolo 72 della Costituzione della Romania, relativo all’immunità dei deputati e dei senatori, non fa eccezione a tale imperativo.

Il punto di partenza della revisione proposta dell’articolo 72, comma 3, è il principio dell’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Nella sua forma attuale, il comma conferisce ai parlamentari un grado di protezione che può essere interpretato come un privilegio incompatibile con tale principio fondamentale. È essenziale comprendere che l’immunità parlamentare non è e non deve essere uno scudo per chi viola la legge.

In una democrazia solida nessuno è al di sopra della legge, compresi coloro che sono eletti per rappresentarla. La revisione proposta mira pertanto ad allineare l’immunità parlamentare agli standard di giustizia applicabili a qualsiasi cittadino.

La modifica propone che, in caso di flagranza di reato, i deputati e i senatori possano essere fermati e perquisiti, con immediata comunicazione al Ministro della Giustizia e al presidente della Camera interessata, eliminando la possibilità per i parlamentari di revocare tale misura — possibilità attualmente prevista dall’ultimo periodo del comma 3: «Se la Camera interessata accerta che non sussistono motivi per il fermo, ne ordina immediatamente la revoca.»

Tale modifica potrebbe contribuire a eliminare la percezione di impunità che grava sulla classe politica e ad accrescere così la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dello Stato. Nell’analizzare le implicazioni di questa revisione dobbiamo ponderare i diritti e le libertà individuali dei parlamentari a fronte della necessità di assicurare integrità e responsabilità nell’esercizio delle cariche pubbliche.

L’immunità parlamentare fu originariamente concepita come garanzia contro gli abusi di potere, a tutela della libertà di espressione e di decisione degli eletti del popolo nell’ambito delle procedure legislative. Nella pratica, tuttavia, l’inviolabilità può divenire un ostacolo all’applicazione della legge e alla giustizia. I casi di flagranza richiedono una risposta rapida ed efficace da parte delle autorità giudiziarie, e l’attuale procedimento, che esige l’approvazione della Camera cui appartiene il parlamentare interessato, può ritardare o addirittura impedire l’amministrazione della giustizia.

La modifica proposta solleva non soltanto la questione di rendere più efficienti i procedimenti giudiziari, ma anche quella di assicurare una migliore trasparenza all’interno delle istituzioni dello Stato. Sopprimendo la fase dell’approvazione preventiva della Camera per il fermo dei parlamentari in caso di flagranza, si accresce la capacità della magistratura di agire senza impedimenti e in tempo reale. È un passo verso una separazione dei poteri più nettamente definita, in cui il legislativo non interviene nell’attività del giudiziario.

Parimenti, la revisione proposta risponde a una domanda sociale di vedere la legge applicata in modo uguale a tutti i cittadini, quali che siano la loro posizione o la loro carica. Questo passo può essere considerato uno sviluppo naturale nella maturazione del processo democratico, in cui trasparenza e responsabilità divengono valori fondamentali.

In conclusione, la revisione dell’articolo 72, comma 3, della Costituzione è una necessità nel contesto attuale, al fine di allineare la legislazione romena agli standard di giustizia ed equità. Questo mutamento legislativo può svolgere un ruolo cruciale nel ripristinare la fiducia del pubblico nelle istituzioni dello Stato e nel consolidare lo Stato di diritto.

Assicurando che nessun parlamentare possa sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni, si rafforza l’integrità dell’ordinamento giuridico e si riafferma l’impegno della Romania verso i principi democratici. La revisione del comma 3 è dunque un passo importante nella giusta direzione. È un segnale che la Romania si impegna a perfezionare continuamente il proprio quadro costituzionale in modo da riflettere le realtà e le aspirazioni della propria società. Questa modifica costituzionale non solo eliminerà un’anomalia nel rapporto tra i cittadini e i loro rappresentanti, ma rafforzerà anche la fiducia in un sistema di governo equo.

Infine, occorre riconoscere che ogni modifica della Costituzione è una decisione grave e non deve essere assunta con leggerezza. È dovere dei parlamentari ponderare seriamente questa proposta e assicurare che i cambiamenti giovino all’intera società e non a questo o quel gruppo.

La revisione dell’articolo 72, comma 3, della Costituzione è più di un semplice adeguamento giuridico: è l’affermazione dell’impegno della Romania verso i principi di integrità ed equità nel servire i propri cittadini.

Questo sviluppo legislativo rappresenta un passo verso il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, in cui ogni individuo, quale che sia il suo rango o status sociale, è uguale davanti alla legge. Mentre la società romena avanza, è essenziale che il suo quadro legislativo progredisca allo stesso ritmo. La modifica proposta all’articolo 72, comma 3, è un indicatore di tale sviluppo e della volontà di assicurare una giustizia equa e imparziale per tutti.

21. L’articolo 74, comma 1, è così modificato: → il testo dell’articolo

«(1) L’iniziativa legislativa spetta, a seconda dei casi, al Governo, ai deputati, ai senatori o a un numero di almeno 30 000 cittadini aventi diritto di voto. Le firme a sostegno delle iniziative legislative dei cittadini possono essere raccolte anche online, potendo i cittadini firmare con qualsiasi forma di firma digitale riconosciuta dalla legge.»

La modifica dell’articolo 74, comma 1 (rubricato «Iniziativa legislativa»), che attualmente recita «(1) L’iniziativa legislativa spetta, a seconda dei casi, al Governo, ai deputati, ai senatori o a un numero di almeno 100 000 cittadini aventi diritto di voto. I cittadini che esercitano il diritto di iniziativa legislativa devono provenire da almeno un quarto dei distretti del Paese, e in ciascuno di tali distretti, o nel municipio di Bucarest, devono essere registrate almeno 5 000 firme a sostegno di tale iniziativa», è idonea ad accrescere la democrazia in Romania, ad aumentare il grado di coinvolgimento e la fiducia dei romeni nel Parlamento e a rafforzare l’influenza e il potere del cittadino nell’atto di legiferare in Romania. Per tale motivo il numero di cittadini aventi diritto di voto che devono firmare un’iniziativa legislativa è stato ridotto da 100 000 a 30 000, essendo parimenti soppresse le altre condizioni menzionate nella precedente formulazione del testo costituzionale, tutte idonee ad appesantire il processo di legislazione popolare.

In questo spirito dobbiamo considerare anche la revisione proposta dell’articolo 74, che richiede pari attenzione. Questo articolo, relativo all’iniziativa legislativa, è una componente chiave del processo legislativo e del funzionamento della democrazia partecipativa. L’articolo 74, comma 1, nella sua forma attuale, prevede che l’iniziativa legislativa spetti al Governo, ai deputati, ai senatori e a un numero di almeno 100 000 cittadini aventi diritto di voto. La proposta di modificare tale soglia portandola a 30 000 cittadini è il riconoscimento della necessità di facilitare il coinvolgimento civico nel processo legislativo. Abbassando il numero di cittadini necessario per proporre iniziative legislative, si aprono nuovi orizzonti alla partecipazione attiva della società civile ai meccanismi di governo.

Gli argomenti a sostegno della revisione sono molteplici e riguardano sia il consolidamento della democrazia sia l’accresciuta efficienza del processo legislativo. L’attuale soglia di 100 000 cittadini può scoraggiare gruppi più piccoli e meno rappresentativi dal proporre leggi capaci di giovare alle comunità locali o a gruppi di interesse specializzati. Ridurla a 30 000 apre la via a una maggiore varietà di proposte legislative, dando un impulso vitale alle iniziative dei cittadini e alla diversità del dibattito pubblico.

Un altro argomento importante è quello dell’efficienza. Con una soglia più bassa, la raccolta delle firme necessarie diviene un compito più accessibile, consentendo così ai progetti di legge di giungere più rapidamente all’ordine del giorno parlamentare. Ciò può portare a un migliore adeguamento della legislazione al mutare delle realtà sociali ed economiche, assicurando che le leggi rispondano adeguatamente ai bisogni dei cittadini.

Inoltre, l’abbassamento della soglia per l’iniziativa legislativa può stimolare l’interesse dei cittadini per il processo democratico. Le persone possono essere più inclini a partecipare alla formazione delle politiche che le riguardano direttamente se sanno di avere una reale possibilità di essere ascoltate. In tal modo può essere migliorata non soltanto la quantità, ma anche la qualità della partecipazione civica. Considerati tutti questi argomenti, la revisione dell’articolo 74, comma 1, non è soltanto un’opportunità, ma una necessità per sostenere una partecipazione più attiva dei cittadini alla vita politica. Ciò potrebbe portare a una maggiore reattività della classe politica alle richieste dei cittadini e a una rappresentanza più fedele della volontà del popolo.

Parimenti, consentire la raccolta online delle firme a sostegno delle iniziative legislative dei cittadini è un passo verso la democratizzazione del processo legislativo e il suo adeguamento all’era digitale. La digitalizzazione è divenuta una componente inevitabile della nostra vita quotidiana, e le nostre politiche e i nostri sistemi elettorali devono tenere il passo con questi mutamenti. Le firme digitali sono riconosciute in molti ambiti dell’amministrazione pubblica e privata, sicché estenderle alla sfera del sostegno alle iniziative potrebbe favorire una più ampia partecipazione civica, soprattutto tra i giovani.

Tale modifica potrebbe avere un impatto significativo sulla partecipazione civica al processo legislativo e riflettere un passo verso una democrazia più inclusiva e accessibile. Per comprendere meglio la ratio di questa proposta è istruttivo tracciare un confronto con altre costituzioni europee. Ad esempio, in Germania un’iniziativa legislativa popolare richiede le firme dello 0,1 % dell’elettorato per essere presa in considerazione, mentre in Italia occorrono 50 000 firme o 5 comitati regionali di sostenitori. In Spagna, al contrario, presentare un’iniziativa legislativa popolare richiede 500 000 firme, soglia assai più elevata della proposta romena. Tale differenza suggerisce che le soglie per l’iniziativa legislativa variano notevolmente tra gli Stati europei, adattandosi ciascun Paese al proprio contesto politico e culturale. Soglie elevate come quelle spagnole possono scoraggiare la partecipazione civica e limitare direttamente la democrazia partecipativa.

D’altro canto, un numero ridotto di firme richieste, come proposto in Romania, potrebbe facilitare il coinvolgimento dei cittadini nel processo legislativo, ma potrebbe anche compromettere la serietà delle iniziative legislative attraverso la possibile comparsa di un gran numero di proposte con sostegno limitato o con un’analisi insufficiente. In questo panorama variegato, l’analisi e l’adeguamento della soglia per l’iniziativa legislativa devono tenere conto del delicato equilibrio tra accessibilità ed efficienza. La modifica proposta della Costituzione della Romania sembra ricercare tale equilibrio, abbassando le barriere per i cittadini senza sacrificare l’integrità del processo legislativo. Gli argomenti a favore di questa revisione sono molteplici.

In primo luogo, l’attuale soglia di 100 000 firme può essere considerata scoraggiante per le iniziative dei cittadini, tanto più che mobilitare un numero così elevato di persone è spesso difficile sul piano logistico e finanziario. Ridurre il numero a 30 000 potrebbe stimolare un attivismo più intenso e dare voce più forte a gruppi più piccoli e a segmenti della popolazione che finora avrebbero potuto sentirsi esclusi dal processo di formazione delle leggi.

In secondo luogo, l’attuale condizione che impone la raccolta di firme in almeno un quarto dei distretti del Paese può creare disuguaglianze tra i cittadini a seconda della regione di residenza. I cittadini di aree meno popolate, o di aree in cui il coinvolgimento civico è minore, possono così avere difficoltà a far sentire la propria voce. La modifica proposta porrà rimedio a tale svantaggio, offrendo una rappresentanza più equa della popolazione nel processo legislativo.

Vi è inoltre l’argomento secondo cui una soglia di firme più bassa potrebbe favorire una maggiore diversità di iniziative legislative. Ciò potrebbe condurre a un dibattito pubblico più ampio e più approfondito, che rifletta più fedelmente le preoccupazioni e i bisogni dei cittadini. La diversità e il pluralismo delle idee sono pilastri fondamentali di ogni democrazia sana, e facilitare l’accesso al processo legislativo è essenziale per incoraggiarli. Al tempo stesso, è importante sottolineare che la proposta di ridurre il numero di firme richieste non significa diminuire l’importanza o la serietà di un’iniziativa legislativa. I meccanismi di filtro e di dibattito in seno al Parlamento restano in vigore per assicurare che soltanto proposte ben fondate e di interesse pubblico proseguano nel processo legislativo.

In conclusione, la modifica proposta dell’articolo 74 della Costituzione è un passo essenziale verso il consolidamento della democrazia partecipativa. Abbassando la soglia di cittadini necessaria per un’iniziativa legislativa, si facilita il coinvolgimento diretto della popolazione nella formazione delle leggi, riflettendo così più fedelmente la volontà dei cittadini e le dinamiche della società.

La democrazia non è statica; essa deve evolvere insieme alla società che serve. La revisione di questo articolo costituzionale mostra che la Romania è pronta a compiere passi concreti per migliorare i processi democratici e per rispondere meglio alle esigenze dei propri cittadini. È giunto il momento che le iniziative legislative cessino di essere monopolizzate da un numero ristretto di attori e divengano accessibili a una fascia più ampia della popolazione. Ciò non solo favorirebbe un dialogo più costruttivo tra i cittadini e le istituzioni dello Stato, ma accrescerebbe anche la trasparenza e la responsabilità dei decisori politici davanti all’elettorato.

22. L’articolo 75, comma 2, è così modificato: → il testo dell’articolo

«(2) La prima Camera investita si pronuncia entro 45 giorni. Per i codici e per altre leggi di particolare complessità il termine è di 60 giorni. Superati tali termini, i progetti di legge o le proposte legislative si intendono respinti.»

La modifica dell’articolo 75, comma 2, della Costituzione, rubricato «Investitura delle Camere», sopprime la possibilità per la prima Camera investita di «adottare tacitamente» testi legislativi — possibilità prevista dalla precedente formulazione («Superati tali termini, i progetti di legge o le proposte legislative si intendono adottati.»). L’eliminazione della possibilità di adozione tacita accresce la responsabilità del Parlamento ed è volta ad aumentare la fiducia dei cittadini nei propri rappresentanti, elementi assolutamente necessari per confermare il ruolo accresciuto di tale istituzione rispetto agli altri poteri.

Al cuore del meccanismo legislativo di ogni democrazia si trova non soltanto il principio di rappresentatività, ma anche quello di efficienza. La Costituzione della Romania, legge suprema dello Stato, è il pilastro principale che sostiene l’intero edificio normativo, e le procedure legislative devono riflettere non soltanto la volontà popolare, ma anche la capacità di rispondere rapidamente e adeguatamente ai bisogni della società. L’articolo 75 della vigente Costituzione, nella sua forma attuale, stabilisce il metodo di lavoro delle Camere del Parlamento nel processo di adozione delle leggi presso la prima Camera investita, rendendo possibile l’adozione tacita, senza alcun dibattito, di leggi che possono rivestire importanza fondamentale per la società romena. Il comma (2) riveste pertanto particolare importanza, poiché definisce i termini entro i quali la prima Camera investita è tenuta a pronunciarsi su un’iniziativa legislativa.

Nel contesto socio-politico attuale, la revisione di questo comma non è soltanto una necessità, ma un’urgenza impellente. Attualmente le procedure legislative possono essere lente e inefficienti, e i termini previsti dall’articolo 75, comma 2, spesso non sono rispettati, ragion per cui molte leggi sono adottate «tacitamente» dalla prima Camera investita. Ciò genera ritardi significativi nel processo legislativo, incidendo sulla dinamica della formazione delle leggi e quindi sulla capacità dello Stato di reagire ai rapidi mutamenti della società. Ancor più grave è il fatto che ciò mina alla radice il principio fondamentale di funzionamento del Parlamento della Romania: il bicameralismo.

Perché è così importante rivedere questo articolo e, soprattutto, i termini che esso impone? Anzitutto dobbiamo tenere presente il ritmo accelerato dei mutamenti che la Romania si trova ad affrontare, sia sul piano interno sia nel contesto internazionale. La legislazione deve essere agile e capace di rapido adattamento per far fronte alle sfide emergenti, si tratti di crisi economiche, di sviluppi tecnologici o di sfide di natura sociale.

Inoltre, la revisione dell’articolo 75 potrebbe contribuire a migliorare la qualità del dibattito parlamentare. Stabilendo termini chiari e obbligatori, i parlamentari sarebbero incoraggiati a organizzarsi e a discutere le iniziative legislative in modo più strutturato ed efficace. Tale disciplina procedurale potrebbe ridurre i casi in cui leggi importanti sono rinviate a tempo indeterminato o adottate frettolosamente, senza un’analisi approfondita delle loro implicazioni.

Un problema frequente nella procedura legislativa è la sovrapposizione dei termini e l’assenza di un chiaro meccanismo di priorità dei progetti di legge. La modifica proposta potrebbe assicurare che le leggi realmente urgenti ed essenziali siano trattate con la priorità che meritano, evitando così blocchi legislativi capaci di avere un impatto negativo sull’intero Paese.

Inoltre, il termine più lungo per le leggi di particolare complessità, come i codici, riconosce la necessità di tempo aggiuntivo per assicurare che questi documenti vitali siano esaminati con la cura necessaria.

Le conseguenze del mancato rispetto degli attuali termini sono minime, e ciò deve cambiare. Introducendo una disposizione secondo cui i progetti di legge o le proposte legislative si intendono respinti in caso di superamento dei termini, si crea un potente incentivo all’efficienza e alla responsabilità legislativa e si consolida il principio del bicameralismo nel Parlamento della Romania.

Tale misura potrebbe prevenire situazioni in cui progetti essenziali per lo sviluppo e il benessere della società sono trascurati o dimenticati in cassetti burocratici. È essenziale sottolineare che la revisione dell’articolo 75 non deve essere considerata una mera formalità procedurale, ma una riaffermazione dell’impegno della Romania verso i principi dello Stato di diritto e di un governo efficace.

Grazie a questa modifica si assicura che il processo legislativo divenga più prevedibile e più trasparente, accrescendo la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dello Stato.

In conclusione, la revisione dell’articolo 75 della Costituzione della Romania è un passo critico nel consolidamento della democrazia e dell’efficienza governativa. Essa non solo faciliterà un processo legislativo più rapido e più coerente, ma migliorerà anche la qualità delle leggi adottate.

23. L’articolo 83, comma 1, è così modificato: → il testo dell’articolo

«(1) Il mandato del Presidente della Romania è di 4 anni ed è esercitato dalla data della prestazione del giuramento, che avviene nello stesso anno solare dell’elezione del Parlamento.»

La modifica dell’articolo 83, comma 1, della Costituzione, rubricato «Durata del mandato», ha l’effetto di ridurre il mandato del Presidente da 5 a 4 anni, tornando alla durata del mandato presidenziale quale era prima della revisione costituzionale del 2003.

La realtà degli ultimi 20 anni ha mostrato che non vi è giustificazione per un mandato presidenziale di 5 anni quando tutte le altre cariche elettive in Romania hanno mandati di 4 anni. Ciò ha condotto a un rafforzamento artificiale e ingiustificato del ruolo e del potere del Presidente, ed è già stato dimostrato che non ne è derivata una maggiore stabilità delle istituzioni dello Stato romeno né una maggiore coerenza e continuità dei progetti di governo.

Al contrario, un mandato presidenziale più lungo di quello del Parlamento ha spesso indotto il Presidente a imporre la propria volontà a proprio piacimento, anche quando tale volontà non rifletteva più quella della maggioranza degli elettori in Romania.

Non da ultimo, il disallineamento tra elezioni presidenziali e parlamentari ha avuto l’effetto di aumentare ingiustificatamente i costi dello Stato romeno e di prolungare ingiustificatamente i periodi elettorali.

La proposta giunge in un momento in cui la sincronizzazione dei cicli elettorali presidenziale e parlamentare è divenuta tema di interesse nazionale, con implicazioni significative per la stabilità politica e l’efficienza del governo. Nella sua forma attuale, l’articolo 83 prevede che il mandato del Presidente della Romania sia di 5 anni.

La modifica proposta suggerisce di ridurre tale periodo a 4 anni, con la previsione che il Presidente presti giuramento nello stesso anno solare dell’elezione del Parlamento.

Tale modifica allineerebbe i cicli elettorali e potrebbe quindi contribuire a una migliore coesione tra i poteri dello Stato. Perché è necessario un simile cambiamento? Anzitutto, armonizzare i mandati elettorali potrebbe ridurre i periodi di coabitazione, ossia gli intervalli in cui il Presidente e la maggioranza parlamentare provengono da schieramenti politici opposti. Tali periodi sono spesso segnati da conflitti e da stalli decisionali, il che ostacola l’attuazione delle politiche pubbliche e può condurre a instabilità politica.

Armonizzare i mandati elettorali non solo allenta la tensione politica, ma facilita anche una migliore collaborazione tra le istituzioni dello Stato. Tale collaborazione è essenziale al progresso e al continuo sviluppo della nazione nel suo insieme. I cittadini beneficerebbero inoltre di una visione unitaria e di una maggiore coerenza nell’attuazione delle strategie nazionali di lungo periodo. In secondo luogo, rivedere il mandato presidenziale potrebbe condurre a una migliore rappresentanza democratica. Con un ciclo elettorale sincronizzato, i cittadini avrebbero la possibilità di esprimere le proprie posizioni in modo più coerente, votando nello stesso contesto politico per entrambi i rami del potere. Tale cambiamento potrebbe inoltre contribuire ad aumentare l’affluenza, fattore vitale per il consolidamento della democrazia romena. Un ciclo elettorale sincronizzato per le elezioni parlamentari e presidenziali potrebbe inoltre semplificare il processo elettorale per i cittadini, rendendolo meno confuso e più facile da seguire. Attualmente, con elezioni tenute a intervalli diversi, si registra una tendenza al calo dell’interesse pubblico e alla stanchezza elettorale, che spesso si riflette in una scarsa affluenza. Con la sincronizzazione, invece, l’elettorato diverrebbe più motivato e più coinvolto nel processo democratico.

Un altro argomento a favore della revisione del mandato presidenziale riguarda l’efficienza amministrativa. Con un mandato di 4 anni allineato al ciclo parlamentare, si potrebbero ridurre le sovrapposizioni e i periodi di transizione tra le amministrazioni, consentendo un passaggio più fluido e una maggiore continuità nell’amministrazione degli affari dello Stato. Si potrebbero così evitare situazioni in cui progetti importanti per lo sviluppo del Paese sono ritardati o abbandonati a causa dei mutamenti politici.

Inoltre, un mandato più breve potrebbe intensificare la responsabilità politica del Presidente verso l’elettorato. Egli sarebbe indotto a mantenere le proprie promesse elettorali in un arco temporale più compresso, il che potrebbe accrescere l’efficienza dell’amministrazione presidenziale e rendere il governo più responsabile e più trasparente agli occhi dei cittadini.

La revisione del mandato presidenziale può inoltre essere vista come un’occasione per modernizzare il sistema politico romeno e adattarlo alle dinamiche dei mutamenti sociali e politici contemporanei. In un mondo in cui la velocità del cambiamento è sempre più marcata, la flessibilità e l’adattabilità delle istituzioni statali alle nuove realtà divengono imperative. Ridurre il mandato presidenziale a 4 anni, allineandolo alle elezioni parlamentari, riflette la comprensione della necessità di rispondere più prontamente e più efficacemente alle aspettative dei cittadini.

Per tutti questi motivi, la soluzione adottata dalla presente iniziativa di revisione della Costituzione è il ritorno a un mandato di 4 anni per il Presidente della Romania — mandato che deve terminare e iniziare nello stesso anno degli altri mandati degli eletti romeni (il che richiede che ciò e le relative modalità di attuazione siano previsti nelle disposizioni transitorie della presente legge).

24. All’articolo 90, dopo il comma 1 sono aggiunti i commi 2 e 3, del seguente tenore: → il testo dell’articolo → il testo dell’articolo

«(2) Nessun referendum di alcun tipo può essere organizzato contemporaneamente a elezioni, di qualunque natura esse siano.

(3) Non possono essere promossi referendum consultivi su materie per le quali la Costituzione esclude l’iniziativa dei cittadini o che comportano procedure concluse da referendum obbligatori.»

Nell’articolo 90 della Costituzione della Romania, rubricato «Il referendum», dopo il comma 1 (che recita «Il Presidente della Romania può, sentito il Parlamento, chiedere al popolo di esprimere la propria volontà mediante referendum su questioni di interesse nazionale.») sono stati aggiunti due nuovi commi che limitano il diritto del Presidente di proporre referendum. Tale aggiunta, che limita il diritto del Presidente di proporre referendum, si impone alla luce dell’esperienza degli ultimi 33 anni, durante i quali diversi Presidenti hanno abusato di tale diritto per conseguire fini personali ed elettorali, senza produrre gli effetti dichiarati come scopo dell’organizzazione di queste procedure, che comportano un costo enorme per lo Stato romeno. Ricordiamo al riguardo il «Referendum sul passaggio a un parlamento monocamerale e sulla riduzione del numero dei parlamentari» del 2009, organizzato da Traian Băsescu, e il referendum sulla giustizia imposto da Klaus Werner Iohannis nel 2019. Entrambi i referendum consultivi furono organizzati in periodi elettorali e utilizzati come mezzi di propaganda, restando però privi di qualsiasi effetto concreto nell’ordinamento giuridico dello Stato romeno.

Al fine di limitare la possibilità che simili abusi di diritto siano commessi in futuro dai Presidenti in carica della Romania, sono stati introdotti i due commi: il primo che vieta l’organizzazione di referendum «contemporaneamente a elezioni, di qualunque natura esse siano», e il secondo che limita espressamente la possibilità di organizzare referendum «su materie per le quali la Costituzione esclude l’iniziativa dei cittadini o che comportano procedure concluse da referendum obbligatori» — divieto che era implicito nella Costituzione in vigore prima delle presenti modifiche.

Alla luce dei precedenti sopra menzionati, la revisione del testo dell’articolo 90 della Costituzione diviene non soltanto pertinente, ma imperativa.

In primo luogo, va sottolineata l’importanza di separare i referendum dalle elezioni politiche — locali, parlamentari o presidenziali che siano. Il comma (2) proposto serve a consolidare l’idea che ogni processo elettorale o consultivo debba essere trattato come di pari importanza e valutato in modo autonomo, senza essere influenzato da un altro. Organizzare un referendum contemporaneamente alle elezioni può fuorviare l’elettorato, diluire i messaggi e ridurre il significato di ciascun singolo voto.

L’aggiunta del comma (3) è poi volta a chiarire e a limitare i campi nei quali il Presidente della Romania può indire referendum consultivi. Ciò conferisce maggiore chiarezza al quadro giuridico e impedisce l’avvio di referendum su materie che, secondo la Costituzione, non possono essere sottoposte alla volontà popolare o che sono già state definite da referendum precedenti.

Questa proposta non solo tutela l’essenza del voto precedentemente espresso dai cittadini, ma rispetta anche il principio della separazione dei poteri nello Stato, evitando situazioni in cui il legislativo sia aggirato mediante iniziative popolari su materie di sua esclusiva competenza.

Prima di entrare nel dettaglio è essenziale comprendere il contesto attuale e il motivo per cui queste aggiunte non sono soltanto opportune, ma necessarie all’integrità del processo democratico. La Romania ha conosciuto situazioni in cui i referendum sono stati utilizzati a fini politici anziché come strumento di consultazione diretta del popolo su questioni di interesse nazionale. In simili circostanze, i referendum possono essere percepiti come veicolo dell’agenda politica di chi detiene il potere, il che mina la fiducia in questo meccanismo democratico. Stabilire un quadro chiaro in cui i referendum sono separati dalle elezioni politiche serve pertanto a rafforzare l’indipendenza e ad assicurare l’obiettività di ciascun processo consultivo o elettorale.

Ciò contribuisce a prevenire la confusione fra gli elettori e ad assicurare una partecipazione più informata, concentrata sui temi proposti.

Tale quadro preserva inoltre l’integrità di ogni voto, sia esso espresso per eleggere rappresentanti o per decidere una specifica questione di interesse pubblico. D’altro canto, limitare le iniziative di referendum consultivo alle materie non escluse dalla Costituzione e non già decise da referendum obbligatori è una misura che rispetta la sovranità nazionale e i principi fondamentali dello Stato di diritto. Essa non restringe il diritto di iniziativa del cittadino, ma al contrario lo incanala verso temi su cui l’opinione pubblica può avere un impatto reale e costruttivo.

Esaminando la storia dei referendum in Romania, osserviamo che alcuni furono organizzati in modo da mettere in discussione la loro neutralità e da evidenziare la necessità di una riforma in questo campo. Ad esempio, i referendum tenuti contemporaneamente alle elezioni hanno spesso prodotto risultati controversi, riflettendo una partecipazione divisa e una carica emotiva accentuata, che ha inciso sull’obiettività delle decisioni dei cittadini.

Queste osservazioni non riguardano soltanto la Romania; molte altre democrazie affrontano sfide analoghe e hanno adottato regole volte ad assicurare che i referendum restino uno strumento di espressione della volontà popolare, libero da influenze esterne e da confusioni temporali con altri processi elettorali.

Alla luce di questi esempi, la revisione proposta dell’articolo 90 è un passo obbligato verso la maturazione democratica della Romania. I commi (2) e (3) proposti non sono soltanto una risposta ai problemi individuati, ma anche una misura lungimirante, concepita per prevenire abusi futuri e per rafforzare il processo democratico. Con queste modifiche la Costituzione della Romania rifletterebbe meglio i principi della separazione dei poteri e del rispetto della volontà popolare espressa in modo autentico e deliberativo.

Tale revisione potrebbe inoltre fungere da modello di buona prassi per altre nazioni che affrontano sfide analoghe nella gestione dei referendum.

La Romania si collocherebbe così come esempio da seguire nello spazio democratico internazionale, mostrando di essere capace di adeguare il proprio quadro costituzionale alle esigenze dell’evoluzione della società e dello Stato di diritto.

In conclusione, le modifiche proposte all’articolo 90 sono essenziali per rafforzare la democrazia e per assicurare la partecipazione effettiva e responsabile dei cittadini ai processi decisionali. Esse garantiranno che ogni meccanismo democratico funzioni in modo equo e trasparente, senza essere vulnerabile a manipolazioni o confusioni.

La revisione della Costituzione non è soltanto un atto di miglioramento legislativo, ma anche un impegno verso i valori e i principi democratici su cui si fonda la società romena. Adottando questi nuovi commi, la Romania dimostrerà di essere pronta ad allinearsi agli standard democratici internazionali e ad assumere un ruolo attivo nella promozione di un sistema politico pulito ed efficace. Ciò consoliderà la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dello Stato e migliorerà la qualità della vita democratica, assicurando che ogni voce sia ascoltata e che ogni voto conti. Migliorare il quadro costituzionale è un processo continuo, che richiede visione, impegno e, soprattutto, una comprensione profonda dei valori che guidano la società. Le proposte di modifica dell’articolo 90 sono il frutto di tale comprensione e mirano a rafforzare quei valori, assicurando che gli strumenti della democrazia restino efficaci e pertinenti.

Questa iniziativa di revisione è dunque uno sviluppo necessario per allineare la prassi politica agli attuali standard democratici. È prova di maturità e responsabilità e riflette la volontà della Romania di avanzare e di continuare a svilupparsi come democrazia stabile e rispettata.

25. La lettera b) dell’articolo 94 è così modificata: → il testo dell’articolo

«b) conferisce i gradi di maresciallo, generale e ammiraglio soltanto previo parere vincolante delle commissioni specializzate del Parlamento».

L’articolo 94 della Costituzione, rubricato «Altri poteri» (del Presidente), è stato modificato alla lettera b) del suo comma unico in modo da limitare il potere del Presidente di conferire a propria discrezione i gradi di «maresciallo, generale e ammiraglio»; a seguito della revisione proposta, il Presidente può conferire tali gradi «soltanto previo parere vincolante delle commissioni specializzate del Parlamento». → il testo dell’articolo

Questa modifica si è resa necessaria per la storia degli ultimi 33 anni, in cui tutti i Presidenti della Romania — tutti privi di qualsiasi qualifica militare — hanno conferito a propria discrezione più di 1 000 gradi di questo tipo, creando una camarilla di persone prive di competenza, o con competenza estremamente limitata, nel proprio settore di attività, ma divenute estremamente fedeli alla figura politica che ha concesso loro tali distinzioni — una fedeltà che eccede i limiti normali in uno Stato democratico e funzionale proprio perché tali distinzioni sono, nella maggior parte dei casi, immeritate.

Per questi motivi, nella presente forma riveduta della Costituzione il Presidente è tenuto a ottenere «il parere vincolante delle commissioni specializzate del Parlamento» prima di ogni promozione ai gradi di maresciallo, generale e ammiraglio, spettando il ruolo decisivo in questa procedura al Parlamento tramite le sue commissioni specializzate — come del resto avviene in Stati a democrazia consolidata quali gli Stati Uniti d’America.

Alla luce di questi cambiamenti si apre un ampio dibattito sull’equilibrio dei poteri nello Stato e sul modo in cui essi interagiscono nel processo decisionale. Con questa nuova disposizione, il Parlamento assume un ruolo più attivo nel processo di conferimento dei più alti gradi militari, che non restano più nell’esclusiva discrezionalità del Presidente.

Un argomento forte a favore di questa revisione è la necessità di trasparenza e responsabilità all’interno delle strutture dello Stato. In un contesto in cui un grado militare riflette non soltanto il riconoscimento della competenza, ma anche dell’integrità e del servizio dedicato alla nazione, è essenziale che esso sia il risultato di un processo rigoroso e obiettivo.

Parimenti, il coinvolgimento delle commissioni specializzate offre la garanzia che le persone che ricevono questi titoli onorifici avranno la competenza e l’esperienza necessarie per portarli con dignità. È un modo per assicurare che il grado militare non sia una semplice ricompensa per la fedeltà politica, ma il riconoscimento di un merito autentico.

D’altro canto, i critici di questa revisione sostengono che essa potrebbe condurre a un’eccessiva politicizzazione delle forze armate, in quanto il Parlamento, istituzione politica, avrebbe voce decisiva nel conferimento dei gradi militari. Si teme che le decisioni delle commissioni possano essere influenzate dall’agenda politica dei partiti anziché dalla competenza e dalle qualità individuali dei proposti per la promozione.

Rispetto al sistema precedente, in cui il rischio di politicizzazione era elevato perché il conferimento dei gradi dipendeva da una sola persona — il Presidente — e non da un organo collegiale quale le commissioni parlamentari, la revisione introduce un approccio pluripartitico, il cui effetto diretto sarà una valutazione più obiettiva dei candidati al grado di generale e una riduzione dell’influenza di parte.

La revisione può inoltre contribuire a consolidare il ruolo e l’immagine delle forze armate nella società. Ponendo l’accento sul requisito della competenza professionale e dell’integrità morale, si innalza lo standard per ricoprire le più alte posizioni militari, il che può condurre a una maggiore fiducia dei cittadini nelle istituzioni di difesa del Paese.

Va rilevato che la revisione non elimina il ruolo del Presidente nel conferimento dei gradi, ma lo bilancia con un controllo aggiuntivo, al fine di assicurare maggiore rigore e trasparenza al processo. Tale equilibrio tra i poteri dello Stato è un pilastro centrale delle democrazie moderne, e la revisione dell’articolo 94 della Costituzione può pertanto essere considerata un passo avanti nel consolidamento di quel principio.

Infine, è essenziale riconoscere che la revisione rappresenta una tappa del continuo processo di riforma e di modernizzazione delle istituzioni dello Stato, e che la Romania sta allineando la propria prassi agli standard internazionali, migliorando così la propria struttura di governo e rafforzando lo Stato di diritto.

In conclusione, la revisione della lettera b) dell’articolo 94 della Costituzione rappresenta un momento importante nell’evoluzione democratica della Romania. Essa solleva non soltanto la questione del processo di conferimento dei gradi militari, ma anche i principi fondamentali di funzionamento dello Stato. Tale modifica promuove responsabilità, trasparenza e professionalità in un ambito essenziale per la sicurezza nazionale.

