LA TERZA REPUBBLICAun progetto di rifondazione della Romania
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Modifica della Legge offshore 256/2018: tassazione progressiva dei redditi supplementari del gas del Mar Nero e vendita sui mercati centralizzati.

La relazione illustrativa: Relazione illustrativa — La Legge di Solidarietà

Ciò che prevede il progetto

Modifica della Legge Offshore 256/2018: ripristino degli strumenti fiscali dello Stato sugli idrocarburi del Mar Nero, soppressione della clausola di stabilità fiscale congelata a favore dei concessionari e canoni allineati ai livelli europei.

Di seguito, il testo integrale del progetto, tradotto per intero. Il testo romeno resta quello che fa fede.

La giustificazione di questo progetto si trova nella relazione illustrativa della legge madre — vedi qui. Le note su Facebook riguardanti questo progetto (sezione «Le fonti dell’idea della Terza Repubblica»): n. 2; n. 3; n. 22; n. 119; n. 153; n. 223; n. 226; n. 228; fra le altre.

PROGETTO LEGISLATIVO DI MODIFICA

DELLA «LEGGE OFFSHORE» n. 256 del 12 novembre 2018

relativa a talune misure necessarie per l’attuazione delle operazioni petrolifere da parte dei titolari di accordi petroliferi riguardanti perimetri petroliferi offshore

L’articolo 1 è modificato e integrato e avrà il seguente contenuto: → i motivi

«(1) La presente legge stabilisce talune misure necessarie per l’attuazione delle operazioni petrolifere di esplorazione, sviluppo e coltivazione dei giacimenti di petrolio e di abbandono, nonché dei lavori e dei lavori sui pozzi afferenti alle operazioni petrolifere, svolti dai titolari di accordi petroliferi riguardo ai perimetri petroliferi offshore, conformemente alle disposizioni degli accordi petroliferi conclusi fra i titolari e l’Agenzia Nazionale per le Risorse Minerali, di seguito ANRM.

(2) Qualora un titolare sia parte di un accordo petrolifero riguardante sia perimetri petroliferi situati a terra sia perimetri petroliferi offshore, ovvero sia titolare tanto di uno o più accordi petroliferi riguardanti perimetri situati a terra quanto di altri riguardanti perimetri offshore, le disposizioni della presente legge si applicano soltanto alle operazioni petrolifere svolte riguardo ai perimetri petroliferi offshore.»

All’articolo 2 sono abrogate le lettere m), n), o), p) e r). → i motivi

L’articolo 18 è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi

«Art. 18. – Ai titolari di accordi petroliferi riguardanti perimetri petroliferi offshore in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per tutta la durata di tali accordi, il livello del canone, le aliquote percentuali del canone petrolifero, le soglie di produzione lorda corrispondenti a tali aliquote e il regime fiscale specifico applicabile alle attività di esplorazione, sviluppo, coltivazione e abbandono svolte in base alle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.»

All’articolo 19, dopo il comma 11 è inserito il comma (12): → i motivi

«(12) Gli investimenti presi in considerazione per la deduzione dall’imposta sui redditi aggiuntivi non sono presi in considerazione nel calcolo del risultato fiscale dei periodi di pagamento dell’imposta sul reddito delle società, nel senso che per essi non sono ammesse riduzioni o esenzioni d’imposta né deduzioni di costi, essendo considerati non deducibili nel calcolo dell’imposta sul reddito delle società.»

L’articolo 19 è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi

«Art. 19. – (1) I titolari di accordi petroliferi riguardanti perimetri petroliferi offshore, comprese le loro filiali e le entità appartenenti al medesimo gruppo d’interesse economico che svolgono effettivamente sia attività di estrazione sia attività di vendita del gas naturale estratto da tali perimetri, sono tenuti al calcolo, alla dichiarazione e al pagamento dell’imposta sui redditi aggiuntivi offshore.

(2) Per reddito aggiuntivo si intende la differenza fra il prezzo medio ponderato del gas naturale venduto proveniente dalla produzione interna propria dei perimetri offshore e il prezzo di acquisto del gas naturale di produzione interna per i clienti domestici e non domestici nel 2012, ossia 45,71 lei/MWh, moltiplicata per i volumi di gas venduti provenienti dalla produzione interna dei perimetri offshore.

