LA TERZA REPUBBLICAun progetto di rifondazione della Romania
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La Legge di smilitarizzazione: servizi di informazione civili, divieto di ingerenza nella giustizia, nella politica, nell’economia e nella stampa, con pene da 10 a 20 anni.

La relazione illustrativa: Relazione illustrativa — La Legge della Sovranità

Traduzione integrale. Il testo romeno resta quello che fa fede.

LA LEGGE sulla riforma e la smilitarizzazione degli organi dello Stato con competenze in materia di sicurezza nazionale

Progetto legislativo che modifica la Legge 51 del 29 luglio 1991 sulla sicurezza nazionale della Romania, la Legge n. 14 del 24 febbraio 1992 sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio Romeno di Informazioni, la Legge n. 1 del 6 gennaio 1998 sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio di Informazioni Estere, la Legge n. 92 del 24 luglio 1996 sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio di Telecomunicazioni Speciali e la Legge n. 191 del 19 ottobre 1998 sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio di Protezione e Guardia

I. La Legge n. 51 del 29 luglio 1991 sulla sicurezza nazionale della Romania, ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 marzo 2014, con le successive modifiche e integrazioni, è modificata come segue:

(1) All'articolo 29, i commi (1) e (2) sono modificati e avranno il seguente tenore:

«(1) I servizi di informazione, controinformazione, protezione, telecomunicazioni speciali e quelli ad essi assimilati sono organizzati esclusivamente in forma civile, e i loro dipendenti diventano, per assimilazione, funzionari pubblici con statuto speciale, con il diritto di organizzarsi in sindacati e di essere sottoposti a indagine dalle procure civili competenti.

(2) Il loro statuto è disciplinato con legge organica.»

(2) All'articolo 29, dopo il comma (3) è introdotto un nuovo comma (4), con il seguente tenore:

«Il personale del Servizio Romeno di Informazioni, del Servizio di Informazioni Estere, del Servizio di Telecomunicazioni Speciali e del Servizio di Protezione e Guardia che, alla data del pensionamento, abbia avuto la qualità di militare di carriera per un periodo di 15 anni o più conserva i propri diritti fino alla cessazione della funzione, in qualunque modo essa avvenga.»

(3) Dopo l'articolo 33 sono introdotti due nuovi articoli, l'art. 33¹ e l'art. 33², con il seguente tenore:

«33¹ (1) È vietata la partecipazione, in qualsiasi forma, dei servizi di informazione, controinformazione e di quelli ad essi assimilati al compimento di qualsiasi atto di procedura giudiziaria.

(2) Influenzare in qualsiasi modo il pubblico ministero o il giudice investito di un'indagine, da parte di qualunque persona, compresi dipendenti o collaboratori dei servizi di informazione, controinformazione e di quelli ad essi assimilati, costituisce reato ed è punito con la reclusione da 10 a 20 anni e con l'interdizione da determinati diritti.

(3) Il tentativo è punibile.

(4) L'omessa denuncia dell'intervento previsto al comma (1) costituisce reato ed è punita con la stessa pena prevista al comma (2).

33² (1) È vietata la partecipazione, in qualsiasi forma, dei servizi di informazione, controinformazione e di quelli ad essi assimilati allo svolgimento di qualsiasi attività di natura politica, economica e mediatica.

(2) È vietato ai servizi di informazione, controinformazione e a quelli ad essi assimilati detenere società commerciali, direttamente o indirettamente, tramite personale proprio o persone interposte, nonché svolgere attività commerciali sul territorio della Romania o all'estero.

(3) I servizi di informazione, controinformazione e quelli ad essi assimilati non possono utilizzare fondi diversi da quelli previsti dalla legge di bilancio dello Stato.

(4) Qualsiasi provento realizzato dai servizi di informazione, controinformazione e da quelli ad essi assimilati nell'ambito delle attività specifiche è versato al bilancio dello Stato.

(5) È vietato ai servizi di informazione, controinformazione e a quelli ad essi assimilati costituire, finanziare, dirigere o coordinare, tramite personale proprio o persone interposte, organizzazioni non governative.