26. L’articolo 97, comma 2, è così modificato: → il testo dell’articolo

«(2) Il Presidente può essere destituito dalla carica mediante referendum convocato da un numero di almeno 100 000 cittadini aventi diritto di voto, provenienti da almeno un quarto dei distretti del Paese. Le firme per la convocazione del referendum possono essere raccolte anche online, potendo i cittadini firmare con qualsiasi forma di firma digitale riconosciuta dalla legge. Un referendum per la destituzione del Presidente non può essere organizzato negli ultimi 6 mesi del mandato. Il Presidente è destituito se la metà più uno dei partecipanti al referendum vota a favore della destituzione, indipendentemente dal quorum di partecipazione.»

La presente proposta di revisione è conseguenza diretta dell’articolo 2, comma 1, secondo cui «La sovranità nazionale appartiene al popolo romeno, che la esercita mediante i propri organi rappresentativi, costituiti con elezioni libere, periodiche e corrette, nonché mediante referendum», e costituisce un’applicazione diretta dell’esercizio della sovranità nazionale mediante referendum. In un momento in cui le dinamiche politiche sono in continuo mutamento e la voce del cittadino deve essere più presente e la democrazia «più diretta», rivedere il testo di alcuni articoli della Costituzione diviene una necessità impellente.

A tal fine è stato riveduto anche l’articolo 97 della Costituzione, il cui comma (2) propone un meccanismo democratico di bilanciamento del potere attraverso la possibilità che il Presidente sia destituito direttamente dal popolo. Questa revisione proposta riflette il principio della sovranità popolare e la necessità di adeguare gli strumenti costituzionali alle attuali realtà sociali. Qui di seguito si espongono le ragioni per cui riteniamo tale revisione non soltanto opportuna, ma essenziale.

In primo luogo, l’attuale requisito che il referendum di destituzione sia promosso dal Parlamento può condurre al blocco del processo da parte di maggioranze politiche, che possono essere tentate di proteggere il proprio interesse a scapito dell’interesse nazionale. Rendendo possibile ai cittadini destituire direttamente il Presidente e fissando a 100 000 il numero di firme necessarie ad attivare un referendum, si democratizza tale processo e si offre una risposta adeguata alle situazioni in cui il Presidente del Paese ecceda i propri poteri o non adempia ai propri doveri costituzionali.

Questa modifica significa in effetti una maggiore fiducia riposta nei cittadini e il riconoscimento del loro ruolo attivo nel controllo del mandato presidenziale. Più che un semplice cambiamento numerico, questa modifica dell’articolo 97, comma 2, riflette una tendenza introdotta dalla presente revisione a rafforzare il potere dei cittadini nei grandi processi politici.

È il riconoscimento del fatto che, nell’era dell’informazione, le persone sono meglio informate e più coinvolte nella vita civica e devono pertanto avere maggiore voce nelle decisioni che le riguardano direttamente. D’altro canto, la restrizione che impedisce di organizzare un referendum per la destituzione del Presidente negli ultimi 6 mesi del mandato è parimenti un’innovazione pertinente.

Essa previene situazioni in cui il processo di destituzione potrebbe essere utilizzato come strumento di campagna elettorale, distogliendo l’attenzione dai problemi reali e dal dibattito elettorale costruttivo.

Parimenti, fissare una soglia della metà più uno per la destituzione, indipendentemente dal quorum di partecipazione, è un elemento essenziale volto a rendere effettivo il processo. Tale disposizione evita situazioni in cui un quorum elevato e difficile da raggiungere possa invalidare la volontà della maggioranza di coloro che effettivamente partecipano al voto. Ciò è vitale per assicurare che la decisione di destituire rifletta realmente il desiderio della popolazione e non sia il risultato di una scarsa affluenza, che potrebbe essere influenzata da vari fattori esterni.

Questa riconfigurazione del meccanismo di destituzione del Presidente mediante referendum consolida il principio della responsabilità dei leader politici verso i cittadini. È un passo avanti verso una democrazia partecipativa in cui ogni voto conta e ogni cittadino ha il potere di influenzare direttamente il corso politico della nazione.

Inoltre, questa revisione costituzionale può fungere da avvertimento per qualsiasi Presidente in carica, ricordandogli che risponde al popolo e che il suo mandato può essere revocato se non mantiene le promesse o perde la propria legittimità. Tale meccanismo può agire come fattore di equilibrio e di autoregolazione all’interno del sistema politico, contribuendo a prevenire gli abusi di potere e a incoraggiare una condotta etica e trasparente.

Al tempo stesso, la revisione proposta è coerente con i valori democratici fondamentali e con la prassi internazionale. In molte democrazie consolidate i cittadini dispongono di strumenti analoghi per esprimere la propria sovranità e difendere i propri diritti. Allineandosi a tali standard, la Romania consolida il proprio status di Stato democratico e responsabile, riaffermando il proprio impegno verso i principi di un governo partecipativo e trasparente.

Per comprendere meglio questa proposta è utile operare un confronto con altre costituzioni del mondo. Ad esempio, negli USA l’impeachment del Presidente richiede il voto a maggioranza della Camera dei Rappresentanti e dei due terzi del Senato, trattandosi di un processo strettamente legislativo. In Francia la destituzione del Presidente è possibile soltanto in casi di grave violazione delle leggi del Paese, e la procedura coinvolge il Parlamento riunito in Congresso e il Consiglio costituzionale.

La proposta romena, al contrario, agevola un processo più diretto di coinvolgimento dei cittadini nel meccanismo di controllo e di sanzione del capo dello Stato, riflettendo così le attuali tendenze verso una democrazia più partecipativa. Gli argomenti a favore di questa revisione sono molteplici: in primo luogo, il processo di destituzione diviene più accessibile e più trasparente per la popolazione. Non è più necessaria una maggioranza parlamentare — che può essere influenzata da giochi politici o da alleanze contingenti — ma soltanto la volontà diretta dei cittadini. Ciò potrebbe scoraggiare i presidenti dall’adottare condotte autoritarie o dall’assumere decisioni contrarie agli interessi del popolo. In secondo luogo, il cambiamento proposto potrebbe ridurre il rischio che la presidenza sia percepita come una carica quasi intoccabile, accrescendo la responsabilità del leader verso l’elettorato. Al tempo stesso, fissando una soglia di almeno 100 000 cittadini provenienti da un quarto dei distretti, si evitano gli abusi e si assicura che soltanto iniziative dotate di sostegno sostanziale possano attivare un referendum.

In conclusione, la revisione dell’articolo 97, comma 2, della Costituzione è una misura che risponde alle esigenze di una società dinamica e di una cittadinanza attiva. È il riconoscimento del fatto che, in una democrazia sana, il potere ultimo deve restare nelle mani del popolo e che i leader politici devono restare al suo servizio. Questa modifica costituzionale non propone una semplice semplificazione tecnica, ma un’evoluzione del sistema politico, un adeguamento necessario al contesto attuale, in cui il dialogo civico e la partecipazione dei cittadini sono più importanti che mai.

Da tutto quanto precede si può desumere che la modifica dell’articolo 97, comma 2, non è soltanto necessaria, ma benefica per il rafforzamento della struttura democratica dello Stato romeno. L’essenza della democrazia risiede nella capacità del sistema di riformare se stesso e di adattarsi alla volontà dei propri cittadini.

Una Costituzione non è un documento statico, bensì vivo, che deve respirare all’unisono con le aspirazioni e i bisogni del popolo che serve. Adeguare i meccanismi di controllo ed equilibrio, come quello proposto per la destituzione del Presidente, è un passo necessario per assicurare che tali aspirazioni non siano soltanto ascoltate, ma anche realizzate. La trasformazione proposta dall’articolo 97, comma 2, sottolinea l’importanza dell’adattabilità e della costante evoluzione del quadro costituzionale di fronte ai mutamenti della società. È il riconoscimento del fatto che la democrazia non è soltanto un sistema di governo, ma un processo continuo di perfezionamento e di miglioramento del rapporto tra Stato e cittadini. È pertanto essenziale che questo processo di revisione sia inclusivo e trasparente, coinvolgendo attivamente la società civile, i partiti politici, gli esperti di diritto costituzionale e, soprattutto, i cittadini comuni. Dibattiti pubblici, consultazioni e campagne di informazione dovrebbero essere i pilastri su cui costruire questa revisione, assicurando che ogni voce sia ascoltata e che la decisione finale rifletta la volontà collettiva della nazione. La revisione dell’articolo 97, comma 2, deve dunque essere considerata non una semplice modifica legislativa, ma una pietra angolare per il consolidamento della democrazia partecipativa in Romania. Essa simboleggia l’impegno verso i principi di trasparenza, responsabilità e coinvolgimento civico.

In ultima analisi, si tratta di una vittoria non soltanto per il cittadino comune, ma per l’intero edificio democratico. Introdurre questa revisione nella Costituzione della Romania aprirà la via ad altre riforme necessarie, capaci di avvicinare ulteriormente il sistema politico ai cittadini. È la promessa che lo Stato romeno è disposto a evolvere e ad adattarsi alle esigenze dei tempi in cui viviamo — a essere uno Stato moderno in cui ogni cittadino conta e ha il potere di cambiare le cose.

La revisione dell’articolo 97, comma 2, è pertanto una necessità in un’epoca in cui la democrazia deve manifestarsi attivamente e perfezionarsi. Essa riflette lo spirito di una cittadinanza responsabile, desiderosa di partecipare al consolidamento delle fondamenta dello Stato di diritto e al miglioramento del governo.

Non va inoltre trascurato l’impatto della tecnologia e della digitalizzazione in questo contesto. La possibilità di raccogliere firme online per promuovere un referendum è un riflesso dell’era digitale in cui viviamo. Ciò potrebbe semplificare il processo di partecipazione civica e incoraggiare un maggiore coinvolgimento dei cittadini, soprattutto dei giovani, più inclini a usare strumenti digitali.

In conclusione, la modifica proposta pone in primo piano il concetto di democrazia diretta ed estende l’ambito di azione dei cittadini nei processi politici. È un passo verso una Romania più democratica, in cui ogni individuo ha non soltanto il diritto, ma anche la capacità di influenzare le decisioni che plasmano il proprio futuro. I dibattiti che seguiranno attorno a questa revisione costituzionale metteranno alla prova la maturità del dialogo civico in Romania e forniranno un barometro dell’impegno verso i valori democratici e partecipativi.

Per tutte queste ragioni, la revisione dell’articolo 97, comma 2, appare non soltanto come una necessità, ma anche come un’occasione per rafforzare le fondamenta dello Stato di diritto e per promuovere una forma di governo che rispetti e valorizzi la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica. È un invito aperto a ogni cittadino a partecipare alla scultura del futuro democratico della Romania — un futuro in cui il potere sia davvero nelle mani del popolo.

27. L’articolo 103, comma 1, è così modificato: → il testo dell’articolo

«Il Presidente della Romania propone all’approvazione del Parlamento il candidato designato alla carica di Primo Ministro dal partito o dall’alleanza di partiti che detiene la maggioranza in Parlamento. Qualora tale candidato non ottenga il voto di fiducia del Parlamento, il Presidente designa un altro candidato dopo aver consultato i partiti rappresentati in Parlamento.»

L’articolo 103, comma 1, rubricato «Investitura», recita, fino all’entrata in vigore della presente revisione, come segue: «Il Presidente della Romania designa un candidato alla carica di Primo Ministro, dopo aver consultato il partito che detiene la maggioranza assoluta in Parlamento oppure, in mancanza di tale maggioranza, i partiti rappresentati in Parlamento.» Questa formulazione insufficientemente chiara lasciava il Presidente libero di nominare primi ministri secondo la propria volontà e secondo un’agenda nella maggior parte dei casi estranea all’elettorato, avendo diversi Presidenti nominato alla guida dell’esecutivo persone provenienti da partiti che non avevano ottenuto la maggioranza dei voti degli elettori romeni. In tal modo furono ripetutamente imposte maggioranze parlamentari artificiali, con governi disastrosi come esito. Non da ultimo, questa formulazione lacunosa del testo costituzionale lasciava chi ricopriva la carica di Presidente libero di trasformare tale carica da funzione di mediatore tra i poteri dello Stato e di rappresentante dello Stato (ai sensi dell’articolo 80 della Costituzione) in quella di attore all’interno del potere esecutivo, alterando l’equilibrio tra i poteri dello Stato romeno.

Per questi motivi, la presente modifica del comma 1 impone al Presidente di proporre all’approvazione del Parlamento «il candidato designato alla carica di Primo Ministro dal partito o dall’alleanza di partiti che detiene la maggioranza in Parlamento», e non una persona designata a propria discrezione.

Soltanto qualora la persona designata dal partito o dall’alleanza di partiti che ha ottenuto il maggior numero di voti non ottenga il voto di investitura del Parlamento, il Presidente può proporre una persona da lui scelta «dopo aver consultato i partiti rappresentati in Parlamento».

In tal modo la Costituzione, quale risulterà dopo la revisione operata dal presente progetto, restituirà alla volontà dell’elettorato la posizione preminente che deve avere in una democrazia, e il Presidente tornerà alle sue funzioni fondamentali: rappresentante dello Stato e mediatore tra i poteri dello Stato.

La revisione proposta non solo ristabilisce l’equilibrio dei poteri nello Stato, ma consolida anche il principio democratico di governo, assicurando che la scelta del Primo Ministro rifletta la volontà del popolo espressa con il voto. Questa modifica costituzionale è essenziale per evitare situazioni in cui un partito minoritario possa controllare il governo mediante una nomina presidenziale, a discapito del partito o dell’alleanza che ha conquistato la maggioranza dei suffragi.

La democrazia presuppone che le decisioni siano assunte dalla maggioranza scelta dal popolo, e questa modifica dell’articolo 103 serve a rafforzare tale pilastro fondamentale. È un’ulteriore garanzia che il governo rifletterà l’orientamento politico per cui i cittadini hanno votato, consolidando così la fiducia nei meccanismi democratici e nella correttezza del processo di formazione dell’esecutivo.

Inoltre, la revisione del testo dell’articolo 103 della Costituzione sottolinea il ruolo e l’importanza del Parlamento nel processo di investitura del Governo, consolidando così il principio della separazione dei poteri nello Stato e quello della sovranità nazionale. Tale modifica impedisce ogni tentativo di concentrare il potere nelle mani di una sola entità o persona e assicura che l’esecutivo sia davvero un prolungamento della volontà legislativa, ossia della volontà popolare espressa attraverso i rappresentanti eletti.

Un ulteriore argomento a favore di questa revisione è che essa previene la formazione di governi instabili ed effimeri, frutto di trattative oscure o di alleanze contingenti non volute dall’elettorato. Questa modifica assicura maggiore coerenza e stabilità alla politica di governo, e i partiti politici dovranno prendere più sul serio i programmi e le promesse formulati durante la campagna elettorale, dato che gli elettori vedranno i propri interessi rappresentati direttamente dal partito di maggioranza o dall’alleanza di governo.

Il ruolo e la responsabilità del Presidente nel processo di designazione del Primo Ministro divengono così più chiari e più circoscritti, contribuendo a una democrazia più solida e trasparente. Questa revisione dell’articolo 103 della Costituzione è inoltre un passo avanti verso un governo responsabile, in cui i cittadini possono esercitare i propri diritti e far sentire la propria voce in modo più efficace e più concreto.

In conclusione, la revisione dell’articolo 103, comma 1, è una necessità per allineare la legislazione romena agli standard delle democrazie consolidate, dove la scelta del governo è trasparente e direttamente correlata alla volontà del popolo. Questo mutamento costituzionale contribuirà alla stabilità politica e ridurrà la possibilità di manovre politiche che si discostino dal mandato chiaro conferito dai cittadini con il voto. È un passo essenziale per assicurare che i leader scelti e le politiche attuate siano realmente al servizio del popolo, riflettendo fedelmente le sue scelte politiche e assicurando un governo autenticamente rappresentativo.

Con questa revisione si rafforza il fondamento su cui si costruisce ogni democrazia: la sovranità del popolo e il rispetto della sua volontà. È uno sviluppo naturale e necessario nella maturazione del processo democratico in Romania, che porterà benefici a lungo termine tanto alla qualità del governo quanto al consolidamento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni dello Stato. La revisione dell’articolo 103, comma 1, non è dunque soltanto un’esigenza del momento, ma un investimento nel futuro democratico della Romania, che assicura che ogni voto conti e che ogni voce sia ascoltata nella decisione politica.

Infine, è importante sottolineare che questa riforma costituzionale non deve essere considerata fine a se stessa, ma un mezzo per conseguire un governo più efficace e più legittimo. Essa deve essere accompagnata da altre misure che sostengano la trasparenza, la responsabilità e l’integrità nell’amministrazione pubblica. Tutto ciò, insieme alla revisione dell’articolo 103, contribuirà a consolidare la democrazia e ad accrescere la fiducia del pubblico nel sistema politico e nei suoi rappresentanti. Il cambiamento proposto è dunque un passo essenziale nell’evoluzione democratica della Romania — un passo che aiuterà a costruire una società più giusta, più trasparente e più rappresentativa per tutti i suoi cittadini.

Le aspettative sono elevate, e la revisione costituzionale in discussione è la risposta adeguata alle richieste dei cittadini di un governo migliore. È giunto il momento che la voce del popolo non sia soltanto ascoltata, ma decisiva nel processo di formazione del governo. In tal modo la Romania può progredire verso una democrazia matura, in cui ogni decisione politica sia saldamente ancorata alla volontà dei cittadini e alla sovranità del popolo romeno, nello spirito della legge fondamentale del Paese.

28. I commi 2 e 3 dell’articolo 108 sono così modificati: → il testo dell’articolo

«(2) Le decisioni sono adottate per l’organizzazione dell’esecuzione delle leggi. Le decisioni del Governo non possono modificare né integrare il contenuto della norma primaria che ne dispone l’adozione.

(3) Le ordinanze sono adottate in forza di una legge speciale di delega, nei limiti e alle condizioni ivi previsti, e possono disciplinare esclusivamente la materia riservata alle leggi ordinarie.»

I commi 2 e 3 dell’articolo 108, rubricato «Atti del Governo», introducono precisazioni necessarie, rafforzando alcune limitazioni implicite nel testo anteriore alla revisione quanto al potere del Governo di adottare decisioni e ordinanze. Tenuto conto in particolare dell’esperienza degli anni 2020-2022, in cui la Romania fu governata dall’esecutivo mediante Decisioni e Ordinanze, un punto importante del presente progetto di revisione è la limitazione di ogni possibilità di governare mediante atti che eludono o ritardano il controllo parlamentare.

Per questi motivi, al testo del comma 2 (che prima della presente revisione recitava «Le decisioni sono adottate per l’organizzazione dell’esecuzione delle leggi.») è stata aggiunta un’importante precisazione e limitazione: «Le decisioni del Governo non possono modificare né integrare il contenuto della norma primaria che ne dispone l’adozione.» Tale precisazione, benché apparentemente superflua e implicita in uno stato costituzionale di legalità, è divenuta necessaria dopo l’esperienza del 2020-2021, quando con Decisioni del Governo l’esecutivo istituì e prorogò stati di allerta e «stabilì le misure applicabili per tutta la loro durata per prevenire e combattere gli effetti della pandemia di COVID-19» — misure restrittive di diritti e libertà che non erano menzionate in alcun punto della legge che disponeva l’adozione della decisione.

Per le stesse ragioni, il testo dell’articolo 108, comma 3 (che recita «Le ordinanze sono adottate in forza di una legge speciale di delega, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.») è parimenti integrato dall’importante affermazione che esse «possono disciplinare esclusivamente la materia riservata alle leggi ordinarie».

Si intende così limitare la possibilità per il Governo di disciplinare mediante ordinanza governativa materie essenziali riservate alle leggi organiche, quali elencate all’articolo 73, comma 3.

Le presenti revisioni del testo costituzionale sono idonee a proteggere i diritti fondamentali del cittadino da ogni possibile abuso dell’esecutivo e costituiscono al tempo stesso mezzi fondamentali per rafforzare il ruolo del Parlamento quale «organo rappresentativo supremo del popolo romeno e unica autorità legislativa del Paese», come previsto dall’articolo 61 della Costituzione.

Parimenti, con la revisione dell’articolo 108 della Costituzione si persegue una migliore separazione dei poteri nello Stato, nello spirito dei principi democratici e dello Stato di diritto. In tale contesto è essenziale chiarire il ruolo del Governo quale entità esecutiva, che non deve arrogarsi poteri legislativi tali da minare l’autorità del Parlamento e l’equilibrio costituzionale.

È evidente che in passato l’uso eccessivo delle decisioni governative e delle ordinanze di urgenza ha creato un precedente preoccupante. Le situazioni di crisi o le circostanze straordinarie non devono divenire un pretesto per l’ingiustificata estensione del potere esecutivo. La revisione proposta dell’articolo 108 stabilisce pertanto un quadro più rigoroso e limita l’uso di tali strumenti legislativi a situazioni realmente eccezionali, conformemente a una legge speciale di delega e nel rigoroso rispetto delle materie riservate alle leggi ordinarie.

Questa iniziativa di revisione risponde inoltre alle richieste della società civile, che ha espresso preoccupazione per possibili eccessi nell’esercizio del potere esecutivo. Attuando tali modifiche si intende accrescere la trasparenza e la responsabilità nel governo e assicurare un controllo parlamentare più efficace.

Un ulteriore aspetto rilevante è che la revisione degli articoli menzionati può avere effetti positivi sulla qualità della legislazione. Limitando la capacità del Governo di intervenire con decisioni e ordinanze in materie che dovrebbero essere disciplinate da leggi adottate dal Parlamento, si promuove una legislazione più stabile e prevedibile. La revisione potrebbe così contribuire a ridurre il numero di norme temporanee e ad accrescere il coinvolgimento parlamentare nel processo legislativo, assicurando al tempo stesso che le leggi riflettano la volontà e i bisogni dei cittadini.

In conclusione, la revisione dell’articolo 108, commi 2 e 3, della Costituzione rappresenta un passo importante nel rafforzamento dello Stato di diritto e nel consolidamento della democrazia romena. Con queste modifiche si assicura che il ruolo legislativo del Parlamento resti preminente e che il Governo agisca entro i limiti della propria autorità esecutiva, in stretta conformità con la legge e con i principi della separazione dei poteri nello Stato.

La revisione costituzionale proposta non è soltanto una reazione alle sfide del passato, ma anche una prudente anticipazione del futuro. Essa riafferma l’impegno della Romania verso i valori democratici e la tutela dei diritti dei propri cittadini, assicurando che ogni misura eccezionale resti sotto lo stretto controllo del quadro legislativo. La revisione dell’articolo 108 è dunque un atto di responsabilità istituzionale e un segnale chiaro che lo Stato di diritto non può essere compromesso, nemmeno in tempi difficili.

Con questi cambiamenti la Romania si allinea agli standard internazionali e alla buona prassi democratica, offrendo un esempio di maturità costituzionale e di rispetto dei principi fondamentali di uno Stato democratico. La revisione dell’articolo 108 diviene così un pilastro per il consolidamento di un ordinamento giuridico equo, in cui il governo è esercitato nel pieno rispetto della sovranità del popolo e delle regole dello Stato di diritto.

In chiusura, è imperativo riconoscere che questa revisione non risponde soltanto a un’esigenza attuale, ma prepara anche il terreno a un futuro in cui il governo mediante ordinanze e decisioni sia un’eccezione rigorosamente disciplinata anziché la norma. Ciò contribuirà a una maggiore stabilità legislativa e al consolidamento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni dello Stato.

La revisione proposta ha il potenziale di ristabilire l’equilibrio tra i poteri dello Stato e di rafforzare i meccanismi di controllo democratico, essenziali in una società che intende prosperare nel rispetto della legge e dei diritti umani.

29. I commi 3, 5 e 6 dell’articolo 115 sono così modificati: → il testo dell’articolo

«(3) Le ordinanze sono sottoposte all’approvazione del Parlamento, secondo la procedura legislativa, prima della scadenza del periodo di delega. Il mancato rispetto di tale periodo comporta la cessazione degli effetti dell’ordinanza. (…)

(5) Un’ordinanza di urgenza entra in vigore soltanto dopo essere stata sottoposta al dibattito con procedura d’urgenza alla Camera competente a esserne investita e dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania. Le Camere, se non in sessione, sono obbligatoriamente convocate entro 5 giorni dalla presentazione o, a seconda dei casi, dall’investitura. La Camera investita si pronuncia sull’ordinanza con urgenza, dopodiché l’ordinanza è trasmessa all’altra Camera, che decide parimenti con procedura d’urgenza. Un’ordinanza di urgenza contenente norme di natura organica è approvata con la maggioranza prevista dall’articolo 76, comma 1. Il mancato rispetto del termine comporta la cessazione degli effetti dell’ordinanza di urgenza. Se, entro non più di 90 giorni dalla sua adozione da parte della prima Camera investita, la Camera decidente non si è pronunciata sull’ordinanza di urgenza, questa si intende respinta.

(6) Le ordinanze di urgenza non possono essere adottate in materia di leggi costituzionali, non possono incidere sul regime delle istituzioni fondamentali dello Stato, sui diritti, sulle libertà e sui doveri previsti dalla Costituzione, né sui diritti elettorali, e non possono riguardare misure di trasferimento coattivo di beni al demanio pubblico o di liquidazione, alienazione o concessione di beni del demanio pubblico.»

La Costituzione della Romania, adottata nel 1991 e successivamente riveduta nel 2003, è il fondamento giuridico dello Stato di diritto, essendo la legge suprema del Paese. Quando si tratta di modificarla, pertanto, ogni articolo e ogni comma devono essere analizzati con il massimo rigore e senso di responsabilità.

In tale contesto, la revisione proposta dell’articolo 115, relativo alle ordinanze e alle ordinanze di urgenza adottate dal Governo, comporta cambiamenti significativi in materia di legislazione secondaria e di controllo parlamentare sugli atti normativi adottati dall’esecutivo.

Uno degli aspetti più controversi affrontati dall’articolo 115 nella sua forma attuale è il procedimento di adozione e di approvazione delle ordinanze di urgenza. Tali strumenti, destinati a consentire al Governo di reagire rapidamente in situazioni che non ammettono dilazione, sono stati spesso criticati in quanto suscettibili di essere utilizzati in modo eccessivo o per fini che esulano dall’ambito di una vera urgenza.

La revisione proposta pone in luce la necessità di un controllo parlamentare più rigoroso e di un quadro chiaro che limiti il rischio di abuso nell’uso delle ordinanze di urgenza. Le modifiche dell’articolo 115, commi 3, 5 e 6, sono concepite per rafforzare il ruolo del Parlamento e per assicurare che ogni misura d’urgenza adottata dal Governo entri in vigore soltanto dopo un’adeguata valutazione e un dibattito parlamentare con procedura d’urgenza, nonché dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ciò è vitale per la trasparenza del processo legislativo e per la responsabilità dell’esecutivo verso i rappresentanti eletti del popolo.

Il comma (3) pone in primo piano l’obbligo che le ordinanze siano approvate dal Parlamento entro un periodo ben definito. È una garanzia che tali strumenti legislativi siano temporanei e non possano sostituire il ruolo essenziale del legislatore permanente. Qualora il Parlamento non si pronunci entro il periodo previsto, l’ordinanza perde efficacia, il che impedisce una possibile «legislazione per ordinanze» a tempo indeterminato.

Quanto al comma (5), esso ribadisce la necessità di un controllo democratico sulle ordinanze di urgenza. Inoltre, la fissazione di un termine di 90 giorni entro cui la Camera decidente deve pronunciarsi su un’ordinanza di urgenza sottolinea l’importanza di un’azione legislativa pronta ed efficace. Tale termine limita l’intervallo di incertezza giuridica e assicura che le disposizioni dell’ordinanza non entrino a far parte della legislazione nazionale senza un adeguato controllo parlamentare. In mancanza di una decisione entro tale intervallo, l’ordinanza di urgenza si intende respinta, il che rappresenta un equilibrio tra la necessità dell’esecutivo di agire rapidamente e la supremazia legislativa in uno Stato di diritto.

Il comma (6) è una salvaguardia aggiuntiva, che individua le materie nelle quali non possono essere adottate ordinanze di urgenza. Vietando l’uso di tale strumento in materie sensibili, come quelle relative alle leggi costituzionali o ai diritti fondamentali, si assicura la protezione della struttura fondamentale dello Stato e dei valori democratici. Si evita così il rischio che diritti e libertà fondamentali siano modificati o limitati senza un adeguato processo legislativo e senza un pieno dibattito parlamentare che consenta ai cittadini e alle diverse forze politiche di partecipare alla formazione della volontà legislativa.

In conclusione, la revisione dell’articolo 115 della Costituzione della Romania propone una serie di misure che consolidano i principi dello Stato di diritto e della democrazia: rafforzando il ruolo di controllo del Parlamento sugli atti normativi adottati dal Governo, chiarendo la procedura legislativa d’urgenza e limitando le materie nelle quali possono essere adottate ordinanze di urgenza. Tali modifiche contribuiscono a un migliore equilibrio dei poteri nello Stato e a garantire che ogni azione governativa sia esercitata in piena conformità con la legge fondamentale del Paese e nel rispetto dovuto ai diritti e alle libertà civiche. La revisione proposta per l’articolo 115 è coerente con le tendenze democratiche europee, che sottolineano l’importanza della supremazia della legislazione parlamentare e della limitazione del potere dell’esecutivo di governare per decreto. Si assicura così un sano equilibrio tra la necessità di flessibilità e reattività del Governo e il principio essenziale dello Stato di diritto, ossia che tutti i poteri dello Stato sono limitati dalla legge e responsabili davanti ai rappresentanti del popolo.

30. Dopo l’articolo 116, comma 2, è aggiunto un nuovo comma (3), del seguente tenore: → il testo dell’articolo

«(3) Le cariche pubbliche di nomina, o le cariche e le qualità attribuite per designazione diretta per le quali non si svolge alcun concorso, possono essere ricoperte per un mandato non superiore a 4 anni, rinnovabile una sola volta, salvo che la presente Costituzione preveda una diversa durata del mandato o un diverso numero di mandati.»

Nel contesto socio-politico attuale ha preso corpo una vivace discussione attorno ai meccanismi di nomina alle cariche pubbliche, che indica la necessità di rivedere la Costituzione della Romania e in particolare il testo dell’articolo 116. Tale esigenza di aggiornamento legislativo risponde alle richieste di trasparenza ed efficienza nell’amministrazione pubblica e alle aspirazioni democratiche della società.

Sottolineiamo che l’articolo 116 disciplina il regime giuridico dei funzionari pubblici, con particolare riguardo alle modalità di nomina e di esercizio delle cariche pubbliche. Nella sua forma attuale, l’articolo non contiene limiti chiari quanto alla durata dei mandati o al numero dei loro rinnovi per le cariche di nomina, il che può generare stagnazione e mancanza di dinamismo nell’amministrazione.

La revisione proposta, espressa mediante l’aggiunta del comma (3) all’articolo 116, offre una soluzione a tale problema. Introducendo un mandato non superiore a 4 anni, rinnovabile una sola volta, si intende accrescere la responsabilità e il rendimento dei funzionari pubblici nella prospettiva di un orizzonte temporale ben definito. Tale cambiamento potrebbe assicurare un migliore adattamento dell’amministrazione ai rapidi mutamenti della società e dell’economia. La limitazione del numero dei mandati è coerente con la prassi democratica di molti altri Paesi, dove le cariche esecutive o amministrative sono periodicamente soggette a un processo di rinnovo. Ciò non solo stimola una sana competizione per il raggiungimento dei risultati, ma offre anche l’occasione di portare nel sistema nuove prospettive e idee innovative. Può quindi contribuire a evitare l’accumulo di potere nelle mani di una sola persona per un lungo periodo, riducendo i rischi di corruzione e nepotismo.

Va rilevato che, benché la limitazione dei mandati possa apparire un vincolo, essa incoraggia in realtà la pianificazione strategica e la visione di lungo periodo. I funzionari pubblici saranno così incoraggiati ad attuare politiche pubbliche efficaci e a raggiungere gli obiettivi fissati entro un periodo più concentrato, aumentando così il rendimento amministrativo. D’altro canto, i critici di questa revisione potrebbero sostenere che la limitazione dei mandati potrebbe comportare una perdita di competenze e un deficit di continuità nell’amministrazione pubblica. Essi ritengono che l’esperienza accumulata dai funzionari pubblici nel corso di lunghi mandati sia preziosa e contribuisca alla stabilità e alla prevedibilità dei processi amministrativi. È essenziale riconoscere, tuttavia, che in un ambiente in continuo mutamento l’adattabilità e l’innovazione sono altrettanto vitali. Il rinnovamento delle energie e delle idee può contrastare il rischio di stagnazione e portare aria fresca nell’amministrazione.

Inoltre, l’introduzione di un sistema di mandati limitati potrebbe incoraggiare persone più qualificate a partecipare all’amministrazione pubblica, sapendo che per ciascun ruolo esiste un chiaro orizzonte temporale. Ciò potrebbe accrescere la diversità e la qualità dei candidati, promuovendo il merito e la competenza quali principali criteri di selezione per le cariche pubbliche. In conclusione, la revisione proposta dell’articolo 116 della Costituzione della Romania mediante l’aggiunta del comma (3) rappresenta un passo importante verso un’amministrazione pubblica più responsabile e più efficiente. Limitare i mandati a un massimo di 4 anni, con la possibilità di un solo rinnovo, è una misura che può contribuire a prevenire la stagnazione nell’amministrazione e a promuovere una gestione fresca e dinamica.

In conclusione, rivedere l’articolo 116 della Costituzione della Romania per includervi un comma che limiti la durata dei mandati nelle cariche pubbliche di nomina, rinnovabili una sola volta, è un passo necessario verso un’amministrazione pubblica dinamica e responsabile. La limitazione dei mandati contribuisce a prevenire la concentrazione del potere, stimola l’innovazione e assicura un costante aggiornamento delle competenze amministrative. Questa revisione proposta ha il potenziale di trasformare l’amministrazione pubblica, rendendola più adattabile e più aperta ai mutamenti che si producono nella società. Stimolando rendimento e responsabilità, assicuriamo che le strutture pubbliche non solo rispondano ai bisogni dei cittadini, ma lo facciano in modo efficiente e trasparente.

31. I commi 4 e 5 dell’articolo 118 sono così modificati: → il testo dell’articolo

«(4) I servizi di intelligence e quelli a essi assimilati sono organizzati esclusivamente come strutture civili, alle condizioni previste dalla legge. È vietata l’organizzazione di attività militari o paramilitari al di fuori di un’autorità statale.

(5) In tempo di pace, truppe straniere possono entrare, stazionare, condurre operazioni o transitare sul territorio della Romania soltanto con il previo consenso del Parlamento e alle condizioni previste dalla legge o dai trattati internazionali di cui la Romania è parte.»

Muovendo dalla premessa che la democrazia e la sicurezza nazionale sono due pilastri fondamentali su cui si fonda ogni Stato di diritto, la revisione del testo dell’articolo 118 della Costituzione della Romania, relativo all’organizzazione dei servizi di intelligence e allo status delle truppe straniere sul territorio nazionale, diviene non soltanto una necessità, ma anche una manifestazione dell’adeguamento della legislazione alle realtà contemporanee della sicurezza.

Si propone di modificare i commi 4 e 5 dell’articolo 118 in modo da riflettere più chiaramente i principi di uno Stato civile e da assicurare un controllo parlamentare rafforzato sulla presenza di forze straniere sul territorio della Romania. Con questa revisione si intende rafforzare il quadro giuridico della sicurezza nazionale e allinearsi agli standard internazionali del settore.

È essenziale comprendere il contesto e l’importanza dell’articolo 118 nella struttura della Costituzione: prima della revisione questo articolo riguardava «Le forze armate» — tale essendo la sua rubrica marginale — mentre dopo la revisione esso disciplina anche l’organizzazione e il funzionamento dei servizi di intelligence e il regime delle truppe straniere sul territorio del Paese. Nella loro forma attuale, le disposizioni costituzionali lasciano spazio a una certa ambiguità e non offrono le garanzie necessarie a un’efficace supervisione democratica di questi ambiti sensibili.

La revisione proposta del comma (4) pone in primo piano la necessità di una struttura di intelligence civile, evitando così la militarizzazione dei servizi di intelligence. Tale cambiamento è motivato dalla tendenza globale a separare le attività di intelligence da quelle militari (in seno alla NATO, la Romania è l’unico membro con strutture di intelligence esclusivamente militarizzate), al fine di assicurare trasparenza e responsabilità davanti alle autorità civili e ai cittadini.