(3) L’imposta sui redditi aggiuntivi offshore prevista al comma (1) è calcolata applicando una o più percentuali di calcolo, secondo il caso, ai redditi aggiuntivi ottenuti dalla vendita del gas naturale estratto dai perimetri offshore, come determinati conformemente all’allegato n. 2, imposta dalla quale è dedotto il valore degli investimenti nel segmento upstream. L’imposta sui redditi aggiuntivi offshore tiene conto del prezzo di riferimento stabilito dall’ANRM per il calcolo dei canoni. Le operazioni effettuate al di sotto del prezzo di riferimento sono tassate al prezzo di riferimento. Le percentuali di calcolo dell’imposta sono determinate sulla base dei prezzi di vendita del gas naturale praticati dai titolari di accordi petroliferi riguardanti perimetri petroliferi offshore secondo la griglia di prezzi seguente, adeguata annualmente a decorrere dal 1º gennaio 2019 con l’indice annuale dei prezzi al consumo, come segue:

il 50 % del reddito aggiuntivo per i prezzi fino a 85 lei/MWh inclusi;

b) il 15 % dei redditi aggiuntivi ottenuti dalla pratica di prezzi superiori a 85 lei/MWh e inferiori o pari a 100 lei/MWh;

c) il 30 % dei redditi aggiuntivi ottenuti dalla pratica di prezzi superiori a 100 lei/MWh e inferiori o pari a 115 lei/MWh;

d) il 35 % dei redditi aggiuntivi ottenuti dalla pratica di prezzi superiori a 115 lei/MWh e inferiori o pari a 130 lei/MWh;

e) il 40 % dei redditi aggiuntivi ottenuti dalla pratica di prezzi superiori a 130 lei/MWh e inferiori o pari a 145 lei/MWh;

f) il 50 % dei redditi aggiuntivi ottenuti dalla pratica di prezzi superiori a 145 lei/MWh e inferiori o pari a 160 lei/MWh;

g) il 55 % dei redditi aggiuntivi ottenuti dalla pratica di prezzi superiori a 160 lei/MWh e inferiori o pari a 175 lei/MWh;

h) il 60 % dei redditi aggiuntivi ottenuti dalla pratica di prezzi superiori a 175 lei/MWh e inferiori o pari a 190 lei/MWh;

1. il 70 % dei redditi aggiuntivi ottenuti dalla pratica di prezzi superiori a 190 lei/MWh.

(4) Il limite massimo della deduzione degli investimenti nel segmento upstream non può superare il 30 % del totale dell’imposta sui redditi aggiuntivi offshore.

(5) Gli operatori economici di cui al comma (1) calcolano, dichiarano e versano mensilmente l’imposta aggiuntiva offshore, entro il giorno 25 del mese successivo a quello per il quale l’imposta è dovuta.

(6) Il modello e il contenuto della dichiarazione relativa all’imposta sui redditi aggiuntivi offshore sono stabiliti con provvedimento del presidente dell’Agenzia Nazionale di Amministrazione Fiscale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(7) Nella misura in cui l’applicazione delle presenti disposizioni imponga l’emanazione di istruzioni relative all’imposta sui redditi aggiuntivi offshore, queste sono emanate con provvedimento congiunto del ministro delle Finanze pubbliche e del ministro dell’Energia, sentita l’ANRM.

(8) Le somme dovute dai titolari di accordi petroliferi riguardanti perimetri offshore a titolo di imposta sui redditi aggiuntivi sono riscosse su un conto speciale destinato al finanziamento della creazione e dell’estensione delle reti di distribuzione del gas naturale e degli allacciamenti al sistema nazionale di trasporto del gas naturale, nonché di altri investimenti stabiliti con decisione del Governo. La ripartizione delle somme riscosse è effettuata con decisione del Governo. La riscossione dell’imposta sui redditi aggiuntivi è amministrata dall’Agenzia Nazionale di Amministrazione Fiscale, ai sensi della Legge n. 207/2015, con le successive modifiche e integrazioni.

(9) Il valore cumulato degli investimenti nel segmento upstream, registrati in contabilità conformemente alla normativa legale vigente, dall’entrata in vigore della presente legge fino al mese per il quale è calcolata l’imposta sui redditi aggiuntivi offshore, nonché il valore degli investimenti dei programmi di lavori realizzati e approvati dall’ANRM in base agli accordi petroliferi, registrati in contabilità prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono diminuiti mensilmente del valore degli investimenti nel segmento upstream dedotti dall’imposta sui redditi aggiuntivi offshore. Le deduzioni si applicano fino al raggiungimento del valore cumulato degli investimenti nel segmento upstream approvati dall’ANRM e registrati in contabilità conformemente alle leggi vigenti.

(10) In caso di alienazione degli investimenti per i quali si è beneficiato della deduzione prevista ai commi (3) e (4), la deduzione concessa è sottratta dal valore cumulato degli investimenti nel segmento upstream in proporzione al rapporto fra il valore degli investimenti ceduti e il valore degli investimenti registrati nel segmento upstream nel periodo di riferimento in cui essa è stata concessa.