(6) La violazione delle disposizioni previste ai commi da (1) a (5) costituisce reato ed è punita con la reclusione da 10 a 20 anni e con l'interdizione da determinati diritti.

(7) Il tentativo è punibile.

(8) L'omessa denuncia dei fatti previsti ai commi da (1) a (5) costituisce reato ed è punita con la stessa pena prevista al comma (6).»

→ i motivi

II. La Legge n. 14 del 24 febbraio 1992 sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio Romeno di Informazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 3 marzo 1992, con le successive modifiche, è modificata come segue:

(1) All'articolo 9, comma (1), la lettera a) è modificata e avrà il seguente tenore:

«richiedere e ottenere oggetti, documenti o informazioni ufficiali da autorità o istituzioni pubbliche»

(2) All'articolo 9, comma (1), la lettera e) è abrogata.

(3) All'articolo 10, il comma (1) è modificato e avrà il seguente tenore:

«Nelle situazioni che costituiscono minacce alla sicurezza nazionale, il Servizio Romeno di Informazioni, tramite agenti a tal fine designati, svolge attività specifiche di raccolta di informazioni, effettuate secondo la procedura prevista dalla Legge n. 51/1991, con le successive modifiche, che si applica di conseguenza.»

(4) Dopo l'articolo 24 è introdotto un nuovo articolo, l'art. 24¹, con il seguente tenore:

«Il Direttore del Servizio Romeno di Informazioni e il Primo Direttore Aggiunto del Servizio Romeno di Informazioni sono nominati per un mandato di 4 anni, rinnovabile una sola volta.»

(5) All'articolo 27, il comma (1) è modificato e avrà il seguente tenore:

«Il personale del Servizio Romeno di Informazioni è composto da dipendenti civili che svolgono attribuzioni operative e amministrative.»

(6) All'articolo 27, il comma (3) è abrogato.

(7) All'articolo 29, il comma (1) è abrogato.

(8) L'articolo 30 è abrogato.

(9) L'articolo 42 è modificato e avrà il seguente tenore:

«(1) Gli edifici, i mezzi di trasporto, le apparecchiature tecniche e gli altri mezzi materiali per i funzionari del Servizio Romeno di Informazioni sono forniti dal Governo.

(2) I fondi necessari allo svolgimento dell'attività del Servizio Romeno di Informazioni sono previsti nel bilancio dello Stato, approvato dal Parlamento.

(3) Il Servizio Romeno di Informazioni dispone di un parco proprio di mezzi di trasporto per l'apparato centrale e le unità subordinate, stabilito mediante le tabelle di dotazione delle unità approvate dal Direttore.»

→ i motivi

III. La Legge n. 1 del 6 gennaio 1998 sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio di Informazioni Estere, ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 511 del 18 ottobre 2000, con le successive modifiche, è modificata come segue:

All’articolo 6, dopo il comma (2), è aggiunto il comma (3), del seguente tenore: → i motivi

«(3) Il Direttore del Servizio di Informazioni Estere è nominato per un mandato di 4 anni, rinnovabile una sola volta.»

All’articolo 9, il comma (1) è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi

«Il Servizio di Informazioni Estere svolge la propria attività in conformità con la Costituzione della Romania, con le leggi del Paese e con le decisioni del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale.»

(2) All'articolo 10, il comma (1) è modificato e avrà il seguente tenore: «Il Servizio di Informazioni Estere è autorizzato, alle condizioni previste dalla legge, a impiegare metodi e a creare e detenere mezzi idonei per ottenere, verificare, valutare, sfruttare e conservare dati e informazioni riguardanti la sicurezza nazionale.»

(3) L'articolo 11 è modificato e avrà il seguente tenore:

«Il Servizio di Informazioni Estere ha il diritto, alle condizioni previste dalla legge, di richiedere e ottenere dalle autorità pubbliche rumene i dati o i documenti necessari all'adempimento delle proprie attribuzioni.»