Organizzare i servizi di intelligence come sistema esclusivamente civile, come previsto dal testo costituzionale riveduto, contribuisce a consolidare la fiducia del pubblico e a prevenire gli abusi che potrebbero derivare da strutture a profilo militare.

Il cambiamento proposto per il comma (5) sottolinea il ruolo del Parlamento quale principale garante della sovranità nazionale in materia di presenza di truppe straniere sul territorio della Romania. Tale disposizione consolida il principio democratico secondo cui decisioni di simile gravità devono essere assunte con piena trasparenza e in totale accordo con i rappresentanti eletti del popolo. Inoltre, subordinare lo stazionamento, le operazioni o il transito di truppe straniere al previo consenso del Parlamento e al rispetto delle leggi nazionali o dei trattati internazionali assicura un controllo rigoroso e la conformità agli impegni internazionali della Romania. Questo quadro normativo proposto offre un equilibrio tra la necessità di assicurare la sicurezza nazionale e il rispetto della sovranità dello Stato nelle relazioni internazionali.

In un panorama geopolitico dinamico, in cui le minacce transfrontaliere e i mutamenti degli equilibri di potere sono sempre più frequenti, è imperativo che la legislazione nazionale sia adattabile e fornisca risposte adeguate. Al tempo stesso, il testo riveduto dell’articolo 118 è coerente con i valori democratici e con gli standard del diritto internazionale. Con questi cambiamenti la Romania riafferma il proprio impegno verso i principi dello Stato di diritto e rafforza la propria capacità di far fronte alle sfide di sicurezza presenti e future.

Va rilevato che la revisione dell’articolo 118 non è un atto isolato, ma si inserisce in un più ampio processo di modernizzazione della Costituzione. Tale impresa mira a consolidare le istituzioni democratiche e ad assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali in armonia con le dinamiche dei mutamenti sociali e politici.

In conclusione, la revisione dell’articolo 118, commi 4 e 5, della Costituzione della Romania è una tappa vitale nel consolidamento del quadro giuridico della sicurezza nazionale. Essa riflette una visione moderna del ruolo dei servizi di intelligence e delle relazioni internazionali, promuovendo un approccio civile, trasparente e responsabile. Con questi adeguamenti si assicura l’allineamento della legislazione nazionale agli standard internazionali e si offre una risposta efficace alle sfide proprie del XXI secolo.

32. Dopo l’articolo 118, comma 5, è aggiunto il comma 6, del seguente tenore: → il testo dell’articolo

«(6) In tempo di pace, il bilancio della difesa nazionale non può superare il 2 % del bilancio nazionale dell’anno di riferimento.»

Negli ultimi anni le discussioni sulle dotazioni di bilancio per la difesa sono divenute un tema scottante dell’agenda politica e sociale. Nel contesto di tali dibattiti, la revisione proposta dell’articolo 118 mediante l’aggiunta di un nuovo comma che limita al 2 % il bilancio della difesa nazionale in tempo di pace si inserisce in una più ampia corrente di riesame della spesa militare a livello mondiale. Le ragioni sono molteplici e complesse, a cominciare dalla necessità di un equilibrio tra sicurezza nazionale e responsabilità fiscale, fino alle pressioni internazionali per limitare la corsa agli armamenti e promuovere la pace. Una seconda ragione riguarda l’efficienza delle dotazioni di bilancio.

Imporre un tetto del 2 % del bilancio nazionale incoraggerà una gestione più prudente e più strategica delle risorse, obbligando le istituzioni responsabili a stabilire priorità e a ottimizzare la spesa. Un ulteriore argomento a sostegno della revisione è la necessità di assicurare fondi sufficienti ad altri settori vitali quali sanità, istruzione e infrastrutture. In un mondo in rapido mutamento, l’investimento in questi settori può essere cruciale per la sicurezza nazionale quanto la stessa difesa militare. Dobbiamo inoltre analizzare l’impatto sociale di una simile misura, poiché occorre tenere conto dell’influenza che il bilancio della difesa esercita sulla società nel suo insieme. Le risorse finanziarie sono limitate, e ogni decisione sulle dotazioni di bilancio riflette direttamente le priorità di una nazione. Stabilire una soglia massima per il bilancio della difesa risponde pertanto a un’esigenza di equità sociale, consentendo di redistribuire fondi a programmi sociali con impatto diretto sulla qualità della vita dei cittadini. Inoltre, un bilancio della difesa non superiore al 2 % del bilancio nazionale avrà effetti positivi sull’immagine internazionale del Paese, tanto più che rientra nel contributo indicato come necessario per una leale partecipazione alle alleanze militari cui la Romania appartiene — ragion per cui i timori che la limitazione del bilancio della difesa possa ostacolare il continuo sviluppo e la modernizzazione delle forze armate, o la capacità di rispondere efficacemente alle sfide della cibersicurezza e ad altre nuove forme di aggressione, sono infondati.

Limitare la spesa militare in tempo di pace trasmette un messaggio di pace e stabilità, di fiducia nei meccanismi internazionali di sicurezza e di impegno a risolvere i conflitti con mezzi diplomatici ed economici anziché con la forza militare. In un’epoca in cui l’«hard power» tende a prevalere sul «soft power», una simile politica può contribuire a consolidare il ruolo del Paese sulla scena internazionale quale attore responsabile e pacifico.

In conclusione, la revisione dell’articolo 118 volta a includere un tetto del 2 % del bilancio nazionale dell’anno di riferimento per la difesa nazionale in tempo di pace è una misura pertinente, utile e la cui attuazione è immediatamente necessaria.

33. Dopo l’articolo 119, comma 1, è inserito un nuovo comma (2), del seguente tenore: → il testo dell’articolo

«(2) Il Consiglio Supremo di Difesa Nazionale comprende di diritto il Presidente, il Primo Ministro, i presidenti delle due Camere del Parlamento, il Ministro della Difesa, il Ministro della Giustizia e i capi dei servizi di intelligence. I capi dei servizi di intelligence sono designati per un periodo di 4 anni in seduta comune del Parlamento.»

La revisione inserisce un nuovo comma nell’articolo 119 della Costituzione dopo il comma 1. Tale comma prevede una struttura chiara e definita del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale (CSAT), compresa la designazione dei capi dei servizi di intelligence per un mandato quadriennale in seduta comune del Parlamento. Questa revisione proposta ha implicazioni significative per il controllo democratico sui servizi di intelligence e per il consolidamento della trasparenza nei meccanismi della sicurezza nazionale.

L’iniziativa di revisione della Costituzione muove dalla constatazione che viviamo in un’epoca in cui le minacce alla sicurezza nazionale sono sempre più complesse e richiedono un efficace coordinamento tra i diversi rami del potere statale. Una struttura ben definita del CSAT, con membri titolari di mandati a termine fisso, può quindi contribuire a una maggiore stabilità e prevedibilità nelle decisioni strategiche.

Parimenti, il coinvolgimento del Parlamento nella designazione dei capi dei servizi di intelligence aggiunge un ulteriore livello di supervisione e responsabilità. Ciò significa che le decisioni assunte in seno al CSAT rifletteranno la volontà rappresentativa dei cittadini, traducendosi non soltanto in una legittimazione delle posizioni direttive, ma anche nella garanzia che le persone selezionate siano le più idonee a servire l’interesse nazionale. Si creano così le condizioni per un migliore allineamento dei servizi di intelligence ai principi dello Stato di diritto e ai valori democratici fondamentali.

Inoltre, stabilire un mandato fisso di quattro anni per i capi dei servizi di intelligence facilita un ciclo di pianificazione e valutazione capace di rendere più efficiente il lavoro di queste istituzioni. Con un chiaro orizzonte temporale è possibile fissare obiettivi di medio periodo e monitorare i progressi compiuti. Ciò non solo migliora il rendimento dei servizi di intelligence, ma assicura anche una maggiore trasparenza davanti alla popolazione e ai suoi rappresentanti eletti. Un mandato a termine fisso, a differenza di uno designato ad hoc o a discrezione di un solo titolare di carica, favorisce la responsabilità e riduce il rischio di abusi di potere o di indebite influenze politiche.

I critici potrebbero sostenere che un simile cambiamento potrebbe irrigidire la struttura del CSAT e condurre a una politicizzazione dei servizi di intelligence. È essenziale sottolineare, però, che la designazione dei capi da parte del Parlamento, mediante un voto trasparente e pubblico, assicura un processo democratico di selezione che non solo conferisce legittimità, ma agevola anche l’equilibrio e il controllo tra i poteri dello Stato. Devono indubbiamente esistere adeguati meccanismi di controllo ed equilibrio per prevenire ogni scostamento dalle norme democratiche.

In conclusione, la revisione dell’articolo 119 della Costituzione della Romania mediante l’inserimento di un nuovo comma che disciplina la composizione e le modalità di designazione dei membri del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale è un passo avanti verso il consolidamento della democrazia e del controllo civico sulle istituzioni chiave dello Stato. Questa modifica costituzionale ha il potenziale di assicurare maggiore coerenza alla politica di sicurezza nazionale, di accrescere l’efficacia nel contrastare le minacce e, in ultima analisi, di proteggere i valori e le libertà civiche di fronte alle nuove sfide globali.

La revisione dell’articolo 119 non è soltanto una questione di procedura legislativa, ma una manifestazione della volontà collettiva di adeguare le strutture dello Stato alle realtà del XXI secolo.

Mentre ci sforziamo di consolidare la nostra democrazia e di proteggere i valori su cui la nostra società si fonda, è essenziale riflettere sul modo in cui le strutture del potere e della responsabilità sono organizzate e disciplinate. Questa revisione costituzionale è un esempio di come la legislazione possa evolvere per rispondere alle esigenze attuali, assicurando un governo efficace e responsabile. In tale contesto è importante riconoscere il ruolo vitale di una Costituzione adattabile, capace di rispondere dinamicamente alle trasformazioni sociali e politiche.

La revisione dell’articolo 119 diviene così non soltanto una necessità immediata, ma anche un’occasione per riaffermare l’impegno della nostra nazione verso i principi fondamentali di una società aperta e trasparente. Questo atto di riforma costituzionale può fungere da catalizzatore per una serie di miglioramenti istituzionali che rafforzino lo Stato di diritto e promuovano un’amministrazione pubblica al servizio del cittadino.

Per concludere, l’inserimento del comma (2) nell’articolo 119 della Costituzione è un passo significativo verso il rafforzamento delle fondamenta democratiche della Romania. In un mondo in cui l’equilibrio dei poteri e il controllo civico sono più importanti che mai, questa revisione potrebbe divenire un modello da seguire nel consolidamento dell’indipendenza e della trasparenza delle istituzioni dello Stato. Accrescendo il ruolo del Parlamento nel processo di nomina dei capi dei servizi di intelligence, si assicura che queste entità vitali funzionino conformemente alla volontà del popolo e sotto la diretta supervisione dei suoi rappresentanti.

34. Dopo l’articolo 120, comma 2, sono inseriti quattro nuovi commi, da (3) a (6), del seguente tenore: → il testo dell’articolo

(3) I presidenti dei consigli distrettuali, il sindaco del Municipio di Bucarest e i sindaci dei suoi settori, nonché i sindaci dei municipi, delle città e dei comuni sono eletti a suffragio universale, uguale, diretto, segreto e liberamente espresso per un mandato di quattro anni, rinnovabile una sola volta.

(4) È dichiarato eletto il candidato che ha ottenuto, al primo turno di votazione, la maggioranza dei voti degli elettori.

(5) Qualora nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si organizza un secondo turno di votazione tra i primi due candidati nell’ordine del numero di voti ottenuti al primo turno. È dichiarato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

(6) I presidenti dei consigli distrettuali, il sindaco del Municipio di Bucarest e i sindaci dei suoi settori, i sindaci dei municipi, delle città e dei comuni, nonché i consiglieri distrettuali, generali e locali, possono essere revocati dalla carica mediante referendum convocato da un numero di cittadini pari ad almeno il 20 % dei cittadini che li hanno votati. Le firme per la convocazione del referendum possono essere raccolte anche online, potendo i cittadini firmare con qualsiasi forma di firma digitale riconosciuta dalla legge. Un referendum per la revoca degli eletti locali non può essere organizzato negli ultimi 6 mesi del mandato. L’eletto locale è revocato se la metà più uno dei partecipanti al referendum vota a favore della revoca, indipendentemente dal quorum di partecipazione.»

La revisione della Costituzione della Romania è un tema di importanza cruciale per il rafforzamento della democrazia e per l’allineamento della legislazione nazionale agli standard europei. In tale contesto, la revisione proposta dell’articolo 120 solleva meccanismi chiave relativi all’elezione e alla revoca delle autorità locali — processo che deve riflettere la competenza, il desiderio e la scelta dei cittadini. Per comprendere meglio le modifiche proposte, esaminiamo le norme attuali e confrontiamole con quelle introdotte dai commi da (3) a (6). Attualmente l’articolo 120, comma 2, della Costituzione della Romania prevede che «Il Governo nomina un prefetto in ciascun distretto e nel municipio di Bucarest.» Il prefetto è il rappresentante del Governo a livello locale e vigila sull’applicazione delle leggi e delle ordinanze governative. Le proposte di revisione introdotte dai commi da (3) a (6), al contrario, mirano a una democratizzazione più profonda del processo di elezione delle autorità locali.

Cominciamo dal comma (3), che propone che i presidenti dei consigli distrettuali e i sindaci, compreso il sindaco del Municipio di Bucarest e quelli dei suoi settori, siano eletti a suffragio universale, uguale, diretto, segreto e liberamente espresso. Tale cambiamento potrebbe assicurare maggiore legittimità e una rappresentatività rafforzata della volontà dei cittadini, poiché l’attuale Costituzione non specifica espressamente il meccanismo di elezione di tali cariche. Il comma (3) propone inoltre di limitare a un solo ulteriore mandato la possibilità di rielezione dei presidenti dei consigli distrettuali e dei sindaci. Tale misura potrebbe prevenire il perpetuarsi del potere nelle mani di un singolo individuo e favorisce una circolazione più attiva dell’élite politica. Ad esempio, in Francia i sindaci possono ricoprire un numero illimitato di mandati, il che può condurre alla stagnazione politica. In Germania, al contrario, i sindaci delle grandi città sono spesso limitati a un massimo di due mandati consecutivi, promuovendo così il cambiamento e l’innovazione nell’amministrazione locale.

Il comma (4) aggiunge una precisazione importante: è dichiarato eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti al primo turno. Ciò significa che, a differenza dell’attuale sistema, in cui l’elezione alla carica è possibile dopo un solo turno di votazione con una maggioranza relativa di voti che può rappresentare gli interessi di una minoranza della comunità, la revisione introdurrebbe un processo elettorale più decisivo, rappresentativo della volontà della maggioranza dei cittadini che hanno espresso il proprio voto. Lo scopo di questo cambiamento è consolidare un mandato forte e chiaro per coloro che guideranno le amministrazioni locali.

Il comma (5) offre una soluzione per le situazioni in cui nessun candidato ottenga la maggioranza al primo turno di votazione: un secondo turno tra i due candidati più votati. Si assicura così che l’eletto locale avrà il sostegno di una maggioranza relativa degli elettori — principio fondamentale in una democrazia rappresentativa — a differenza dell’attuale sistema, che non prevede alcun secondo turno nelle elezioni locali.

Il comma (6) introduce la possibilità di revocare le autorità locali mediante referendum promosso dai cittadini. Questa revisione proposta pone nelle mani dell’elettorato un ulteriore strumento democratico, consentendogli di ritirare la fiducia accordata qualora gli eletti non adempiano in modo soddisfacente al proprio mandato. A differenza della situazione attuale, in cui la revoca è possibile soltanto mediante procedure giuridiche o politiche più rigide, tale meccanismo potrebbe accrescere la responsabilità diretta degli eletti verso i propri elettori.

Per collocare questi cambiamenti in un contesto più ampio è utile confrontarli con i sistemi costituzionali di altri Paesi europei.

Ad esempio, in Francia le elezioni locali si svolgono in due turni, analogamente a quanto proposto al comma (5). In Germania, sindaci e presidenti dei consigli sono parimenti eletti con voto diretto dei cittadini, il che riflette il principio democratico dell’elezione diretta proposto al comma (3). Quanto alla revoca mediante referendum, si tratta di una prassi presente in alcuni Paesi, come la Slovenia, dove gli elettori hanno il diritto di promuovere referendum per la revoca dei sindaci. Le proposte di revisione dell’articolo 120 della Costituzione della Romania appaiono dunque coerenti con le tendenze democratiche di altri Stati membri dell’Unione europea. Tali modifiche potrebbero contribuire a consolidare il processo democratico locale e ad accrescere la fiducia dei cittadini nelle autorità elette. È essenziale che ogni revisione costituzionale sia esaminata con attenzione e dibattuta con trasparenza, così da assicurare che i cambiamenti riflettano la volontà del popolo e consolidino lo Stato di diritto.

Un altro aspetto degno di attenzione è la modalità di raccolta delle firme necessarie ad attivare il referendum, che rappresenta un passo importante verso la reale democratizzazione della società romena. Con la tecnologia odierna e la tendenza alla digitalizzazione dei processi, i metodi online di raccolta delle firme, quali previsti al comma (6), possono facilitare la partecipazione dei cittadini e rendere il processo più accessibile, soprattutto per le generazioni più giovani, fungendo per esse da catalizzatore di un coinvolgimento attivo nella vita della polis.

In conclusione, la revisione dell’articolo 120 della Costituzione della Romania così come proposta potrebbe rappresentare un passo importante verso un governo locale più responsabile e più vicino ai cittadini. Attuando questa revisione, la Romania allineerebbe la propria prassi democratica a quella di altri Stati europei e offrirebbe una più solida garanzia di coinvolgimento civico nell’amministrazione locale. Al tempo stesso, è vitale assicurare che tali cambiamenti siano accompagnati da campagne di educazione civica e dallo sviluppo di una cultura politica che promuova la partecipazione attiva e informata dei cittadini alla vita democratica.

35. L’articolo 124, comma 3, è così modificato: → il testo dell’articolo

«(3) I giudici sono esclusivamente cittadini romeni, sono indipendenti e soggetti soltanto alla legge. Ogni disposizione amministrativa serve ad assicurare il funzionamento del sistema giudiziario senza incidere sull’attività decisoria svolta dai giudici.»

La revisione dell’articolo 124, comma 3, della Costituzione della Romania sopra menzionata sostituisce la precedente formulazione «I giudici sono indipendenti e soggetti soltanto alla legge», giudicata troppo laconica alla luce degli sviluppi nella sfera della giustizia degli ultimi anni e delle prospettive di possibili ulteriori sviluppi di questa funzione sociale essenziale. Essa è stata modificata nel senso seguente: «I giudici sono esclusivamente cittadini romeni, sono indipendenti e soggetti soltanto alla legge. Ogni disposizione amministrativa serve ad assicurare il funzionamento del sistema giudiziario senza incidere sull’attività decisoria svolta dai giudici.»

Nella sua nuova formulazione, questo comma sottolinea il consolidamento dell’indipendenza del sistema giudiziario e la necessità che i giudici restino liberi dall’influenza di qualsiasi fattore esterno, politico o amministrativo.

Perché questa revisione è essenziale?

In primo luogo, alla luce degli sviluppi politici nelle strutture e nelle alleanze cui la Romania appartiene, e anticipando il drammatico progresso tecnologico dei prossimi anni, il comma riveduto esordisce prevedendo che «I giudici sono esclusivamente cittadini romeni…», il che rende impossibile l’accesso a tale funzione a cittadini di Paesi terzi con i quali siamo o saremo in varie alleanze politiche, statali o militari, e stabilisce parimenti che il giudice è e sarà anzitutto un essere umano e poi un cittadino romeno — rendendo impossibile «esternalizzare» l’amministrazione della giustizia a entità non umane dotate di intelligenza artificiale o di qualsiasi suo sviluppo successivo.

In secondo luogo, occorre comprendere che l’indipendenza della magistratura è un pilastro centrale di ogni democrazia consolidata. Senza di essa, l’equilibrio tra i poteri dello Stato — principio su cui si fonda lo Stato di diritto — risulterebbe gravemente compromesso.

La revisione proposta mira a rafforzare tale principio e ad assicurare che i giudici possano operare senza pressioni esterne, garantendo così un processo equo a tutti i cittadini. È essenziale tenere presente che, sebbene le disposizioni amministrative siano necessarie al buon funzionamento del sistema giudiziario, esse devono essere concepite e applicate in modo da non interferire con l’indipendenza dei giudici e con lo stesso processo decisorio.

Ogni ingerenza ingiustificata nell’amministrazione della giustizia non solo mina la fiducia del pubblico nel sistema giudiziario, ma può anche condurre a errori giudiziari dalle gravi conseguenze per le vite individuali e per la società nel suo insieme.

Che cosa significa effettivamente l’indipendenza dei giudici? Significa che le loro decisioni devono essere assunte senza alcuna forma di influenza, pressione o minaccia, quale che ne sia la fonte.

L’indipendenza dei giudici presuppone inoltre un certo grado di autonomia nell’amministrare le risorse necessarie al buon funzionamento dei tribunali. La revisione proposta serve pertanto a chiarire e a rafforzare tali aspetti, contribuendo a consolidare la fiducia del pubblico nella giustizia e a promuovere una percezione di imparzialità ed equità. È importante osservare che la modifica in esame non è isolata, ma deve inserirsi in un più ampio contesto di riforma della giustizia. Tali riforme sono volte ad apportare miglioramenti in termini di efficienza, accessibilità e trasparenza della giustizia, contribuendo così al rafforzamento dello Stato di diritto. Al tempo stesso, dobbiamo riconoscere le sfide che il sistema giudiziario affronta in un mondo in continuo mutamento. La revisione del testo costituzionale deve pertanto essere accompagnata da misure che assicurino l’adattabilità e la capacità del sistema di rispondere ai nuovi tipi di controversie e alle sfide giuridiche del XXI secolo.

Ciò presuppone una visione rigorosa del ruolo della giustizia nella società e il riconoscimento che la revisione dell’articolo 124, comma 3, della Costituzione non è soltanto una questione di aggiornamento testuale, ma di riaffermazione di un impegno verso i principi fondamentali della giustizia e quindi verso il cittadino.

In conclusione, la revisione dell’articolo 124, comma 3, della Costituzione della Romania non è soltanto una necessità giuridica, ma anche un’esigenza democratica. Questa impresa è vitale per assicurare che la giustizia in Romania resti un’istituzione forte, indipendente e adeguata alle sfide del nostro tempo. Con questa revisione ci assumiamo la responsabilità di proteggere i diritti e le libertà dei cittadini e di mantenerne la fiducia in un sistema giudiziario equo ed efficace.

36. Dopo l’articolo 124, comma 3, sono inseriti due nuovi commi, il 4 e il 5, del seguente tenore: → il testo dell’articolo

«(4) I giudici non possono essere agenti operativi, compresi agenti sotto copertura, informatori o collaboratori di alcun servizio di intelligence nazionale o internazionale. I giudici che abbiano rivestito tali qualità prima della nomina sono rimossi dalla carica.

(5) I giudici in servizio non possono essere membri di associazioni e società occulte, segrete o riservate. I giudici in servizio possono essere membri esclusivamente di associazioni professionali, e l’attività svolta deve riguardare l’ambito della giustizia.»

Le due aggiunte proposte al testo dell’articolo 124, i commi (4) e (5), mirano a chiarire e a delimitare lo status dei giudici in relazione ai servizi di intelligence e all’appartenenza ad associazioni o società. → il testo dell’articolo

Il comma (4) prevede che i giudici non possano essere agenti operativi, agenti sotto copertura, informatori o collaboratori dei servizi di intelligence, nazionali o internazionali. Esso prevede inoltre che i giudici che abbiano rivestito tali qualità prima della nomina siano rimossi dalla carica.

Tale precisazione è essenziale per evitare conflitti di interesse e per assicurare che le decisioni nella giustizia siano assunte esclusivamente sulla base delle prove e della legge, senza influenze o fedeltà occulte capaci di incidere sull’imparzialità. È un passo importante nel consolidamento dell’indipendenza della giustizia e nell’accrescere la trasparenza in questo ambito vitale dello Stato di diritto.

Il comma (5) prosegue nella stessa direzione, vietando ai membri della magistratura di appartenere ad associazioni e società occulte, segrete o riservate. Tale disposizione mira a eliminare la possibilità che le decisioni dei giudici siano influenzate dall’appartenenza a simili gruppi, che possono avere agende e interessi propri. Consentendo l’appartenenza esclusivamente ad associazioni professionali incentrate sulla giustizia, si intende garantire che l’attività dei giudici sia interamente dedita al servizio pubblico e ai principi fondamentali del sistema giudiziario. Si consolida così l’idea che i giudici debbano restare pilastri di imparzialità ed equità, non alterati da influenze o impegni esterni capaci di comprometterne l’indipendenza e l’obiettività.

Questi nuovi commi proposti chiariscono e rafforzano la visione del ruolo e dell’integrità dei giudici nello Stato di diritto. Essi riflettono una comprensione profonda delle conseguenze che i conflitti di interesse e le affiliazioni inappropriate possono avere per la giustizia. La loro integrazione nel testo della Costituzione rappresenta un passo critico verso una magistratura realmente indipendente, protetta da ogni potenziale fonte di corruzione o di influenza illegittima. Tali disposizioni sono volte a eliminare ogni sospetto che le decisioni giudiziarie possano essere influenzate da fedeltà occulte o da interessi poco chiari, consolidando così il principio della separazione dei poteri nello Stato e l’indipendenza della giustizia.

Esaminando altre costituzioni europee, osserviamo che molte di esse contengono articoli a tutela dell’indipendenza del sistema giudiziario, che fissano limiti chiari per prevenire conflitti di interesse e influenze esterne sulla magistratura. Ad esempio, la Costituzione tedesca (Grundgesetz) prevede espressamente che i giudici siano soggetti soltanto alla legge, sottolineandone l’indipendenza da qualsiasi potere esterno. Analogamente, la Costituzione francese garantisce l’indipendenza giudiziaria, e i membri del Consiglio Superiore della Magistratura, responsabili della nomina e della carriera dei giudici, non possono svolgere attività politiche o commerciali capaci di mettere in pericolo tale indipendenza.

Al contrario, in alcuni Paesi dell’Europa orientale il rapporto tra i servizi di intelligence e il sistema giudiziario è stato più opaco, generando serie preoccupazioni sull’indipendenza e sull’integrità della giustizia.

In tale contesto, l’introduzione di disposizioni analoghe a quelle proposte per l’articolo 124 della Costituzione della Romania potrebbe svolgere un ruolo essenziale nel chiarire e consolidare i principi fondamentali di un sistema giudiziario indipendente e imparziale. È importante osservare che, benché la revisione costituzionale sia un processo complesso e spesso controverso, essa offre l’occasione di allineare la legislazione nazionale a standard e prassi democratiche riconosciute a livello internazionale. Questo passo non solo consoliderebbe lo Stato di diritto in Romania, ma contribuirebbe anche ad accrescere la fiducia dei partner internazionali nel sistema giudiziario romeno e quindi nella stabilità politica ed economica del Paese. In conclusione, la proposta di aggiungere i commi (4) e (5) all’articolo 124 della Costituzione della Romania è una misura necessaria per rafforzare l’indipendenza della giustizia e per assicurare che i giudici siano liberi da qualsiasi influenza esterna capace di comprometterne l’imparzialità e l’equità.

Questi cambiamenti costituzionali non solo allineeranno la Romania alle migliori prassi europee, ma serviranno anche da segnale chiaro del fatto che il Paese è fermamente impegnato sulla via della riforma giudiziaria e del consolidamento della democrazia. Mentre la Romania continua a evolvere e ad adeguarsi agli standard internazionali, è essenziale assicurare che il suo sistema giudiziario resti forte, indipendente e, soprattutto, credibile agli occhi dei propri cittadini. Rivedere la Costituzione per riflettere tali principi fondamentali è un passo vitale in quella direzione.

Infine, queste modifiche proposte non solo riaffermano l’impegno della Romania verso i principi di una giustizia imparziale e trasparente, ma offrono anche un’ulteriore garanzia che i giudici eserciteranno il proprio mandato con la più alta integrità professionale ed etica. La loro adozione invierà un segnale forte, sul piano interno e internazionale, del fatto che la Romania sta consolidando il proprio Stato di diritto e prende sul serio il compito di combattere ogni forma di influenza inammissibile all’interno del proprio sistema giudiziario.

La riforma costituzionale relativa all’articolo 124 deve pertanto essere considerata non soltanto nel contesto legislativo interno, ma anche in quello degli standard europei e internazionali in materia di giustizia. Essa allineerà la Romania alle migliori prassi mondiali e contribuirebbe ad accrescerne la statura giuridica e democratica sulla scena mondiale.

È imperativo che questa revisione sia accompagnata da un dialogo aperto e costruttivo tra tutte le parti interessate, compresi il governo, la magistratura, gli ordini forensi, le organizzazioni non governative e i cittadini. Soltanto attraverso una comunicazione efficace e un approccio collaborativo possiamo assicurare che i cambiamenti proposti siano attuati nel modo che meglio serve gli interessi della giustizia e del popolo romeno. Il dibattito pubblico e la trasparenza nel processo di revisione costituzionale sono parimenti essenziali per favorire un’ampia accettazione e un ampio sostegno a tali modifiche. È vitale che i cittadini siano informati e comprendano le conseguenze di questi cambiamenti per la loro vita quotidiana e per il funzionamento dello Stato di diritto.

In conclusione, la revisione dell’articolo 124 della Costituzione della Romania rappresenta una tappa fondamentale nell’evoluzione del sistema giudiziario e della democrazia nel nostro Paese. Le modifiche proposte per i commi (4) e (5) non sono soltanto una risposta all’esigenza di trasparenza e integrità nella giustizia, ma anche l’affermazione della determinazione della Romania ad avere un sistema giudiziario solido, che rispetti i principi dello Stato di diritto e tuteli i diritti dei propri cittadini. Grazie a ciò, la Romania potrà allinearsi agli standard europei e internazionali, consolidare la propria democrazia e assicurare un futuro giusto e prospero a tutti i suoi cittadini.

37. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 125 sono così modificati: → il testo dell’articolo

«(1) I giudici nominati in carica sono cittadini romeni e sono inamovibili, alle condizioni previste dalla legge.

(2) Le proposte di nomina, nonché la promozione, il trasferimento e la sanzione dei giudici e dei pubblici ministeri rientrano nella competenza del Consiglio Superiore dei Giudici, alle condizioni della sua legge organica.

(3) La funzione di giudice è incompatibile con qualsiasi altra funzione pubblica o privata, salvo gli incarichi di docenza nell’istruzione superiore e gli incarichi di docenza presso l’Istituto Nazionale della Magistratura e presso la Scuola Nazionale dei Cancellieri.»

La revisione dell’articolo 125, commi 1, 2 e 3, della Costituzione della Romania mira a consolidare le garanzie di indipendenza dei giudici e a chiarire le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) in materia di nomina, promozione, trasferimento e sanzione di giudici e pubblici ministeri. Tali modifiche sono essenziali per assicurare un sistema giudiziario equo ed efficace, libero da influenze esterne e da pressioni politiche o amministrative.

Il comma (1) sottolinea lo status di inamovibilità dei giudici, pilastro centrale della loro protezione contro l’arbitrio e le interferenze nel processo giudiziario. L’inamovibilità dei giudici è un principio riconosciuto a livello internazionale come fondamentale per l’indipendenza della giustizia, poiché consente ai giudici di esercitare la propria funzione senza timore di rappresaglie o di conseguenze negative per la carriera. La revisione di questo comma è pertanto volta a rafforzare tale garanzia e a confermare l’impegno della Romania verso gli standard internazionali in materia di giustizia. Essa potrebbe inoltre ridurre il rischio di influenze politiche nel sistema giudiziario, consolidando così la fiducia del pubblico nell’imparzialità e nell’integrità dei tribunali.

Il comma (2) mira a chiarire e a delimitare i poteri del Consiglio Superiore della Magistratura. Attualmente il CSM svolge un ruolo cruciale nell’assicurare l’indipendenza e l’autonomia di giudici e pubblici ministeri, ma le proposte di revisione sono concepite per cristallizzare ulteriormente tali prerogative. Definendo espressamente le competenze del CSM nel processo di nomina dei magistrati e nella conformazione della loro carriera, si intende eliminare ogni dubbio o ambiguità che possa consentire influenze esterne su questo processo vitale. La chiarezza di tali disposizioni fungerebbe da muro di protezione contro i tentativi di minare l’indipendenza giudiziaria, condizione sine qua non di un sistema giudiziario imparziale ed efficace.

Il comma (3) stabilisce le incompatibilità della funzione di giudice, salvo taluni incarichi di docenza. Tale disposizione serve ad assicurare che i giudici si dedichino interamente ai propri compiti giudiziari, senza essere distolti da altri obblighi professionali o da potenziali conflitti di interesse. Consentendo talune attività didattiche, si riconosce il valore aggiunto apportato dall’esperienza e dalle conoscenze dei magistrati nella formazione delle future generazioni di giuristi. Al tempo stesso, tale eccezione è rigorosamente delimitata, così da evitare ogni confusione riguardo ad altri tipi di attività che potrebbero compromettere l’indipendenza o l’imparzialità dei giudici.

La revisione dei commi sopra menzionati è pertanto una tappa essenziale nel processo di riforma e di modernizzazione del sistema giudiziario in Romania. Essa non solo allinea la legislazione nazionale agli standard internazionali, ma offre anche una base solida per un sistema giudiziario che possa essere considerato esempio di integrità ed efficienza. In conclusione, le modifiche proposte all’articolo 125 riflettono una comprensione profonda della necessità di proteggere e consolidare l’indipendenza della giustizia in Romania. Esse sono fondamentali per uno Stato di diritto funzionante, in cui ogni cittadino possa confidare che i propri diritti e le proprie libertà siano difesi da un sistema giudiziario equo e imparziale. Rivedere e aggiornare tali commi è un passo avanti verso il conseguimento di una giustizia che non solo rispetti i principi democratici, ma li promuova attivamente nella società.

Con questa riforma la Romania può dimostrare il proprio fermo impegno nel consolidare uno Stato di diritto in cui l’indipendenza del sistema giudiziario sia garantita e protetta dalle influenze esterne. È essenziale comprendere che questi cambiamenti non sono un mero requisito formale, ma una necessità reale, che risponde tanto alle aspettative dei cittadini quanto alle esigenze di un sistema giudiziario moderno ed efficace, conforme ai più elevati standard internazionali.

In tale contesto, un confronto con altre costituzioni europee può offrire una prospettiva sul modo in cui vari Stati affrontano la tutela dell’indipendenza del sistema giudiziario. Ad esempio, in Germania il principio dell’inamovibilità dei giudici è saldamente ancorato nella Legge fondamentale, e il Consiglio giudiziario federale (Bundesrichterrat) dispone di chiari poteri in materia di selezione e promozione dei magistrati. Analogamente, in Francia il Consiglio Superiore della Magistratura (Conseil Supérieur de la Magistrature) svolge un ruolo decisivo nel garantire l’indipendenza giudiziaria, con competenze precise nella nomina e nella carriera dei magistrati.