(11) Gli investimenti presi in considerazione per la deduzione dall’imposta sui redditi aggiuntivi non possono formare oggetto di altre deduzioni.»

L’articolo 20 è modificato e integrato e avrà il seguente contenuto: → i motivi

«Art. 20. – In deroga alle disposizioni dell’articolo 177 della Legge sull’energia elettrica e sul gas naturale n. 123/2012, con le successive modifiche e integrazioni, i titolari di accordi petroliferi riguardanti perimetri petroliferi offshore, comprese le loro filiali e le entità appartenenti al medesimo gruppo d’interesse economico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura in cui contrattino la vendita di gas naturale sul mercato all’ingrosso in un anno solare, hanno l’obbligo di concludere, nell’anno solare in cui consegnano il gas naturale, contratti sui mercati centralizzati, in modo trasparente, pubblico e non discriminatorio, conformemente alle norme emanate dall’Autorità Nazionale di Regolazione nel settore dell’Energia, di seguito ANRE, per la vendita di un quantitativo minimo di gas naturale che non può essere inferiore a quello rappresentato da una quota percentuale del 90 % del quantitativo di gas naturale di produzione propria contrattato con consegna in tale anno solare, in qualità di venditori. Il quantitativo di gas naturale contrattato sui mercati centralizzati, in modo trasparente, pubblico e non discriminatorio, è venduto in base a una procedura approvata dall’ANRE, in modo che gli acquirenti di gas naturale non possano essere condizionati all’acquisto di un quantitativo minimo imposto dal venditore.»

L’articolo 21 è modificato e integrato e avrà il seguente contenuto: → i motivi

«Art. 21. – La quota percentuale prevista all’articolo 20 rimane invariata per tutta la durata degli accordi.»

All’articolo 25, dopo la lettera m) è aggiunta la lettera n) del seguente tenore: → i motivi

«n) l’inosservanza da parte dei titolari degli accordi petroliferi delle disposizioni degli articoli 19 e 20 è sanzionata con un’ammenda corrispondente al 30 % del fatturato dell’anno in cui è stata accertata la violazione.

L’articolo 33 è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi

«Art. 33. – A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli accordi petroliferi offshore non si applicano le disposizioni dell’Ordinanza del Governo n. 7/2013 che istituisce l’imposta sui redditi aggiuntivi ottenuti a seguito della deregolamentazione dei prezzi nel settore del gas naturale, approvata con modifiche dalla Legge n. 73/2018, con le successive modifiche e integrazioni, né quelle dell’Ordinanza del Governo n. 6/2013 che istituisce misure speciali per la tassazione dello sfruttamento delle risorse naturali diverse dal gas naturale, approvata con modifiche e integrazioni dalla Legge n. 261/2013, con le successive modifiche.»

L’articolo 34 è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi

«Art. 34. – Ai fini dell’applicazione delle disposizioni degli articoli 18, 19 e 21, l’ANRM e i titolari di accordi petroliferi possono concludere atti aggiuntivi agli accordi petroliferi riguardanti perimetri petroliferi offshore dati in concessione alla data di entrata in vigore della presente legge.»

Allegato n. 1

Formula di calcolo dell’imposta sui redditi aggiuntivi offshore

In funzione del livello del prezzo medio ponderato del gas naturale venduto proveniente dalla produzione interna propria dei perimetri offshore, di seguito PMPC, si applicano le seguenti formule di calcolo:

1. se il PMPC è inferiore o pari a 85 lei/MWh, adeguato con l’IPC se del caso, l’imposta totale dovuta sui redditi aggiuntivi offshore è calcolata con la formula:

IVST = IVSC - VID

IVSC = ISO_85 = 0,50 × VS_85 VS_85 = (PMPC – PRC) × VGC VID = min (VI; 0,3 × IVSC)

dove:

IVST – l’imposta totale dovuta sui redditi aggiuntivi offshore; IVSC – l’imposta totale calcolata sui redditi aggiuntivi offshore;

ISO_85 – l’imposta dovuta sui redditi aggiuntivi offshore, calcolata a un PMPC inferiore o pari a 85 lei/MWh;

VS_85 – il reddito aggiuntivo dei perimetri offshore, calcolato a un PMPC inferiore o pari a 85 lei/MWh;

PMPC – il prezzo medio ponderato del gas naturale venduto proveniente dalla produzione interna propria dei perimetri offshore o il prezzo di riferimento, secondo il caso;

PRC – il prezzo di acquisto del gas naturale di produzione interna per i clienti domestici e non domestici nel 2012, ossia 45,71 lei/MWh, adeguato annualmente con il tasso dell’IPC a decorrere dal 1º gennaio 2019;

VGC – i volumi di gas di produzione interna dei perimetri offshore venduti;