(4) L'articolo 13 è modificato e avrà il seguente tenore:

«Il personale del Servizio di Informazioni Estere è composto da dipendenti civili.»

(5) L'articolo 14 è modificato e avrà il seguente tenore:

«I militari in congedo o in pensione del Servizio di Informazioni Estere hanno tutti i diritti e i doveri previsti dagli atti normativi applicabili all'esercito rumeno, nonché dalla normativa specifica di tale servizio.»

(6) All'articolo 21, il comma (1¹) è abrogato.

→ i motivi

IV. La Legge n. 92 del 24 luglio 1996 sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio di Telecomunicazioni Speciali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 30 luglio 1996, è modificata come segue:

All’articolo 8, dopo il comma 6, è aggiunto il comma 7, del seguente tenore: → i motivi

«(7) Il Direttore e il Primo Vicedirettore del Servizio di Telecomunicazioni Speciali sono nominati per un mandato di 4 anni, rinnovabile una sola volta.»

All’articolo 11, comma (1), la lettera m) è modificata e avrà il seguente contenuto: → i motivi

«svolge altre attività necessarie, quali: ricerca e progettazione tecnologica e informatica, attività di personale e di formazione, di trasporto, di assistenza medica e di riabilitazione, nonché attività socio-culturali e sportive per il proprio personale, secondo le norme di legge.»

(2) All'articolo 12, il comma (1) è modificato e avrà il seguente tenore:

«Il personale del Servizio di Telecomunicazioni Speciali è composto da dipendenti civili.»

(3) All'articolo 12, il comma (2) è abrogato.

(4) L'articolo 14 è modificato e avrà il seguente tenore:

«Il Servizio di Telecomunicazioni Speciali organizza un proprio sistema di istruzione e di perfezionamento della formazione dei dipendenti civili e, sulla base di un protocollo, tramite le istituzioni specializzate appartenenti alle strutture del sistema nazionale di difesa, l'istruzione universitaria e, se del caso, nell'ambito di servizi e imprese specializzate del Paese o dell'estero.»

→ i motivi

V. La Legge n. 191 del 19 ottobre 1998 sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio di Protezione e Guardia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 402 del 22 ottobre 1998, con le successive modifiche e integrazioni, è modificata come segue:

(1) All'articolo 1, il comma (2) è modificato e avrà il seguente tenore:

«Il Servizio di Protezione e Guardia è parte integrante del sistema nazionale di difesa.»

(2) Dopo l'articolo 9 è introdotto l'articolo 9¹, con il seguente tenore:

«Il Direttore e il Primo Vicedirettore del Servizio di Protezione e Guardia sono nominati per un mandato di 4 anni, rinnovabile una sola volta.

(3) L'articolo 13 è abrogato.

(4) All'articolo 14, le lettere d) ed e) sono abrogate.

(5) All'articolo 15, il comma (1) è modificato e avrà il seguente tenore:

«Il personale del Servizio di Protezione e Guardia è composto da dipendenti civili.»

(6) All'articolo 15, il comma (3) è modificato e avrà il seguente tenore:

«Il personale civile che svolge attribuzioni specifiche per la realizzazione delle attività operative è inquadrato nei gruppi di lavoro I e II.»

(7) All'articolo 16, i commi (1) e (3) sono abrogati.

(8) All'articolo 19, il comma (1) è modificato e avrà il seguente tenore:

«Il personale civile del Servizio di Protezione e Guardia proviene tra i diplomati delle istituzioni militari di istruzione. Nel caso di posti in ambiti specifici di attività per i quali le istituzioni militari di istruzione non formano gli specialisti necessari, tali posti possono essere coperti con persone formate da istituzioni civili di istruzione che soddisfino le condizioni di legge.»

(9) All'articolo 29, il comma (1) è modificato e avrà il seguente tenore:

«Il personale civile del Servizio di Protezione e Guardia ha l'obbligo di mantenere il segreto di Stato e il segreto professionale, alle condizioni previste dalla legge.»

→ i motivi

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