Questi sistemi mettono in luce l’importanza di un quadro legislativo chiaro e solido a sostegno dell’indipendenza della giustizia, e la Romania, con la revisione proposta dell’articolo 125, si muove nella stessa direzione. L’importanza dell’inamovibilità dei giudici, del ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura e delle incompatibilità tra cariche pubbliche e funzione di giudice sono tutti aspetti che contribuiscono alla creazione di una magistratura autonoma e immune da pressioni esterne. Tenendo conto dei modelli giudiziari europei, è chiaro che ogni sistema che aspiri a efficienza ed equità deve fondare la propria azione su solidi principi di indipendenza. In tal senso, la revisione della legislazione romena non è soltanto opportuna, ma necessaria per allinearsi alle migliori prassi europee e internazionali. Come si è osservato, l’indipendenza della giustizia non è un concetto astratto, ma una realtà viva che si riflette nella qualità della vita quotidiana di ogni cittadino. Una magistratura indipendente e imparziale assicura che le leggi siano applicate equamente e che i diritti e le libertà individuali siano protetti dagli abusi. Per questo la revisione dell’articolo 125, commi da 1 a 3, rappresenta una pietra angolare nel consolidamento di un simile sistema giudiziario. In ultima analisi, l’adozione di queste revisioni rappresenterà un passo importante nell’affermare e nell’assicurare una magistratura autonoma, elemento chiave di ogni democrazia matura e funzionante. È una responsabilità che la Romania ha non soltanto verso i propri cittadini, ma anche nel contesto europeo e internazionale, dimostrando il proprio incrollabile impegno verso i valori e i principi fondamentali dello Stato di diritto. La revisione dell’articolo 125, commi da 1 a 3, costituisce dunque una priorità legislativa e un imperativo morale che dovrebbe unire tutte le forze politiche e sociali in uno sforzo comune. Questo processo di riforma non è soltanto una questione di conformità a norme esterne, ma è, in sostanza, una riaffermazione dell’identità nazionale quale Stato di diritto e una conferma dell’impegno verso i principi di una giustizia indipendente, equa e trasparente. Ciò comporta un’attenta supervisione, meccanismi di controllo efficaci e una mentalità di responsabilità e integrità presso tutti gli attori giudiziari.

38. L’articolo 126, comma 3, è così modificato: → il testo dell’articolo

«(3) L’Alta Corte di Cassazione e Giustizia assicura l’interpretazione e l’applicazione uniformi della legge da parte degli altri organi giurisdizionali, nonché la risoluzione delle questioni di diritto, secondo la propria competenza.»

La revisione di questo articolo è un atto di affinamento dei meccanismi della giustizia, concepito per assicurare un equilibrio funzionale tra i vari organi giurisdizionali e per garantire al cittadino un sistema di giustizia equo e prevedibile. La modifica proposta dell’articolo 126, comma 3, mira a rafforzare il ruolo dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia nell’assicurare un’interpretazione e un’applicazione uniformi della legge in tutta la Romania.

Si intende così prevenire le discrepanze e le interpretazioni divergenti che possono insorgere nella prassi giudiziaria, fattori capaci di condurre a una dannosa incertezza del diritto. Questo articolo di riforma costituzionale risponde a un’esigenza impellente di coerenza e prevedibilità nella giustizia romena.

Attualmente l’articolo 126, comma 3, prevede che «L’Alta Corte di Cassazione e Giustizia è l’organo competente per i ricorsi nell’interesse della legge». Tale formulazione, pur pregevole, lascia spazio a una certa ambiguità quanto all’estensione e ai limiti delle competenze dell’Alta Corte.

La nuova proposta chiarisce ed estende tali competenze, conferendo alla Corte un ruolo più attivo nell’unificazione della prassi giudiziaria mediante la risoluzione di questioni di diritto che possono rivestire importanza fondamentale in un determinato ambito. Questa revisione è essenziale per consolidare la fiducia del cittadino nel sistema giudiziario. Un’interpretazione uniforme della legge significa prevedibilità ed equità, e questi sono pilastri dello Stato di diritto e della democrazia. Un sistema di giustizia prevedibile è quello in cui ogni cittadino può comprendere i propri diritti e anticipare l’esito delle controversie in cui è coinvolto, contribuendo così a una società più giusta e più ordinata. Inoltre, la modifica proposta può avere un impatto positivo nel ridurre il sovraccarico dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia. Chiarendone le competenze, si può evitare la congestione del suo ruolo con cause che, per quanto importanti, possono essere definite a livello degli organi giurisdizionali inferiori, assicurando così una migliore gestione delle risorse giudiziarie.

La revisione proposta è inoltre coerente con le tendenze europee relative al funzionamento degli ordinamenti giuridici. Un sistema in cui l’interpretazione della legge è armonizzata a livello nazionale contribuisce a un contesto giuridico più stabile e facilita la cooperazione giudiziaria transfrontaliera. Nell’Unione europea, dove gli Stati membri sono chiamati ad applicare leggi e principi comuni, tale coerenza è tanto più necessaria per assicurare il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà civiche in uno spazio giuridico integrato.

Al riguardo, il confronto con altre costituzioni europee può offrire prospettive preziose. Prendendo l’esempio della Germania, dove il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) funge da organo di ultima istanza nel sistema giudiziario per le controversie civili e penali, vediamo un modello analogo a quello proposto per la Romania. La corte tedesca assicura l’uniformità dell’interpretazione delle leggi e anche la risoluzione di importanti questioni giuridiche. Tale approccio è stato riconosciuto efficace nel mantenere un corpo giurisprudenziale coeso e un sistema giudiziario prevedibile. Analogamente, la corte suprema francese, la Cour de Cassation, dispone di poteri comparabili, essendo responsabile di assicurare l’applicazione uniforme della legge in tutto il Paese e di riesaminare le decisioni degli organi giurisdizionali inferiori ove necessario. È un esempio chiaro di corte suprema che funziona come garante della coerenza e della costanza nell’applicazione della legge — pilastro su cui si fonda parimenti la modifica proposta dell’articolo 126 della Costituzione della Romania. Esaminando il modello italiano, in cui la Corte di Cassazione svolge una funzione analoga, vediamo come tale corte suprema contribuisca ad armonizzare l’interpretazione delle leggi e a risolvere complesse questioni di diritto. I modelli internazionali possono dunque fornire un solido argomento a favore della riforma proposta, sottolineando i benefici di un sistema giudiziario ben strutturato con una corte suprema forte.

In conclusione, la revisione dell’articolo 126 della Costituzione della Romania è un passo necessario nell’evoluzione dell’ordinamento giuridico nazionale, con il potenziale di allineare la prassi giudiziaria romena agli standard europei e di migliorare sensibilmente l’efficienza e la prevedibilità della giustizia.

La riforma dell’articolo 126 può così contribuire in modo decisivo a consolidare la fiducia del pubblico nella giustizia e a rafforzare lo Stato di diritto in Romania. Adottando questa modifica, la Romania compirebbe un passo importante verso il conseguimento di un equilibrio giudiziario che rifletta le migliori prassi europee e promuoverebbe un contesto giuridico coeso ed equo per tutti i suoi cittadini. Ciò non solo consoliderà la fiducia nel sistema giudiziario, ma assicurerà anche un migliore allineamento ai meccanismi della giustizia nello spazio europeo, contribuendo a un’integrazione giudiziaria più efficace e più profonda nell’Unione europea. È giunto il momento che la Romania compia il passo successivo nella modernizzazione e nell’armonizzazione della propria giustizia con le realtà e le esigenze del XXI secolo. La revisione dell’articolo 126 rappresenta un’occasione unica per costruire un sistema di giustizia più accessibile e più prevedibile — obiettivo che non può essere ignorato nell’aspirazione a creare una società fondata sul rispetto della legge e sulla tutela dei diritti individuali.

39. L’articolo 132, comma 2, è così modificato: → il testo dell’articolo

«(2) La funzione di pubblico ministero è incompatibile con qualsiasi altra funzione pubblica o privata, salvo gli incarichi di docenza nell’istruzione superiore e gli incarichi di docenza presso l’Istituto Nazionale della Magistratura e presso la Scuola Nazionale dei Cancellieri.»

La revisione dell’articolo 132 della Costituzione della Romania, che disciplina l’incompatibilità della funzione di pubblico ministero, è recentemente entrata nel mirino della riforma, rispondendo alla necessità di allinearsi alla legislazione europea e alle nuove sfide sociali e giuridiche. In tale contesto, la revisione dell’articolo 132 diviene essenziale per assicurare un sistema di giustizia indipendente ed efficace.

L’attuale testo dell’articolo 132, comma 2, prevede che la funzione di pubblico ministero sia incompatibile con qualsiasi altra funzione pubblica o privata. Tale disposizione è stata interpretata restrittivamente, limitando le possibilità professionali dei pubblici ministeri e quindi la capacità del sistema giudiziario di beneficiare di competenze e diversità.

La proposta di revisione di questo comma allenta tali restrizioni, consentendo ai pubblici ministeri di ricoprire incarichi di docenza nell’istruzione superiore, presso l’Istituto Nazionale della Magistratura e presso la Scuola Nazionale dei Cancellieri. Questa modifica riflette un’apertura a una maggiore flessibilità nella carriera dei magistrati e il riconoscimento dell’importanza dello scambio di conoscenze tra teoria e prassi.

Per comprendere meglio la ratio di questa revisione è utile confrontare le disposizioni costituzionali della Romania con quelle di altri Paesi europei. Ad esempio, le Costituzioni di Francia e Germania non enunciano nei propri testi costituzionali le incompatibilità della funzione di pubblico ministero, ma ne rimettono la determinazione alla legislazione ordinaria. Ciò offre maggiore flessibilità e adattabilità in base alle esigenze e all’evoluzione della società. La Spagna, al contrario, prevede espressamente nella propria Costituzione che giudici e pubblici ministeri non possano esercitare altre funzioni pubbliche, salvo eccezioni strettamente connesse al funzionamento della giustizia. Tale differenza di approccio solleva questioni importanti sull’equilibrio tra l’indipendenza e le responsabilità dei magistrati e sul modo in cui le incompatibilità sono stabilite in modo da tutelare l’integrità del sistema giudiziario senza ostacolare lo sviluppo professionale e il contributo all’educazione giuridica.

La revisione proposta per l’articolo 132 della Costituzione della Romania trova una via mediana, consentendo ai pubblici ministeri di condividere le conoscenze accumulate e di partecipare alla formazione delle future generazioni di giuristi senza compromettere l’indipendenza del sistema giudiziario. Un argomento forte a favore di questa revisione potrebbe essere che il coinvolgimento dei pubblici ministeri nell’educazione giuridica contribuisce a consolidare il legame tra la teoria e la prassi del diritto. Trasmettendo la propria esperienza pratica, i pubblici ministeri possono offrire agli studenti una prospettiva realistica sull’applicazione della legge, componente essenziale per costruire una solida base nelle professioni giuridiche. La partecipazione dei pubblici ministeri alla vita accademica può inoltre stimolare la ricerca e lo sviluppo di nuovi approcci in campo giuridico, il che va a reale beneficio della giustizia nel suo insieme.

Tale apertura al mondo accademico può inoltre contribuire a colmare le distanze esistenti tra la teoria giuridica e le realtà dell’aula di giustizia. I pubblici ministeri, avendo accesso alle più recenti ricerche e ai dibattiti teorici, possono apportare miglioramenti pratici all’interpretazione e all’applicazione delle leggi. Questa simbiosi tra teoria e prassi giuridica può condurre a una migliore comprensione del diritto e a un’amministrazione della giustizia consonante con le dinamiche della società contemporanea.

Bilanciando le responsabilità professionali con la possibilità di contribuire all’educazione giuridica, la revisione proposta dell’articolo 132 rappresenta un passo avanti verso un sistema di giustizia adattabile e dinamico. La collaborazione tra la sfera giudiziaria e quella accademica può non solo arricchire la comprensione del diritto, ma anche creare una generazione di giuristi meglio preparata alle sfide del futuro.

In ultima analisi, la revisione dell’articolo 132 della Costituzione della Romania è un’occasione per costruire un sistema giudiziario più solido e meglio adattato alla complessità del mondo moderno. Promuovendo una migliore interconnessione tra teoria giuridica e prassi giudiziaria e assicurando maggiore flessibilità nelle carriere professionali dei magistrati, questa revisione può contribuire a innalzare la qualità dell’amministrazione della giustizia in Romania.

In conclusione, la revisione dell’articolo 132 della Costituzione della Romania mediante l’introduzione di eccezioni che consentono ai pubblici ministeri di ricoprire incarichi di docenza rappresenta un passo necessario nella modernizzazione della professione giudiziaria e nel suo allineamento agli standard europei.

Ciò comporta un impegno continuo a migliorare la qualità della formazione giuridica, a promuovere la ricerca nel campo del diritto e ad assicurare un’interazione produttiva tra università e istituzioni giudiziarie.

Le modifiche apportate alla Costituzione della Romania, comprese quelle all’articolo 132, riflettono le aspirazioni della società verso uno Stato di diritto più forte e più equo. Tali aspirazioni si collegano a una visione più ampia, in cui la giustizia non è soltanto una funzione dello Stato, ma un servizio reso ai cittadini, con l’obiettivo di proteggere le libertà individuali e di promuovere una società più giusta e più prospera.

La revisione dell’articolo 132 è dunque più di un semplice adeguamento giuridico: fa parte di un più ampio sforzo di modernizzazione del sistema giudiziario romeno. È un’occasione per riflettere sul ruolo che i magistrati svolgono nella società e per ridefinire che cosa significhi per essi servire realmente l’interesse pubblico. La revisione dell’articolo 132 rappresenta così non soltanto la modifica di una sezione della Costituzione, ma una riflessione sul futuro della giustizia in Romania. Essa va vista come un’occasione per consolidare lo Stato di diritto e per garantire che ogni cittadino goda dell’equa protezione delle leggi del Paese. Per tutte queste ragioni, la revisione dell’articolo 132 della Costituzione della Romania non è soltanto una necessità giuridica, ma anche un’espressione dell’evoluzione della società e delle aspirazioni della nazione al progresso.

40. L’articolo 133 è così modificato: → il testo dell’articolo

a) 10 sono eletti nelle assemblee generali dei giudici e convalidati dal Senato; essi sono eletti come segue:

— 2 fra i giudici dei tribunali di primo grado, dai giudici in servizio presso tali tribunali;

a) 10 sono eletti dalle assemblee generali dei giudici e convalidati dal Senato; sono eletti come segue —

— 2 tra i giudici dei tribunali di primo grado, dai giudici in servizio presso tali tribunali;

— 2 fra i giudici dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, uno eletto dai giudici della sezione penale e uno eletto dai giudici delle altre sezioni;

b) 2 rappresentanti della società civile, specialisti nel campo del diritto, di elevata reputazione professionale e morale, che non abbiano appartenuto a partiti politici negli ultimi 5 anni, eletti dal Senato; essi partecipano soltanto ai lavori del plenum;

— 2 tra i giudici dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, uno eletto dai giudici in servizio nella sezione penale e uno eletto dai giudici in servizio nelle altre sezioni;

b) 2 rappresentanti della società civile, specialisti in campo giuridico, di elevata levatura professionale e morale, che non abbiano appartenuto a partiti politici negli ultimi 5 anni, eletti dal Senato; essi partecipano soltanto ai lavori del plenum;

c) il Ministro della Giustizia, il Presidente dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia e il Procuratore Generale della Procura presso l’Alta Corte di Cassazione e Giustizia.

(3) Il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura è eletto per un mandato di un anno, non rinnovabile, tra i magistrati di cui al comma (2), lettera a), in ordine decrescente di grado professionale e di anzianità.

(4) Il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura è eletto per un mandato di un anno, non rinnovabile né prorogabile in alcun modo, tra i giudici di cui al comma (2).

(5) Il mandato dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura è di 4 anni.

(6) Le decisioni del Consiglio Superiore della Magistratura sono adottate a scrutinio segreto o palese, a norma di legge.»

La revisione proposta dell’articolo 133 della Costituzione della Romania risponde alla necessità di consolidare l’indipendenza della giustizia e di adeguare il quadro legislativo alle realtà e alle sfide attuali. È pertanto importante analizzare le ragioni alla base di questa iniziativa, confrontando le modifiche proposte con il testo vigente e anticipando l’impatto che esse potrebbero avere sul sistema giudiziario romeno.

L’articolo 133 nella sua forma attuale definisce il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) quale organo responsabile di assicurare l’indipendenza del sistema giudiziario e di vigilare sulla carriera dei magistrati. Gli aspetti principali disciplinati da questo articolo riguardano la composizione del CSM, le modalità di elezione dei suoi membri e la durata dei loro mandati. Nella sua forma attuale il CSM è composto di 19 membri, con un presidente eletto per un mandato di tre anni, rinnovabile.

La revisione proposta introduce cambiamenti significativi, tra cui l’eliminazione dei 5 pubblici ministeri e la riduzione del numero dei membri da 19 a 15, nonché la limitazione del mandato del presidente a un anno, senza possibilità di rinnovo in alcuna forma. Tali modifiche sono volte ad accrescere l’efficienza e la responsabilità del CSM e ad assicurare una rappresentanza equilibrata tra i vari livelli del sistema giudiziario e la società civile. Un altro cambiamento importante riguarda le modalità di elezione dei membri del Consiglio.

Secondo la nuova proposta, i membri sono eletti dalla comunità che rappresentano, il che potrebbe contribuire a una maggiore autonomia e a un riflesso più fedele della diversità e delle specializzazioni presenti nel sistema giudiziario. Parimenti, l’introduzione di specialisti provenienti dalla società civile privi di recenti affiliazioni politiche può essere vista come un’ulteriore garanzia dell’imparzialità e dell’indipendenza della giustizia.

Queste modifiche proposte devono essere analizzate nel più ampio contesto dell’evoluzione del sistema giudiziario e degli standard europei in materia di indipendenza della giustizia. Ad esempio, la Commissione di Venezia ha ripetutamente sottolineato l’importanza di proteggere l’indipendenza del sistema giudiziario dalle pressioni politiche e ha raccomandato di consolidare tale principio mediante meccanismi di autogoverno della magistratura. Ridurre l’influenza politica nella nomina dei membri del CSM e assicurare un equilibrio tra i vari livelli del sistema giudiziario e la società civile risponde a tali raccomandazioni.

Inoltre, limitare a un anno il mandato del presidente del CSM, con divieto di rinnovo a qualsiasi titolo, mira a prevenire l’accumulo di potere a lungo termine nelle mani di una sola persona, aspetto in passato criticato da vari organismi internazionali. Ne possono derivare una rotazione più frequente e una distribuzione più equa delle responsabilità, contribuendo così a una guida più dinamica e trasparente.

Al tempo stesso, la proposta di avere nel CSM rappresentanti della società civile privi di recenti legami politici è un passo importante verso la depoliticizzazione della giustizia e verso l’assicurazione di un controllo sociale sul modo in cui essa è amministrata. Tale misura può rafforzare la fiducia del pubblico nell’indipendenza e nell’imparzialità del sistema giudiziario.

L’analisi comparativa del testo vigente e di quello proposto per la revisione dell’articolo 133 della Costituzione della Romania mostra che i cambiamenti mirano a un adeguamento al contesto attuale, a un funzionamento più efficiente del CSM e a un consolidamento dell’indipendenza della giustizia. È il riconoscimento del fatto che le dinamiche della società romena e le norme europee richiedono un continuo riesame dei meccanismi che garantiscono lo Stato di diritto. Gli aspetti innovativi introdotti dalla revisione non sono soltanto una risposta a critiche o raccomandazioni esterne, ma anche un tentativo di rispondere a esigenze interne messe in luce dalla prassi giudiziaria. Tali cambiamenti possono contribuire a innalzare la qualità dell’amministrazione della giustizia e ad accrescere la responsabilità di chi assume ruoli chiave in seno al CSM.

Esaminando la revisione proposta, possiamo osservare uno sforzo di allineare il sistema giudiziario romeno agli standard europei. In conclusione, la revisione proposta dell’articolo 133 della Costituzione della Romania riflette una tendenza positiva alla modernizzazione del sistema giudiziario e al suo adeguamento agli standard di indipendenza e imparzialità.

Uno dei principali argomenti a favore della revisione dell’articolo 133 è assicurare una migliore rappresentanza dei giudici di tutti i livelli giurisdizionali — dai tribunali di primo grado fino all’Alta Corte di Cassazione e Giustizia — nonché la diversità in seno al CSM. Mentre attualmente i membri sono designati mediante vari meccanismi che possono essere esposti a influenze politiche o di altro genere, l’articolo riveduto mira a una selezione più diretta e autonoma dei rappresentanti. Ciò potrebbe condurre a una maggiore fiducia nel sistema giudiziario, poiché le decisioni del CSM rifletteranno più chiaramente la volontà e gli interessi professionali dei magistrati, senza essere filtrate o influenzate da un’agenda politica. È un cambiamento significativo, poiché rafforza il principio dell’indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato.

Parimenti, limitando a un solo anno il mandato del presidente del CSM, senza possibilità di rinnovo, si intende evitare la concentrazione prolungata dell’autorità in un’unica persona — fattore spesso associato al rischio di influenze e abusi. La proposta favorisce così un ciclo costante di nuove prospettive e approcci nella guida del CSM, il che può condurre a decisioni più equilibrate e a una maggiore trasparenza nei lavori del Consiglio.

I cambiamenti proposti nel contesto dell’attuale articolo 133 mirano ad avvicinare il sistema giudiziario romeno agli standard internazionali in materia di indipendenza della giustizia e a rispondere alle preoccupazioni espresse tanto sul piano nazionale quanto su quello internazionale.

Per apprezzare pienamente la portata delle proposte di revisione è istruttivo confrontarle con gli assetti di altri Paesi europei. Ad esempio, in Francia il Consiglio Superiore della Magistratura (Conseil Supérieur de la Magistrature) dispone di poteri analoghi ed è composto sia da magistrati eletti sia da membri nominati dal Presidente della Repubblica, dal Presidente dell’Assemblea Nazionale e dal Presidente del Senato. Questa struttura mista offre una rappresentanza diversificata e mira a bilanciare l’influenza politica con l’autonomia giudiziaria.

In Germania, il Consiglio giudiziario federale (Bundesrichterrat) è responsabile dell’amministrazione e della carriera dei giudici federali ed è composto esclusivamente da giudici eletti dai propri pari. Questo sistema di autogoverno riflette una profonda fiducia nella capacità della magistratura di gestire autonomamente i propri affari, senza intervento diretto dei poteri politici. L’esempio tedesco offre così una prospettiva preziosa sull’importanza dell’autonomia all’interno del sistema giudiziario e sui modi in cui essa può essere realizzata. In Italia, il Consiglio Superiore della Magistratura è composto in larga parte da magistrati eletti direttamente dai propri pari, con alcuni membri estranei alla magistratura, tra cui il Presidente della Repubblica e altri membri eletti dal Parlamento. Tale struttura combina l’autonomia giudiziaria con una forma di supervisione democratica, cercando di mantenere un equilibrio tra l’indipendenza della giustizia e la responsabilità verso la società.

Confrontando questi modelli con la revisione proposta dell’articolo 133 della Costituzione della Romania, possiamo osservare che in Europa esiste una varietà di approcci quanto alla composizione e al funzionamento dei consigli superiori della magistratura. Ciò dimostra che non esiste una formula unica o perfetta, bensì soluzioni diverse, adattate al contesto e alla storia di ciascuno Stato.

Nel contesto romeno, la revisione proposta sembra muoversi verso un modello che valorizza l’autonomia giudiziaria e la partecipazione attiva della magistratura all’autogoverno del sistema giudiziario. Si osserva una tendenza ad allontanarsi dall’influenza politica e a favorire un equilibrio tra competenza giuridica e controllo democratico.

È essenziale che, mentre ci sforziamo di modernizzare e migliorare il sistema giudiziario, preserviamo e promuoviamo i principi fondamentali dello Stato di diritto e rispettiamo le tradizioni giuridiche nazionali.

Le proposte di revisione dell’articolo 133 sono coerenti con tali valori e contribuiscono a un sistema di giustizia che serve i bisogni della società in modo efficace ed equo.

Le conclusioni che si possono trarre da questa analisi comparativa sono che, sebbene ogni sistema giudiziario abbia le proprie specificità, esiste una direzione comune verso il rafforzamento dell’indipendenza e della responsabilità della magistratura. Le riforme proposte in Romania seguono tale tendenza generale, con particolare attenzione alla partecipazione e alla rappresentatività nelle strutture di autogoverno del sistema giudiziario.

In conclusione, la revisione proposta dell’articolo 133 della Costituzione della Romania è un’impresa che contribuisce in misura significativa a consolidare l’indipendenza del sistema giudiziario.

41. L’articolo 134 è così modificato: → il testo dell’articolo

«(1) Il Consiglio Superiore della Magistratura propone al Presidente della Romania la nomina dei giudici e dei pubblici ministeri, esclusi i tirocinanti, alle condizioni previste dalla legge, selezionati mediante un concorso nazionale annuale di accesso alla magistratura organizzato dall’Istituto Nazionale della Magistratura, tra persone laureate in giurisprudenza con almeno 8 anni di anzianità in professioni giuridiche o nell’istruzione superiore giuridica.

(4) Il Consiglio Superiore della Magistratura opera come organo giurisdizionale in materia di responsabilità disciplinare dei giudici e dei pubblici ministeri, secondo la procedura prevista dalla sua legge organica. In tali casi, il Ministro della Giustizia, il Presidente dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia e il Procuratore Generale della Procura presso l’Alta Corte di Cassazione e Giustizia non hanno diritto di voto. *

(5) Le decisioni del Consiglio Superiore della Magistratura in materia disciplinare possono essere impugnate dinanzi all’Alta Corte di Cassazione e Giustizia. Dinanzi allo stesso organo giurisdizionale possono essere impugnate le decisioni del Consiglio Superiore della Magistratura che respingono la sanzione disciplinare di giudici e pubblici ministeri.

(3) Il Consiglio Superiore della Magistratura opera quale organo giurisdizionale in materia di responsabilità disciplinare dei giudici e dei pubblici ministeri, secondo la procedura prevista dalla sua legge organica. In tali casi il Ministro della Giustizia, il Presidente dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia e il Procuratore Generale della Procura presso l’Alta Corte di Cassazione e Giustizia non hanno diritto di voto.

(4) Le decisioni del Consiglio Superiore della Magistratura in materia disciplinare possono essere impugnate davanti all’Alta Corte di Cassazione e Giustizia. Le decisioni del Consiglio Superiore della Magistratura che respingono la sanzione disciplinare di giudici e pubblici ministeri possono essere impugnate davanti al medesimo organo giurisdizionale.

(5) Il Consiglio Superiore della Magistratura svolge inoltre le altre funzioni previste dalla sua legge organica, nell’adempimento del proprio ruolo di garante dell’indipendenza della giustizia.

(6) L’Ispettorato Giudiziario svolge l’indagine preliminare nei confronti di giudici e pubblici ministeri e funziona sotto l’autorità del Ministro della Giustizia, quale direzione dotata di personalità giuridica all’interno del Ministero della Giustizia. Tale direzione è composta di ispettori giudiziari con una carriera giuridica di almeno 12 anni in posizioni giuridiche, compresa quella di magistrato. I posti di ispettore giudiziario sono coperti mediante concorso organizzato a livello nazionale dall’Istituto Nazionale della Magistratura, e il mandato degli ispettori giudiziari è di 6 anni, rinnovabile una sola volta per lo stesso periodo. Durante il mandato, gli ispettori giudiziari hanno gli stessi diritti e obblighi dei giudici e dei pubblici ministeri, essendo a essi assimilati secondo l’anzianità posseduta nella propria posizione giuridica. Gli ispettori giudiziari sono sanzionati dal Ministro della Giustizia, conformemente alla legge organica che disciplina la responsabilità dei magistrati.»

Lo scopo dichiarato della revisione dell’articolo 134 è accrescere la competenza dei giudici e dei pubblici ministeri, aumentare la fiducia dei cittadini nella giustizia e adeguare e modernizzare il sistema giudiziario conformemente agli standard europei e internazionali.

(1) La proposta relativa alle modalità di nomina dei giudici e dei pubblici ministeri. L’attuale testo dell’articolo 134 prevede che i giudici e i pubblici ministeri siano nominati dal Presidente della Romania su proposta del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). La nuova proposta introduce un cambiamento significativo: la nomina avverrà sulla base di un concorso nazionale annuale di accesso alla magistratura organizzato dall’Istituto Nazionale della Magistratura. Tale cambiamento potrebbe apportare maggiore trasparenza e meritocrazia alla giustizia, assicurando che accedano alle cariche importanti i candidati meglio preparati. Inoltre, il requisito di almeno 8 anni di anzianità in professioni giuridiche o nell’istruzione superiore giuridica costituirà un filtro efficace, che garantirà l’esperienza necessaria a svolgere con professionalità questi ruoli essenziali per la giustizia.

(2) La mobilità dei pubblici ministeri. Rispetto alle norme attuali, che consentono maggiore flessibilità negli spostamenti dei pubblici ministeri, la nuova proposta subordina ogni trasferimento al superamento dell’esame di cui al comma (1). Tale misura è concepita per assicurare che i pubblici ministeri non siano soggetti a spostamenti arbitrari, contribuendo così al consolidamento della loro indipendenza all’interno del sistema giudiziario. È essenziale che i pubblici ministeri siano protetti da influenze esterne, comprese quelle politiche, così da poter amministrare la giustizia in modo imparziale ed equo.

(3) La delega e il distacco di giudici e pubblici ministeri. Il nuovo progetto di revisione propone che la delega o il distacco a posizioni esecutive o direttive siano disposti esclusivamente dal CSM, mediante esame o concorso. Ciò differisce dalla prassi attuale, in cui tali processi possono essere gestiti più direttamente dalle istituzioni giudiziarie. La disposizione sottolinea la volontà di centralizzare e uniformare il processo di delega e distacco, offrendo un quadro di unità e coerenza nel sistema giudiziario. Inoltre, l’introduzione di un esame o concorso nazionale per tali posizioni riafferma l’impegno verso i principi della meritocrazia e della competenza professionale.

(4) Il ruolo del CSM quale organo giurisdizionale in materia disciplinare. Un altro cambiamento significativo è che il CSM opererà quale organo giurisdizionale per la responsabilità disciplinare dei magistrati, senza il coinvolgimento del Ministro della Giustizia, del Presidente dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia e del Procuratore Generale nel processo di voto. Si tratta di una netta differenza rispetto all’assetto attuale, in cui tali figure di autorità hanno diritto di voto in materia disciplinare. Questa modifica contribuirà a una maggiore indipendenza del procedimento disciplinare, isolandolo da potenziali influenze politiche.

(5) L’ampliamento dei poteri del CSM. La revisione proposta amplia i poteri del CSM, prevedendo che esso svolga anche le altre funzioni previste dalla sua legge organica, nell’adempimento del proprio ruolo di garante dell’indipendenza della giustizia. Ciò significa che il CSM avrà maggiore voce nel garantire l’indipendenza del sistema giudiziario — orientamento che riflette le tendenze europee al consolidamento dell’autonomia della giustizia rispetto agli altri poteri dello Stato.

(6) L’Ispettorato Giudiziario sotto l’autorità del Ministro della Giustizia. L’ultima modifica proposta prevede che l’Ispettorato Giudiziario funzioni sotto l’autorità del Ministro della Giustizia, con una struttura e un mandato chiaramente definiti. Ciò potrebbe assicurare una supervisione più efficace e un migliore controllo sull’attività dei magistrati, attraverso un corpo di ispettori dotati di esperienza e anzianità in campo giuridico. È importante osservare che tali ispettori avranno uno status equivalente a quello di giudici e pubblici ministeri, il che sottolinea la responsabilità e la serietà del loro ruolo nel sistema giudiziario. Questa disposizione serve a rafforzare i meccanismi di controllo e ad assicurare una maggiore responsabilità dei magistrati.

In conclusione, le proposte di revisione dell’articolo 134 della Costituzione della Romania introducono modifiche significative, capaci di avere un impatto profondo sulla giustizia del Paese. Dall’accresciuta trasparenza e dal consolidamento della meritocrazia fino all’assicurazione di una maggiore indipendenza ai magistrati e al procedimento disciplinare, i cambiamenti proposti riflettono la volontà di allineare il sistema giudiziario romeno agli standard europei.

Infine, le modifiche all’articolo 134 rispondono non soltanto alle esigenze immediate del sistema giudiziario, ma anticipano anche le sfide future, assicurandone la flessibilità, l’adattabilità e la durata di fronte ai mutamenti della società romena e al contesto internazionale.

La revisione della Costituzione, e in particolare dell’articolo 134, non è soltanto un’occasione per migliorare il funzionamento della giustizia, ma anche una responsabilità verso i principi dello Stato di diritto. Essa deve essere guidata da un ampio consenso e dal rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini.

Confrontandoci con altre costituzioni europee, osserviamo che molti Stati membri dell’Unione europea hanno optato per sistemi giudiziari che pongono l’accento sull’indipendenza della magistratura e sulla trasparenza dei processi di nomina. Ad esempio, in Germania i giudici federali sono nominati dal Presidente federale e da un consiglio composto dai ministri della giustizia dei Länder e da membri del Bundestag, con l’obiettivo di bilanciare le influenze politiche. In Francia, il Consiglio Superiore della Magistratura svolge un ruolo primario nel garantire l’indipendenza della giustizia.

È evidente che in Europa esiste una varietà di approcci, ma tutti hanno in comune l’impegno a proteggere l’indipendenza del sistema giudiziario e ad assicurare un processo di nomina dei magistrati equo e trasparente.

L’analisi comparativa di questi modelli europei può offrire una prospettiva preziosa nel processo di revisione costituzionale in Romania. Assumendo come riferimento le buone prassi di altri Stati, la Romania può adattare e affinare le proposte di modifica dell’articolo 134 in modo che corrispondano non soltanto alle esigenze interne, ma allineino anche la propria legislazione agli standard e ai principi europei. È degno di nota che, nonostante la diversità dei sistemi giudiziari europei, tutti i Paesi condividono la convinzione che l’indipendenza della giustizia sia una pietra angolare della democrazia e dello Stato di diritto. Questo consenso europeo può fungere da solida base per le riforme proposte in Romania, assicurando che esse siano coerenti con i valori e gli obiettivi comuni degli Stati membri dell’Unione europea.

In conclusione, la revisione dell’articolo 134 della Costituzione della Romania rappresenta un passo importante verso il consolidamento del sistema giudiziario e il suo allineamento agli standard internazionali di indipendenza ed efficienza. I cambiamenti proposti mirano ad apportare miglioramenti significativi al processo di nomina, di spostamento e di responsabilizzazione dei magistrati, nonché ad accrescere la trasparenza e il controllo in materia di responsabilità disciplinare e di funzionamento dell’Ispettorato Giudiziario. Le riforme costituzionali sono essenziali per far fronte alle sfide contemporanee e per assicurare un sistema giudiziario forte, capace di proteggere i diritti e le libertà dei cittadini da ogni pressione o abuso.

42. L’articolo 136, comma 4, è così modificato: → il testo dell’articolo

«(4) I beni del demanio pubblico sono inalienabili. Alle condizioni previste dalla legge organica, essi possono essere dati in amministrazione a enti pubblici autonomi o a istituzioni pubbliche, oppure possono essere concessi o affittati; possono altresì essere dati in uso gratuito a istituzioni di pubblica utilità. I canoni dovuti in forza dei contratti di concessione sono aggiornati al livello dei prezzi praticati nell’Unione europea ogni cinque anni.»

L’articolo 136 della Costituzione della Romania riguarda la proprietà pubblica e privata ed è un pilastro centrale della disciplina del patrimonio nazionale. Il comma 4 di tale articolo, nella sua forma attuale, prevede che i beni del demanio pubblico siano inalienabili, con la possibilità che, alle condizioni previste dalla legge, siano dati in uso a enti pubblici autonomi, siano concessi, affittati o dati in uso gratuito a istituzioni di pubblica utilità, senza tuttavia specificare una chiara periodicità per l’aggiornamento dei canoni relativi alle concessioni. → il testo dell’articolo

La revisione proposta del comma 4 mira a introdurre un meccanismo di aggiornamento dei canoni dei contratti di concessione ogni cinque anni, in linea con i prezzi praticati nell’Unione europea, il che potrebbe condurre a un migliore riflesso del valore reale dei beni concessi e a una maggiore efficienza nell’amministrazione del patrimonio dello Stato. Confrontando questa proposta con le norme vigenti, osserviamo che la revisione potrebbe apportare maggiore chiarezza e prevedibilità alla gestione della proprietà pubblica. Attualmente, l’assenza di un periodo fisso per l’aggiornamento dei canoni può condurre a situazioni in cui lo Stato romeno non ottiene entrate adeguate al valore di mercato dei propri beni. Ad esempio, nel caso di contratti di concessione di lunga durata, l’inflazione e le oscillazioni del mercato possono erodere sensibilmente il valore dei canoni iniziali. Un altro aspetto rilevante è l’allineamento agli standard europei.