IPC – l’indice annuale dei prezzi al consumo dell’anno precedente pubblicato dall’Istituto Nazionale di Statistica della Romania;

VID – il valore degli investimenti deducibili nel segmento upstream;

VI – il valore cumulato degli investimenti nel segmento upstream come previsto all’articolo 19, comma (9), che è diminuito mensilmente del valore VID dedotto;

2. Qualora il PMPC si collochi fra 85 lei/MWh e 100 lei/MWh inclusi, adeguati con l’IPC se del caso, l’imposta totale dovuta sui redditi aggiuntivi offshore è calcolata come segue:

IVST = IVSC - VID

IVSC = 0,5 × (85 - PRC) × VGC + ISO ISO = CI × VS

VS = (PMPC - PB) × VGC

VID = min (VI; 0,5 × IVSC) dove:

ISO – l’imposta aggiuntiva offshore calcolata sui redditi aggiuntivi della vendita di gas naturale a seguito della pratica di prezzi PMPC fra 85 lei/MWh e 100 lei/MWh inclusi, adeguati con l’IPC se del caso;

CI – l’aliquota di tassazione dei redditi aggiuntivi della vendita di gas naturale [15 % — ai sensi dell’articolo 19, comma (3), lettera b)], applicabile a seguito della pratica di prezzi PMPC fra 85 lei/MWh e 100 lei/MWh inclusi;

PB – prezzo base minimo dell’intervallo di calcolo corrispondente; per prezzi PMPC fra 85 lei/MWh e 100 lei/MWh inclusi è di 85 lei/MWh;

VS – il reddito aggiuntivo dei perimetri offshore, calcolato dalla vendita di gas naturale a prezzi PMPC fra 85 lei/MWh e 100 lei/MWh inclusi;

3. Qualora il PMPC superi 100 lei/MWh, adeguato con l’IPC se del caso, l’imposta totale dovuta sui redditi aggiuntivi offshore è calcolata come segue:

IVST = IVSC - VID

IVSC = 0,5 × (85 - PRC) × VGC + ISO VID = min (VI; 0,5 × IVSC)

ISO – la somma delle imposte aggiuntive offshore, calcolate per ciascun intervallo di prezzo ai sensi dell’articolo 19, comma (3), lettere b) – i), ossia:

ISO = ISO1 + ISO2 + ... + ISOi

ISOi – è calcolata secondo la formula di cui al punto 2, dove i termini corrispondenti hanno i seguenti significati:

CI – l’aliquota di tassazione dei redditi aggiuntivi della vendita di gas naturale, per ciascun intervallo di prezzo corrispondente ai sensi dell’articolo 19, comma (3), lettere b) – i);

PB – prezzo base minimo dell’intervallo di calcolo corrispondente, adeguato annualmente a decorrere dal 1º gennaio 2019 con l’IPC;

VS – il reddito aggiuntivo dei perimetri offshore, calcolato per ciascun intervallo di prezzo corrispondente.

Esempio di calcolo: per la vendita di un volume VGC di 1 MWh a un prezzo di vendita di 110 lei/MWh, l’imposta totale dovuta sui redditi aggiuntivi offshore si calcola applicando le formule di cui sopra come segue:

IVST = IVSC – VID = 17,037 - 5,1111 = 11,9259 lei

IVSC = 0,5 × (85 - PRC) × VGC + ISO = 0,5 × (85 - 45,71) × 1 + 5,25 = 17,037 lei

ISO = CI1 × VS1 + CI2 × VS2 = 0,15 × 15 + 0,5 × 10 = 5,25 lei

VID = 0,5 × IVSC = 0,3 × 17,037 = 5,1111 lei dove:

CI1 = 0,15 – l’aliquota di tassazione (15 %) dei redditi aggiuntivi offshore della vendita di gas naturale applicabile a seguito della pratica di prezzi fra 85 lei/MWh e 100 lei/MWh inclusi, ai sensi dell’articolo 19, comma (3), lettera b);

CI2 = 0,3 – l’aliquota di tassazione (30 %) dei redditi aggiuntivi offshore della vendita di gas naturale applicabile a seguito della pratica di prezzi fra 100 lei/MWh e 115 lei/MWh inclusi, ai sensi dell’articolo 19, comma (3), lettera c);

VS1 = (100 - 85) × 1 = 15 lei — il reddito aggiuntivo dei perimetri offshore, calcolato come differenza fra 100 lei/MWh e 85 lei/MWh;

VS2 = (110 - 100) × 1 = 10 lei — il reddito aggiuntivo dei perimetri offshore, calcolato come differenza fra il PMPC (110 lei/MWh nell’esempio dato) e 100 lei/MWh (prezzo base minimo dell’intervallo);»

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