La Legge Romania Verde: divieto di disboscamento fino al 2050, pene per l’incendio del bosco e divieto di importare rifiuti.
LA LEGGE ROMANIA VERDE
Progetto di legge che modifica e integra la Legge 57/2020 sulla gestione sostenibile delle foreste della Romania, la Legge 46 del 19 marzo 2008 sul Codice Forestale e la Legge n. 211 del 15 novembre 2011 sul regime dei rifiuti
I. La Legge 57/2020 sulla gestione sostenibile delle foreste della Romania, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 402 del 15 maggio 2020, è modificata come segue:
(1) L’articolo 1 è modificato e avrà il seguente contenuto: «È vietata, fino al 1º gennaio 2050, l’esportazione, all’interno o all’esterno dello spazio comunitario, di legname non trasformato, compresi i tronchi, con o senza corteccia, il legname tondo, il legname segato, le travi e le traversine ferroviarie.» (2) L’articolo 4 è modificato e avrà il seguente contenuto: «L’inosservanza del divieto di esportazione di legname previsto dall’art. 1 è punita con la reclusione da 7 a 20 anni e l’interdizione da alcuni diritti.» → i motivi
II. La Legge 46 del 19 marzo 2008 sul Codice Forestale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 611 del 12 agosto 2015, con le successive modifiche e integrazioni, è modificata e integrata come segue:
(1) All’articolo 29, il comma (1) è modificato e avrà il seguente contenuto: «Sono vietati, fino al 1º gennaio 2050, il disboscamento e i tagli a raso sul territorio della Romania, compresi quelli giustificati dalla ricostruzione ecologica, dalla rigenerazione e dalla cura dei boschi.» (2) All’articolo 29 sono abrogati i commi (2), (3), (4) e (5). (3) Dopo l’articolo 109 sono inseriti tre nuovi articoli, art. 109¹, 109² e 109³, del seguente tenore: «109¹ Il fatto di provocare malattie o di infestare con parassiti gli alberi del patrimonio forestale è punito con la reclusione da 7 a 20 anni.»; «109² La violazione del divieto previsto all’art. 29 della presente legge è punita con la reclusione da 7 a 20 anni.»; «109³ Il fatto di incendiare intenzionalmente gli alberi del patrimonio forestale è punito con la reclusione da 7 a 20 anni.». → i motivi
III. La Legge n. 211 del 15 novembre 2011 sul regime dei rifiuti, ripubblicata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 28 marzo 2014, è modificata e integrata come segue:
(1) All’articolo 13, dopo il comma (1), è inserito un nuovo comma (2), del seguente tenore: «È vietata l’introduzione nel Paese di rifiuti di qualsiasi tipo.» → i motivi
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