Nell’Unione europea l’aggiornamento periodico dei canoni è una prassi comune, concepita per assicurare una concorrenza leale e lo sfruttamento ottimale dei beni pubblici. Adottare tale misura nel diritto romeno a livello costituzionale contribuirà pertanto a una migliore integrazione nei meccanismi del mercato europeo e alla tutela degli interessi economici della Romania.

Inoltre, la revisione dell’articolo 136, comma 4, assicurerà un maggiore grado di trasparenza nell’amministrazione pubblica, aspetto essenziale nella lotta alla corruzione e nell’accrescere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dello Stato. La trasparenza nella revisione periodica dei contratti di concessione potrebbe scoraggiare pratiche anticoncorrenziali e offrire un quadro più chiaro del modo in cui il patrimonio nazionale è sfruttato. In conclusione, la revisione dell’articolo 136, comma 4, della Costituzione della Romania appare non soltanto come un allineamento agli standard europei, ma anche come un passo necessario verso una migliore gestione del patrimonio pubblico nazionale. Un simile cambiamento potrebbe apportare benefici economici significativi, accrescere l’efficienza amministrativa e consolidare lo Stato di diritto mediante l’aumento della trasparenza e della responsabilità.

Per comprendere meglio il contesto europeo di questa proposta di revisione è utile operare un confronto con altre costituzioni europee. Osservando i modelli costituzionali di altri Stati membri dell’UE, notiamo che la maggior parte di essi dispone di meccanismi di aggiornamento dei canoni fissati per i beni concessi, assicurando un adeguamento alle dinamiche economiche e all’evoluzione del mercato. Ad esempio, la Costituzione tedesca prevede che i beni federali siano amministrati nell’interesse pubblico, con possibilità di concessione ma con obbligo di gestione efficiente, il che presuppone implicitamente la revisione periodica dei contratti in modo da riflettere le condizioni di mercato attuali.

Analogamente, la Francia dispone nella propria legislazione di clausole che assicurano che lo sfruttamento delle risorse naturali o dei beni di interesse pubblico avvenga conformemente ai principi dell’economia di mercato, e i contratti di concessione sono soggetti ad aggiornamento periodico in modo da assicurare allo Stato un rendimento giusto ed equo.

Al contrario, in Romania l’attuale formulazione dell’articolo 136 della Costituzione non prevede alcun quadro esplicito per l’aggiornamento dei canoni, il che può condurre alla sottovalutazione dei beni concessi e a perdite per il bilancio dello Stato.

Alla luce di tale contesto, la revisione proposta dell’articolo 136, comma 4, non è soltanto benvenuta, ma necessaria per mettere la legislazione romena al passo con la prassi di altri Stati europei e per migliorare la gestione delle risorse nazionali. Questa modifica potrebbe inoltre fungere da incentivo per attrarre nuovi investimenti, poiché gli investitori disporrebbero di un quadro chiaro dei costi a lungo termine e della stabilità del quadro legislativo. Ciò è essenziale in un clima economico globale in cui la competizione per i capitali è intensa e in cui la chiarezza e la prevedibilità delle regole possono fare la differenza nella scelta di una destinazione di investimento.

Oltre agli aspetti economici, la revisione dell’articolo 136 ha anche un’importante dimensione sociale. La proprietà pubblica, per definizione, appartiene ai cittadini, e la sua gestione efficiente riflette il rispetto delle risorse comuni. L’aggiornamento periodico dei canoni di concessione potrebbe assicurare una distribuzione più equa dei benefici economici, contribuendo alla riduzione delle disparità sociali e al finanziamento di servizi pubblici essenziali.

In conclusione, la revisione dell’articolo 136, comma 4, della Costituzione della Romania rappresenta un’occasione per modernizzare il quadro giuridico e per rispondere più efficacemente alle dinamiche economiche attuali. Essa potrebbe costituire un passo importante verso una gestione più trasparente e più responsabile del patrimonio nazionale — elemento chiave per consolidare la fiducia del pubblico nelle istituzioni dello Stato e per promuovere politiche economiche sostenibili. La revisione proposta non è dunque un mero adeguamento tecnico, ma un impegno verso i principi del buon governo e del rispetto dell’interesse comune. È un esempio di buona prassi per altre necessarie modifiche legislative, che contribuisce al continuo allineamento della legislazione romena agli standard europei e ai valori democratici.

43. L’articolo 140, comma 3, è così modificato: → il testo dell’articolo

«(3) La Corte dei Conti verifica la gestione delle risorse pubbliche e riferisce le proprie conclusioni al Parlamento almeno una volta all’anno. La relazione è pubblica.»

L’attuale testo dell’articolo 140, comma 3, prevede: «La Corte dei Conti, esercitando il controllo sulla formazione, sull’amministrazione e sull’uso delle risorse finanziarie dello Stato e del settore pubblico, riferisce al Parlamento e al Governo a norma di legge.» Tale formulazione, benché funzionale, lascia spazio all’ambiguità e può condurre a ritardi nella comunicazione dei risultati delle verifiche, poiché non specifica alcun termine chiaro per la relazione.

La revisione proposta dell’articolo 140, comma 3, pone in primo piano l’obbligo della Corte dei Conti di riferire al Parlamento i risultati delle proprie verifiche almeno una volta all’anno. Tale modifica ha il potenziale di migliorare considerevolmente la trasparenza nel processo di supervisione delle finanze pubbliche e di assicurare una migliore responsabilità delle istituzioni dello Stato verso i cittadini. La pubblicazione della relazione faciliterebbe inoltre una partecipazione più attiva della società civile e dei media al monitoraggio della spesa pubblica, consentendo un controllo sociale più efficace e una pressione costante sulle autorità affinché gestiscano con prudenza le risorse del Paese.

La revisione proposta sottolinea inoltre l’importanza del ruolo della Corte dei Conti quale organo indipendente, capace di svolgere verifiche obiettive e di riferire senza vincoli politici. Al contrario, il testo attuale può essere interpretato come tale da consentire una certa flessibilità nel rapporto tra Corte dei Conti, Parlamento e Governo, il che può incidere sull’indipendenza e sull’efficacia della verifica.

Esaminando altre costituzioni europee, osserviamo che in molti Stati membri dell’Unione europea gli organi equivalenti alla Corte dei Conti romena sono tenuti a riferire periodicamente e con trasparenza sulla propria attività. Ad esempio, in Germania, ai sensi dell’articolo 114 del Grundgesetz, la Corte federale dei conti riferisce direttamente al Bundestag e al Bundesrat (le due camere del parlamento), assicurando così maggiore trasparenza e un effettivo controllo parlamentare sull’uso dei fondi pubblici. Analogamente, in Francia la Corte dei conti (Cour des comptes) presenta relazioni annuali al Parlamento e al Consiglio costituzionale, svolgendo un ruolo cruciale nella valutazione e nella pubblicazione delle informazioni sulle finanze pubbliche. Questi confronti internazionali sottolineano il fatto che una relazione annuale obbligatoria e pubblica è una prassi comune ed efficace per assicurare un controllo rigoroso sulle risorse pubbliche — principio che la revisione proposta introduce anche nel diritto romeno.

La revisione dell’articolo 140 della Costituzione della Romania rappresenta un passo necessario verso l’allineamento agli standard di trasparenza e di responsabilità finanziaria praticati a livello europeo. Le modifiche proposte offrono un quadro più chiaro per l’attività della Corte dei Conti e rafforzano i meccanismi di controllo sui fondi pubblici, contribuendo così al consolidamento della democrazia e all’accresciuta fiducia dei cittadini nelle istituzioni dello Stato.

L’articolo 140 riveduto può fungere da esempio di buona prassi nella regione e segnare un punto di riferimento per le riforme in campo fiscale e amministrativo. Adottando tali modifiche, la Romania dimostrerebbe il proprio impegno verso i principi dell’integrità finanziaria e potrebbe influire positivamente sulla percezione internazionale del proprio sistema di governo. → il testo dell’articolo

La revisione dell’articolo 140 non è dunque soltanto una questione di conformità agli standard europei, ma anche un’occasione per ricostruire la fiducia del pubblico e per rafforzare la struttura democratica della Romania. È un momento chiave per consolidare le fondamenta di un’amministrazione finanziaria responsabile e trasparente, al servizio degli interessi dei cittadini in modo efficiente ed equo.

La democratizzazione dell’informazione finanziaria e il facile accesso del pubblico alle relazioni della Corte dei Conti svolgeranno un ruolo essenziale nello stimolare la partecipazione civica e nel chiamare i decisori politici a rendere conto. In tale contesto la revisione dell’articolo 140 può essere vista come un invito aperto ai cittadini a partecipare attivamente al controllo dei propri fondi e a contribuire a un governo più pulito e più responsabile.

Con questa revisione proposta, la Romania potrebbe dimostrare che è possibile conciliare l’esigenza di flessibilità e agilità nell’amministrazione delle risorse con i requisiti di rigore e trasparenza imposti da un moderno Stato di diritto. È imperativo che le modifiche legislative siano accompagnate da un reale impegno per la loro effettiva attuazione e per l’educazione del pubblico circa l’importanza del controllo sulle risorse pubbliche. Nel contesto della revisione dell’articolo 140 si apre così la via a un dialogo costruttivo tra le autorità e i cittadini — dialogo che contribuisce a un governo migliore e a una società più giusta.

In sostanza, la revisione dell’articolo 140 non è soltanto una questione legislativa, ma il riflesso della volontà collettiva di avanzare verso la totale trasparenza nell’uso del denaro pubblico. È una misura che, allineandosi ai più elevati standard europei, può inaugurare una nuova era di responsabilità fiscale in Romania.

Adottando questi cambiamenti, la Romania potrebbe divenire un modello da seguire nella regione, dimostrando che la trasparenza e la responsabilità nella gestione dei fondi pubblici non sono soltanto aspirazioni, ma realtà effettive.

In conclusione, la revisione dell’articolo 140 della Costituzione della Romania è un’iniziativa capace di rafforzare le istituzioni democratiche e di accrescere l’efficienza nell’amministrazione del denaro pubblico. È un appello all’azione per assicurare che le risorse nazionali siano utilizzate nell’interesse del popolo e che ogni forma di cattiva gestione sia portata all’attenzione del pubblico e debitamente sanzionata. Ogni cittadino ha il diritto di sapere come sono spesi i fondi pubblici e di confidare nei meccanismi di controllo dello Stato. La revisione proposta dell’articolo 140 può contribuire a realizzare questo ideale e può segnare un passo importante verso il consolidamento dello Stato di diritto e della democrazia in Romania. Questa revisione costituzionale non è dunque soltanto una questione di conformità alle norme europee, ma anche un’espressione di maturazione politica e di progresso sociale. Essa riflette la profonda comprensione del fatto che, in una democrazia sana, ogni leu del tesoro nazionale deve essere soggetto a un controllo rigoroso e trasparente.

44. L’articolo 142, comma 3, è così modificato: → il testo dell’articolo

«I giudici della Corte Costituzionale devono avere formazione giuridica superiore, elevata competenza professionale, almeno 18 anni di anzianità in attività giuridica o nell’istruzione superiore giuridica, e non devono avere appartenuto a partiti politici nei cinque anni precedenti la loro nomina alla carica di giudice.»

L’articolo 142 della Costituzione riguarda la composizione della Corte costituzionale e le modalità di nomina dei suoi giudici. Secondo il testo attuale, la Corte costituzionale è composta di nove giudici nominati per un mandato di nove anni, non rinnovabile né prorogabile. I giudici della Corte costituzionale sono nominati come segue: tre dalla Camera dei Deputati, tre dal Senato e tre dal Presidente della Romania. Tale struttura era intesa ad assicurare un equilibrio tra i poteri dello Stato e a garantire l’indipendenza della Corte. → il testo dell’articolo

La revisione proposta dell’articolo 142, comma 3, comporta un cambiamento significativo nella nomina dei giudici. Secondo la nuova formula, tre giudici sarebbero nominati dall’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, tre dal Governo, due dalla Camera dei Deputati e uno dal Senato. Questa proposta di riconfigurazione del meccanismo di nomina mira a portare all’interno della Corte costituzionale una rappresentanza più fedele dei tre poteri dello Stato: legislativo, esecutivo e giudiziario.

In primo luogo, il coinvolgimento dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia nel processo di nomina di tre giudici può essere visto come un passo verso il consolidamento dell’indipendenza e della professionalità della Corte costituzionale. Tale cambiamento riconosce il ruolo cruciale della massima corte nel promuovere persone di elevata competenza giuridica e con esperienza rilevante nel campo del diritto costituzionale. Ciò potrebbe contribuire ad accrescere la legittimità delle decisioni della Corte costituzionale e a consolidare la fiducia del pubblico in tale istituzione.

D’altro canto, il coinvolgimento del Governo nella nomina di tre giudici e l’esclusione del Presidente della Romania da tale attività confermano e rafforzano il ruolo del Governo quale elemento centrale del potere esecutivo, che riflette la volontà politica della maggioranza parlamentare, e al tempo stesso restituiscono al Presidente il suo ruolo di mediatore tra i poteri dello Stato anziché quello di un «capo di Stato» giocatore che agisce da esponente dell’esecutivo.

L’equilibrio dei poteri nello Stato, principio fondamentale in ogni democrazia, risulta così consolidato dalle modifiche apportate al testo costituzionale vigente.

Rispetto all’attuale sistema di nomina dei giudici della Corte costituzionale, il testo riveduto della Costituzione ripartisce la responsabilità tra i tre rami del potere: legislativo, esecutivo e giudiziario. Tale equilibrio è stato concepito per prevenire la supremazia di uno qualsiasi dei poteri e per assicurare un controllo reciproco.

Il passaggio da un sistema in cui il Presidente ha un ruolo decisivo nella nomina dei giudici a uno in cui l’Alta Corte di Cassazione e Giustizia e il Governo hanno maggiore rilievo rappresenta un cambio di paradigma e costituisce un consolidamento dell’equilibrio dei poteri nello Stato e, soprattutto, un aumento dell’indipendenza della Corte costituzionale.

La modifica proposta deve essere confrontata anche con la prassi di altri Stati europei. Ad esempio, in Germania i giudici della Corte costituzionale federale sono eletti dal Bundestag (la camera bassa del parlamento) e dal Bundesrat (i rappresentanti dei Länder), il che riflette una struttura federale e un equilibrio tra i vari livelli di governo. In Francia, i membri del Consiglio costituzionale sono nominati dal Presidente della Repubblica, dal Presidente dell’Assemblea Nazionale e dal Presidente del Senato, ciascuno avendo il diritto di designare un terzo dei membri del Consiglio. Questa diversità di modelli riflette il tentativo di adeguare la struttura della nomina giudiziaria alla specificità costituzionale e alle tradizioni giuridiche di ciascuno Stato.

Analizzando ulteriormente la revisione proposta in prospettiva comparata, si può osservare che in alcuni Paesi europei vi è una tendenza a separare ancor più nettamente i poteri dello Stato — modello adottato anche dalla versione riveduta della Costituzione. Ciò nasce dalla volontà di proteggere l’indipendenza della giustizia costituzionale dall’influenza politica. Ad esempio, in Spagna i giudici del Tribunale costituzionale sono nominati dal Re su proposta delle camere del parlamento, del governo e degli organi giudiziari, con l’obiettivo di assicurare rappresentatività ed equilibrio.

Un punto importante nel dibattito sulla revisione dell’articolo 142 riguarda la percezione dell’indipendenza giudiziaria. Nella formulazione riveduta del testo costituzionale, ciascuno dei tre poteri dello Stato nomina un numero uguale di giudici, il che può trasmettere un’immagine di neutralità ed equanimità.

È essenziale che la Corte costituzionale sia percepita come arbitro imparziale della legalità e della costituzionalità degli atti normativi, al fine di preservare la fiducia del pubblico nell’ordinamento giuridico. In conclusione, la revisione dell’articolo 142 della Costituzione della Romania tiene conto della necessità di riflettere le realtà contemporanee e di consolidare l’indipendenza della Corte, mantenendo al tempo stesso un equilibrio tra i poteri dello Stato.

45. Il comma unico dell’articolo 143 è così modificato: → il testo dell’articolo

«I giudici della Corte costituzionale devono possedere una formazione giuridica superiore, elevata competenza professionale, almeno 18 anni di anzianità nella pratica giuridica o nell’istruzione superiore giuridica, e non devono aver appartenuto a partiti politici nei cinque anni precedenti la loro nomina a giudice.»

La revisione proposta del comma unico dell’articolo 143 della Costituzione della Romania riguarda i criteri che i giudici della Corte costituzionale devono soddisfare per essere nominati. La nuova formulazione propone elevati standard di formazione giuridica e di competenza professionale, nonché almeno 18 anni di esperienza nel campo giuridico o nell’istruzione superiore giuridica. Inoltre, si richiede agli aspiranti giudici di non essere stati membri di partiti politici nei cinque anni precedenti la nomina. Quest’ultimo elemento è aggiunto per assicurare l’imparzialità e l’indipendenza dei giudici, essendo un punto essenziale per l’integrità della giustizia costituzionale.

L’attuale testo della Costituzione non impone alcuna chiara restrizione riguardo all’appartenenza a formazioni politiche prima della nomina. Il confronto rivela dunque un passo significativo verso la depoliticizzazione della Corte costituzionale, in linea con gli standard di Paesi europei dove tali criteri sono già in vigore.

Ad esempio, in Germania i giudici della Corte costituzionale (Bundesverfassungsgericht) sono selezionati sulla base di rigorosi criteri di indipendenza e professionalità, e la loro esperienza giuridica è essenziale per l’esercizio della funzione. Parimenti, in Francia i membri del Consiglio costituzionale (Conseil Constitutionnel) sono designati in modo da favorire l’indipendenza dai partiti politici, con l’obiettivo di assicurare una giustizia imparziale e di elevata qualità.

Studiando questi esempi, possiamo osservare che la revisione proposta dell’articolo 143 della Costituzione della Romania si muove nella giusta direzione per rafforzare la fiducia dei cittadini nell’integrità della Corte costituzionale e per allinearsi meglio alla prassi democratica consolidata a livello europeo.

È imperativo comprendere che il fondamento di una democrazia consolidata risiede in una giustizia costituzionale imparziale e in un quadro giuridico che promuova competenza e indipendenza. Questa revisione proposta mira dunque non soltanto a innalzare gli standard di integrità dei giudici della Corte costituzionale, ma anche a consolidare i principi dello Stato di diritto in Romania.

Infine, l’adozione di una simile revisione potrebbe avere un impatto positivo sulla percezione pubblica e sul funzionamento della giustizia costituzionale. Essa potrebbe inoltre rappresentare un segnale forte del fatto che la Romania è dedita al miglioramento del proprio ordinamento giuridico e all’allineamento ai più elevati standard europei, il che potrebbe accrescere la fiducia dei partner internazionali nell’impegno del nostro Paese verso i valori democratici e lo Stato di diritto. La revisione dell’articolo 143 può pertanto essere considerata non soltanto una necessaria riforma interna, ma anche una mossa strategica nel più ampio contesto europeo e internazionale.

In conclusione, la revisione proposta per l’articolo 143 della Costituzione della Romania rappresenta un passo avanti verso una giustizia costituzionale più solida e meglio adeguata alle esigenze attuali. L’obiettivo non è soltanto l’allineamento agli standard europei, ma anche il consolidamento della fiducia dei cittadini nei meccanismi del controllo di costituzionalità.

46. Le lettere da a) a d) dell’articolo 146 sono così modificate: → il testo dell’articolo

«a) si pronuncia sulla costituzionalità delle leggi prima della loro promulgazione, su ricorso del Presidente della Romania, di uno dei presidenti delle due Camere, del Governo, dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, del Difensore civico, di almeno 20 deputati o di almeno 10 senatori, e si pronuncia altresì d’ufficio sulle iniziative di revisione della Costituzione;

b) si pronuncia sulla costituzionalità dei trattati o di altri accordi internazionali, su ricorso di uno dei presidenti delle due Camere, di almeno 20 deputati o di almeno 10 senatori;

c) si pronuncia sulla costituzionalità dei regolamenti del Parlamento, su ricorso di uno dei presidenti delle due Camere, di un gruppo parlamentare o di almeno 20 deputati o di almeno 10 senatori;

d) decide sulle eccezioni di incostituzionalità relative a leggi e ordinanze sollevate davanti agli organi giurisdizionali o davanti a organi di arbitrato commerciale; un’eccezione di incostituzionalità può essere sollevata direttamente anche dal Difensore civico o da almeno 20 deputati o almeno 10 senatori;»

Le modifiche apportate a questo testo fondamentale non sono una mera questione di forma, ma di sostanza, con il potenziale di influire in modo decisivo sul modo in cui cittadini e istituzioni esercitano i propri diritti e adempiono ai propri obblighi. L’articolo 146 della Costituzione della Romania definisce i poteri della Corte costituzionale, istituzione essenziale nel processo di controllo del rispetto della supremazia della Costituzione.

Nella sua forma attuale, l’articolo stabilisce i meccanismi mediante i quali la Corte costituzionale interviene per assicurare la conformità degli atti giuridici alla legge fondamentale del Paese. La revisione di questo articolo, secondo le proposte elencate alle lettere da a) a d), introduce modifiche significative:

In primo luogo, la lettera a) amplia il diritto di adire la Corte costituzionale prima della promulgazione delle leggi. Rispetto al testo vigente, tale proposta aggiunge il Difensore civico e un numero ridotto di parlamentari all’elenco dei soggetti legittimati a proporre il ricorso. Questo cambiamento democratizza l’accesso alla giustizia costituzionale e può migliorare il controllo preventivo degli atti legislativi, assicurando che le leggi che giungono alla promulgazione siano pienamente conformi ai principi e alle disposizioni costituzionali. Tale modifica è in linea con le tendenze di altri Stati europei, dove istituzioni analoghe al Difensore civico o un numero ridotto di parlamentari hanno la facoltà di adire le corti costituzionali, il che riflette una maggiore apertura a un controllo giurisdizionale accessibile ed efficace.

La lettera b) conserva in sostanza il diritto di sottoporre i trattati internazionali alla Corte costituzionale, mantenendo la soglia di parlamentari necessaria per avviare il controllo di costituzionalità. Ciò sottolinea l’importanza di vigilare sull’integrazione delle norme internazionali nell’ordinamento interno, prassi comune in molte giurisdizioni europee, che assicura l’armonizzazione della legislazione nazionale con quella internazionale ed evita possibili conflitti normativi.

Il cambiamento proposto alla lettera c) introduce una novità in materia di controllo della costituzionalità dei regolamenti del Parlamento, estendendo il diritto di ricorso anche ai gruppi parlamentari. Ciò può avere l’effetto di accrescere la responsabilità legislativa e di favorire un dialogo costruttivo tra maggioranza e opposizione nel processo di adozione delle norme interne del Parlamento. Rispetto ad altri sistemi costituzionali europei, questa proposta può essere vista come un passo avanti verso il consolidamento dei principi democratici e dello Stato di diritto.

L’ultima modifica, alla lettera d), è forse la più significativa, poiché conferisce al Difensore civico e a un numero ridotto di parlamentari la possibilità di sollevare direttamente eccezioni di incostituzionalità, senza attendere che siano prima trattate dagli organi giurisdizionali. Ciò facilita una risposta più rapida in caso di leggi o ordinanze che possano contravvenire alla Costituzione, costituendo un efficace controllo preventivo. Rispetto ad altri Stati europei, dove le eccezioni di incostituzionalità sono generalmente trattate in sede giurisdizionale, questa proposta evidenzia la volontà di consolidare il ruolo della Corte costituzionale quale custode della Costituzione e di accelerare il processo di verifica della conformità delle leggi.

Tali modifiche, nel loro insieme, sono orientate a una maggiore accessibilità ed efficienza del controllo di costituzionalità degli atti normativi, allineandosi così agli standard europei in materia di diritti fondamentali e di supremazia della legge. In conclusione, la revisione dell’articolo 146 della Costituzione della Romania così come proposta riflette uno sviluppo naturale e necessario nel contesto contemporaneo, che risponde alle esigenze di una società dinamica e di un governo trasparente e responsabile. Questi cambiamenti proposti allineano meglio la Romania alla prassi costituzionale europea e possono contribuire a consolidare lo Stato di diritto.

47. I commi (3) e (4) dell’articolo 147 sono così modificati: → il testo dell’articolo

«(3) Qualora la costituzionalità di un trattato o accordo internazionale sia stata accertata ai sensi dell’articolo 146, lettera b), esso non può formare oggetto di un’eccezione di incostituzionalità per gli stessi motivi di fatto e di diritto. Un trattato o accordo internazionale dichiarato incostituzionale non può essere ratificato.

(4) Le decisioni della Corte costituzionale sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Romania. Dalla data di pubblicazione le decisioni sono generalmente obbligatorie e hanno efficacia soltanto per il futuro, nonché per l’intero periodo durante il quale l’atto normativo dichiarato incostituzionale ha prodotto effetti.»

[Nota redazionale: il testo romeno inizia questo paragrafo con un segno di redazione spurio.] L’articolo 147, che tratta dell’autorità delle decisioni della Corte costituzionale, è oggetto di una proposta di revisione che merita particolare attenzione. Le modifiche proposte sollevano due punti principali: i trattati e gli accordi internazionali e la pubblicazione delle decisioni della Corte costituzionale. Nella loro forma attuale, i commi 3 e 4 dell’articolo 147 stabiliscono il ruolo della Corte costituzionale nella verifica della costituzionalità dei trattati e disciplinano le modalità di pubblicazione e gli effetti delle decisioni della Corte. I cambiamenti suggeriti mirano a chiarire e a consolidare tali aspetti. Il comma (3) proposto offre maggiore certezza del diritto in materia di trattati internazionali. Se un trattato è dichiarato costituzionale, non può più essere contestato successivamente per gli stessi motivi. Questa revisione potrebbe prevenire stalli giuridici e armonizzerebbe la prassi romena con quella europea, dove simili clausole sono comuni. Il comma (4) proposto, dal canto suo, insiste sull’autorità delle decisioni della Corte e sui loro effetti sul futuro legislativo e giuridico. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale conferisce alle decisioni maggiore visibilità e accessibilità, e l’affermazione che le decisioni hanno efficacia soltanto per il futuro sottolinea il principio di irretroattività della legge, in linea con gli standard giuridici internazionali e con la prassi costituzionale europea.

Analizzando il comma (3) in confronto con il testo vigente, osserviamo un tentativo di eliminare le ridondanze procedurali e di assicurare una migliore integrazione del diritto internazionale nell’ordinamento nazionale. Attualmente, anche dopo una decisione favorevole della Corte costituzionale, i trattati internazionali possono ancora formare oggetto di contestazioni di incostituzionalità, il che può condurre a ritardi nel processo di ratifica e a un’incertezza giuridica sfavorevole allo sviluppo delle relazioni internazionali. Il comma (4), nella sua forma riveduta, consolida invece lo status delle decisioni della Corte come definitive e generalmente obbligatorie. Tale cambiamento riflette un approccio più fermo e più chiaro agli effetti giuridici delle pronunce della Corte, eliminando ogni ambiguità quanto alla loro applicabilità e alla loro portata temporale. È una misura capace di contribuire alla stabilità giuridica e alla prevedibilità delle decisioni giudiziarie, elementi essenziali in uno Stato di diritto. Nel contesto europeo, molte costituzioni nazionali prevedono già meccanismi analoghi per i trattati internazionali e per gli effetti delle decisioni delle corti costituzionali. Ad esempio, in Germania le decisioni del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale) sono considerate definitive e vincolanti, e in Francia i trattati internazionali hanno un’autorità superiore a quella delle leggi nazionali una volta ratificati e pubblicati. Questi confronti mettono in luce il fatto che le proposte di revisione dell’articolo 147 della Costituzione della Romania non sono soltanto pertinenti, ma anche necessarie per allineare la legislazione romena agli standard e alla prassi europei. Adottando tali modifiche, la Romania seguirebbe una tendenza europea al consolidamento dello Stato di diritto e all’assicurazione di una maggiore coerenza e stabilità nell’applicazione del diritto interno e internazionale. Alla luce di questi argomenti, la revisione dell’articolo 147 si presenta non soltanto come una necessità, ma anche come un’occasione di sviluppo giuridico. Essa riflette l’impegno verso i principi democratici, il rispetto dei diritti umani e un’efficace integrazione nello spazio giuridico europeo. Rappresenterebbe inoltre un passo importante nel consolidare la fiducia dei cittadini nei meccanismi costituzionali e nell’autorità della Corte costituzionale. In conclusione, le proposte di revisione dell’articolo 147 della Costituzione della Romania devono essere considerate un progresso nella giusta direzione. Esse non solo rispondono alle esigenze attuali della società romena, ma mettono anche la legislazione nazionale al passo con le tendenze costituzionali europee. Questa revisione potrebbe fungere da modello per altre nazioni che intendano modernizzare il proprio quadro costituzionale, sottolineando il ruolo della Romania quale attore responsabile e progressista sulla scena europea. Infine, è essenziale che ogni revisione della Costituzione sia preceduta da un ampio e aperto dialogo, che coinvolga tanto gli specialisti di diritto costituzionale quanto la società civile. Attraverso tale processo possiamo assicurare che le modifiche apportate non solo rispettino i valori fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto, ma rispondano anche in modo efficace ed equo ai bisogni e alle aspirazioni dei cittadini. Alla luce di queste considerazioni, la revisione dell’articolo 147 rappresenta non soltanto un passo necessario, ma anche un impegno a mantenere e rafforzare un ordinamento giuridico solido, capace di far fronte alle sfide del XXI secolo. È parimenti cruciale che il processo di revisione tenga conto non soltanto dell’allineamento agli standard europei, ma anche delle specificità nazionali. Un approccio equilibrato assicurerà che le modifiche non siano soltanto compatibili con le norme internazionali, ma anche adeguate al contesto unico della Romania. Tale equilibrio è essenziale per non perdere di vista l’identità giuridica e culturale del Paese nel corso dell’integrazione europea. Infine, la revisione dell’articolo 147 propone una serie di cambiamenti sostanzialmente volti ad accrescere l’efficienza e la coerenza dell’ordinamento giuridico romeno nel suo rapporto con i meccanismi e i principi del diritto internazionale. Questa impresa è coerente con l’impegno della Romania a rispettare e promuovere i valori democratici e i diritti fondamentali, conformemente ai propri impegni internazionali e alle aspirazioni dei propri cittadini. Le proposte di revisione dell’articolo 147 devono pertanto essere valutate con attenzione, sia in termini di compatibilità con le norme e i valori europei sia alla luce delle specificità e delle esigenze nazionali.

48. Dopo l’articolo 147, comma 4, è inserito un nuovo comma (5), del seguente tenore: → il testo dell’articolo

«(5) Il mancato rispetto da parte di giudici e pubblici ministeri delle decisioni della Corte costituzionale costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato alle condizioni previste dalla legge organica.»

L’articolo 147 della Costituzione della Romania, che riguarda gli effetti delle decisioni della Corte costituzionale e il loro ruolo nella gerarchia normativa nazionale, prevede nella sua forma attuale, ai commi da (1) a (4), che le decisioni della Corte costituzionale siano generalmente obbligatorie, abbiano efficacia soltanto per il futuro — salvo le decisioni sull’incostituzionalità delle leggi prima della promulgazione — e che i testi dichiarati incostituzionali non possano essere rinviati a nuovo esame nel corso della stessa legislatura.

In tale contesto, la revisione proposta e l’inserimento del comma (5) in quell’articolo servono a consolidare l’autorità della Corte e ad assicurare il rispetto delle sue decisioni da parte dei magistrati. L’inserimento del comma (5) significherebbe che il mancato rispetto da parte di giudici e pubblici ministeri delle decisioni della Corte costituzionale non sarebbe più soltanto una violazione dei principi fondamentali dello Stato di diritto, ma diverrebbe un espresso illecito disciplinare, sanzionabile in forza di una legge organica.

Ciò potrebbe avere un impatto significativo sull’indipendenza giudiziaria e anche sul modo in cui la giustizia è percepita dal pubblico. Rispetto alle norme costituzionali vigenti, la modifica proposta introduce un meccanismo di responsabilità diretta dei magistrati che attualmente non esiste in questa forma. In pratica, il comma (5) comporterebbe un cambio di paradigma quanto alle conseguenze dell’ignorare le pronunce della Corte costituzionale.

Attualmente, benché le decisioni della Corte siano vincolanti, non esistono disposizioni che stabiliscano in modo chiaro e diretto sanzioni per il caso in cui esse non siano rispettate da giudici e pubblici ministeri. L’attuazione di questo nuovo comma potrebbe, da un lato, rafforzare lo Stato di diritto e, dall’altro, generare una pressione aggiuntiva sui magistrati, con il rischio di incidere sull’indipendenza della giustizia. Guardando ad altri sistemi costituzionali europei, osserviamo approcci diversi.

Ad esempio, in Germania le decisioni della Corte costituzionale federale (Bundesverfassungsgericht) sono considerate definitive e hanno autorità su tutte le autorità pubbliche, e il loro mancato rispetto può comportare gravi conseguenze. In Francia, le decisioni del Consiglio costituzionale (Conseil Constitutionnel) sono parimenti vincolanti per i pubblici poteri e per tutte le autorità amministrative e giudiziarie. Tali sistemi incorporano il rispetto delle decisioni delle corti costituzionali quale parte essenziale dello Stato di diritto, e le sanzioni per l’inosservanza sono ben definite.

In tal senso, la revisione proposta dell’articolo 147 della Costituzione della Romania potrebbe rappresentare un passo avanti verso l’allineamento a tali standard, ma è cruciale considerare come il rafforzamento dell’autorità della Corte sia bilanciato con la tutela dell’indipendenza giudiziaria. La posizione di un giudice o di un pubblico ministero dovrebbe essere di equanimità, e l’imparzialità e l’autonomia delle loro decisioni giudiziarie sono pilastri di una giustizia equa ed efficace. Ciò detto, la proposta pone la necessità di un controllo più rigoroso sull’applicazione delle leggi e delle decisioni della Corte, così da evitare ogni tentativo di minarne l’autorità.

Sanzionare con legge organica il mancato rispetto delle decisioni della Corte suggerisce una procedura più chiara e più diretta, che aiuterà a evitare ritardi e ambiguità nell’amministrazione della giustizia. Potrebbe inoltre fungere da monito per giudici e pubblici ministeri affinché trattino le pronunce della Corte costituzionale con la massima serietà. Tale approccio potrebbe avere implicazioni per l’indipendenza del sistema giudiziario, poiché potrebbe creare un precedente per possibili pressioni sui magistrati. Occorre mantenere un delicato equilibrio tra l’autorità della Corte e la libertà giudiziaria, così da evitare un’influenza negativa sulle decisioni giudiziarie attraverso il prisma di potenziali sanzioni. D’altro canto, un argomento forte a favore della revisione è che una simile misura potrebbe contribuire a consolidare lo Stato di diritto e a una migliore applicazione della legge. Il rispetto delle decisioni della Corte costituzionale è fondamentale per il corretto funzionamento dello Stato di diritto, e chiarire le sanzioni per il mancato rispetto di tali decisioni potrebbe scoraggiare i tentativi di ignorare o violare le pronunce della Corte, consolidando così il rispetto delle norme costituzionali.

49. Il titolo VI della Costituzione della Romania è così modificato:

La Romania adempie esattamente e in buona fede agli impegni assunti e agli obblighi che le incombono in virtù dei Trattati Costitutivi degli organismi e delle alleanze internazionali cui ha aderito, nel rispetto della Costituzione della Romania e nell’interesse superiore e sovrano del popolo romeno.

Articolo 148 — La supremazia della Costituzione e dell’interesse sovrano del popolo nella conduzione delle relazioni internazionali

La Romania adempie esattamente e in buona fede agli impegni assunti e agli obblighi che le incombono in forza dei Trattati istitutivi degli organismi e delle alleanze internazionali cui ha aderito, nel rispetto della Costituzione della Romania e nell’interesse superiore e sovrano del popolo romeno.

Articolo 149 — Adesione, ratifica della revisione dei trattati istitutivi e ritiro della Romania da organismi e alleanze internazionali

(1) La Romania può aderire a organismi e alleanze internazionali, può ratificare la revisione dei trattati istitutivi o può ritirarsi dagli organismi e dalle alleanze internazionali di cui è membro, mediante una legge adottata per decisione sovrana del popolo romeno espressa con referendum.

(2) Il referendum sull’adesione, sulla ratifica della modifica dei trattati istitutivi o sul ritiro dagli Organismi e dalle Alleanze di cui la Romania è membro può essere promosso dal Presidente della Romania su proposta del Governo, da almeno un quarto del numero dei deputati o dei senatori, o da almeno 500 000 cittadini aventi diritto di voto. I cittadini che esprimono ed esercitano il diritto previsto dal presente articolo devono provenire da almeno metà dei distretti del Paese, e in ciascuno di tali distretti o nel municipio di Bucarest devono essere registrate almeno 20 000 firme a sostegno di tale iniziativa.

(3) Il progetto di legge che prevede l’adesione, la ratifica della modifica dei trattati istitutivi o il ritiro dagli Organismi e dalle Alleanze di cui la Romania è membro è adottato dalla Camera dei Deputati e dal Senato con la maggioranza di almeno due terzi del numero dei membri di ciascuna Camera.

(4) Se non si raggiunge un accordo mediante la procedura di mediazione, la Camera dei Deputati e il Senato, in seduta comune, decidono con il voto di almeno tre quarti del numero dei deputati e dei senatori.

(5) La legge sull’adesione a organismi e alleanze internazionali, sulla ratifica della revisione dei loro trattati istitutivi o sul ritiro dagli organismi e dalle alleanze di cui la Romania è membro è adottata dopo la sua approvazione mediante referendum, organizzato entro non più di 30 giorni dalla data di adozione del progetto o della proposta di revisione, ed entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, della decisione della Corte costituzionale che conferma i risultati del referendum.

(6) Il rigetto mediante referendum della ratifica dei Trattati istitutivi riveduti delle organizzazioni e delle alleanze di cui la Romania è parte comporta il ritiro della Romania da tali Organizzazioni o Alleanze internazionali.»

Il presente progetto di revisione della Costituzione modifica integralmente il titolo VI della Costituzione — Integrazione euroatlantica. Tale modifica non equivale in alcun modo a un’intenzione della Romania di uscire dal sistema di alleanze di cui è membro; è una riscrittura di norme divenute obsolete una volta realizzata l’effettiva integrazione nell’Unione europea e nell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico.

In realtà, il testo della Costituzione quale redatto nel 2003 era una dichiarazione di intenti, che stabiliva il modo in cui doveva avvenire l’adesione agli organismi euroatlantici, come risulta dal testo in vigore fino all’entrata in vigore della presente revisione:

«TITOLO VI — Integrazione euroatlantica

Articolo 148 — Integrazione nell’Unione europea. (1) L’adesione della Romania ai trattati istitutivi dell’Unione europea, al fine di trasferire alcune competenze alle istituzioni comunitarie e di esercitare congiuntamente con gli altri Stati membri le competenze previste da tali trattati, avviene mediante una legge adottata in seduta comune della Camera dei Deputati e del Senato con la maggioranza di due terzi del numero dei deputati e dei senatori. (2) A seguito dell’adesione, le disposizioni dei trattati istitutivi dell’Unione europea, nonché le altre norme comunitarie vincolanti, prevalgono sulle disposizioni contrarie del diritto interno, nel rispetto delle disposizioni dell’atto di adesione. (3) Le disposizioni dei commi (1) e (2) si applicano mutatis mutandis all’adesione agli atti di revisione dei trattati istitutivi dell’Unione europea. (4) Il Parlamento, il Presidente della Romania, il Governo e l’autorità giudiziaria garantiscono l’adempimento degli obblighi derivanti dall’atto di adesione e dalle disposizioni del comma (2). (5) Il Governo trasmette alle due Camere del Parlamento i progetti di atti a carattere vincolante prima che siano sottoposti all’approvazione delle istituzioni dell’Unione europea.

Articolo 149 — Adesione al Trattato del Nord Atlantico. L’adesione della Romania al Trattato del Nord Atlantico avviene mediante una legge adottata in seduta comune della Camera dei Deputati e del Senato con la maggioranza di due terzi del numero dei deputati e dei senatori.»

Attualmente, però, essendo già membri a pieno titolo delle due organizzazioni, e formando i trattati già parte integrante del diritto interno in forza dell’articolo 11, comma 2, della Costituzione della Romania («I trattati ratificati dal Parlamento a norma di legge fanno parte del diritto interno»), queste due disposizioni costituzionali sono divenute inutili, essendo superate dalla fase storica in cui ci troviamo.

Resta tuttavia attuale la necessità di una norma costituzionale speciale dedicata alle modalità di applicazione dei trattati di cui la Romania è parte: occorre chiarire la gerarchia e la priorità di applicazione delle norme comunitarie quando esse concorrono con norme costituzionali, nonché il modo in cui il popolo romeno può decidere di aderire, di modificare i trattati fondamentali o di uscire da determinate organizzazioni o organismi di cui la Romania è membro.

Per questo si è resa necessaria la modifica integrale degli articoli 148 e 149 della Costituzione del 1991 riveduta nel 2003.

L’articolo 148 recherà la rubrica marginale «La supremazia della Costituzione e dell’interesse sovrano del popolo nella conduzione delle relazioni internazionali» e reciterà: «La Romania adempie esattamente e in buona fede agli impegni assunti e agli obblighi che le incombono in forza dei Trattati istitutivi degli organismi e delle alleanze internazionali cui ha aderito, nel rispetto della Costituzione della Romania e nell’interesse superiore e sovrano del popolo romeno.» Tale formulazione dà priorità al rispetto della Costituzione della Romania su qualsiasi trattato di cui la Romania sia o sarà parte — essendo questa l’essenza stessa dell’indipendenza di un Paese, quale definita nell’articolo 1 della stessa Costituzione: «La Romania è uno Stato nazionale, sovrano e indipendente, unitario e indivisibile.»

Per questo motivo, e tenuto conto anche dei limiti della revisione previsti dall’articolo 152 della Costituzione («il carattere nazionale, indipendente, unitario e indivisibile dello Stato romeno»), l’indipendenza dello Stato, garantita dall’esercizio prioritario delle norme della Costituzione, non può essere oggetto di revisione e quindi di alcuna limitazione imposta da trattati di cui la Romania fosse parte. Di conseguenza, anche l’«interesse superiore e sovrano del popolo romeno» deve avere priorità assoluta su qualsiasi norma di un trattato di cui la Romania sia o sarà parte.

L’articolo 149, dal canto suo, stabilisce — impiegando il principio della simmetria degli atti giuridici — il modo in cui la Romania può decidere di «aderire a organismi e alleanze internazionali, ratificare la revisione dei trattati istitutivi o ritirarsi dagli organismi e dalle alleanze internazionali di cui è membro», materia non prevista dalla Costituzione riveduta, il che costituisce una grave omissione, se non addirittura un nonsenso giuridico. Per questo è necessario stabilire un modo chiaro in cui ciò possa avvenire — «mediante una legge adottata per decisione sovrana del popolo romeno espressa con referendum».

Al tempo stesso, per ragioni di simmetria con le iniziative popolari di revisione della Costituzione, sono stati inseriti nell’articolo 149 i commi da 2 a 5, che prevedono che «Il referendum sull’adesione, sulla ratifica della modifica dei trattati istitutivi o sul ritiro dagli Organismi e dalle Alleanze di cui la Romania è membro può essere promosso dal Presidente della Romania su proposta del Governo, da almeno un quarto del numero dei deputati o dei senatori, o da almeno 500 000 cittadini aventi diritto di voto.»

Non da ultimo, l’articolo 149, comma 6, prevede chiaramente che «Il rigetto mediante referendum della ratifica dei Trattati istitutivi riveduti delle organizzazioni e delle alleanze di cui la Romania è parte comporta il ritiro della Romania da tali Organizzazioni o Alleanze internazionali», il che consente al popolo romeno di decidere, sovranamente e indipendentemente, se la modifica dei trattati fondamentali di organizzazioni di cui la Romania è già membro rispetti ancora le finalità originarie di quell’organizzazione e rispetti ancora l’interesse sovrano e superiore del popolo romeno.

Tutte queste misure sono adottate tenendo conto dell’insieme delle disposizioni costituzionali e nel loro rispetto, al fine di proteggere e garantire l’interesse del cittadino romeno.

Alla luce di questa nuova configurazione degli articoli 148 e 149, è essenziale richiamare norme costituzionali analoghe di altri Stati europei per comprendere meglio il contesto in cui si inseriscono le proposte di revisione. Un confronto con altre costituzioni europee metterà in luce il grado di flessibilità o di rigidità che la Romania assume nei propri rapporti con gli organismi internazionali. Ad esempio, la Costituzione tedesca, all’articolo 24, consente il trasferimento di sovranità a istituzioni internazionali, principio che ha reso possibile l’integrazione del Paese nelle strutture europee e internazionali. In Francia, l’articolo 53 dispone che i trattati internazionali siano ratificati o approvati con legge, e la Costituzione spagnola, all’articolo 93, consente di concludere trattati che attribuiscano a un’organizzazione o istituzione internazionale l’esercizio di competenze derivate dalla Costituzione, con l’approvazione a maggioranza assoluta di ciascuna Camera. Tali disposizioni mostrano un’apertura maggiore o minore alla cessione di parti della sovranità nazionale e comportano gradi diversi di partecipazione dei cittadini alle decisioni che riguardano la posizione del Paese sulla scena internazionale. Per confronto, la nuova formulazione dell’articolo 149 della Costituzione della Romania pone maggiore accento sulla consultazione diretta e sull’approvazione del popolo mediante referendum per ogni importante cambiamento di indirizzo in politica estera, il che riflette una tendenza a consolidare la sovranità e la democrazia partecipativa. Alla luce di queste considerazioni, la revisione degli articoli 148 e 149 della Costituzione della Romania si inserisce in una tendenza generale di adeguamento dei testi costituzionali alle realtà e alle dinamiche delle relazioni internazionali contemporanee. In tal senso, la revisione proposta contribuisce a chiarire e ad aggiornare la posizione della Romania rispetto agli obblighi e ai diritti derivanti dall’appartenenza a organismi e alleanze internazionali. Tale aggiornamento è necessario, poiché le relazioni internazionali non sono statiche e i trattati e le alleanze possono mutare nel tempo, riflettendo spostamenti negli equilibri di potere, negli interessi di sicurezza o nelle priorità economiche.

È pertanto vitale che i meccanismi costituzionali consentano un adattamento flessibile a tali mutamenti senza compromettere i principi della sovranità nazionale e della supremazia della Costituzione. In conclusione, le proposte di revisione degli articoli 148 e 149 della Costituzione della Romania pongono in rilievo la necessità di un approccio moderno che ponga l’accento sulla sovranità, sulla democrazia e sulla capacità della legge fondamentale di adattarsi a un contesto internazionale in evoluzione.

In tale quadro il ruolo del cittadino è essenziale, essendo egli chiamato a partecipare attivamente e a decidere sulle grandi direzioni della politica estera del proprio Paese. È un passo verso il consolidamento dello Stato di diritto e del rispetto della volontà popolare, in linea al tempo stesso con le tendenze democratiche mondiali di coinvolgimento civico e di responsabilità nella decisione politica.

La revisione degli articoli costituzionali deve rispondere a questioni essenziali relative all’equilibrio tra sovranità nazionale e integrazione in strutture sovranazionali, e al modo in cui i cittadini sono partecipi attivi di questi processi. I dibattiti su tale materia non sono meramente teorici, ma si riflettono nella vita quotidiana di ogni cittadino, nei diritti e negli obblighi che comporta l’appartenenza a comunità più ampie, come l’Unione europea. In tale contesto, le proposte di revisione della Costituzione della Romania sono una manifestazione dell’evoluzione del pensiero giuridico e politico in materia di sovranità e di ruolo degli Stati in un quadro internazionale sempre più complesso e interconnesso. Si ricerca un equilibrio tra il rispetto della sovranità nazionale e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’appartenenza a organismi e alleanze internazionali, in un modo che rifletta gli interessi dei cittadini.

In conclusione, la revisione degli articoli 148 e 149 così come proposta rappresenta il riconoscimento della necessità di definire con maggiore chiarezza e di aggiornare il quadro costituzionale conformemente alle realtà attuali della Romania sulla scena internazionale. I dibattiti futuri saranno decisivi per garantire che tali modifiche servano realmente l’interesse nazionale, nel rispetto della sovranità e della volontà del popolo romeno, mentre si naviga nelle acque spesso agitate della politica internazionale. È un’impresa necessaria, che deve essere accompagnata da un’ampia consultazione pubblica e da un dialogo aperto tra tutte le parti interessate, dai politici e dagli esperti di diritto costituzionale fino ai cittadini comuni. Perché, alla fine, la Costituzione è il documento d’identità della nazione, e ogni parola in essa contenuta deve riflettere esattamente i valori, i principi e le aspirazioni del popolo che rappresenta. La revisione degli articoli 148 e 149 può così essere vista come un’occasione per riaffermare tali valori di fronte alle sfide del XXI secolo, assicurando che la Romania mantenga una posizione di forza e di dignità nel concerto delle nazioni. È anche un momento per rivalutare e ricostruire i meccanismi attraverso cui i cittadini esercitano i propri diritti e adempiono ai propri obblighi, in un mondo in cui i confini tra il nazionale e l’internazionale sono sempre più fluidi.

Infine, questa revisione costituzionale deve rispondere a una domanda fondamentale: come può la Romania preservare la propria sovranità e promuovere i propri interessi in un panorama globale in continuo mutamento senza sacrificare i valori democratici e i diritti dei propri cittadini? La risposta a tale domanda orienterà non soltanto la stesura del testo riveduto della Costituzione, ma anche il futuro cammino della Romania nell’arena internazionale. È essenziale che, in questo processo di revisione, si tenga conto non soltanto del testo della legge, ma anche dello spirito che anima quelle disposizioni. Una Costituzione deve essere un documento vivo, che risponda alle esigenze presenti della società e possieda al tempo stesso la flessibilità necessaria ad adattarsi ai mutamenti futuri.

In conclusione, la revisione degli articoli 148 e 149 della Costituzione della Romania rappresenta un passo essenziale nell’affermazione dell’identità nazionale e della sovranità dello Stato romeno nel contesto internazionale attuale. Questa impresa non è un mero esercizio di aggiornamento di un testo giuridico, ma una manifestazione della maturità politica e giuridica della nazione, una riaffermazione dei valori democratici e un impegno verso i principi dello Stato di diritto. La revisione deve assicurare che la Romania resti un partner affidabile in seno alle alleanze internazionali, onorando i propri impegni, ma senza rinunciare al diritto di decidere il proprio destino.

A tal fine, il nuovo testo proposto per gli articoli 148 e 149 consolida il ruolo del popolo romeno quale sovrano nelle decisioni relative alle alleanze e ai trattati internazionali, assicurando così che nessun cambiamento importante possa avvenire senza il consenso diretto dei cittadini.

La revisione proposta degli articoli 148 e 149 della Costituzione della Romania deve pertanto essere vista non soltanto come una necessità giuridica, ma anche come un’occasione per consolidare la democrazia e per incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica. Si può così assicurare che le decisioni fondamentali che riguardano il destino nazionale siano assunte in modo trasparente e responsabile.

50. Dopo l’articolo 154, comma 2, è inserito un nuovo comma 3, del seguente tenore: → il testo dell’articolo

«(3) Le disposizioni dell’articolo 83, comma 1, si applicano dalla data di entrata in vigore della presente Costituzione, cessando il mandato del Presidente in carica il 30 novembre dell’anno in cui si tengono le prime elezioni parlamentari successive all’adozione della presente Costituzione.»

La revisione proposta dell’articolo 154 della Costituzione della Romania, mediante l’inserimento di un nuovo comma (3) nel titolo VIII, Disposizioni finali e transitorie, è conseguenza della modifica dell’articolo 83 della Costituzione, che dopo la revisione reciterà: «(1) Il mandato del Presidente della Romania è di 4 anni ed è esercitato dalla data della prestazione del giuramento, che avviene nello stesso anno solare dell’elezione del Parlamento.»

In tale contesto, la revisione proposta dell’articolo 154 che introduce il comma (3) diviene elemento chiave per assicurare una transizione fluida alla nuova struttura dei mandati. Questa norma transitoria è vitale per garantire che il cambiamento non crei un vuoto costituzionale né uno squilibrio nei cicli elettorali. Tale disposizione garantisce che l’attuale Presidente concluderà il proprio mandato secondo le nuove regole, assicurando così una transizione ordinata e il rispetto della volontà dell’elettorato quale espressa con il voto su questa modifica.

Va rilevato che, benché il cambiamento possa apparire minore a prima vista, esso ha implicazioni profonde per il modo in cui il potere esecutivo è esercitato in Romania. Il comma (3) di nuova introduzione è in effetti un ponte tra il vecchio e il nuovo sistema, la garanzia che la transizione sarà equilibrata e non inciderà negativamente sul funzionamento delle istituzioni dello Stato durante il periodo di adeguamento alla nuova legislazione.

La revisione della Costituzione è un processo complesso e significativo, che richiede un’analisi attenta e un ampio dibattito nella società. La modifica proposta dell’articolo 154, nel contesto della revisione dell’articolo 83, deve essere vista come parte di un più ampio sforzo di miglioramento del sistema politico romeno. Una decisione di simile portata deve essere assunta con la massima responsabilità, avendo riguardo al bene comune e al futuro democratico del Paese.

In conclusione, l’introduzione del comma (3) nell’articolo 154 è essenziale per garantire che la riduzione del mandato del Presidente della Romania da 5 a 4 anni avvenga senza perturbare il normale funzionamento delle istituzioni e senza violare i principi fondamentali della democrazia. Essa rappresenta una tappa necessaria nell’allineamento dei cicli elettorali e nell’aumento dell’efficienza e della coesione nell’amministrazione degli affari pubblici. Questa revisione apre la via a un governo più coerente e a una rappresentanza politica più efficace della volontà dei cittadini.

Il processo di revisione costituzionale deve essere trasparente, inclusivo e fondato su un ampio consenso, così da riflettere correttamente la volontà del popolo.

Questo cambiamento nella struttura dei mandati deve essere comunicato con chiarezza e compreso dai cittadini, affinché possano partecipare attivamente al processo democratico. Questa iniziativa non è dunque un semplice aggiustamento di una norma costituzionale, ma una misura che consoliderà la democrazia e avvicinerà la Romania agli standard europei di governo.

Sezione 3 — Impatto socioeconomico del progetto di revisione della Costituzione

1. Impatto macroeconomico

La Romania ha proposto una serie di modifiche costituzionali, ciascuna delle quali potenzialmente in grado di influenzare considerevolmente il panorama macroeconomico del Paese. Qui di seguito si analizzano le implicazioni di tali cambiamenti, valutandone l’impatto sulla stabilità economica, sull’attrattività per gli investitori e sui diritti e sulle libertà dei cittadini, che a loro volta incidono sul contesto economico.

1. Riforma costituzionale e separazione dei poteri. Le modifiche proposte chiariscono la separazione dei poteri all’interno dello Stato, elemento essenziale per il funzionamento di una democrazia e per assicurare un contesto imprenditoriale stabile. L’articolo 1, commi 4 e 5, consolida i principi di separazione, equilibrio e leale cooperazione tra i poteri, offrendo un quadro più prevedibile per il processo legislativo e per le decisioni giudiziarie. Ciò può accrescere la fiducia degli investitori nel sistema giudiziario e nella capacità dello Stato di garantire un contesto imprenditoriale equo.

2. Abrogazione dell’articolo 19. L’abrogazione dell’articolo 19, comma 2, elimina un livello di incertezza giuridica.

3. Il diritto a un processo equo e prevedibile. La riformulazione dell’articolo 21, comma 3, sottolinea il diritto a un processo equo e a una giustizia prevedibile, elementi essenziali per costruire un clima d’affari attrattivo. Un sistema giudiziario efficace e trasparente può ridurre i costi di transazione e incoraggiare gli investimenti, contribuendo così alla crescita economica di lungo periodo.

4. Protezione dai trattamenti inumani. La modifica dell’articolo 22, comma 2, che insiste sul divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti, consolida la posizione della Romania in materia di diritti umani. Ciò può migliorare l’immagine internazionale del Paese e attrarre investimenti da imprese che attribuiscono particolare importanza al rispetto dei diritti umani e alla responsabilità sociale d’impresa. Può così essere stimolata un’economia sostenibile ed etica, capace di attrarre partenariati di lungo periodo.

5. Diritti di identità sessuale e autodeterminazione. L’introduzione dell’articolo 22, commi da 4 a 6, stabilisce una serie di principi relativi all’identità sessuale e all’integrità personale, sottolineando il rispetto dei diritti inalienabili della persona umana. Tali cambiamenti costituzionali possono avere ripercussioni sulla politica aziendale e sull’ambiente di lavoro, favorendo diversità e inclusione. Possono inoltre rappresentare un segnale positivo per gli investitori esteri che danno priorità all’uguaglianza e alla non discriminazione nella propria prassi aziendale.

6. Procedura penale e diritti dell’imputato. La modifica dell’articolo 23, comma 4, riguarda specificamente le condizioni che disciplinano la custodia cautelare. Ciò potrebbe avere un impatto positivo sulla percezione internazionale della giustizia in Romania, suggerendo un sistema più equilibrato e più rispettoso dei diritti dell’imputato.

In termini economici, ciò potrebbe ridurre i rischi associati agli investimenti e incoraggiare l’iniziativa imprenditoriale, poiché le imprese cercano un quadro giuridico prevedibile e uno Stato di diritto consolidato.

7. Sorveglianza dei cittadini e protezione dei dati. L’aggiunta dei commi 14 e 15 all’articolo 23 rafforza la protezione contro la sorveglianza non autorizzata e le intercettazioni illecite. Tale cambiamento potrebbe avere un impatto positivo sull’industria tecnologica e sui servizi digitali, creando un ambiente più sicuro per lo sviluppo e l’implementazione dell’innovazione informatica. Potrebbe inoltre attrarre imprese che sviluppano soluzioni di cibersicurezza e di protezione dei dati, contribuendo così alla diversificazione dell’economia e alla creazione di nuovi posti di lavoro.

8. Il diritto alla difesa e l’accesso alla giustizia. L’introduzione dei commi da 3 a 5 nell’articolo 24 mira a facilitare l’accesso alla difesa e agli atti processuali. Ciò può influire positivamente sul contesto imprenditoriale, assicurando un processo giuridico più trasparente e più accessibile a tutti i cittadini, compresi imprenditori e società coinvolti in controversie. Un sistema di giustizia aperto ed equo è un buon segnale per gli investitori, poiché indica uno Stato di diritto funzionante.

9. Procedure di perquisizione e protezione della proprietà privata. Le modifiche dell’articolo 27, comma 3, che disciplina le condizioni e le forme in cui le perquisizioni sono eseguite, costituiscono un’ulteriore garanzia della protezione della proprietà privata. Esse possono consolidare il senso di sicurezza giuridica dei titolari d’impresa e determinare un aumento degli investimenti privati, con impatto diretto sulla crescita economica.

10. La segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni. I nuovi commi inseriti nell’articolo 28 sottolineano le garanzie relative alla segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni, essenziali nell’era digitale. Tali modifiche offrono un quadro giuridico più chiaro per la protezione dei dati e la riservatezza dei cittadini, questioni importanti per le imprese del settore tecnologico e delle telecomunicazioni. Questo quadro giuridico migliorato può contribuire allo sviluppo di un solido settore informatico, attirando investimenti esteri e stimolando l’innovazione.

11. Istruzione e dotazioni di bilancio. Il comma 8, aggiunto all’articolo 32, impone l’assegnazione all’istruzione di una percentuale minima del PIL. Tale modifica può avere un impatto significativo sullo sviluppo del capitale umano e quindi sul potenziale economico del Paese. L’investimento nell’istruzione può migliorare la qualità della forza lavoro e creare le condizioni per un’economia fondata sulla conoscenza e sull’innovazione.

12. Salute nazionale e investimento in sanità. I commi 4 e 5, aggiunti all’articolo 34, stabiliscono dotazioni di bilancio minime per la sanità, con il potenziale di migliorare la qualità del sistema medico e di rendere la Romania più attraente per una forza lavoro qualificata e per investitori che valorizzano la salute e il benessere dei propri dipendenti. L’investimento in sanità può inoltre condurre a una riduzione dei costi sociali e a un aumento della produttività del lavoro.

13. La neutralità politica di talune categorie professionali. La modifica dell’articolo 40, comma 3, che impone restrizioni all’appartenenza a partiti politici per certe categorie di funzionari, può accrescere l’imparzialità e l’efficienza amministrativa. Ciò è particolarmente importante per gli investitori, poiché suggerisce un contesto imprenditoriale meno esposto a influenze politiche arbitrarie.

14. Protezione della proprietà privata. Il comma 10, aggiunto all’articolo 44, consolida il diritto di proprietà privata, pilastro centrale dell’economia di mercato. Assicurare la libertà di detenere, usare e disporre dei beni è un potente incentivo per l’iniziativa privata e per gli investimenti. Tale misura può inoltre prevenire interventi arbitrari dello Stato nell’economia, contribuendo a un contesto imprenditoriale più stabile e prevedibile.

15. La definizione della famiglia e gli effetti giuridici del matrimonio. Le modifiche proposte all’articolo 48 stabiliscono nuove definizioni della famiglia e del matrimonio nel contesto costituzionale. Tali cambiamenti potrebbero avere implicazioni sociali profonde e influire sulla politica aziendale quanto ai benefici per i dipendenti e al riconoscimento dei diritti delle coppie. Possono inoltre incidere sul contesto imprenditoriale per il loro impatto sui diritti sociali e sui consumi, a seconda di come le famiglie siano riconosciute e sostenute dallo Stato.

16. La responsabilità delle autorità e l’accesso alla giustizia. L’articolo 52 riformato sottolinea la responsabilità dello Stato e dei magistrati nei casi di errore giudiziario. Ciò può accrescere la fiducia nell’ordinamento giuridico e ridurre il rischio di controversie ingiuste per cittadini e imprese. L’effetto macroeconomico può includere un miglioramento del clima degli investimenti e una riduzione dei costi associati alle controversie.

17. Rappresentanza in Parlamento. La modifica dell’articolo 62 può mutare le dinamiche della rappresentanza politica in Parlamento e avere implicazioni per la legislazione in campo economico. Un Parlamento più rappresentativo potrebbe condurre a una legislazione più equilibrata, più favorevole allo sviluppo delle imprese e alla crescita economica.

18. Nomina dei procuratori capo. L’introduzione di una nuova lettera nell’articolo 65, che stabilisce la procedura di nomina del Procuratore Generale e dei capi delle direzioni più importanti, può influire sull’indipendenza del sistema giudiziario. Una magistratura indipendente è cruciale per un contesto economico sano, poiché offre certezza nell’applicazione della legge e protegge gli interessi imprenditoriali.

19. Il mandato del Presidente della Romania. La modifica dell’articolo 83, che prevede l’accorciamento del mandato del Presidente della Romania a 4 anni, può determinare un migliore allineamento ai cicli elettorali parlamentari, con conseguente maggiore stabilità politica e quindi macroeconomica.

20. Divieto di organizzare referendum in concomitanza con le elezioni. La modifica aggiunta all’articolo 90 sottolinea la separazione dei processi elettorali dalla consultazione popolare mediante referendum. Ciò può prevenire la sovrapposizione delle agende politiche con le consultazioni dei cittadini, assicurando un’espressione più chiara della volontà popolare su temi di importanza nazionale, il che può avere un effetto stabilizzante di lungo periodo sul contesto economico.

21. La neutralità delle forze armate. La modifica introdotta alla lettera b) dell’articolo 94, che subordina il conferimento dei gradi militari al parere del Parlamento, può accrescere la trasparenza e la responsabilità in seno alle forze armate. Ciò può contribuire a un’immagine positiva della Romania, essenziale per attrarre investimenti esteri, specialmente in settori sensibili quali la difesa e la sicurezza nazionale.

22. Destituzione del Presidente. La modifica dell’articolo 97, che agevola il processo di destituzione del Presidente della Romania mediante referendum promosso dai cittadini, può accrescere la partecipazione civica e riflettere una democrazia diretta più forte. Ciò può essere percepito come un meccanismo di controllo ed equilibrio, che dà ai cittadini e al contesto imprenditoriale un maggiore senso di sicurezza quanto alla stabilità e alla prevedibilità dell’ambiente politico.

23. Designazione del Primo Ministro. L’articolo 103 modificato chiarisce la procedura di designazione del candidato alla carica di Primo Ministro, il che può abbreviare il periodo di incertezza politica in caso di scioglimento o di caduta del Governo. Una transizione rapida ed efficace verso un nuovo Governo può minimizzare le perturbazioni della politica economica e assicurare continuità al contesto degli investimenti.

24. Limitazione del potere esecutivo in materia legislativa. Le modifiche proposte agli articoli 108 e 115, che restringono la capacità del Governo di adottare decisioni e ordinanze senza approvazione parlamentare, sono significative per la stabilità legislativa. Tali modifiche possono ridurre il rischio di bruschi mutamenti di politica economica, offrendo maggiore prevedibilità al contesto imprenditoriale.

25. Limitazione dei mandati nelle cariche pubbliche. L’introduzione di un nuovo comma nell’articolo 116 mira a limitare i mandati nelle cariche pubbliche di nomina, il che può condurre a una maggiore rotazione e a una riduzione della possibilità di accumulare influenza a lungo termine. Ciò può accrescere il dinamismo e l’efficienza dell’amministrazione pubblica, influendo positivamente sul contesto economico mediante l’introduzione di nuove prospettive e competenze nella gestione degli affari pubblici.

26. Organizzazione dei servizi di intelligence. Le modifiche dell’articolo 118, che prevedono l’organizzazione dei servizi di intelligence esclusivamente come strutture civili, possono accrescere la trasparenza e il controllo civile su di essi. Ciò può migliorare la percezione della sicurezza nazionale e consolidare la fiducia dei partner internazionali e degli investitori nella capacità della Romania di gestire efficacemente i rischi informativi e di sicurezza.

27. Il bilancio della difesa nazionale. La limitazione del bilancio della difesa nazionale, in forza del nuovo comma aggiunto all’articolo 118, può avere implicazioni per l’equilibrio di bilancio e per l’assegnazione di risorse ad altri settori importanti. Tale misura può contribuire a una distribuzione più equa dei fondi pubblici e al consolidamento di altri ambiti vitali, quali l’istruzione o la sanità, con effetti positivi sullo sviluppo dell’economia nel lungo periodo.

28. Il ruolo e la composizione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale. Le modifiche dell’articolo 119, che disciplinano la composizione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale (CSAT), possono assicurare una maggiore rappresentatività e un equilibrio tra i poteri dello Stato in seno al CSAT. Ciò può garantire un migliore coordinamento delle politiche di sicurezza e di difesa nazionale, con ripercussioni sulla stabilità e sulla sicurezza macroeconomiche.

29. Elezione delle autorità locali e revoca mediante referendum. Le modifiche dell’articolo 120 riguardano il processo di elezione delle autorità locali e la possibilità di revocarle. Una maggiore responsabilità di tali autorità può favorire una gestione più efficace a livello locale e accrescere il coinvolgimento civico. Il coinvolgimento dei cittadini nel governo locale può avere effetti positivi sullo sviluppo economico regionale mediante l’adozione di politiche pubbliche adeguate alle esigenze delle comunità.

30. Indipendenza del sistema giudiziario. Le modifiche degli articoli 124 e 133 consolidano l’indipendenza del sistema giudiziario e vietano il coinvolgimento dei magistrati in attività politiche o di intelligence. Tali modifiche possono rafforzare la fiducia nella giustizia e assicurare che le decisioni giuridiche siano assunte esclusivamente sulla base della legge, senza influenze esterne, il che è essenziale per un contesto economico sicuro e prevedibile.

31. Nomina e sanzione dei magistrati. L’articolo 125 riformulato apporta chiarimenti alla procedura di nomina e di sanzione di giudici e pubblici ministeri. Assicurando una procedura trasparente ed equa, si possono prevenire influenze indebite e garantire l’applicazione uniforme della legge. Un sistema giudiziario giusto e imparziale è un fattore chiave per attrarre investimenti e per assicurare un contesto imprenditoriale sano.

32. L’Alta Corte di Cassazione e Giustizia. La modifica dell’articolo 126 sottolinea il ruolo dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia nell’assicurare l’interpretazione e l’applicazione uniformi della legge. Ciò può consolidare l’ordinamento giuridico e ridurre l’incertezza del diritto, contribuendo a un contesto economico stabile e propizio alla crescita.

33. Incompatibilità della funzione di pubblico ministero. Con l’adeguamento dell’articolo 132 si stabilisce chiaramente l’incompatibilità della funzione di pubblico ministero con qualsiasi altra funzione pubblica o privata, salvo taluni incarichi di docenza. Tale chiarimento può contribuire a evitare conflitti di interesse e ad assicurare una migliore concentrazione sul ruolo essenziale dei pubblici ministeri nell’applicazione della legge. Un ministero pubblico indipendente e dedito può avere un effetto significativo sul contesto economico combattendo la corruzione e la criminalità economica.

34. Consolidamento del Consiglio Superiore della Magistratura. Le modifiche dell’articolo 133 mirano a consolidare l’indipendenza e l’efficienza del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). Grazie a tali cambiamenti, il CSM avrà un ruolo più forte nel garantire l’indipendenza della giustizia e nel vigilare sulla magistratura. Ciò può migliorare la fiducia generale nella giustizia e contribuire a un contesto imprenditoriale più attrattivo per gli investitori.

35. Responsabilità patrimoniale dello Stato e responsabilità dei magistrati. L’articolo 134 riformulato insiste sulla responsabilità patrimoniale dello Stato nei casi di errore giudiziario e stabilisce la responsabilità civile, disciplinare e penale dei magistrati. Ciò può tradursi in una maggiore diligenza nei procedimenti giudiziari e ridurre i casi di malpractice nella giustizia, offrendo così un contesto più sicuro allo svolgimento dell’attività economica.

36. La proprietà pubblica e il suo regime. La modifica dell’articolo 136, comma 4, riguarda l’inalienabilità dei beni del demanio pubblico e le condizioni alle quali essi possono essere concessi o affittati. Tale misura assicura la protezione e lo sfruttamento efficiente del patrimonio dello Stato, il che può avere un impatto positivo sulla gestione delle risorse e attrarre investimenti in ambiti strategici per l’economia nazionale.

37. Il ruolo della Corte dei Conti nella gestione delle risorse pubbliche. L’articolo 140, nella sua nuova formulazione, rafforza il ruolo della Corte dei Conti nella verifica della gestione delle risorse pubbliche e nella comunicazione delle proprie conclusioni al Parlamento. La trasparenza e la responsabilità nell’uso dei fondi pubblici sono essenziali per combattere la corruzione e per promuovere un’amministrazione efficiente, aspetti che influiscono indirettamente sul contesto imprenditoriale e sugli investimenti.

38. La composizione della Corte costituzionale e la sua indipendenza. L’articolo 142 introduce modifiche relative alla nomina dei giudici della Corte costituzionale, prevedendo una distribuzione equilibrata tra le diverse autorità dello Stato nel processo di nomina. Ciò può accrescere l’indipendenza della Corte costituzionale e assicurare una maggiore obiettività delle sue decisioni, elemento vitale per consolidare lo Stato di diritto e per proteggere i diritti e le libertà fondamentali, con ripercussioni dirette sul clima d’affari.

39. La professionalizzazione dei giudici della Corte costituzionale. Le riforme dell’articolo 143 sono orientate alla professionalizzazione dei giudici della Corte costituzionale, richiedendo una formazione giuridica superiore e un’ampia esperienza nel settore. Tale misura può contribuire a una maggiore competenza e a un’interpretazione più coerente della Costituzione, elementi chiave della prevedibilità e della stabilità giuridica, essenziali in un contesto economico dinamico e in continua evoluzione.

40. Il ruolo della Corte costituzionale nell’assicurare la costituzionalità di leggi e trattati. L’articolo 146, mediante le nuove modifiche, sottolinea il ruolo della Corte costituzionale nella valutazione preventiva della costituzionalità di leggi e trattati e nella risoluzione delle eccezioni di incostituzionalità. Tale corte diviene così garante fondamentale della conformità degli atti normativi ai principi supremi dello Stato, condizione sine qua non di un contesto imprenditoriale prevedibile e della sicurezza giuridica degli investimenti.

41. L’effetto delle decisioni della Corte costituzionale. Le modifiche dell’articolo 147 consolidano l’effetto delle decisioni della Corte costituzionale, assicurandone il carattere generalmente obbligatorio e l’efficacia per il futuro. Questo quadro giuridico consolidato può assicurare il rispetto delle regole del gioco nell’economia e prevenire l’applicazione retroattiva delle norme, fattori essenziali per un contesto imprenditoriale stabile e affidabile. Si creano così condizioni favorevoli a una crescita economica sostenibile e all’attrazione di investimenti di lungo periodo.

42. La partecipazione della Romania a organismi e alleanze internazionali. Le nuove disposizioni del titolo VI insistono sulla supremazia della Costituzione e dell’interesse sovrano del popolo romeno nella conduzione delle relazioni internazionali. Si assicura così che l’adesione, la ratifica della revisione dei trattati o il ritiro da organismi e alleanze internazionali avvengano con l’espressa approvazione della popolazione. Tale misura può influire direttamente sulla direzione dello sviluppo economico della Romania e consolidarne la posizione sulla scena internazionale. 43. Transizione al mandato del Presidente della Romania. L’articolo 154, con la sua nuova aggiunta, prepara la transizione a un mandato di 4 anni per il Presidente della Romania, assicurando l’allineamento ai cicli elettorali e una maggiore coerenza nella politica interna. Ciò può avere un impatto benefico sulla continuità e sulla stabilità delle politiche macroeconomiche, fattori importanti per mantenere un contesto di investimento attrattivo e per assicurare la crescita economica.

Conclusioni. In conclusione, le modifiche proposte alla Costituzione della Romania hanno un potenziale significativo di influire sul contesto macroeconomico mediante una serie di meccanismi interconnessi. Fra questi figurano il consolidamento della separazione dei poteri, l’assicurazione di un quadro giuridico stabile e prevedibile, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, una maggiore trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche e il consolidamento delle istituzioni democratiche. Tutti questi aspetti costituiscono le fondamenta di un contesto imprenditoriale sano e propizio agli investimenti, che a sua volta stimola la crescita economica e lo sviluppo sostenibile. Mentre la Romania si sforza di assicurarsi un’economia solida e competitiva, tali modifiche costituzionali riflettono il riconoscimento della necessità di modernizzare e adeguare le strutture istituzionali per far fronte alle sfide presenti e future. L’attuazione efficace e in buona fede di questi cambiamenti sarà essenziale affinché i benefici previsti si traducano in vantaggi tangibili per i cittadini e per il contesto imprenditoriale.

In un contesto globale in cui stabilità e prevedibilità sono molto apprezzate, la Romania si posiziona così non soltanto come partner affidabile sul piano internazionale, ma anche come destinazione attrattiva per gli investimenti esteri. Con queste riforme il Paese potrebbe accrescere la propria competitività economica e consolidare lo Stato di diritto, elementi vitali in un’economia mondiale interconnessa.

1¹. Impatto sul contesto concorrenziale e sull’ambito degli aiuti di Stato

Non applicabile

2. Impatto sul contesto imprenditoriale

Nell’orizzonte socioeconomico attuale, la Costituzione di un Paese funziona come colonna vertebrale dell’intero corpo della nazione, compreso il contesto imprenditoriale, altamente sensibile ai mutamenti legislativi e al clima giuridico in generale. Le modifiche costituzionali oggetto della presente revisione toccano in misura significativa una serie di ambiti, dalla struttura e dall’equilibrio dei poteri dello Stato fino ai diritti e alle libertà fondamentali e alle norme relative alla giustizia e al processo penale.

Per comprendere meglio l’impatto di tali cambiamenti sul contesto imprenditoriale è essenziale analizzare ciascuna di queste modifiche separatamente e anticiparne i possibili effetti:

La modifica dell’articolo 1, commi 4 e 5, relativa all’organizzazione dello Stato sui principi di separazione, equilibrio e cooperazione tra i poteri dello Stato, potrebbe apportare maggiore prevedibilità al processo legislativo. Ciò significherebbe che le leggi che incidono sul contesto imprenditoriale dovrebbero essere elaborate in modo più trasparente e con un maggiore coinvolgimento di tutti i rami del potere. Le imprese beneficerebbero così di stabilità e potrebbero pianificare la propria attività economica a medio e lungo termine entro un quadro giuridico meglio definito.

La modifica dell’articolo 21, comma 3, che garantisce il diritto a un processo equo, potrebbe avere un impatto significativo sulla fiducia degli investitori. Assicurare un quadro giuridico in cui le controversie commerciali siano risolte in modo prevedibile ed efficace è essenziale per attrarre e trattenere investimenti. La clausola che ottimizza i termini di definizione delle cause potrebbe ridurre i tempi di attesa nei procedimenti giudiziari, il che comporterebbe una riduzione dei costi legati ai ritardi e una migliore dinamica dei rapporti commerciali. Parimenti, la modifica dell’articolo 22, comma 2, e l’introduzione di nuovi commi che vietano la tortura e i trattamenti inumani o degradanti rafforzano il rispetto dei diritti umani nel processo penale e nelle condizioni di detenzione. Tali cambiamenti potrebbero migliorare l’immagine internazionale della Romania e consolidare la fiducia nel sistema giudiziario, fattore cruciale per il contesto imprenditoriale, specialmente per quanto riguarda i rapporti con partner esteri e l’accesso ai mercati internazionali.

Inoltre, l’introduzione dei commi 4, 5 e 6 nell’articolo 22 consolida la protezione dell’integrità individuale, anche nel contesto del progresso tecnologico. Garantire il diritto all’autodeterminazione e allo sviluppo personale, nonché la protezione da qualsiasi meccanismo tecnologico capace di incidere sull’integrità fisica o psichica senza consenso informato, sottolinea l’impegno della Romania nella tutela e nel rispetto dei diritti umani. Tale approccio può influire positivamente sul clima d’affari accrescendo la certezza del diritto e la protezione dei dati, attirando così investimenti in ambiti innovativi e tecnologici.

Un altro aspetto importante è la revisione dell’articolo 23, comma 4, relativo alle condizioni di privazione della libertà nel processo penale. Tale modifica sottolinea la necessità di un approccio equilibrato e proporzionato alle misure cautelari, insistendo sull’idea che la custodia cautelare è una misura eccezionale. Ciò può avere un impatto indiretto sugli affari, nella misura in cui un contesto giuridico che favorisce il rispetto dei diritti individuali e applica le misure cautelari con cautela risulta in generale più attrattivo per l’attività d’impresa. Gli investitori cercano stabilità e prevedibilità, e tale modifica può contribuire a creare l’immagine di uno Stato di diritto consolidato.

L’introduzione dei commi 14 e 15 nell’articolo 23, che assicura la protezione contro il pedinamento o la sorveglianza senza previa autorizzazione di un giudice, aggiunge un ulteriore livello di sicurezza giuridica per cittadini e imprese. In un contesto in cui la protezione dei dati personali e la riservatezza delle comunicazioni sono temi di massima importanza, tali modifiche possono consolidare la fiducia nel contesto imprenditoriale e offrire un quadro adeguato allo sviluppo del settore tecnologico e dei servizi digitali.

D’altra parte, le modifiche dell’articolo 27, comma 3, relative alla procedura di perquisizione, introducono un meccanismo più rigoroso di controllo giurisdizionale su tale atto, il che potrebbe tradursi in una maggiore protezione dei diritti e degli interessi degli operatori economici. Tale cambiamento legislativo potrebbe ridurre i rischi di abuso nelle indagini penali e determinare un contesto imprenditoriale percepito come più sicuro e più prevedibile.

Parimenti, l’introduzione dei commi 2, 3 e 4 dopo l’articolo 28, relativi alla segretezza della corrispondenza e alle condizioni in cui le comunicazioni possono essere intercettate, consolida il principio di riservatezza. Si tratta di una garanzia cruciale per gli affari, poiché offre la certezza che le informazioni sensibili e la proprietà intellettuale siano effettivamente protette dallo Stato. Creare un ambiente in cui la segretezza della corrispondenza sia rigorosamente rispettata contribuisce alla stabilità e alla sicurezza del contesto imprenditoriale, agevolando lo svolgimento dell’attività commerciale senza timori di fughe di informazioni o di spionaggio industriale.

Inoltre, la modifica dell’articolo 27, comma 3, che stabilisce le condizioni specifiche per l’emissione dei mandati di perquisizione, apporta una maggiore protezione giuridica a persone e imprese. Individuando espressamente nel mandato le informazioni e i beni ricercati, si evitano gli abusi e si proteggono meglio la proprietà privata e le informazioni aziendali riservate. Ciò potrebbe dar luogo a un clima d’affari in cui la sicurezza giuridica migliori e in cui le imprese possano concentrarsi sulla crescita e sull’innovazione senza timori ingiustificati di un intervento arbitrario dello Stato.

Parimenti, l’introduzione di nuovi commi dopo l’articolo 28, che rafforzano il diritto alla difesa e vietano l’uso di informazioni classificate nel processo penale, potrebbe avere un impatto positivo sulla protezione dei diritti e degli interessi del contesto imprenditoriale. Tali modifiche sottolineano l’importanza di un accesso senza ostacoli alla giustizia e a un processo equo, nonché la necessità di trasparenza nei procedimenti giudiziari. Limitando l’uso di informazioni cui le parti o i loro avvocati non hanno accesso, si assicura un processo in cui tutte le parti sono trattate equamente e in cui le decisioni si fondano su prove accessibili a tutti i soggetti coinvolti.

Nel contesto di un’economia globalizzata, in cui le imprese operano in un ambiente sempre più connesso e interdipendente, tali cambiamenti costituzionali possono influire sulla percezione internazionale della Romania quale destinazione di investimento. Una legislazione che promuove la trasparenza, la tutela dei diritti fondamentali e un sistema giudiziario efficace contribuisce a creare un quadro imprenditoriale attrattivo per gli investitori esteri e per i partenariati internazionali.

In particolare, la modifica dell’articolo 27 relativa alle perquisizioni, che prevede che esse debbano essere eseguite entro i limiti e per gli scopi chiaramente indicati nel mandato, potrebbe ridurre il rischio di perquisizioni ingiustificate presso le sedi delle imprese. Ciò potrebbe ridurre le perturbazioni operative e offrire un maggiore senso di sicurezza giuridica al contesto imprenditoriale. D’altro canto, l’introduzione di nuovi commi nell’articolo 22, che tutelano l’integrità personale e vietano ogni forma di manipolazione tecnologica senza consenso espresso, riveste particolare importanza nell’era digitale. Tali disposizioni possono creare un quadro legislativo favorevole allo sviluppo dell’industria informatica e della ricerca in campo tecnologico, attirando investimenti in settori d’avanguardia e consolidando la posizione della Romania quale polo tecnologico nella regione. Un’analisi dettagliata di ciascuna modifica costituzionale e del suo possibile impatto sul contesto imprenditoriale rivela che tali cambiamenti mirano ad apportare maggiore chiarezza e certezza del diritto, a proteggere i diritti fondamentali e a migliorare l’efficienza e l’imparzialità del sistema giudiziario. Si tratta di elementi essenziali per un contesto imprenditoriale sano e per attrarre investimenti esteri, elementi che contribuiscono in ultima analisi alla crescita economica e alla prosperità della società nel suo insieme.

Al tempo stesso, le modifiche proposte all’articolo 32 relative al finanziamento dell’istruzione nazionale e all’articolo 34 relative al finanziamento della sanità nazionale, mediante l’assegnazione di una percentuale minima del PIL, segnalano un investimento strategico nel capitale umano e nei servizi sanitari. Ciò potrebbe avere ripercussioni positive sul mercato del lavoro e sulla qualità della vita, attirando talenti e manodopera qualificata, essenziali per lo sviluppo e la competitività del contesto imprenditoriale. Istruzione e sanità sono pilastri fondamentali di una società prospera e di un’economia dinamica, e tale impegno di investimento potrebbe stimolare l’innovazione e la creazione di nuove opportunità d’impresa. I cambiamenti proposti all’articolo 40, che vietano ai membri di talune categorie professionali di appartenere a partiti politici, possono contribuire a consolidare la percezione dell’integrità e dell’imparzialità delle istituzioni dello Stato. Ciò è particolarmente rilevante per il contesto imprenditoriale, dove la prevedibilità delle decisioni istituzionali e l’imparzialità delle autorità possono determinare scelte di investimento di lungo periodo e influire sui rapporti commerciali sia nazionali sia internazionali.

La modifica dell’articolo 48, che definisce la famiglia sulla base del matrimonio tra un uomo e una donna, potrebbe avere implicazioni per le politiche di risorse umane delle imprese. Tale cambiamento potrebbe influire sul modo in cui le imprese affrontano diversità e inclusione nelle proprie politiche interne e avere implicazioni per l’immagine di marca presso consumatori o partner che attribuiscono un’importanza accentuata ai diritti umani e all’uguaglianza.

L’impatto continuato delle modifiche della Costituzione della Romania sul contesto imprenditoriale è strettamente legato alle modifiche dell’articolo 62, relative alla rappresentanza dei cittadini in Parlamento. Ridurre all’1 % dei voti della popolazione la soglia di rappresentanza parlamentare, o il numero specifico di voti per i parlamentari indipendenti, potrebbe favorire una maggiore diversità di opinioni e di interessi nel processo legislativo. Il contesto imprenditoriale potrebbe così beneficiare di una rappresentanza più ampia e della possibilità di influire con maggiore efficacia sulla politica economica e legislativa.

L’aggiunta delle lettere k) e l) all’articolo 65, comma 2, relative alla nomina del Procuratore Generale e dei procuratori capo delle direzioni importanti, conferirà al Parlamento un ruolo cruciale nel processo di nomina di queste alte figure della giustizia. Tale cambiamento potrebbe essere percepito come un passo verso una maggiore trasparenza e responsabilità nel sistema giudiziario, il che potrebbe consolidare la fiducia nella sua efficienza e imparzialità. Un sistema giudiziario percepito come più responsabile e meno esposto all’influenza politica può stimolare la fiducia degli investitori e migliorare il contesto imprenditoriale assicurando un clima di legalità ed equità.

Proseguendo con l’analisi delle modifiche dell’articolo 70, riteniamo che l’introduzione della possibilità che un deputato o un senatore sia revocato dalla carica mediante referendum locale rappresenti una significativa innovazione democratica, capace di avere un effetto purificatore sulla classe politica. Tale cambiamento può accrescere la responsabilità degli eletti verso i propri elettori e contribuire a rimuovere le barriere che ostacolano la trasparenza e l’integrità nel governo. Per il contesto imprenditoriale ciò potrebbe significare un clima politico più stabile e prevedibile, con politici più attenti ai bisogni e agli interessi della comunità imprenditoriale, dato che possono rispondere direttamente all’elettorato delle proprie decisioni.

La modifica dell’articolo 72, comma 3, che disciplina le condizioni alle quali deputati o senatori possono essere fermati e perquisiti, apporta chiarimenti importanti in materia di immunità parlamentare. Tale nuovo comma prevede che, in caso di flagranza di reato, i parlamentari possano essere fermati e perquisiti e che il Ministro della Giustizia debba informare senza indugio il presidente della Camera interessata. Questa modifica bilancia la necessità di proteggere la dignità della carica parlamentare con quella di assicurare lo Stato di diritto e di combattere l’impunità. In termini imprenditoriali, essa può consolidare la fiducia nell’integrità del sistema legislativo e ridurre il rischio di corruzione, offrendo un contesto più pulito ed etico allo svolgimento dell’attività economica.

La proposta di modificare l’iniziativa legislativa mediante l’articolo 74, riducendo a 30 000 il numero di cittadini richiesto per un’iniziativa legislativa, può agevolare il processo di formazione delle leggi mediante il coinvolgimento diretto dei cittadini. Ciò può condurre a una maggiore partecipazione civica e a un processo legislativo più aperto ai contributi della società civile, compresi quelli degli attori del contesto imprenditoriale. Inoltre, i termini più brevi entro cui la prima Camera deve pronunciarsi sui progetti di legge, previsti dalle modifiche dell’articolo 75, potrebbero rendere più efficienti le procedure parlamentari e ridurre il periodo di incertezza legislativa, aspetto benefico per la pianificazione imprenditoriale di lungo periodo.

Il mutamento del mandato del Presidente della Romania a 4 anni, in forza dell’articolo 83, potrebbe incidere sui cicli politici ed economici allineando il mandato del Presidente a quello del Parlamento. Ciò potrebbe condurre a una maggiore stabilità politica e agevolare l’attuazione di strategie di lungo periodo per lo sviluppo economico e per il miglioramento del contesto imprenditoriale. Un mandato più breve potrebbe inoltre intensificare la competizione politica e incoraggiare i leader ad attuare riforme rapide ed efficaci, in linea con le esigenze e le aspettative del settore imprenditoriale e dei cittadini.

Le modifiche degli articoli 90 e 97, che stabiliscono condizioni più rigorose per l’organizzazione dei referendum e per la destituzione del Presidente, mirano a innalzare la soglia di partecipazione civica e a garantire che le decisioni importanti siano assunte con un ampio consenso. Ciò può tradursi in un quadro politico più stabile e ridurre il rischio di bruschi mutamenti di politica nazionale, il che potrebbe offrire al contesto imprenditoriale un orizzonte prevedibile di pianificazione e di decisione.

Inoltre, la modifica dell’articolo 103, comma 1, che stabilisce la procedura di designazione del candidato alla carica di Primo Ministro, potrebbe assicurare una migliore rappresentazione della volontà dell’elettorato nel processo di formazione del Governo. Ciò potrebbe condurre a un governo più efficace e a un allineamento più stretto delle politiche governative ai bisogni e agli interessi del contesto imprenditoriale, consentendo una migliore collaborazione tra settore pubblico e privato.

Analizzando le modifiche proposte agli articoli che disciplinano il funzionamento del Governo e le ordinanze di urgenza, quali gli articoli 108 e 115, osserviamo un tentativo di restringere l’uso delle ordinanze al di fuori di un quadro rigorosamente definito da una legge speciale di delega, ponendo l’accento sul ruolo del Parlamento nel processo legislativo. Tali cambiamenti potrebbero ridurre in misura significativa il numero delle ordinanze di urgenza, conferendo maggiore stabilità al quadro normativo e maggiore prevedibilità al contesto imprenditoriale, che critica spesso i mutamenti frequenti e imprevisti della legislazione.

Nello stesso contesto, la proposta relativa all’articolo 116, che limita il mandato nelle cariche pubbliche di nomina a un massimo di 4 anni con possibilità di un solo rinnovo, sottolinea la volontà di professionalizzazione e di evitare il perpetuarsi di persone nelle cariche pubbliche, il che potrebbe condurre a una maggiore efficienza e responsabilità nel settore pubblico. Ciò è essenziale per un contesto imprenditoriale dinamico, che richiede stabilità e un solido partenariato con le istituzioni dello Stato. I cambiamenti costituzionali proposti sono così idonei a offrire alle imprese un quadro di maggiore prevedibilità e competitività, essenziale per il successo nell’economia globale.

La modifica dell’articolo 118, commi 4 e 5, impone una chiara restrizione alle attività militari e paramilitari al di fuori del quadro statale, con implicazioni dirette per assicurare un contesto imprenditoriale pacifico e stabile. Inoltre, fissare un bilancio della difesa nazionale non superiore al 2 % del bilancio nazionale, come prevede il nuovo articolo 118, comma 6, può essere visto come una garanzia di equilibrio nella spesa dello Stato e come un indicatore delle priorità nazionali in materia di investimenti. Tale approccio può favorire un’assegnazione di bilancio più concentrata sullo sviluppo economico e sulle infrastrutture, elementi chiave per accrescere la competitività del contesto imprenditoriale.

L’articolo 119, insieme al suo nuovo comma (2), consolida la struttura del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, introducendo nuovi membri e stabilendo procedure chiare per la designazione dei capi dei servizi di intelligence. Una simile struttura può accrescere l’efficacia nelle decisioni strategiche di sicurezza nazionale, il che indirettamente ha un effetto positivo sul contesto imprenditoriale assicurando un contesto di stabilità e sicurezza. → il testo dell’articolo

Analizzando le modifiche introdotte a livello di amministrazione pubblica locale mediante gli articoli 120 e 133, possiamo osservare un tentativo di decentramento e di aumento della responsabilità amministrativo-territoriale. Ciò può condurre a una migliore gestione delle risorse e a una maggiore autonomia nello sviluppo regionale, offrendo così alle imprese locali e agli investitori opportunità di una

collaborazione più efficace con le autorità locali. Ad esempio, la possibilità di revocare gli eletti locali mediante referendum, prevista dai nuovi commi dell’articolo 120, può favorire una maggiore trasparenza e chiamare la dirigenza locale a rendere conto, creando un contesto propizio allo sviluppo imprenditoriale a livello locale e regionale.

Nel campo della giustizia, i cambiamenti degli articoli 124, 125 e 133, relativi all’indipendenza, all’inamovibilità e alla responsabilità dei magistrati e alla riorganizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura, sono idonei a rafforzare la fiducia nel sistema giudiziario. Tali modifiche sono essenziali per assicurare un contesto imprenditoriale in cui i diritti siano tutelati e le controversie risolte in modo equo ed efficace.

L’articolo 134, che affronta il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura nel processo di nomina dei magistrati e nella responsabilità disciplinare, sottolinea l’importanza di un sistema giudiziario indipendente e responsabile davanti alla legge. Attribuire alla competenza del Consiglio il processo di nomina e di promozione di magistrati e pubblici ministeri, al fine di assicurare un elevato grado di professionalità e integrità, costituisce un passo avanti nel consolidamento dello Stato di diritto e nella creazione di un contesto imprenditoriale in cui la giustizia sia imparziale e non discriminatoria. Tale cambiamento può avere un impatto significativo sulla percezione interna e internazionale del clima degli investimenti in Romania. → il testo dell’articolo

Quanto alla gestione della proprietà pubblica, l’articolo 136 apporta chiarimenti relativi all’inalienabilità dei beni dello Stato e alle condizioni alle quali essi possono essere amministrati. Stabilendo un quadro legislativo chiaro per l’amministrazione dei beni pubblici, si assicura la trasparenza e si previene la possibilità di abusi o di alienazioni ingiustificate del patrimonio dello Stato. Ciò è vitale per il contesto imprenditoriale, poiché offre la certezza che gli investimenti in infrastrutture o in altri progetti di interesse pubblico siano realizzati in modo responsabile e conforme alla legge.

La verifica esercitata dalla Corte dei Conti, in forza delle modifiche dell’articolo 140, può contribuire a una migliore gestione delle risorse pubbliche e a una maggiore trasparenza nell’uso dei fondi dello Stato. La disposizione che impone alla Corte di riferire al Parlamento almeno una volta all’anno e la pubblicità della relazione possono favorire un approccio più responsabile alla spesa pubblica, giovando così al contesto imprenditoriale mediante l’assicurazione di un contesto fiscale equo e la prevenzione dello spreco di risorse pubbliche.

Le modifiche proposte per la Corte costituzionale, riflesse negli articoli 142 e 143, perseguono la professionalizzazione e il consolidamento dell’indipendenza di tale istituzione. La revisione dei criteri di nomina dei giudici della Corte costituzionale, nonché il chiarimento delle sue prerogative, mirano a garantire che le decisioni sulla costituzionalità siano assunte da giudici competenti e imparziali, il che è fondamentale per un contesto imprenditoriale stabile, in cui leggi e regolamenti siano applicati in modo coerente ed equo.

L’articolo 146, alla lettera a), insiste sul ruolo della Corte costituzionale nella verifica della conformità delle leggi alla Costituzione prima della loro promulgazione, il che potrebbe prevenire conflitti giuridici e offrire al contesto imprenditoriale una migliore prevedibilità legislativa. La lettera b) sottolinea parimenti l’importanza della supremazia della Costituzione nell’ambito dei trattati internazionali, e la lettera d) assicura che ogni eccezione di incostituzionalità possa essere analizzata in dettaglio dalla Corte costituzionale, contribuendo a un quadro giuridico solido e coerente.

Quanto all’articolo 147, i commi (3) e (4) rafforzano il principio secondo cui le decisioni della Corte costituzionale sono definitive e generalmente obbligatorie, assicurando così prevedibilità e stabilità nell’interpretazione delle leggi in Romania. Ciò è cruciale per il contesto imprenditoriale, che si affida alla coerenza e alla chiarezza della legislazione nell’assumere decisioni strategiche di investimento e di espansione.

Le nuove disposizioni dell’articolo 148 sottolineano che la Romania onora i propri impegni internazionali, ma senza ledere la sovranità nazionale né i principi della Costituzione. Questo equilibrio tra responsabilità internazionali e indipendenza nazionale è essenziale per un contesto imprenditoriale che opera in un quadro globale, poiché offre la garanzia che gli impegni esterni non pregiudicheranno i diritti e le libertà interni né gli interessi economici nazionali.

L’articolo 149 solleva i meccanismi di adesione, di ratifica e di eventuale ritiro della Romania da organismi e alleanze internazionali, stabilendo un processo democratico mediante il quale il popolo romeno può decidere su tali questioni essenziali. È un passo importante nel consolidamento della sovranità e nel coinvolgimento diretto dei cittadini nelle decisioni di politica estera, il che può avere effetti significativi sul contesto imprenditoriale. Garantendo un processo trasparente e partecipativo, le imprese possono confidare nella stabilità e nella prevedibilità del quadro politico ed economico in cui operano. → il testo dell’articolo

In conclusione, le proposte di modifica della Costituzione della Romania possono avere un impatto profondo sul contesto imprenditoriale migliorando la stabilità giuridica e consolidando uno Stato di diritto che rispetta i principi della democrazia e dell’economia di mercato. Le modifiche mirano ad accrescere l’efficienza e la trasparenza dei processi legislativi e giudiziari, a proteggere i diritti fondamentali e a promuovere un contesto imprenditoriale competitivo e attrattivo per gli investimenti. In un mondo sempre più interconnesso, in cui gli affari sono fortemente influenzati dai mutamenti legislativi e dal clima politico, tali cambiamenti costituzionali possono rappresentare un passo importante verso il consolidamento di un quadro economico solido, capace di sostenere la crescita e lo sviluppo di lungo periodo. Una Costituzione adattata alle dinamiche sociali ed economiche attuali può offrire gli strumenti necessari a navigare le sfide proprie del XXI secolo e a rispondere efficacemente ai bisogni dei cittadini e della comunità imprenditoriale. Con tali modifiche la Romania può assumere un ruolo più attivo e più convincente sulla scena internazionale, promuovendo un contesto imprenditoriale aperto, innovativo e sostenibile, a beneficio di tutti gli attori coinvolti.

3. Impatto sociale

In un contesto in cui le leggi fondamentali di una nazione sono oggetto di revisione, è essenziale comprendere le implicazioni che tali cambiamenti possono avere per la struttura sociale, per i diritti e le libertà civiche e per l’equilibrio dei poteri nello Stato. Qui di seguito si analizza ciascuna delle 50 modifiche proposte alla Costituzione della Romania e si cerca di anticiparne gli effetti sulla società:

1. Le modifiche dell’articolo 1, commi 4 e 5, introducono nella Costituzione i principi di separazione, equilibrio e leale cooperazione tra i tre poteri dello Stato — legislativo, esecutivo e giudiziario — precisando al contempo che essi sono uguali all’interno della democrazia costituzionale. Ciò può consolidare la comprensione e il rispetto del ruolo e delle funzioni di ciascun potere, contribuendo a prevenire gli abusi di potere e ad assicurare un efficace controllo reciproco. Mettendo in luce la supremazia della Costituzione e la forza obbligatoria delle leggi e delle decisioni giudiziarie, si rafforza lo Stato di diritto e si promuove una cultura della legalità.

2. L’abrogazione dell’articolo 19, comma 2, può avere implicazioni significative sia per i diritti e le libertà civiche fondamentali sia, di riflesso, per il senso di fiducia che i cittadini romeni avranno nel proprio Stato in conseguenza del divieto di estradare cittadini verso Stati terzi.

Quanto all’articolo 21, comma 3, la modifica pone in primo piano il diritto a un processo equo e alla definizione delle cause entro un termine ragionevole. Si tratta di una garanzia fondamentale dei diritti umani, che influisce direttamente sulla credibilità e sull’efficacia del sistema giudiziario. Garantire l’indipendenza e l’imparzialità dei tribunali è essenziale per la fiducia del pubblico nella giustizia e per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

Mediante la modifica dell’articolo 22, comma 2, che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti, si consolida la tutela dei diritti umani in Romania. L’adozione di una simile modifica riflette l’impegno dello Stato romeno verso i valori europei e internazionali, contribuendo al consolidamento di un clima di rispetto della dignità umana. Ciò può avere un impatto positivo sulle relazioni internazionali e sulla percezione che i cittadini hanno dello Stato di diritto.

L’aggiunta dei commi 4, 5 e 6 all’articolo 22 solleva questioni delicate quali l’identità sessuale e l’integrità fisica e psichica della persona. Proteggendo l’identità sessuale biologica fino ai 18 anni, si assicura un quadro giuridico rispettoso dello sviluppo naturale del bambino. Al tempo stesso, garantire i diritti inalienabili della persona umana e vietare l’alterazione dell’integrità individuale senza consenso liberamente espresso sono misure che sottolineano l’importanza dell’autonomia personale e della tutela della vita privata nella società romena. Tali cambiamenti possono generare un ampio dibattito pubblico e potrebbero avere implicazioni importanti per le politiche sanitarie ed educative, nonché per la legislazione sui diritti dei minori e delle persone con disabilità.

La modifica dell’articolo 23, comma 4, relativa alle condizioni di privazione della libertà nel processo penale, serve a rafforzare i principi di legalità e di necessità nell’applicazione delle misure cautelari. Tale cambiamento è idoneo ad accrescere la fiducia nel sistema giudiziario, garantendo che le misure restrittive della libertà siano applicate con cautela e soltanto in situazioni giustificate, evitando così detenzioni arbitrarie e rispettando la presunzione di innocenza.

L’introduzione dei commi 14 e 15 nell’articolo 23 ha implicazioni dirette per il diritto alla vita privata e per il rispetto della libertà individuale. Con tali modifiche si consolida la protezione contro la sorveglianza non autorizzata e le intercettazioni illecite, garantendo così il rispetto dei diritti dei cittadini alla riservatezza delle comunicazioni. Ciò condurrà a una maggiore trasparenza nell’attività degli organi di indagine penale e al consolidamento della fiducia del pubblico nei meccanismi di sorveglianza dello Stato.

Le modifiche dell’articolo 24 riguardano il diritto alla difesa, offrendo una protezione rafforzata contro l’uso abusivo di informazioni classificate e garantendo il principio della parità delle armi nel processo penale. Tali cambiamenti riaffermano l’impegno della Romania verso un sistema giudiziario equo, in cui ogni parte del processo abbia accesso a tutti i mezzi necessari a esporre il proprio caso. Inoltre, l’introduzione dei commi da 3 a 5 sottolinea la necessità di un accesso non discriminatorio agli atti processuali e vieta ogni forma di condizionamento di tale diritto, consolidando così i principi fondamentali di uno Stato di diritto.

La modifica dell’articolo 27, comma 3, relativa alle condizioni alle quali può essere disposta una perquisizione, serve a rafforzare le garanzie procedurali e ad assicurare il rispetto dei diritti delle persone interessate da tali misure. Si ricerca un equilibrio tra le esigenze di sicurezza dello Stato e la tutela della riservatezza e dei diritti individuali, prevenendo così gli abusi e accrescendo la fiducia dei cittadini negli atti della giustizia. L’obbligo espresso che i mandati di perquisizione siano motivati e che siano individuati le informazioni e i beni ricercati costituisce un passo importante per assicurare trasparenza e responsabilità nell’esercizio del potere giudiziario.

L’introduzione di nuovi commi dopo l’articolo 28, relativi alla segretezza della corrispondenza e all’intercettazione delle comunicazioni, sottolinea la volontà di rafforzare la tutela della vita privata dei cittadini. Tale misura può avere un impatto significativo sul modo in cui i diritti fondamentali sono percepiti e rispettati in Romania, stabilendo un quadro più chiaro e più rigoroso per le autorità che svolgono simili attività di sorveglianza.

Nell’articolo 32, l’aggiunta del comma 8 relativo al finanziamento dell’istruzione nazionale stabilisce una soglia minima di dotazione di bilancio, il che può contribuire a migliorare la qualità del sistema educativo. Una quota maggiore del PIL destinata all’istruzione significa risorse importanti per le infrastrutture scolastiche, per le retribuzioni degli insegnanti e per i programmi educativi, con il potenziale di ridurre le disparità educative e di stimolare lo sviluppo intellettuale delle giovani generazioni.

Le modifiche dell’articolo 34, relative al finanziamento della sanità nazionale e al consenso al trattamento medico, evidenziano la preoccupazione di migliorare il sistema sanitario e di assicurare l’autonomia del paziente. Garantendo una percentuale minima del PIL per la sanità e subordinando il trattamento medico al consenso informato del paziente, si pongono le basi di un sistema sanitario più efficace e più centrato sui bisogni della persona.

L’articolo 40, nella sua nuova formulazione, affronta questioni importanti relative all’appartenenza a partiti politici di diverse categorie professionali, nonché alle restrizioni successive alla cessazione della carica pubblica. Tale cambiamento può mirare ad accrescere la fiducia nella neutralità e nell’imparzialità di determinate cariche e istituzioni e ad assicurare un maggiore grado di integrità e indipendenza alle persone che le ricoprono. → il testo dell’articolo

L’aggiunta del comma 10 all’articolo 44, che consolida il diritto di proprietà e la libertà economica dei cittadini, può avere conseguenze positive per il contesto imprenditoriale in Romania. Garantendo il diritto di disporre dei propri beni e di utilizzare qualsiasi valuta in contanti, lo Stato romeno mostra un impegno verso i principi dell’economia di mercato e verso il sostegno all’iniziativa privata.

Le modifiche proposte all’articolo 48, che fondano la famiglia sul matrimonio tra due esseri umani di sesso opposto la cui identità sessuale acquisita alla nascita resti immutata, possono generare un ampio dibattito sociale e culturale. Tali cambiamenti hanno il potenziale di influire sulla percezione tradizionale della famiglia e del matrimonio in Romania e anche di sollevare questioni relative ai diritti delle minoranze sessuali.

L’articolo 52, nella sua nuova redazione, sottolinea la responsabilità dello Stato e dei magistrati per gli errori giudiziari e introduce la possibilità di sanzionare i magistrati che abbiano agito in mala fede o con colpa grave. Tale modifica ha un impatto diretto sulla fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario, poiché offre un meccanismo chiaro di responsabilità e consolida il principio della rendicontazione nell’esercizio delle cariche pubbliche. Ciò può condurre a una maggiore professionalizzazione della magistratura e a una riduzione degli errori giudiziari, offrendo al tempo stesso ai danneggiati rimedi efficaci per tutelare i propri diritti.

La modifica proposta all’articolo 62, relativa alla soglia di rappresentatività nel Parlamento della Romania, può avere, nel contesto di un sistema politico multipartitico, l’effetto di una maggiore diversità nella sfera politica. Con tale cambiamento, i partiti più piccoli potrebbero avere maggiori possibilità di essere rappresentati nel legislativo, il che potrebbe condurre a una rappresentanza più equa dei diversi interessi dei cittadini e a una dinamica politica più inclusiva. Al tempo stesso, tale modifica potrebbe stimolare la partecipazione civica e favorire un dialogo politico più ampio a livello nazionale.

L’introduzione della nuova lettera l) nell’articolo 65, comma 2, che disciplina la nomina da parte del Parlamento del Procuratore Generale e dei procuratori capo delle direzioni importanti, può essere interpretata come una misura che accresce la responsabilità verso i rappresentanti eletti del popolo. Tale cambiamento può contribuire a consolidare la supervisione parlamentare sulle nomine a posizioni chiave del sistema giudiziario e ad assicurare maggiore trasparenza e responsabilità nella designazione dei vertici del ministero pubblico.

La modifica dell’articolo 83, comma 1, che prevede l’accorciamento del mandato del Presidente della Romania da 5 a 4 anni, esercitato dalla data della prestazione del giuramento nello stesso anno solare dell’elezione del Parlamento, potrebbe avere l’effetto di allineare i cicli elettorali presidenziale e parlamentare. Ciò potrebbe condurre a una sincronizzazione delle agende politiche e a una possibile stabilizzazione dei cicli elettorali. Tale modifica può inoltre migliorare la coerenza e l’efficienza del processo legislativo riducendo i periodi di coabitazione tra il Presidente e un Parlamento con una maggioranza diversa.

La revisione delle norme sull’organizzazione dei referendum, contenuta nelle aggiunte all’articolo 90, può avere un impatto significativo sull’esercizio della sovranità nazionale e sulla democrazia partecipativa. Vietando l’organizzazione di referendum in concomitanza con le elezioni e chiarendo le materie che possono essere sottoposte a consultazione popolare, si intende evitare la sovrapposizione o la confusione tra i diversi processi elettorali e referendari. Ciò potrebbe contribuire a una migliore comprensione e a una maggiore partecipazione dei cittadini alle decisioni nazionali importanti e a una maggiore legittimità dei risultati referendari.

La modifica della lettera b) dell’articolo 94, che subordina il conferimento degli alti gradi di maresciallo, generale e ammiraglio al parere delle commissioni specializzate del Parlamento, sottolinea la volontà di accrescere la supervisione civile sulle forze armate. Tale cambiamento può essere interpretato come un passo verso il rafforzamento del controllo democratico sulle forze armate e come una misura che garantisce che le promozioni agli alti gradi dell’esercito siano soggette a un processo trasparente ed equo, fondato sul merito e sulla competenza professionale.

L’articolo 97, nella sua nuova forma, che agevola l’avvio della procedura di destituzione del Presidente mediante referendum, può essere visto come un ampliamento dei meccanismi di controllo democratico sulla più alta carica dello Stato. Abbassando il numero di cittadini necessario per promuovere un referendum di destituzione, si incoraggia la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica e si offre un canale diretto per esprimere la volontà popolare su questioni di importanza nazionale. → il testo dell’articolo

La modifica dell’articolo 103, relativa alla procedura di designazione del candidato alla carica di Primo Ministro, mira a ottimizzare il processo di formazione del Governo. Tale modifica cerca di assicurare un legame più stretto tra la maggioranza parlamentare e l’esecutivo, al fine di agevolare un governo stabile ed efficace. Essa può avere l’effetto di una maggiore coesione all’interno delle alleanze politiche e di un migliore riflesso della volontà dell’elettorato nella politica nazionale.

Le modifiche degli articoli 108 e 115, relative alla disciplina delle decisioni e delle ordinanze del Governo, sono concepite per consolidare il principio della separazione dei poteri nello Stato e per limitare la capacità dell’esecutivo di adottare norme senza un adeguato controllo parlamentare. Tali modifiche sottolineano l’importanza di un processo legislativo trasparente in cui le leggi siano sottoposte al dibattito e all’approvazione dei rappresentanti eletti del popolo, evitando così la legislazione per ordinanza priva di solido fondamento nella volontà legislativa. Tali cambiamenti potrebbero inoltre condurre a una maggiore prevedibilità, con atti normativi meglio fondati e meno soggetti a mutamenti ad hoc, il che potrebbe migliorare il clima d’affari e la fiducia dei cittadini nell’atto di governo.

Il comma di nuova aggiunta all’articolo 116, che stabilisce la durata dei mandati nelle cariche pubbliche di nomina, introduce un limite chiaro al numero di mandati consecutivi, allo scopo di prevenire la stagnazione in determinati posti e di favorire una circolazione più dinamica delle élite amministrative. Tale cambiamento può contribuire a una maggiore efficienza dell’amministrazione e a evitare la concentrazione del potere nelle mani di un numero ristretto di persone.

Le modifiche dell’articolo 118, che disciplinano l’organizzazione dei servizi di intelligence e di quelli a essi assimilati, riflettono la preoccupazione di consolidare la supervisione civile e la trasparenza nelle strutture di sicurezza nazionale. Tali cambiamenti mirano a garantire che le attività di intelligence si svolgano conformemente ai principi dello Stato di diritto e che il personale militare sia destinato soltanto alle strutture proprie delle forze armate. Ciò potrebbe tradursi in una migliore delimitazione dei ruoli all’interno dell’apparato di sicurezza e in una definizione più chiara delle responsabilità civili e militari.

L’aggiunta del comma 6 all’articolo 118, che fissa un tetto per il bilancio della difesa nazionale, può essere interpretata come una misura di equilibrio delle priorità di bilancio, che assicura che l’investimento nella sicurezza non incida negativamente su altri ambiti essenziali quali l’istruzione o la sanità. Tale limitazione al 2 % del bilancio nazionale sottolinea l’impegno verso una politica di difesa responsabile e sostenibile, che non eserciti una pressione eccessiva sulle risorse finanziarie del Paese.

La modifica dell’articolo 119, compresa l’introduzione del nuovo comma (2), riflette la volontà di accrescere la rappresentatività e la legittimità del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale (CSAT). Includendo membri aggiuntivi e stabilendo un quadro chiaro per la designazione dei capi dei servizi di intelligence, si intende assicurare maggiore trasparenza e un controllo democratico rafforzato su istituzioni vitali per la sicurezza nazionale. Tale cambiamento potrebbe condurre a una supervisione più efficace delle decisioni che influiscono sulla politica di difesa e di sicurezza della Romania.

La revisione dell’articolo 120 relativa all’elezione delle autorità locali e alla procedura di revoca mediante referendum locale rappresenta un tentativo di avvicinare i cittadini al processo di governo locale e di offrire loro un meccanismo diretto di risposta quando i loro rappresentanti non soddisfano le aspettative della comunità. Tali modifiche possono favorire un maggiore impegno civico e contribuire ad accrescere la responsabilità degli eletti locali verso i propri elettori.

Le modifiche dell’articolo 124, che sottolineano l’indipendenza dei giudici e vietano il loro legame con servizi di intelligence od organizzazioni occulte, mirano a consolidare la fiducia del pubblico nell’imparzialità e nell’integrità del sistema giudiziario. Tali cambiamenti cercano di garantire che i giudici esercitino la propria funzione in piena indipendenza e liberi da influenze esterne capaci di comprometterne l’equanimità e l’equità.

L’articolo 125, nella sua nuova formulazione, afferma l’inamovibilità dei giudici e dettaglia le procedure di nomina, promozione e sanzione, tutte di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura. Tale struttura persegue una maggiore chiarezza e un quadro più rigoroso per la carriera del magistrato, rafforzando l’indipendenza e la professionalità giudiziarie. → il testo dell’articolo

La modifica dell’articolo 126, relativa al ruolo dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia nell’assicurare l’interpretazione e l’applicazione uniformi della legge da parte degli organi giurisdizionali, è cruciale per la coerenza dell’ordinamento giuridico e per evitare interpretazioni contraddittorie della legge. Ciò può avere un impatto positivo sulla prevedibilità e sull’uniformità della prassi giudiziaria e contribuire a consolidare la fiducia dei cittadini nella giustizia.

Nel contesto dell’articolo 132, che affronta le incompatibilità della funzione di pubblico ministero, si intende tracciare una linea chiara tra l’attività professionale e altri interessi capaci di incidere sull’obiettività e sull’imparzialità dei pubblici ministeri. Tale chiarimento mira a garantire un ministero pubblico integro e concentrato sull’adempimento della propria missione di applicare la legge e di condurre le indagini penali, senza interferenze da altre sfere di attività. → il testo dell’articolo

La revisione dell’articolo 133, relativa alla struttura e al funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), riflette la preoccupazione di rafforzare l’indipendenza della giustizia e di assicurare un processo trasparente di nomina e di sanzione dei magistrati. Tali modifiche mirano ad accrescere la responsabilità e l’efficienza del CSM nel suo ruolo di garante dell’indipendenza del sistema giudiziario. Si propone inoltre un maggiore coinvolgimento della società civile e una netta separazione dei poteri nello Stato, mediante la limitazione dell’influenza esecutiva e legislativa sulle decisioni del CSM.

L’articolo 134, nella sua nuova redazione, affronta la procedura di nomina di giudici e pubblici ministeri, ponendo l’accento su un processo di selezione rigoroso e trasparente. Istituendo un concorso nazionale annuale di accesso alla magistratura, si intende assicurare un elevato livello di competenza e professionalità tra coloro che eserciteranno funzioni giudiziarie. Ciò può influire positivamente sulla qualità dell’amministrazione della giustizia e accrescere la fiducia del pubblico nella capacità delle istituzioni giudiziarie di rendere giustizia in modo equo ed efficace.

La modifica dell’articolo 136, comma 4, relativa all’inalienabilità dei beni del demanio pubblico, ha il potenziale di proteggere gli interessi nazionali e di prevenire privatizzazioni ingiustificate o speculative. Tale cambiamento può avere un impatto significativo sul patrimonio nazionale, garantendo che risorse e beni di valore restino di proprietà dello Stato e siano utilizzati nell’interesse collettivo. Subordinando l’amministrazione, la concessione o l’affitto dei beni pubblici al rispetto di un rigoroso quadro giuridico, può essere assicurata una migliore gestione delle risorse e una protezione contro l’uso improprio di tali beni.

L’articolo 140, nella sua nuova redazione, rafforza il ruolo della Corte dei Conti nella supervisione della gestione delle risorse pubbliche, sottolineando l’importanza della trasparenza e della responsabilità fiscale. La rendicontazione periodica e pubblica della Corte può contribuire a una maggiore consapevolezza sul modo in cui è speso il denaro pubblico e indurre le autorità ad agire con maggiore prudenza nell’amministrare il bilancio.

La modifica dell’articolo 142, comma 3, che disciplina la composizione della Corte costituzionale, mira ad assicurare un equilibrio tra i diversi poteri dello Stato e i loro rappresentanti in seno alla Corte e a rafforzare l’indipendenza di tale istituzione, essenziale per la democrazia. Tale cambiamento persegue una rappresentanza equa e diversificata, che rifletta prospettive differenti e assicuri un controllo costituzionale imparziale ed efficace.

Quanto all’articolo 143, la modifica delle condizioni di nomina dei giudici della Corte costituzionale sottolinea l’importanza di una formazione giuridica superiore e di una reputazione professionale e morale irreprensibile. Vietando l’affiliazione politica nei cinque anni precedenti la nomina, si intende evitare l’influenza di parte e assicurare una giustizia costituzionale obiettiva e neutrale. Ciò può condurre a una maggiore fiducia nelle decisioni della Corte e a una migliore tutela dei diritti e delle libertà civiche.

Le modifiche proposte per l’articolo 146, relative alle competenze della Corte costituzionale in materia di controllo di costituzionalità, rafforzano il suo ruolo di custode della supremazia della Costituzione. Ampliando le possibilità di adire la Corte e dettagliando le procedure di controllo, si offre un quadro più chiaro per la difesa dell’ordine costituzionale e per prevenire l’adozione di atti normativi contrari ai principi fondamentali dello Stato di diritto.

La revisione dell’articolo 147, che chiarisce gli effetti delle decisioni della Corte costituzionale, è essenziale per assicurare il rispetto di tali pronunce e per stabilire un quadro giuridico coerente. Tali modifiche sottolineano che le decisioni della Corte sono obbligatorie e di efficacia generale, contribuendo così all’uniformità della prassi giudiziaria e alla prevenzione dei conflitti di norme. Inoltre, l’introduzione del nuovo comma (5) stabilisce una sanzione chiara per il mancato rispetto delle decisioni della Corte costituzionale, il che può condurre a una maggiore disciplina giuridica e al consolidamento dello Stato di diritto.

Il titolo VI aggiunto alla Costituzione, dedicato alla partecipazione della Romania a organismi e alleanze internazionali, evidenzia un approccio moderno e pragmatico alla politica estera, fondato sul rispetto degli impegni internazionali e sulla tutela degli interessi nazionali. Tali modifiche sottolineano l’importanza della sovranità del popolo romeno nell’assunzione delle grandi decisioni che riguardano lo status del Paese nell’arena internazionale, quali l’adesione a organismi e alleanze o il ritiro da essi. Ciò può condurre a un allineamento più stretto della politica estera alla volontà dei cittadini e a una maggiore trasparenza nel processo di adesione alle strutture internazionali o di ritiro da esse, assicurando che gli interessi nazionali siano sempre debitamente protetti e promossi.

Infine, il comma di nuova introduzione nell’articolo 154, che stabilisce l’applicabilità delle modifiche al mandato del Presidente in carica, è un esempio di chiarezza legislativa e di prevedibilità nella gestione della transizione costituzionale. Tale cambiamento bilancia la necessità di rispettare la volontà espressa dai cittadini alle ultime elezioni con quella di assicurare un’applicazione corretta e ordinata delle nuove disposizioni costituzionali. Si stabilisce così un quadro transitorio che consente l’adeguamento al nuovo contesto costituzionale senza creare discontinuità o incertezze nell’esercizio delle funzioni dello Stato.

In conclusione, l’analisi delle 50 modifiche proposte alla Costituzione della Romania pone in luce uno sforzo concertato di aggiornare e adeguare il quadro legislativo fondamentale alle realtà e ai bisogni della società romena contemporanea. Dal rafforzamento della separazione dei poteri nello Stato e dal consolidamento dei diritti e delle libertà civiche fino all’ottimizzazione dei processi politici e al rafforzamento dei meccanismi di controllo democratico, ogni cambiamento proposto ha il potenziale di influire in misura significativa sulla struttura sociale, politica e giuridica del Paese. È essenziale che tali modifiche siano sottoposte a un ampio processo di consultazione pubblica in cui tutte le parti interessate — cittadini, istituzioni dello Stato, organizzazioni della società civile e partiti politici — abbiano la possibilità di esprimere la propria opinione e di contribuire alla forma finale della Costituzione.

4. Impatto sull’ambiente

Non applicabile.

5. Altre informazioni

Non applicabile.

Sezione 5 — Effetti del presente atto normativo sulla legislazione vigente

a) atti normativi in vigore che saranno modificati per effetto dell’entrata in vigore del progetto di atto normativo:

Con questo progetto di revisione della Costituzione, la Romania si prepara a compiere passi significativi verso il consolidamento dello Stato di diritto, la garanzia dei diritti e delle libertà dei cittadini e il miglioramento dell’efficienza dei meccanismi di governo. Qui di seguito si passano in rassegna e si analizzano i cambiamenti proposti dall’ultimo progetto di revisione della Costituzione della Romania, sottolineando l’impatto che potrebbero avere sulla legislazione nazionale. Indicheremo altresì quali leggi e atti normativi potrebbero essere modificati per effetto di tali revisioni costituzionali:

1. Anzitutto, la revisione dell’articolo 1, commi 4 e 5, apporta chiarimenti aggiuntivi sull’organizzazione dello Stato, sui principi della separazione dei poteri e sulla supremazia della Costituzione. Tali modifiche potrebbero influire sull’interpretazione e sull’applicazione degli atti normativi che disciplinano il funzionamento delle istituzioni dello Stato, quali le leggi sull’organizzazione giudiziaria e le leggi che definiscono i poteri del Parlamento, del Governo o dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia.

2. L’abrogazione dell’articolo 19, comma 2, ha conseguenze per i diritti dei cittadini, che non potranno più essere estradati verso Stati terzi, con effetti sulla legge n. 302 del 28 giugno 2004 sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.

3. La modifica dell’articolo 21, comma 3, che insiste sul diritto a un processo equo e a una definizione ottimale e prevedibile delle cause, potrebbe avere un impatto significativo sul Codice di procedura civile (legge 134/2010) e sul Codice di procedura penale (legge 135/2010). Potrebbe condurre a una revisione delle norme di procedura giudiziaria e all’accelerazione dei processi, al fine di assicurare l’efficienza del sistema giudiziario.

4. La modifica dell’articolo 22, comma 2, relativa al divieto dei trattamenti sperimentali potrebbe avere effetti sulla legislazione sanitaria (legge 95/2006) e sulla legislazione relativa ai diritti dei pazienti (legge 46/2003), consolidando la protezione contro gli abusi e stabilendo standard più chiari per il trattamento delle persone.

5. L’introduzione dei commi 4, 5 e 6 dopo l’articolo 22, comma 3, segna una tappa importante nel riconoscimento e nella tutela dell’identità sessuale e dell’integrità fisica e psichica della persona. Ciò potrebbe influire sul Codice civile (legge 287/2009), sulla legislazione relativa ai diritti dei minori (legge 272/2004) e delle persone con disabilità, nonché su leggi specifiche in materia di tecnologie mediche e biotecnologie (legge 95/2006).

6. La modifica dell’articolo 23, comma 4, consolida le norme sulla custodia cautelare, incidendo direttamente sul Codice di procedura penale (legge 135/2010) e possibilmente anche sulle condizioni di detenzione, con impatto sui diritti delle persone coinvolte in un processo penale.

7. L’aggiunta dei commi 14 e 15 all’articolo 23 sottolinea la tutela della vita privata nel contesto dell’indagine penale e dell’intercettazione delle comunicazioni, con il potenziale di modificare il Codice di procedura penale (legge 135/2010), la legislazione sulla protezione dei dati personali (legge 506/2004) e la legislazione sulla sorveglianza e sull’intercettazione delle comunicazioni (Ordinanza d’urgenza del Governo n. 111/2011 sulle comunicazioni elettroniche e legge n. 198 del 6 luglio 2022 recante modifica e integrazione di taluni atti normativi nel settore delle comunicazioni elettroniche e misure per agevolare lo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica).

8. L’ampliamento dell’articolo 24 mediante i commi da 3 a 5 riafferma il diritto alla difesa nel processo penale e il principio della parità delle armi, creando pressione per adeguare la procedura penale — il Codice di procedura penale (legge 135/2010) — e la legislazione sulla classificazione delle informazioni di Stato (legge 182/2002).

9. La modifica dell’articolo 27, comma 3, relativa alle condizioni di esecuzione delle perquisizioni, potrebbe richiedere revisioni del Codice di procedura penale (legge 135/2010) al fine di assicurare un quadro giuridico più rigoroso di tutela del domicilio e della proprietà privata.

10. L’introduzione dei nuovi commi 2, 3 e 4 dopo l’articolo 28, comma 1, dedicati alla segretezza della corrispondenza e all’intercettazione, potrebbe condurre a riforme significative della legislazione che disciplina la sorveglianza e l’intercettazione delle comunicazioni (Ordinanza d’urgenza del Governo n. 111/2011 sulle comunicazioni elettroniche e legge n. 198 del 6 luglio 2022 recante modifica e integrazione di taluni atti normativi nel settore delle comunicazioni elettroniche e misure per agevolare lo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica), con implicazioni dirette per i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini e anche per il Codice di procedura penale (legge 135/2010).

11. La modifica dell’articolo 32 mediante l’aggiunta del comma 8, relativo al finanziamento dell’istruzione nazionale, potrebbe condurre ad adeguamenti di bilancio e a modifiche delle leggi di finanza pubblica, al fine di assicurare l’assegnazione all’istruzione della percentuale stabilita del PIL, con effetti diretti sulla legge di bilancio dello Stato.

12. L’aggiunta dei commi 4 e 5 all’articolo 34, relativi al trattamento medico e al finanziamento della sanità, potrebbe richiedere modifiche della legislazione sanitaria (legge n. 95/2006 sulla riforma in materia di salute, diritti dei pazienti e finanza pubblica), al fine di garantire il diritto al consenso informato e l’assegnazione delle risorse finanziarie necessarie.

13. I cambiamenti dell’articolo 40, comma 3, che limitano l’appartenenza a partiti politici per talune categorie professionali, potrebbero avere impatto sulle leggi che disciplinano lo status dei magistrati (legge n. 303/2022 sullo status di giudici e pubblici ministeri), dei funzionari pubblici e di altre categorie di professionisti (legge n. 188/1999 (ripubblicata) sullo Statuto dei funzionari pubblici).

14. La modifica dell’articolo 44 mediante l’aggiunta del comma 10, relativo al diritto di proprietà e all’uso dei beni, compresa la valuta, può influire sulla legislazione fiscale (Codice fiscale dell’8 settembre 2015 (legge n. 227/2015)) e sulla legislazione bancaria (legge n. 312/2004 e legislazione finanziario-bancaria connessa), nonché sulle norme relative alle transazioni e alla detenzione di attività finanziarie.

15. La revisione dell’articolo 48 sul matrimonio e sulla famiglia, mediante i commi 1 e 2, avrà un impatto significativo sulla legislazione di famiglia, richiedendo adeguamenti del Codice civile e possibilmente di altri atti normativi che disciplinano i rapporti familiari, la celebrazione e lo scioglimento del matrimonio e lo status e i diritti dei figli.

16. La riformulazione dell’articolo 52, relativa al diritto a un processo equo e al risarcimento del danno, può comportare cambiamenti nella legislazione sulla responsabilità dello Stato e dei magistrati (legge n. 303/2022 sullo status di giudici e pubblici ministeri), nonché nelle procedure di impugnazione degli atti amministrativi e delle decisioni giudiziarie.

17. Le modifiche dell’articolo 62 relative alla rappresentanza in Parlamento avranno conseguenze per la legislazione elettorale (legge 208/2015), modificando la soglia di rappresentatività dei partiti e le condizioni di accesso al Parlamento per i candidati indipendenti.

18. L’aggiunta di una nuova lettera l) all’articolo 65, che prevede la nomina del Procuratore Generale e dei capi delle principali direzioni investigative, potrebbe influire sulla legge n. 304/2022 sull’organizzazione giudiziaria.

19. L’ampliamento dell’articolo 70 mediante l’introduzione del comma (3), relativo alla cessazione del mandato di deputati o senatori a seguito di un referendum locale, avrebbe impatto sulle leggi elettorali (legge 208/2015) e sulle norme relative allo status dei parlamentari e alle procedure di revoca (legge n. 96/2006 sullo Statuto di deputati e senatori).

20. La modifica dell’articolo 72, comma 3, relativa all’immunità parlamentare in caso di flagranza di reato, potrebbe avere conseguenze per la legislazione penale e per lo status di deputati e senatori, richiedendo adeguamenti delle norme sulla procedura di revoca dell’immunità parlamentare e sulle condizioni in cui essa può essere sospesa (legge n. 96/2006 sullo Statuto di deputati e senatori).

21. Quanto all’articolo 74, comma 1, le modifiche proposte all’iniziativa legislativa potrebbero condurre a una ridefinizione del processo mediante il quale i cittadini possono contribuire direttamente alla formazione della legislazione nazionale, incidendo direttamente sulla legislazione relativa all’iniziativa legislativa popolare (legge n. 189/1999 sull’esercizio dell’iniziativa civica da parte dei cittadini).

22. L’articolo 75, comma 2, modificando i termini entro cui la prima Camera investita si pronuncia sui progetti di legge, potrebbe avere implicazioni per l’efficienza del processo legislativo e condurre a una revisione dei regolamenti interni del Parlamento sulle procedure legislative.

23. Mediante la modifica dell’articolo 83, comma 1, che ridefinisce il mandato del Presidente della Romania in 4 anni, condizionato alla data della prestazione del giuramento nell’anno delle elezioni parlamentari, si impone una revisione della legislazione sull’elezione del Presidente (legge n. 370/2004), e possono risultare interessate anche le leggi elettorali (legge 115/2015, aggiornata nel 2024).

24. L’aggiunta dei commi 2 e 3 all’articolo 90, che disciplinano l’organizzazione dei referendum, potrebbe influire sulla legislazione relativa alle procedure di consultazione della popolazione e imporre nuove restrizioni sui tempi e sulle circostanze in cui i referendum possono essere promossi.

25. La modifica della lettera b) dell’articolo 94 consolida il ruolo del Parlamento nel processo di conferimento degli alti gradi militari, il che potrebbe richiedere adeguamenti della legislazione militare e delle procedure di promozione nella gerarchia militare, con maggiore trasparenza e controllo parlamentare su tale processo.

26. La modifica dell’articolo 97, comma 2, relativa alla destituzione del Presidente mediante referendum promosso dai cittadini, potrebbe generare la necessità di rivedere le leggi sull’organizzazione e sullo svolgimento dei referendum (legge 3/2000) e quelle che stabiliscono le condizioni e i termini di esercizio di tale diritto civico.

27. Quanto all’articolo 103, comma 1, relativo alla procedura di designazione del candidato alla carica di Primo Ministro, le modifiche proposte potrebbero influire sulla legislazione elettorale e sulla legislazione relativa al funzionamento del Governo (legge 90/2001), con possibili implicazioni per l’equilibrio di potere tra le istituzioni dello Stato.

28. L’articolo 108, commi 2 e 3, relativo all’adozione di decisioni e ordinanze da parte del Governo, potrebbe comportare una rivalutazione del quadro legislativo che disciplina gli atti normativi secondari e potrebbe limitare la capacità dell’esecutivo di intervenire nell’ambito della legislazione primaria senza un chiaro mandato del legislativo.

29. Le modifiche dell’articolo 115 relative alle ordinanze di urgenza del Governo e alla procedura di approvazione da parte del Parlamento potrebbero condurre a una restrizione dell’uso di tale strumento legislativo e a una maggiore responsabilità del Governo davanti al Parlamento, richiedendo così una revisione delle leggi che disciplinano il processo legislativo e il controllo parlamentare sugli atti governativi.

30. L’introduzione dell’articolo 116, comma 3, che limita la durata dei mandati nelle cariche pubbliche di nomina, può avere implicazioni per la legislazione sull’amministrazione pubblica e sullo status dei funzionari pubblici (legge n. 188/1999), richiedendo eventualmente revisioni delle leggi che stabiliscono la durata dei mandati e le condizioni di rinnovo per varie cariche dello Stato.

31. Le modifiche dell’articolo 118, mediante i commi 4 e 5, relativi all’organizzazione dei servizi di intelligence e alle condizioni di stazionamento di truppe straniere sul territorio romeno, potrebbero condurre a revisioni della legislazione di sicurezza e difesa nazionale (legge 51/1991, legge n. 14/1992, legge n. 1/1998, legge n. 92/1996, legge n. 191/1998), comprese le norme sulla cooperazione internazionale in campo militare e di intelligence.

32. L’aggiunta del comma 6 all’articolo 118, relativo al bilancio della difesa nazionale, potrebbe comportare adeguamenti di bilancio e modifiche della legislazione di finanza pubblica, al fine di delimitare chiaramente la percentuale di fondi destinati alla difesa rispetto al bilancio nazionale.

33. L’introduzione del comma (2) nell’articolo 119, che stabilisce la composizione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, potrebbe incidere sulla legislazione di sicurezza nazionale e richiedere chiarimenti sulle competenze e sulle procedure di nomina dei membri di tale consiglio (legge 415/2002).

34. Le modifiche proposte per l’articolo 120, mediante l’introduzione dei commi da (3) a (6) relativi all’elezione dei presidenti dei consigli distrettuali e dei sindaci e alla possibilità della loro revoca mediante referendum, potrebbero avere un impatto profondo sulla legislazione elettorale locale (legge 155/2015), sullo status delle autorità dell’amministrazione pubblica locale (legge 393/2004) e sulle procedure di revoca (legge 215/2001).

35. I cambiamenti dell’articolo 124, incentrati sull’indipendenza dei giudici, potrebbero influire sulla legislazione relativa allo status della magistratura (legge 303/2002), sull’indipendenza del sistema giudiziario e sulle restrizioni alle attività professionali dei giudici al di fuori del sistema giudiziario. Ciò potrebbe condurre a modifiche delle leggi che disciplinano la carriera dei giudici e a possibili revisioni delle leggi sulle incompatibilità e sui divieti loro applicabili.

36. L’introduzione dei commi (4) e (5) nell’articolo 124, che vietano ai giudici di essere agenti o collaboratori dei servizi di intelligence e di essere membri di associazioni segrete, potrebbe avere effetti sulla legislazione di sicurezza nazionale e sugli atti normativi che disciplinano l’attività dei servizi di intelligence e il loro rapporto con il sistema giudiziario (tutti quelli sopra menzionati).

37. La riformulazione dell’articolo 125 e l’aggiunta di nuovi commi, relativi all’inamovibilità, alla nomina e alle incompatibilità dei giudici, comportano revisioni delle leggi sulla giustizia, in particolare di quelle relative allo status e alla carriera professionale dei magistrati (legge 303/2002). Tali cambiamenti riguarderanno la trasparenza e i criteri di nomina, nonché il chiarimento del ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura nei processi di nomina e di sanzione dei giudici.

38. La modifica dell’articolo 126, comma 3, che consolida il ruolo dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia nell’assicurare l’interpretazione e l’applicazione uniformi della legge, comporterà adeguamenti della legislazione giudiziaria e può influire sui procedimenti di risoluzione delle questioni di diritto, con implicazioni dirette per l’uniformità della prassi giudiziaria e per la giurisprudenza.

39. I cambiamenti dell’articolo 132 relativi all’incompatibilità della funzione di pubblico ministero potrebbero richiedere revisioni delle leggi sullo status dei pubblici ministeri, sulla loro carriera professionale e sulle attività compatibili o incompatibili con l’appartenenza al Ministero pubblico (legge 303/2002).

40. La riforma dell’articolo 133, che ridefinisce la struttura e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), avrà un impatto importante sulla legge organica del CSM e può influire profondamente sul modo in cui sono garantite l’indipendenza e la responsabilità della magistratura. Le modifiche comporteranno inoltre una possibile rivalutazione del ruolo e delle competenze dell’Ispettorato Giudiziario.

41. L’articolo 134, mediante le modifiche proposte, solleva le procedure di nomina di giudici e pubblici ministeri e rafforza l’indipendenza del sistema giudiziario stabilendo condizioni più rigorose per tali processi. Ciò potrebbe condurre a una revisione delle leggi sull’organizzazione giudiziaria (legge 303/2002) e a una riforma dei processi di selezione e di promozione in seno alla magistratura.

42. Mediante la modifica dell’articolo 136, comma 4, relativa all’inalienabilità dei beni del demanio pubblico, possono essere imposte restrizioni aggiuntive alla gestione di tali beni, con possibili effetti sulla legislazione in materia di privatizzazione e di amministrazione del patrimonio dello Stato, nonché sulle norme relative a concessioni e affitti (legge n. 100/2016 sulle concessioni di lavori e sulle concessioni di servizi).

43. Il cambiamento dell’articolo 140, comma 3, relativo al ruolo della Corte dei Conti nella verifica della gestione delle risorse pubbliche, potrebbe condurre a una maggiore trasparenza e responsabilità nell’uso dei fondi pubblici, richiedendo così adeguamenti della legislazione finanziaria e delle norme sulla rendicontazione e sul monitoraggio della spesa di bilancio (legge 94/1992).

44. La modifica dell’articolo 142, comma 3, relativa alla nomina dei giudici della Corte costituzionale, potrebbe influire sul processo della loro selezione e nomina, con il potenziale di modificare la legislazione sul funzionamento della Corte costituzionale e sullo status dei giudici costituzionali (legge 47/1992).

45. La riformulazione del comma unico dell’articolo 143, che stabilisce i criteri per i giudici della Corte costituzionale, potrebbe condurre a revisioni delle norme di nomina e a una possibile ridefinizione del profilo professionale ed etico atteso dai giudici della Corte (legge 47/1992).

46. Le modifiche proposte per le lettere da a) a d) dell’articolo 146, che ampliano le possibilità di adire la Corte costituzionale e le condizioni di esame della costituzionalità delle leggi, richiederanno una rivalutazione dei meccanismi di controllo costituzionale e delle procedure di ricorso alla Corte. Tali cambiamenti avranno conseguenze per il ruolo della Corte nel sistema giudiziario e per l’equilibrio tra i poteri dello Stato.

47. L’articolo 147, commi 3 e 4, consolida l’autorità delle decisioni della Corte costituzionale, e ciò avrà implicazioni per l’applicabilità e per il rispetto di tali decisioni nell’ordinamento giuridico nazionale. Ciò potrebbe condurre a chiarimenti legislativi relativi agli effetti delle decisioni della Corte su leggi e trattati.

48. L’introduzione del comma (5) nell’articolo 147, che stabilisce le conseguenze del mancato rispetto da parte dei magistrati delle decisioni della Corte costituzionale, richiederà revisioni della legislazione sulla responsabilità disciplinare di giudici e pubblici ministeri e delle norme che disciplinano la sanzione degli illeciti disciplinari in seno alla magistratura.

49. La modifica del titolo VI della Costituzione pone in rilievo il ruolo del popolo e del referendum nel processo di adesione a organismi e alleanze internazionali, di ratifica delle modifiche dei loro trattati istitutivi o di ritiro da essi. Tali cambiamenti potrebbero richiedere adeguamenti della legislazione sul referendum nazionale (legge 3/2000) e avranno un impatto sulla sovranità e sull’indipendenza dello Stato romeno nel suo rapporto con gli organismi e le alleanze internazionali.

50. L’aggiunta del comma 3 all’articolo 154, relativo all’applicabilità della modifica del mandato del Presidente della Romania, avrà implicazioni dirette per la legislazione elettorale e per la continuità del mandato del Presidente in carica (Ordinanza d’urgenza del Governo n. 64/2019 recante modifica e integrazione della legge n. 370/2004 per l’elezione del Presidente della Romania e modifica della legge n. 208/2015 sull’elezione del Senato e della Camera dei Deputati).

In conclusione, il progetto di revisione della Costituzione della Romania prevede una serie di modifiche significative che avranno un impatto importante sull’intero quadro normativo nazionale.

b) atti normativi da elaborare in attuazione delle nuove disposizioni: gli stessi menzionati sopra.

1¹. Compatibilità del progetto di atto normativo con la legislazione in materia di appalti pubblici — Non applicabile

2. Conformità del progetto di atto normativo con la legislazione comunitaria nel caso di progetti che recepiscono disposizioni comunitarie — Non sono stati individuati documenti nella legislazione comunitaria in questo settore.

3. Misure normative necessarie all’applicazione diretta degli atti normativi comunitari — Non applicabile.

4. Sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea — Non applicabile.

5. Altri atti normativi e/o documenti internazionali da cui derivano impegni — Non applicabile.

6. Altre informazioni. — Non applicabile.

1. Informazioni sul processo di consultazione con organizzazioni non governative, istituti di ricerca e altri organismi coinvolti | Non applicabile

2. Motivazione della scelta delle organizzazioni consultate e del modo in cui la loro attività si collega all’oggetto del progetto di atto normativo | Non applicabile

3. Consultazioni organizzate con le autorità dell’amministrazione pubblica locale, quando il progetto di atto normativo riguarda attività di tali autorità, alle condizioni della Decisione del Governo n. 521/2005 sulla procedura di consultazione delle strutture associative delle autorità dell’amministrazione pubblica locale nell’elaborazione di atti normativi | Non applicabile

4. Consultazioni svolte in seno ai consigli interministeriali, conformemente alle disposizioni della Decisione del Governo n. 750/2005 sulla costituzione di consigli interministeriali permanenti | Non applicabile.

5. Informazioni sui pareri di: | I pareri consultivi saranno acquisiti dopo il completamento delle fasi previste dalla legge 189/1999.

a) il Consiglio Legislativo

b) il Consiglio Supremo di Difesa Nazionale

c) il Consiglio Economico e Sociale

d) il Consiglio della Concorrenza

e) la Corte dei Conti.

Sezione 7 — Attività di informazione pubblica sull’elaborazione e sull’attuazione del progetto di atto normativo

1. Informazione della società civile sulla necessità di elaborare l’atto normativo — Il progetto di legge di revisione della Costituzione è stato sottoposto a dibattito pubblico per 18 mesi ed è il risultato diretto di tali consultazioni aperte.

2. Informazione della società civile sul possibile impatto ambientale dell’attuazione del progetto di atto normativo, nonché sugli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei cittadini o sulla diversità biologica — Non applicabile.

3. Altre informazioni — Non applicabile

Sezione 8 — Misure di attuazione

1. Misure per l’applicazione del progetto di atto normativo da parte delle autorità dell’amministrazione pubblica centrale e/o locale — la creazione di nuovi organismi o l’ampliamento delle competenze di istituzioni esistenti — Non applicabile.

2. Altre informazioni — Non ne sono state individuate

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